Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 10 giugno 1949
Validità: 01.06.1949 - 31.05.1950
Parti: Federazione Provinciale dell’Artigianato e Camera Confederale del Lavoro di Napoli e Provincia
Settori: Artigianato, Apprendisti, Napoli

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.

Contratto collettivo per gli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane, della provincia di Napoli, 10 giugno 1949

L’anno millenovecentoquarantanove il giorno 10 giugno negli Uffici della Federazione Provinciale dell’Artigianato di Napoli, a continuazione delle trattative in corso per la regolamentazione dell’apprendistato riferita alle botteghe artigiane di Napoli e Comuni della Provincia, si sono riuniti […] Federazione Provinciale dell’Artigianato di Napoli […], Camera confederale del Lavoro di Napoli e Provincia […].
Le parti così costituite, consapevoli dell’alta funzione sociale che l'apprendistato assume per assicurare la continuità delle aziende artigiane nel tempo e consci della responsabilità che le Associazioni sindacali devono necessariamente assumere per fronteggiare il fenomeno della carenza che va sempre più ad accentuarsi nei confronti di una mano d’opera specializzata e rispondente alla tradizione dell’Artigianato Italiano, nel mentre richiamano la particolare attenzione del Governo sull’opportunità di tenere in massimo conto, in sede di regolamentazione legislativa le conclusioni a cui sono pervenuti studiosi ed associazioni sindacali in merito ad apprendistato e botteghe scuole, si dichiarano di accordo, fino alla emanazione della legge relativa di disciplinare i rapporti intercorrenti tra apprendisti e padroni di botteghe di Napoli e Provincia nel modo seguente: 

Art. 1.
È considerato apprendista colui che viene assunto da una azienda artigiana per imparare metodicamente un mestiere sotto la guida e con l’esempio di un artigiano.

Art. 3.
Potrà essere assunto in qualità di apprendista il giovane di età non inferiore ai 14 anni e non superiore ai 18. Potrà anche essere assunto in qualità di apprendista il giovane di età superiore ai 18 anni, a seguito di particolari accordi da stipularsi di volta in volta fra le Associazioni di categorie e le parti interessate.

Art. 4.
Potrà tenere apprendisti l’artigiano che abbia la responsabilità tecnica e morale dell’azienda. Potrà essere privato di questo diritto l’artigiano che non offre sufficienti garanzie morali e tecniche.

Art. 5.
La durata dell’apprendistato non potrà superare i 4 anni per le categorie professionali più elevate.

Art. 6.
La durata dell’apprendistato dovrà essere gradualmente ridotta per i giovani in possesso di un titolo di studio di scuola professionale. Detta riduzione dovrà essere concordata tra le Associazioni di categoria. In qualsiasi momento l’apprendista potrà richiedere di essere sottoposto ad esame per conseguire il passaggio ad operaio qualificato.
Nel computo della durata dell’apprendistato dovrà essere tenuto conto del servizio prestato per la medesima qualifica e per il medesimo mestiere presso altre aziende artigiane.

Art. 7.
[…] Le aziende artigiane possono tenere apprendisti che prestino gratuitamente la loro opera per un periodo non superiore a sei mesi dalla loro assunzione, quando sia necessaria, per il loro addestramento professionale, una particolare capacità tecnica. Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Art. 9.
L’artigiano dovrà trattare l’apprendista come un buon padre di famiglia, preservarne la salute, sorvegliare la sua condotta ed insegnargli metodicamente, e completamente il mestiere, nel mentre dovrà incoraggiare e dare la possibilità all’apprendista di frequentare corsi professionali che completino la sua preparazione tecnica.
L’artigiano non potrà adibire l’apprendista al lavoro a cottimo né assoggettarlo a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti al mestiere oggetto dell’apprendistato.

Art. 10.
L’apprendista dovrà osservare l’orario giornaliero di lavoro fissato per legge e concordato per legge tra le Associazioni di categoria interessate.

Art. 11.
L’apprendista avrà diritto, nel primo anno di attività, a non meno di venti giorni di ferie retribuite se inferiore ai 16 anni di età e di 10 giorni se di età dai 16 ai 20 compresi.
Negli anni successivi, ed in ogni caso per gli apprendisti dì età superiore ai 21 anni, il periodo di ferie è dovuto secondo i Contratti Collettivi di Lavoro.
Gli apprendisti di età inferiore ai 21 anni che frequentino qualsiasi ordine di scuola, avranno diritto ad un periodo supplementare di ferie corrispondente al periodo di durata degli esami.

Art. 13.
La Federazione Provinciale dell’Artigianato e le Organizzazioni dei lavoratori eserciteranno un controllo sugli apprendisti, incontrandosi per la risoluzione amichevole di qualsiasi controversia presso gli Uffici della Federazione degli Artigiani in via De Pretis, 102.