Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 30 luglio 1960
Validità: 01.12.1960 - 31.12.1961
Parti: Ancip e Sindacato Provinciale Ospedalieri e dipendenti Case di Cura-Cisl/Fiso, Unione Provinciale-Cisl, Sindacato Provinciale Ospedalieri e dipendenti Enti Locali-Cgil/Federazione Nazionale di categoria, Camera del Lavoro, Sindacato Provinciale Ospedalieri e dipendenti Case di Cura Private-Uil/Sindacato Nazionale, Camera Sindacale-Uil, e Sindacato Ospedalieri e dipendenti Case di Cura privati-Cisnal/Federazione Nazionale, Unione Provinciale-Cisnal
Settori: Sanità, Istituti di cura privati, Reggio Calabria

Sommario:

Art. 1. - Specificazione degli Istituti.
Art. 2. - Minimi di stipendio e salario.
Art. 3. - Personale femminile, minori ecc.
Art. 4. - Apprendisti.
Art. 5. - Elemento mobile.
Art. 6. - Corrispettivo ed orario.
Art. 7. - Vitto ed alloggio.
Art. 8. - Trasferte.
Art. 9. - Effetti.
Art. 10. - Durata.
Art. 11. - Deposito.

Contratto collettivo integrativo per i dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Reggio Calabria, 30 luglio 1960

L’anno 1960 il giorno 30 luglio, tra la Sede Provinciale di Reggio Calabria dell’Associazione Nazionale degli Istituti di Cura privati […], assistiti dall’avv. T.M. anche in rappresentanza dell’Associazione Nazionale (Ancip), ed il Sindacato Provinciale Ospedalieri e dipendenti Case di Cura aderenti alla Cisl in persona del sig. T.C. che è anche delegato della Fiso, assistito dal dott. G.L. che firma anche per l’Unione Provinciale Cisl, il Sindacato Provinciale Ospedalieri e dipendenti Enti Locali aderenti alla Cgil in persona del sig. M.S., segretario che è anche delegato della Federazione Nazionale di categoria, assistito dal signor C.F., segretario della Camera del Lavoro ed A.M. che firmano entrambi per la medesima, il Sindacato Provinciale Ospedalieri e dipendenti Case di Cura Private aderenti all’Uil in persona del sig. E.R., segretario che è anche delegato del Sindacato Nazionale di categoria, assistito dal sig. A.C., segretario della Camera Sindacale dell’Uil che firma anche per essa, e tra la Sede Provinciale dell’Ancip come sopra, ed il Sindacato Ospedalieri e dipendenti Case di Cura privati aderenti alla Cisnal in persona del sig. G.N., segretario che è delegato anche della Federazione Nazionale della categoria, assistito dal dott. F.F., segretario dell'Unione Provinciale Cisnal e dall’avv. F.S. che firmano per quest’ultima, si è stipulato il presente Contratto economico provinciale in applicazione del Contratto nazionale di lavoro stipulato il 24 maggio 1956 e di cui al Bollettino del Ministero del lavoro n. 9 del 26 gennaio 1960, da valere per i dipendenti, degli Istituti di Cura privali della provincia di Reggio Calabria aderenti all’Associazione Nazionale (Ancip).

Art. 1. - Specificazione degli Istituti.
Ai sensi ed agli effetti degli articoli 2 e 38 del Contratto nazionale, gli Istituti di cura privati della provincia di Reggio Calabria che sono tenuti alla osservanza del presente Contratto appartengono, secondo la loro specializzazione e destinazione prevalente, alla specie che risulta dalla attestazione apposta ai sensi dell’art. 109 sulla copia del Contratto nazionale ad essi distribuita dall’Ancip o da altra aggiornata certificazione rilasciata dalla medesima.

Art. 2. - Minimi di stipendio e salario.
[…]
Per le Case di Cura per malattie polmonari tubercolari, extrapolmonari - (Specie a) e b) - i minimi anzidetti si intendono aumentati del 5 %.
Si intendono invece ridotti del 5 % per le Case di Cura dietetiche specie d) e del 10 % per quelle psichiatriche specie e) a condizione però che le une e le altre risultino aderenti all’Ancip.

Art. 4. - Apprendisti.
In applicazione dell’articolo 10 del Contratto nazionale il numero degli apprendisti che ogni singolo Istituto potrà assumere è limitato ad un apprendista per ogni dipendente qualificato di III categoria e di due apprendisti per ognuno di V e VI categoria.
[…]

Art. 7. - Vitto ed alloggio.
In applicazione dell’art. 42 del Contratto nazionale il personale al quale sia stata richiesta la convivenza come condizione del rapporto di lavoro, dovrà rimborsare all’istituto l’importo del vitto […] Altrettanto dicasi per l’alloggio […]
La trattenuta del vitto si riferisce a due pasti giornalieri, uno meridiano (minestra, pietanza e contorno) e ad un analogo pasto alla sera. Ove venga consumato un solo pasto la cifra della trattenuta sarà dimezzata.