Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 30 marzo 1960
Validità: 01.06.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione Albergatori della provincia di Bari-Federazione dei Commercianti della provincia di Bari, Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa, Sezione di Bari-Cgil/Filcams/Camera Confederale del Lavoro, Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa-Cisl-Unione Sindacale Cisl di Bari, Segreteria Provinciale di Bari-Uil, Segreteria Provinciale-Cisnal-Commercio
Settori: Commercio, Turismo, Alberghi ecc., Bari

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Classificazione personale.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 6. - Gratifica natalizia.
Art. 7. - Retribuzione.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. - Personale extra.
Art. 11. - Arnesi di cucina.
Art. 12. - Commissione paritetica.
Art. 13.
Art. 14.
Tabelle salari

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per il personale operaio degli esercizi alberghieri della provincia di Bari, 30 marzo 1960

L’anno 1960, 30 marzo in Bari, tra l’Associazione Albergatori della provincia di Bari […], assistito da […] Federazione dei Commercianti della provincia di Bari […], la Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa, Sezione di Bari, aderente alla Cgil […], assistito da […] Filcams, da […] Camera Confederale del Lavoro […], il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa aderente alla Cisl […], assistito da […] Unione Sindacale Cisl di Bari […], dalla Segreteria Provinciale di Bari della Uil […], dalla Segreteria Provinciale della Cisnal - Commercio […], visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in Roma il 22 settembre 1959, tra le competenti organizzazioni sindacali nazionali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori del Settore Alberghiero, si è stipulato il seguente contratto integrativo da valere per il personale operaio degli esercizi della provincia di Bari.

Art. 3. - Apprendistato.
Per l'apprendistato valgono le norme previste dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro che qui di seguito si riportano:
[...]

Art. 4. - Orario di lavoro.
Si fa riferimento all’art. 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro che qui di seguito si riporta:
L'orario giornaliero del personale alberghiero, resta fissato come segue: otto ore per gli operai addetti al guardaroba, e per gli operai ausiliari; nove ore per tutto il rimanente personale operaio.
Qualora il personale esterno (portineria, bars e piani) ed i sorveglianti alle caldaie, su richiesta del datore di lavoro effettuassero un'altra ora di servizio, tale ora supplementare (decima ora) dovrà essere retribuita a parte nella stessa misura con le stesse modalità previste per le prime 9 ore (salario e quota vitto e alloggio a carico ilei datore di lavoro e quota percentuale a carico della globale).
Per il personale in servizio notturno, è ammesso il conguaglio orario settimanale.

Art. 8.
Nelle retribuzioni complessive fissate nelle tabelle di cui all’articolo precedente, è compresa la indennità di contingenza in vigore alla data della stipulazione del presente accordo il caro pane, il vitto e l’alloggio.

Art. 9.
Ove venga corrisposto dal datore di lavoro il vitto e l’alloggio in natura, […] Il vitto, nella sua quantità e qualità deve rispecchiare le caratteristiche stabilite dall’art. 29 del Contratto collettivo nazionale di lavoro ed il datore di lavoro non tratterrà al prestatore d’opera, oltre alla indennità sostitutiva di cui sopra alcuna somma sotto qualsiasi titolo.

Art. 10. - Personale extra.
[…]
Per i servizi fuori città, oltre al salario di cui sopra, il prestatore di opera avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.
L’onere relativo sarà a totale carico del datore dì lavoro.

Art. 11. - Arnesi di cucina.
[…]
Il lavoratore per l’uso del proprio materiale deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal datore di lavoro.

Art. 12. - Commissione paritetica.
In riferimento all’art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si stabilisce di istituire una Commissione paritetica, composta di otto membri dei quali quattro rappresentanti i datori di lavoro e quattro rappresentanti i prestatori di opera.
Tale commissione paritetica è investita dei compiti previsti dal predetto art. 68 parte seconda.

Art. 13.
Per quanto non contemplato nel presente contratto integrativo provinciale, rimane confermato quanto previsto e disposto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 settembre 1959. Restano comunque ferme le condizioni di miglior favore.