Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 22 giugno 1960
Validità: 01.01.1961 - 31.12.1961
Parti: Associazione Italiana Alberghi e turiamo-Unione Provinciale Commercianti e Camera Sindacale Provinciale-Uil, Camera Confederale del Lavoro-Cgil, Unione Sindacale Provinciale-Cisl
Settori: Commercio, Turismo, Alberghi ecc., Siracusa

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Lavoro straordinario.
Art. 3. - Retribuzioni.
Art. 4. - Gratifica natalizia.
Art. 5. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 6. - Computo delle ferie, indennità preavviso ed anzianità.
Art. 7. - Decorrenza e durata.
Norma transitoria.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per il personale salariato dipendente da aziende alberghiere della provincia di Siracusa, 22 giugno 1960

L’anno 1960, il giorno 22 del mese di giugno, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. di Siracusa […], tra l’Associazione Italiana Alberghi e turiamo […], assistito da una delegazione di rappresentanti di alberghi […], assistiti tutti da […] Unione Provinciale Commercianti e la Camera Sindacale Provinciale (Uil) […], la Camera Confederale del Lavoro (Cgil) [...], l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) […], si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per il personale dipendente da aziende alberghiere di I, II, III e IV categoria operanti in provincia di Siracusa, in applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 settembre 1959 per i lavoratori di alberghi pensioni e locande.

Art. 1. - Orario di lavoro.
L’orario giornaliero di lavoro per il personale di cui al presente contratto, considerato il carattere discontinuo e di attesa del servizio alberghiero ai sensi di legge, viene concordato come segue:
а) nove ore per il personale addetto al guardaroba e per quello ausiliario;
b) dieci ore per tutto il rimanente personale.
Nel suddetto orario è compreso il tempo complessivo per il consumo dei pasti (un’ora giornaliera).

Art. 6. - Computo delle ferie, indennità preavviso ed anzianità.
Il computo delle ferie, allorché vengono retribuite, delle indennità di preavviso e di anzianità sarà effettuato in base alle risultanze di cui all’art. 4 del presente contratto.
[…]