Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 10 novembre 1949
Validità: 10.11.1949 - 09.11.1950
Parti: Federazione Provinciale dell’Artigianato, Unione Provinciale Tintorie e Lavanderie e Fila-Camera Confederale del Lavoro di Napoli, Fil, Cisl
Settori: Tessili, Tintolavanderie, Artigianato, Napoli

Sommario:

Premessa.
Titolo I
Art. 1. - Classificazione dei lavoratori.
Capo I Uomini
Art. 2. - Operaio di 1ª categoria.
Art. 3. - Operaio di 2ª categoria.
Art. 4.
Capo II Donne
Art. 5. - Operaia di 1ª categoria A).
Art. 6. - Operaia di 1ª categoria B).
Art. 7. - Operaia di 2ª categoria.
Titolo II
Art. 8. - Apprendistato.
Titolo III
Art. 9. - Minimi salariali.
Art. 10. - Minimi di paga per gli apprendisti.
Art. 11. - Trattamento della mano d’opera femminile.
Art. 12. - Paga eccedente i minimi.
Titolo IV Norme generali
Art. 13. - Notifica delle qualifiche.
Art. 14. - Eventuali controversie.
Art. 15. - Durata.

Accordo collettivo per i dipendenti dalle aziende artigiane di tintorie e lavanderie della provincia di Napoli, 10 novembre 1949

L'anno millenovecentoquarantanove il giorno 10 del mese di novembre presso la sede della Federazione Provinciale dell’Artigianato di Napoli in via De Petris 102, tra la Federazione Provinciale dell’Artigianato […], l’Unione Provinciale Tintorie e Lavanderie […] e la Fila (Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento) […], assistito da […] Camera Confederale del Lavoro di Napoli, la Fil (Federazione Italiana del Lavoro) […], la Cisl (Confederazione Sindacale Italiana Lavoratori) […]

Premessa.
In applicazione dell’art. 23 del contratto normativo provinciale stipulato il 19 dicembre 1947 dai rappresentanti dell’Artigianato e dei lavoratori di Napoli e Provincia, si è stipulato il presente contratto Integrativo salariale da valere per i dipendenti occupati nelle aziende artigiane esercenti l’attività di tintoria, lavanderia, smacchiatoria, stireria ed affini di Napoli e Provincia.

Titolo II
Art. 8. - Apprendistato.

Per quanto si riferisce all’apprendistato le parti si riportano al contratto stipulato in data 10 giugno 1949 tra i rappresentanti degli artigiani e dei lavoratori di Napoli e Provincia, precisando la durata dell’apprendistato, in anni due.

Titolo III
Art. 11. - Trattamento della mano d’opera femminile.

Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili a parità di condizioni di lavoro, di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà ad esse corrisposta la paga contrattuale prevista per gli uomini.