Tipologia: CCNL
Data firma: 2 agosto 1991
Validità: 01.01.1991 - 31.12.1994
Parti: Federgasacqua e Fnle-Cgil, Flerica-Cisl, Uilsp-Uil
Settori: Servizi, Az. Municipalizzate gas, acqua
Fonte: CNEL

Sommario:

 Parte prima
Norme generali
Capitolo I
Premessa politica
Art. 1. - Relazioni Industriali
   Premessa
   Livello nazionale
      Procedure
   Livello regionale
      Procedure
   Livello aziendale
      a) Informazione
      b) Consultazione
      c) Confronto
      d) Contrattazione
Art. 2. - Diritti di informazione e confronto
Art. 3. - Appalti
Art. 4. - Ambito della contrattazione aziendale
Art. 5. - Pari opportunità
Capitolo II
Il contratto collettivo di lavoro
Art. 6. - Applicabilità del contratto
Art. 7. - Inscindibilità ed incumulabilità del contratto - Condizioni di miglior favore
Art. 8. - Decorrenza e durata del contratto
Capitolo III
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 9. - Assunzione del personale
Art. 10. - Assunzione a termine
Art. 11. - Apprendistato - Contratto di formazione e lavoro
   A) Apprendistato
   B) Contratto di formazione e lavoro
Art. 12. - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 13. - Periodo di prova
Art. 14. - Anzianità
Capitolo IV
Classificazione, mobilità e sviluppo del personale
Art. 15. - Classificazione del personale
   1 - Definizione di area
   2 - Criteri di attribuzione dei profili professionali ad un'area
   3 - Declaratorie di area e di livello - Profili professionali
      Area A
         Livello A1
         Livello A2
         Livello A3
      Area B
         Livello B1
         Livello B2
         Livello B3
      Area C
         Livello C1
         Livello C2
         Livello C3
      Area D
         Livello D1
         Livello D2
Allegato
Accordo nazionale interfederale 16.5.1991
Art. 16. - Norme per area Quadri
   1 - Orario di lavoro
   2 - Misure di carattere retributivo
   3 - Scelta e assunzione di quadri
   4 - Informazione e formazione
   5 - Trattamento economico
Art. 17. - Mobilità del personale
   1. Mobilità all'interno dell'area
   2. Mobilità tra aree
   3. Disposizioni comuni
Art. 18. - Mobilità intersettoriale ed interaziendale
   A) Mobilità intersettoriale
   B) Attività multisettoriali
   C) Mobilità interaziendale
Art. 19. - Norma particolare per le aziende multiservizio che applicano diversi contratti
Art. 20. - Formazione e sviluppo del personale
Capitolo V
Norme disciplinari
Art. 21. - Disciplina
Capitolo VI
Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza
Art. 22. - Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore
Art. 23. - Videoterminali
Capitolo VII
Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 24. - Durata settimanale del lavoro
Art. 25. - Orario giornaliero del lavoro
Art. 26. - Servizio di pronto intervento / Servizio di reperibilità
Art. 27. - Lavoro in turno - Lavoro notturno
   1) Turni
   2) Lavoro notturno
Art. 28. - Prestazioni oltre il normale orario di lavoro
Art. 29. - Lavoro festivo
Art. 30. - Giorni festivi e riposi settimanali
Art. 31. - Ferie
Capitolo VIII
Interruzioni e sospensioni
Art. 32. - Assenze - Permessi - Lavoratori studenti
Art. 33. - Aspettativa
Art. 34. - Trattamento di malattia e convalescenza
Art. 35. - Assicurazione infortuni
Art. 36. - Tutela della maternità
Art. 37. - Servizio militare
Capitolo IX
Trattamento economico
Art. 38. - Retribuzione e sue definizioni
Art. 39. - Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 40. - Retribuzione base - Indennità di contingenza
Art. 41. - Aumenti periodici di anzianità
Art. 42. - Base nazionale premio di produttività
Art. 43. - Produttività
   Tavola degli indici
      1. Indici di carattere generale
      2. Indici parziali
Art. 44. - Elemento Retributivo Integrativo (E.R.I.)
Art. 45. - Indennità varie
Art. 46. - Mense aziendali
Art. 47. - Mensilità aggiuntive
Art. 48. - Trasferimenti
Capitolo X
Prestazioni per fini sociali
Art. 49. - Prestazioni per fini sociali - Provvidenze varie
Art. 50. - Tossicodipendenti
Art. 51. - Handicappati
Art. 52. - AIDS
Art. 53. - Lavoratori stranieri
Capitolo XI
Estinzione e novazione del rapporto di lavoro
Art. 54. - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 55. - Cessione, trasformazione o fusione dell'azienda
Art. 56. - Esonero agevolato per inidoneità
Art. 57. - Preavviso
Art. 58. - Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 59. - Certificato di lavoro
Art. 60. - Trattamento di fine lavoro
Art. 61. - Pensione
   Allegato Art. 55, Lett. B. del CCNL 11.11.88
Art. 62. - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Capitolo XII
Istituti sindacali
Art. 63. - prerogative e funzioni del sindacato
   1) Consiglio unitario d'azienda (C.U.d.A.) (17)
   2) Rappresentanze sindacali aziendali (RSA)
   3) Permessi sindacali (Vedi accordo naz.le interf.le 9.6.1992 pag. 265)
      Allegato n. 1
      Lettera della Federgasacqua alle OO.SS Fnle, Flerica, Uilsp
      Allegato n. 2
      Accordo nazionale interfederale 17.12.1991
   4) Affissione comunicati - Diffusione stampa sindacale
   5 ) Trattenute dei contributi sindacali
   6) Assemblee sindacali del personale
   7) Locali per le riunioni sindacali del personale
Capitolo XIII
Municipalizzazione
Art. 64. - Municipalizzazione di aziende private, servizi comunali o consorzi
   Una tantum anno 1991
    Tabella A Retribuzioni base valide dal 1 gennaio 1992
   Tabella B Retribuzioni base valide dal 1 marzo 1992  
   Tabella C Retribuzioni base valide dal 1 marzo 1993
   Tabella D Retribuzioni base valide dal 1 settembre 1993
   Tabella E Retribuzioni base valide dal 1 maggio 1994
   Elemento distinto della retribuzione (19) Valido dal 1 gennaio 1987
   Elemento distinto della retribuzione (20) Per gli assunti a partire dal 1 gennaio 1980 Valido dal 1 gennaio 1989
   - Dichiarazione a verbale acc. internazionale interfederale 2.8.1991
   - Protocollo di salvaguardia
    - Protocollo di verifica
   - Orario di lavoro
   - Commissione mense e circoli ricreativi
Allegati
Allegato I Accordo interconfederale 2-12-1954, Art. 7 indennità di caropane - quote supplementari
Allegato II Trattenute in caso di sciopero
Allegato III Benemerenze nazionali
Precisazione
Parte II
Norme transitorie per i lavoratori già regolati dal CCNL dip. A.m. gas 4-4-1974 rinnovato con accordo naz. Interfederale 12-11-1976 e norme particolari
   1) Aumenti in cifra della retribuzione base
   Norma transitoria - (Riferimento: Parte I, art. 40).
   2) Ex aumento percentuale della retribuzione base per gli impiegati tecnici delle A.M. Gas addetti a lavori sostanzialmente non d'ufficio
   Norma particolare - (Riferimento: Parte I, art. 40).
   3) Somministrazione di latte e di bevande dissetanti
   Norma particolare - (Riferimento: Parte I, art. 45).
   4) Mutamento di mansioni di alcune categorie di lavoratori già regolati dal CCNL dip. A.M. Gas
   Norma particolare - (Riferimento: Parte I, art. 17).
   5) Pensione per i lavoratori già regolati dal CCNL dip. A.M. Gas, esclusi i nuovi assunti da o dopo il 1 marzo 1978
   Norma transitoria - (Riferimento: Parte I, art. 61).
   6) integrazione mensile ai Pensionati delle A.M. Gas
   Norma transitoria
   7) Somministrazioni in natura
   A) Norma transitoria per i lavoratori già regolati dal CCNL dip. a.m. gas
   B) Accordo nazionale sulle somministrazioni in natura al pensionati
      Art. 1
      Art. 2
      Art. 3
      Art. 4
      Norma transitoria - (Riferimento: Parte I, art. 30).
Allegato A
Dichiarazione n. 1
Dichiarazione n. 2
Allegato B (Rif. Parte II, art. 5)
Fondo di integrazione ai trattamenti di previdenza per i dipendenti delle aziende municipalizzate gas (Premungas)
Dichiarazione di volontà ed impegno comune delle parti contraenti
   Art. 1 - Compiti
   Art. 2 - Finanziamenti
   Art. 3 - Sede
   Art. 4 - Consiglio di amministrazione
   Art. 5 - Consiglieri delegati
   Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
   Art. 7 - Attribuzioni del Presidente e del Vice-presidente
   Art. 8 - Attribuzioni dei Consiglieri delegati
   Art. 9 - Sedute del Consiglio di amministrazione
   Art. 10 - Collegio dei sindaci
   Art. 11 - Attribuzioni dei sindaci
   Art. 12 - Gratuità delle cariche
   Art. 13 - Iscrizione
   Art. 14 - Municipalizzazione di azienda
   Art. 15 - Erogazione della pensione integrativa
   Art. 16 - Rapporti tra aziende e Premungas
   Art. 17 - Determinazione e pagamento della pensione integrativa
   Art. 18 - Controlli amministrativi
   Art. 19 - Investimenti
   Art. 20 - Acquisizione del diritto e misura della pensione integrativa
   Art. 21 - Inabilità permanente ai lavoro e morte
   Art. 22 - Anzianità convenzionale
   Art. 23 - Aspettativa
   Art. 24 - Calcolo della retribuzione media globale
   Art. 25 - Pensioni indirette e di riversibilità
   Art. 26 - Variabilità delle pensioni.
   Art. 27 - Computo delle frazioni di anno di età e di iscrizione 
   Art. 28 - Pensione integrativa in caso di indennità «una tantum» da parte della CPDEL
   Art. 29 - Pensione integrativa in caso di particolari posizioni previdenziali
   Art. 30 - Ricorsi
   Art. 31 - Statuto del Premungas
Parte III
Norme transitorie per i lavoratori già regolati dal CCNL dip. A.m. acquedotti 31-1-1975 rinnovato con acc. naz. interfed. 5-1-1978
   1) Retribuzione in particolari festività
   Norma transitoria - (Riferimento Parte I, art. 30).
   2) Classificazione dei lavoratori - Assegni ad personam
   Norma transitoria - (Riferimento Parte I, art. 15, Norme di attuazione, n. 9).
   3) Fornitura gratuita di acqua ai pensionati diretti al 31-12-1977
   Norma transitoria.
   4) Indennità di anzianità
   Norma transitoria - (Riferimento Parte I, art. 62).
   5) Trattamento economico supplementare per la giornata di Pasqua
   Norma transitoria - (Riferimento Parte I, art. 30).
Appendice n. 1
Accordo nazionale interfederale 30 giugno 1983
Regolamento per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297
   Art. 1 - Beneficiari
   Art. 2 - Limiti numerici
   Art. 3 - Misura dell'anticipazione
   Art. 4 - Motivi che giustificano l'anticipazione e criteri di priorità
   Art. 5 - Spese sanitarie
   Art. 6 - Acquisto o acquisizione della prima casa di abitazione
   Art. 7 - Disposizioni imperative di legge e finali
   Art. 8 - Causali aziendali di anticipazione
Appendice n. 2
Protocollo di intesa 20.07.1989
Sistema di relazioni industriali e Norme di comportamento delle parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro
   Sistema di relazioni industriali
      Premessa
Il sistema di relazioni industriali  
   Norme di comportamento delle parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro
      Premessa
   Codice di comportamento sindacale
   Codice di comportamento di parte datoriale
      Premessa
   Norme di garanzia
   Norme pattizie
   Regolamentazione del negoziato contrattuale - Procedure di mediazione e raffreddamento dei conflitti collettivi.
      1) Rinnovi contrattuali nazionali
      2) Vertenze aziendali per l'applicazione di accordi
      3) Contrattazione aziendale su materie demandate dal CCNL
   Norme sanzionatorie
   Norme di attuazione
Appendice n. 3
Legge 12 giugno 1990, n.146 - Norme sullo sciopero nei servizi pubblici
Appendice n. 4
Accordo nazionale Federgasacqua Fnle(Cgil)/Flerica(Cisl)/Uilsp(Uil) 27 marzo 1991
   Verbale di accordo
   Allegato 1
   Applicazione legge 146/90
      1. - Prestazioni indispensabili per il funzionamento del servizio.
      2. - Preavviso, durata, comunicazioni e preclusioni.
      3. - Norme sanzionatorie.
      4.
      5. - Disposizioni finale
Allegato
Lettera delle OO.SS. Fnle, Flerica e Uilsp alla Federgasacqua
Leggi.
Legge 300/1970 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori.
Accordo nazionale interfederale 9.6.1992
   Permessi sindacali
   Allegato 1 Scheda di richiesta di permesso sindacale
   Allegato 2 Lettera della Fnle (Cgil) - Flerica (Cisl) - Uilsp (Uil)
   Allegato 3

Tra laFederazione Italiana Imprese Pubbliche Gas, Acqua e Varie (Federgasacqua)[…]e la Fnle (Cgil)[…]; la Flerica (Cisl)[…]; la Uilsp (Uil)[…]è stato stipulato il seguente accordo nazionale interfederale per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende Municipalizzate del Gas e degli Acquedotti e dei Consorzi costituiti tra Comuni e Province tenuti all'applicazione del CCNL e associati alla Federgasacqua, stipulati l'11.11.1988 e scaduto - con i successivi accordi integrativi e/o modificativi - il 31 dicembre 1990.


Parte prima
Norme generali
Capitolo I
Premessa politica
Art. 1. - Relazioni Industriali

Premessa
Fermi restando il reciproco impegno a ricercare concordemente risposte e soluzioni ai problemi oggetto di informazione, consultazione, confronto,contrattazione e l'autonomia dell'attività imprenditoriale e delle rispettive, distinte responsabilità di imprenditori ed organizzazioni sindacali dei lavoratori, le Parti si dichiarano disposte a periodici incontri, a livello nazionale, regionale e aziendale al fine di ricercare il più ampio coinvolgimento dei lavoratori nelle politiche aziendali, con l'intento di realizzare livelli sempre più elevati di efficienza e qualità del servizio.
Tali periodici incontri avvengono sui temi e con le modalità di seguito definite ed hanno l'obiettivo di realizzare tra le Parti, sui diversi temi successivamente specificati, momenti di:
a) informazione, intendendosi con questa voce la reciproca trasmissione di documentazioni, dati, notizie ed esposizioni di programmi ed iniziative;
b) consultazione, intendendosi con questa voce la discussione su tematiche di rilievo finalizzata alla esplicazione dei reciproci orientamenti ed opinioni;
c) confronto, intendendosi con questa voce le occasioni in cui le Parti paragonano le reciproche posizioni per riscontrare le diversità o identità su specifici aspetti dei vari temi per approfondirne l'esame;
d) contrattazione, intendendosi con questa voce i momenti in cui le parti definiscono congiuntamente le soluzioni dei vari problemi.

Livello nazionale
Gli incontri a livello nazionale tra Federgasacqua e Fnle-Flerica-Uilsp hanno gli oggetti sotto specificati:
a) informazioni sulla politica energetica e delle acque, sulle prospettive di sviluppo del servizio, con particolare riferimento ai programmi di investimento del settore;
b) informazioni relative alle norme nazionali ed europee che regolamentano i criteri di sicurezza degli impianti e delle reti, per la salvaguardia della integrità fisica dei cittadini utenti e dei lavoratori interessati;
c) consultazione sulle politiche tariffarie e più in generale sulla situazione economico-finanziaria del settore;
d) confronto sulle prospettive di introduzione di nuove tecnologie nei settori acqua-gas;
e) confronto sulle politiche occupazionali e di formazione professionale;
f) confronto sulle Pari Opportunità;
g) confronto sulla produttività.
Fermo restando che spettano alla Federgasacqua eventuali compiti di segreteria e che commissioni e/o osservatori possono essere convocati a richiesta di una delle Parti, entro tre mesi dalla stipula del contratto le Parti si incontreranno per definire composizione e modalità di funzionamento degli stessi.
I risultati prodotti in tale sede di commissione od osservatorio sono oggetto di valutazione delle Parti.

Procedure
1) Al fine di garantire una adeguata predisposizione degli incontri, questi si svolgono, per quanto possibile, secondo un calendario di massima che viene definito tra le Parti, entro il mese di maggio di ciascun anno.
2) Gli incontri sono promossi dalla Federgasacqua o richiesti dalle Organizzazioni Sindacali e sono preceduti dall'invio della documentazione necessaria in tempi e modalità tali da consentire alle Parti di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in sede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione; i tempi nei quali deve concludersi il confronto sono oggetto di valutazione tra le Parti.
3) Gli incontri sugli argomenti di cui ai punti a), b), c), d), e), f) vengono riassunti in apposite note riportanti le posizioni di ciascuna parte.

Livello regionale
Gli osservatori regionali istituiti dal CCNL 11.11.88 art. 2, sub livello regionale,(1) confluiscono, secondo quanto previsto dal Verbale di Intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil 7.11.90, negli organismi di cui al punto 2 del cap. «Il sistema di relazioni industriali» del Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil 20.7.1989; i temi affidati a tali ultimi organismi saranno definiti in sede di costituzione degli stessi.
(1) Testo art. 2, Livello Regionale, CCNL 11.11.88
Le Parti convengono di assegnare a tale livello un importante funzione nella gestione delle politiche sul ruolo e lo sviluppo delle aziende nel territorio. Convengono inoltre sulla opportunità di costituire tal fine in ogni regione tra la Federgasacqua, le Organizzazioni Sindacali Regionali e la Cispel Regionale, un osservatorio regionale a composizione paritetica cui sono affidati i temi collegati a:
a) politiche energetiche regionali;
b) assetti, sviluppo, gestione della distribuzione di gas e acqua nel territorio;
c) politica gestionale dei servizi;
d) progetti di formazione e lavoro correlati a programmi di assunzione;
e) formazione professionale e Pari Opportunità.
Su temi in oggetto l'osservatorio regionale ha il compito di raccolta dei dati e di elaborazione di proposte; per le materie di cui ai punti a), b) e c), i suddetti dati e proposte costituiscono la base per un confronto con l'Ente Regione sui problemi delle acque e del metano.
In particolare per il punto d) l'osservatorio raccoglie i programmi di assunzione con contratto di formazione e lavoro ed i relativi progetti di formazione da presentare all'Ente Regione e sostenere nelle competenti commissioni, anche al fine dell'ottenimento dei finanziamenti previsti dal fondo di rotazione presso il Ministro del Lavoro e dal fondo sociale europeo presso la CEE.

Procedure
(1) Entro tre mesi dalla firma del contratto le Parti si attiveranno per la costituzione dell'osservatorio regionale.
Tale osservatorio, una volta costituitosi, definisce i temi sui quali impostare il lavoro e il calendario delle riunioni.
La convocazione avviene da parte della Cispel regionale, su richiesta di una delle Parti, che ne precisa l'oggetto.
(1) Testo art. 2, Livello Regionale, CCNL 11.11.88

Livello aziendale
Richiamata la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione delle Commissioni Amministratrici e delle Direzioni aziendali nell'ambito delle prerogative di legge e la piena autonomia d'azione dei Sindacati, le Parti, al fine di migliorare il processo delle Relazioni Industriali, concordano in via sperimentale le seguenti procedure:
a) Informazione
L'azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie, ecc; le Rappresentanze Sindacali Contrattualmente Previste(2), entro i 15 giorni successivi al ricevimento, possono chiedere un incontro per chiarimenti ed illustrazioni; l'azienda fissa a completo adempimento un incontro entro i 15 giorni successivi.
(2) La dizione «Rappresentanze Sindacali contrattualmente Previste» (sintetizzata da qui in poi con la sigla RSCP) sostituisce la precedente indicazione «C.U.d.A.» oppure «C.U.d.A. e/o OO.SS. locali»; per l'individuazione degli organismi sindacali cui tale dizione si richiama occorre rifarsi all'articolo contrattuale che disciplina la materia della rappresentanza dei lavoratori all'interno dell'azienda (art. 63 CCNL).
b) Consultazione
L'azienda nel trasmettere le documentazioni, i dati, le notizie, ecc. fissa un incontro con le RSCP da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 15 giorni dalla stessa data.
Alla fine dell'incontro le RSCP possono chiedere un ulteriore incontro di approfondimento con la presenza delle organizzazioni sindacali che deve tenersi entro i 15 giorni successivi, a completamento dell'impegno alla consultazione.
c) Confronto
L'azienda nel trasmettere le documentazioni, i dati, le notizie, ecc. fissa un incontro con le RSCP da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 15 giorni dalla stessa data.
Le RSCP nel trasmettere le proprie documentazioni, dati, notizie, ecc. chiedono un incontro all'azienda da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 15 giorni dalla stessa data. Al termine dell'incontro possono essere richiesti altri approfondimenti da esaurirsi di norma entro 7 giorni dalla richiesta.
d) Contrattazione
L'azienda nel trasmettere le documentazioni, i dati, le notizie, ecc. fissa un incontro con le RSCP da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 15 giorni dalla stessa data.
Le RSCP nel trasmettere le proprie documentazioni, dati, notizie, ecc. chiedono un incontro all'azienda da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 15 giorni dalla stessa data. Se entro 10 giorni successivi le parti non pervengano ad una definizione, le RSCP possono chiedere la continuazione della contrattazione alla presenza delle organizzazioni sindacali competenti, da esaurirsi comunque al termine dei successivi 10 giorni.
A conclusione del periodo, nel caso le parti non pervengano ad una definizione, le RSCP possono richiedere la continuazione della contrattazione per un periodo ulteriore di 10 giorni, ciò al fine di dare pratica attuazione alla volontà ribadita in premessa di ricercare concordemente la soluzione dei problemi in tempi certi.
Il resoconto alle sedi nazionali previsto dall'ultimo comma del cpv. 3 delle «Norme pattizie» del Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil 20.7.1989 viene attuato a conclusione dell'iter delineato dal presente capoverso.
Esaurito quanto sopra le parti si riterranno libere di assumere le iniziative più opportune, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli.
Il Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil 20.7.1989 ed il Verbale di Intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil 7.11.1990 vengono allegati al presente CCNL, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2. - Diritti di informazione e confronto
Ferme restando la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione delle Commissioni Amministratrici e delle Direzioni aziendali nell'ambito delle prerogative di legge e la piena autonomia d'azione dei Sindacati nella sfera di propria competenza, nel comune intento di accrescere la funzionalità dell'azienda e migliorare nella sicurezza il servizio a favore dell'utenza, con periodicità annuale e con tempificazione coerente con la preparazione dei piani-programma pluriennali e dei bilanci preventivi annuali, le aziende promuovono una preventiva informazione nei confronti delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste che ha per oggetto il contenuto dei documenti stessi ed in particolare:
i programmi di sviluppo dei servizi;
i programmi degli investimenti e dei lavori;
i risultati di gestione previsti;
i cambiamenti relativi alla struttura organizzativa;
gli organici.
Qualora le condizioni oggettive ed eventuali cambiamenti della struttura organizzativa lo rendano necessario, le Parti attuano un confronto - con la stessa periodicità e tempificazione - sulle ricadute operative delle azioni e dei programmi di cui sopra ed in particolare:
le conseguenze occupazionali, in termini quantitativi e qualitativi (tabelle numeriche);
i programmi di mobilità collettiva, di sviluppo professionale e di formazione e addestramento;
le tecnologie, le procedure, le condizioni di lavoro;
le iniziative per il miglioramento e l'incentivazione della produttività.
Le aziende danno inoltre preventiva informazione alle rappresentanze sindacali contrattualmente previste circa il contenuto dei bilanci e dei conti consuntivi, con particolare riferimento ai risultati economici ed alla effettiva realizzazione di quanto previsto in fase di programmi preventivi.
Per dare caratteristiche di organicità e di efficacia alla discussione, nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo si può dare corso anche alle procedure previste da altri articoli contrattuali sulle stesse materie o su materie connesse, quali mobilità, assunzioni, formazione, produttività, orario di lavoro, appalti.
I diversi momenti di rapporto tra le Parti debbono essere tra loro raccordati operativamente e tempificati attraverso il contestuale svolgimento delle diverse procedure; ciò non deve comunque comportare la sommatoria dei relativi tempi.

Art. 3. - Appalti
In materia di appalti le aziende sono impegnate a procedere con il fine di conseguire una più razionale ed economica organizzazione, qualità e sicurezza del servizio e nel più stretto e rigoroso rispetto della legge 23.10.60 n. 1369 e comunque della legislazione vigente, tenendo presente il principio che alle aziende stesse compete di svolgere direttamente, con il proprio personale, le opere ed i servizi che fanno parte del loro continuativo ciclo produttivo e costituiscono il loro normale esercizio di attività.
Le aziende informano annualmente le RSCP circa le opere ed i servizi che intendono dare in appalto, specificando:
- tipi di lavori;
- presumibile durata degli stessi;
- ragioni tecnico-organizzative che consigliano l'appalto;
- ordine di grandezza della spesa;
- contratti da applicarsi ai lavoratori delle ditte appaltatrici.
Per quanto riguarda le opere o servizi di cui all'art. 3 della legge 1369/1960 ed, in particolare situazioni di sviluppo del servizio, anche per i lavori sulla rete in esercizio, le aziende sono impegnate, prima di procedere all'affidamento dell'appalto, ad avviare un confronto con le RSCP per ricercare concordemente le più adeguate soluzioni.
Tutti gli appalti possono essere attuati solamente se non implichino la risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto ai lavori o servizi che si intendono appaltare e la conseguente diminuzione degli organici.
I lavori appaltati sono seguiti e controllati da personale tecnico dell'azienda di adeguato livello professionale, allo scopo di effettuare i controlli di cui all'art. 1662 cod. civ. e di accertare che lo svolgimento dei lavori stessi proceda secondo i capitolati, nelle condizioni di massima sicurezza stabilite dal contratto ed a regola d'arte.
L'affidamento di lavori a terzi deve altresì consentire ai dipendenti dell'azienda interessati il controllo e la conoscenza delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività connesse con l'innovazione tecnologica e con l'utilizzo di procedure e strumenti innovativi avanzati.

Art. 4. - Ambito della contrattazione aziendale
Possono essere stipulati accordi sindacali aziendali esclusivamente se essi trattino materie od istituti espressamente demandati alla contrattazione aziendale da specifiche norme del presente CCNL.
In particolare possono essere oggetto di contrattazione aziendale per definire accordi integrativi solamente le seguenti materie od istituti:
1) durata settimanale del lavoro (art. 24, commi 1, 4, 6 e 9, lett. 2);
2) servizio di pronto intervento / servizio di reperibilità art. 26, commi 3 e 4);
3) turni di lavoro (art. 27, punto 1, 2° comma e lett. d);
4) prestazioni oltre il normale orario di lavoro (art. 28, commi 2 e 5);
5) produttività aziendale (art. 43, lett. a), punto 4);
6) indennità mezzo di trasporto (art. 45, lett. b);
7) indennità di trasferta (art. 45, lett. c);
8) indennità di guida (art. 45, lett. g);
9) indennità agli addetti alla clorazione (Art. 45, lett. h);
10) indennità di galleria (art. 45, lett. i);
11) indennità depurazione acque reflue (art. 45. lett. l);
12) indennità per manipolazione e travaso odorizzante gas (art. 45, lett. m);
13) contributo per l'istruzione scolastica dei figli dei dipendenti (art. 49, lett. a);
14) indumenti per il servizio (art. 49, lett. d);
15) trattamento per anzianità in occasione della municipalizzazione del servizio di cui all'art. 64 del CCNL.
Gli accordi aziendali eventualmente raggiunti nelle materie demandate alla contrattazione aziendale possono avere contenuto economico solamente ove previsto nel relativo articolo contrattuale e nei limiti da esso stabiliti.
[…]

Art. 5. - Pari opportunità
[…]
Le aziende sono impegnate a favorire, nelle forme ritenute più opportune, il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi del lavoro femminile in azienda e sui programmi di azioni positive in corso o in fase di progettazione.
[…]
Nell'ambito delle finalità generali di cui alla Legge n. 125/91, sono considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili in relazione alla rispettiva gravità a norma dell'art. 21 del presente CCNL, i comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto di lesione della dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori.

Capitolo II
Il contratto collettivo di lavoro

Art. 6. - Applicabilità del contratto
Il presente contratto si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti di aziende speciali, Consorzi, Società di capitale ed altri Soggetti previsti dall'art. 22, 3° comma della Legge 142/90, costituiti, promossi o controllati, anche indirettamente, da Enti locali e/o loro Consorzi, sempre che disposizioni di Legge non ostino all'applicazione delle norme in materia di rapporto di lavoro di diritto privato.
Il settore merceologico in cui operano i soggetti di cui sopra è quello dei servizi tecnologici a rete di distribuzione del gas e dell'acqua, di gestione integrale del ciclo delle acque (incluse fognature e depurazione), di teleriscaldamento, cogenerazione, gestione calore.
Sono inoltre compresi tra i soggetti stessi, in quanto iscritti alla Federgasacqua, le aziende, gli Enti e le Società che esercitano servizi vari, purchè non gestiscano esclusivamente i servizi di elettricità, trasporti, igiene urbana, centrali del latte, farmacie, servizi annonari.
Nel prosieguo del presente Contratto, il termine «azienda» indica tutti i soggetti di cui ai commi che precedono, mentre il termine «lavoratore» o «dipendente» indica i lavoratori di entrambi i sessi (lavoratori e/o lavoratrici).
Il presente Contratto si applica anche ai lavoratori addetti ai servizi sopra elencati, dipendenti da aziende che gestiscono anche altri servizi (aziende pluriservizio), sempre che tra le aziende e le Organizzazioni dei Lavoratori non sia stata convenzionalmente scelta l'applicazione di un diverso contratto collettivo.
Nelle aziende pluriservizio, il presente Contratto si applica inoltre ai lavoratori addetti a servizi ed attività comuni ai diversi settori aziendali, sempre fatta salva una eventuale diversa scelta pattizia.
Qualora siano intervenuti accordi collettivi in tal senso, il presente contratto trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende pluriservizio ed addetti a settori merceologici diversi da quelli sopra elencati.

Capitolo III
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 9. - Assunzione del personale

[…]
L'aspirante all'assunzione deve sottoporsi a visita medica presso un Ente pubblico o un Istituto specializzato di diritto pubblico, per l'accertamento della sua sana costituzione fisica e dell'idoneità specifica al lavoro cui deve essere adibito.
[…]

Art. 11. - Apprendistato - Contratto di formazione e lavoro
A) Apprendistato
Per l'apprendistato si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Capitolo IV
Classificazione, mobilità e sviluppo del personale
Art. 15. - Classificazione del personale

[…]
3 - Declaratorie di area e di livello - Profili professionali
Area A
Livello A1
Profili:
Responsabile area gestionale
Lavoratore che, operando in area gestionale (ad es. Personale, Legale, Affari Generali), coordina e sovraintende alle attività svolte dal personale (di cui segue, la formazione e lo sviluppo) nel proprio settore di appartenenza, garantendo il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Assicura il rispetto di normative, contratti e regolamenti vigenti, la loro corretta interpretazione ed applicazione, nonché l'adozione dei provvedimenti necessari, in relazione con altre strutture aziendali.
Responsabile di area tecnica
Lavoratore che coordina e sovraintende attività di esercizio e/o manutenzione e/o produzione, con autonomia gestionale, sulla base di indirizzi generali, assicurando il conseguimento degli obiettivi aziendali e il rispetto delle normative vigenti. Partecipa al processo di definizione dei programmi aziendali ed ha facoltà di rappresentanza dell'azienda verso terzi.
Responsabile laboratorio chimico
Lavoratore responsabile della conduzione del laboratorio, che coordina più settori specialistici di analisi chimica, batteriologica e strumentale e sovraintende alla scelta delle metodologie di analisi nei settori suddetti, nonché alla verifica dei risultati, garantendo il rispetto delle normative vigenti. Possiede una preparazione professionale specialistica a livello di laurea ed una approfondita conoscenza della strumentazione impiegata nel laboratorio, delle metodologie e delle tecniche di analisi, della legislazione e della normativa.

Livello A2
Profili:
Responsabile area amministrativa-finanziaria
Lavoratore che, operando in area amministrativo/finanziaria, coordina e sovraintende alle attività svolte dal personale (di cui cura formazione e sviluppo) nel proprio settore di appartenenza, garantendone l'ottimizzazione in rapporto agli obiettivi aziendali. Assicura il rispetto delle normative vigenti e l'adozione e la realizzazione dei provvedimenti necessari, in relazione con altre strutture aziendali.

Livello A3
Profili:
Assistente direzione lavori
Lavoratore che segue i lavori di manutenzione straordinaria e/o di esercizio e/o di costruzione impianti, con la responsabilità della tenuta dei libri obbligatori di cantiere, dell'effettuazione dei lavori, assicurando la rispondenza alle esigenze aziendali ed il controllo dei lavori svolti da terzi, con particolare riferimento al rispetto del capitolato speciale e/o del progetto esecutivo. Collabora con il Direttore Lavori per la progettazione delle varianti e per la revisione prezzi e, in rapporto con le competenti funzioni amministrative aziendali, alle liquidazioni finali.
Assistente relazioni industriali
Lavoratore che, operando nell'area del personale, provvede in autonomia, secondo gli indirizzi e le procedure aziendali, allo studio ed al coordinamento della normativa che regola il rapporto di lavoro, operando inoltre quale supporto del livello superiore nei rapporti con le Organizzazioni Sindacali, nel garantire corrette relazioni industriali, nell'assicurare la corretta applicazione delle norme vigenti. Possiede una approfondita conoscenza delle norme che disciplinano i rapporti sindacali.
Responsabile sicurezza e igiene del lavoro
Lavoratore che assicura le attività di studio e l'elaborazione di proposte in materia di sicurezza e igiene del lavoro; assistendo la Direzione nei rapporti con gli enti preposti, controlla il corretto svolgimento degli adempimenti previsti in materia di antincendio, collaudi, visite periodiche, etc.; garantendo il rispetto delle normative in materia, promuove la formazione e l'informazione del personale nonché la scelta e l'uso dei mezzi e/o attrezzature di prevenzione necessarie, in collaborazione con gli altri enti aziendali.

Area B
Livello B1
Profili:
Assistente lavori
Lavoratore che segue i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o di esercizio con la responsabilità della tenuta dei libri obbligatori di cantiere, dell'effettuazione del computo metrico, della corretta effettuazione dei lavori, assicurando la gestione ottimale delle risorse aziendali ed il controllo dei lavori svolti da terzi, con particolare riferimento al rispetto del capitolato speciale.
Specialista gestione e/o amministrazione del personale
Lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, garantisce il rispetto delle procedure e delle normative di legge, contrattuali o di accordi locali, gli adempimenti contributivi e fiscali e la corretta gestione e/o amministrazione del personale, coordinando l'attività di altri lavoratori. Possiede una approfondita conoscenza delle norme che disciplinano l'area della gestione e/o dell'amministrazione del personale.

Livello B2
Profili:
Addetto sicurezza e igiene del lavoro
Lavoratore che svolge attività di informazione e raccolta dati per la sicurezza ed igiene del lavoro, segnalando i problemi esistenti; cura la programmazione delle attività in materia di anti-incendio e collaudi e provvede al soddisfacimento delle incombenze previste dalla normativa vigente ed al corretto adempimento degli obblighi aziendali.

Livello B3
Profili:
Capo squadra polivalente di manutenzione
Lavoratore specializzato su tutti i lavori di manutenzione impianti e/o in officina, che opera in squadra, con compiti di coordinamento e controllo della stessa o, limitatamente a particolari situazioni organizzative, di più squadre ed assicura l'esecuzione di lavori di meccanica, saldatura, macchine utensili, etc.; quando richiesto, ha la rappresentanza in rapporto a terzi e, entro le procedure stabilite, in situazioni di emergenza, ha facoltà di disporre interventi di lavoratori e mezzi d'opera.

Area C
Livello C1
Profili:
Operatore calore
Lavoratore che opera in autonomia su centrali di produzione calore, curandone la conduzione e la manutenzione ordinaria, seguendo gli interventi di manutenzione straordinaria e sovraintendendo alle attività di rifornimento, in possesso di conoscenze approfondite degli impianti nonché dei requisiti richiesti dalle vigenti normative.

Livello C2
Profili:
Operatore sicurezza
Lavoratore che, in base ai programmi stabiliti, effettua i controlli sullo stato di funzionamento dei dispositivi di sicurezza, delle attrezzature anti-incendio e di messa a terra, delle dotazioni anti-infortunistiche.

Art. 20. - Formazione e sviluppo del personale
In relazione alle esigenze organizzative e produttive delle aziende ed allo sviluppo professionale di tutti i lavoratori, in rapporto al nuovo sistema di classificazioni ed alle procedure di mobilità, le aziende provvedono ad istituire corsi di formazione e qualificazione professionale sia per i lavoratori in servizio che per i nuovi assunti. Il piano dei corsi aziendali di formazione e qualificazione professionale è oggetto di confronto preventivo tra azienda e RSCP Le aziende possono ricorrere, per l'attuazione delle iniziative predette, a risorse esterne qualificate.
I corsi si qualificano come:
a) corsi di formazione generale per i nuovi assunti;
b) corsi di formazione istituzionale per la generalità dei lavoratori su argomenti di interesse generale;
c) corsi di formazione per progetti specifici, rivolti ad esempio agli apprendimenti correlati all'utilizzo esteso dell'informatica;
d) corsi di formazione specialistica orientati all'acquisizione di conoscenze necessarie per lo sviluppo professionale e per un eventuale sviluppo di carriera correlato alle esigenze di organico anche in attuazione della mobilità all'interno dell'area; l'aver partecipato ai corsi di formazione specialistica non costituisce, per sé, diritto ad occupare eventuali posti vacanti;
e) corsi destinati al recupero di lavoratori in avvicendamento o provenienti da reparti o uffici ristrutturati.

Capitolo V
Norme disciplinari
Art. 21. - Disciplina

Il lavoratore deve ottemperare ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli ed attenersi ai regolamenti ed alle disposizioni aziendali;
[…]
Le mancanze dei lavoratori possono essere punite, a seconda della loro gravità, come segue:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore a tre ore di retribuzione base;
4) sospensione del lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo fino a 5 giorni;
5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da oltre 5 fino a 10 giorni;
6) licenziamento.
La sospensione di cui al n. 5) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno provocate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni in quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4).
Il provvedimento previsto dal punto 6) si applica, senza preavviso né corrispondente indennità sostitutiva, nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio:
assenza senza giustificazione per tre giorni consecutivi (salvo casi di forza maggiore), insubordinazione seguita da vie di fatto, furto qualificato, condanne per reati infamanti.
[…]

Capitolo VI
Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza
Art. 22. - Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore

Considerato che il miglioramento della sicurezza e l'igiene del lavoro e la tutela della salute dei lavoratori e della loro integrità fisica nei luoghi di lavoro rappresentano obiettivi prioritari della gestione aziendale;
considerato altresì che per garantire un miglioramento dei livelli di tutela è necessario diffondere e consolidare una complessiva cultura della sicurezza, adeguare i livelli di protezione sulla base delle nuove tecnologie e delle esperienze disponibili attuabili nell'attività operativa aziendale;
considerato infine che una più diffusa informazione a tutti i livelli circa i rischi esistenti e le misure necessarie per eliminarli e contenerli rappresenta insieme ad adeguati strumenti di partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze, uno strumento indispensabile per raggiungere gli obiettivi sopra richiamati; le aziende oltre a confermare il rispetto scrupoloso delle disposizioni di legge in materia, si impegnano a programmare ed organizzare l'attività lavorativa tenendo conto della riduzione dei rischi e del miglioramento della sicurezza; ad adottare e promuovere nelle diverse situazioni le iniziative, i metodi, le tecniche, le attrezzature ed i mezzi di protezione più avanzati dal punto di vista tecnologico e compatibili con i vincoli tecnici ed economici, sia nelle attività di progettazione e realizzazione degli impianti e dei posti di lavoro, sia nell'esercizio e nella manutenzione degli stessi ed in ogni attività aziendale; si impegnano inoltre a promuovere le più opportune iniziative di informazione, addestramento e formazione nei confronti di tutti i lavoratori, nonché a informare con periodicità almeno annuale le rappresentanze sindacali contrattualmente previste su tutta la materia oggetto del presente articolo ed in particolare sui contenuti della denuncia d'esercizio.
Nell'ambito degli impegni sopra enunciati, le aziende consultano con cadenza almeno annuale le RSCP circa il piano di sicurezza annuale; istituiscono nei tempi e nei modi previsti dalle emanande leggi attuative della direttiva C.E.E. n. 391/89 il servizio interno di protezione e prevenzione;
integrano la programmazione delle visite mediche periodiche obbligatorie, prevedendo almeno una visita all'anno per tutti i lavoratori che svolgono attività manuale o sono comunque esposti a rischi specifici.
Le aziende ricercheranno, per quanto possibile, l'unificazione presso un unico ente sanitario pubblico di tutti gli accertamenti medici previsti per i lavoratori dalle norme di legge vigenti e dai piani di sicurezza aziendali.
Alle RSCP è demandata, anche ai fini dell'art. 9 della Legge 300/70, la competenza per la trattazione della gestione e definizione degli strumenti per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
Le RSCP collaboreranno con le USL e con gli altri enti competenti per inserire nel libretto sanitario personale di ogni lavoratore l'indicazione del rischio a cui è soggetto il singolo lavoratore stesso nonché di quelli a cui è soggetto il gruppo omogeneo al quale egli appartiene.
I costi delle indagini sulle condizioni della sicurezza e dell'ambiente di lavoro per la tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, sono a carico delle aziende sempreché tali compiti non siano assunti dalle USL e/o altre strutture specializzate pubbliche competenti.
Le misure relative alla sicurezza ed all'igiene ambientale non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Ciascun lavoratore è tenuto a prendersi ragionevolmente cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella delle altre persone su cui possano ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni sul lavoro.
Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo i lavoratori devono:
- utilizzare in modo corretto le macchine, gli utensili, le sostanze pericolose, le attrezzature di trasporto e gli altri mezzi;
- utilizzare in modo corretto le attrezzature di protezione individuale messe a loro disposizione;
- ottemperare a quanto previsto dalle vigenti norme di legge e dalle disposizioni interne in materia di sicurezza ed igiene ambientale.

Art. 23. - Videoterminali
Le Parti, avendo proceduto ad un approfondito esame della materia concernente l'utilizzazione di apparecchiature che dispongono di video-terminali e dei problemi interessanti il personale addetto ai video-terminali stessi, al fine di pervenire alla definizione della disciplina dell'intera materia concordano quanto segue.
La Federgasacqua, per conto delle aziende ad essa associate, indica nei termini risultanti dall'allegato documento gli interventi di prevenzione e controllo in materia di ambiente e di sorveglianza sanitaria nonché le iniziative in materia di informazione, formazione ed addestramento del personale addetto ai VDT.
Le Parti si danno atto che tali interventi ed iniziative sono da considerare, nel loro insieme, efficace strumento di tutela delle condizioni di lavoro in questione e quindi esaustive di altri interventi, sino all'eventuale subentro di strutture sanitarie di carattere pubblico.
2.1 In relazione al particolare aspetto ambientale delle misure di esposizione da radiazioni emesse da videoterminali, la Federgasacqua e le Organizzazioni Sindacali prendono atto delle numerosi e concordanti valutazioni acquisite nella letteratura scientifica, che (non per un periodo inferiore a quattro ore al giorno) ad attività che comportano l'uso di VDT sono sottoposti nei tempi necessari ad un controllo medico della funzione visiva correlato alla specificità delle mansioni svolte.
L'anzidetto controllo va effettuato dai competenti medici del lavoro allo scopo di verificare l'esistenza di patologie permanenti o di lunga durata della funzione visiva che non consenta l'espletamento delle attività affidate.
In ordine all'attuazione dei controlli nei vari posti di lavoro sono preventivamente informati le competenti RSCP Negli eventuali casi in cui risulti accertata una inidoneità definitiva i lavoratori interessati sono reimpiegati dall'azienda nei posti idonei che si rendono disponibili.
Per i casi, invece, di accertata idoneità parziale (riferita cioè al tempo di adibizione al videoterminale), sono adottate - ove possibile - misure organizzative finalizzate alla più proficua utilizzazione dei lavoratori interessati.
L'azione di controllo di cui sopra è ripetuta con cadenza triennale, salvo casi particolari per i quali il medico abbia prescritto cadenze più frequenti.
2.2 L'assegnazione dei posti che comportano l'uso professionale di videoterminali in relazione alle procedure di assunzione e scelta del personale è subordinata all'accertamento della idoneità fisica del lavoratore all'espletamento delle specifiche mansioni.
La previsione di uso professionale di videoterminali di cui sopra deve risultare dal profilo professionale.
2.3 I controlli di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 sono svolti a cura di strutture sanitarie pubbliche, enti o istituzioni specializzate di diritto pubblico in cui siano operanti divisioni specializzate di medicina del lavoro attrezzate, in particolare, per accertamenti di ergoftalmologia.
In ogni caso, il medico provvede a rimettere direttamente all'interessato i risultati degli accertamenti eseguiti, comunicando alla azienda il solo giudizio di idoneità, parziale idoneità o di inidoneità. Pur non esistendo, in base agli studi epidemiologici finora effettuati, controindicazioni per l'uso dei videoterminali durante il periodo di gestazione, le aziende si impegnano a valutare, compatibilmente con le esigenze di servizio, eventuali richieste di temporaneo esonero dall'uso di videoterminali presentate da lavoratrici in accertato stato di gravidanza. Le aziende si riservano, in proposito, di sottoporre ad accertamenti sanitari specializzati le lavoratrici interessate.
3. Formazione, informazione e addestramento
3.1 Nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 20 del presente CCNL, sono realizzati specifici interventi di formazione diretti a facilitare l'acquisizione di appropriate conoscenze di base in un processo di consapevole adeguamento del personale interessato ai nuovi progetti di informatica e alle relative tecnologie.
3.2 L'introduzione di attività informatiche è accompagnata da informazione di massima sul sistema nell'ambito del quale il lavoratore è chiamato ad operare e sugli obiettivi dell'automazione nel settore che lo riguarda.

Capitolo VII
Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 25. - Orario giornaliero del lavoro

[…]
Il personale addetto ai centri meccanografici ha diritto ad un riposo giornaliero retribuito, per complessivi 20 minuti primi: il riposo in questione, goduto mediante una o più soste, deve essere effettivo e non può essere sostituito da nessuna equivalente indennità.

Art. 26. - Servizio di pronto intervento / Servizio di reperibilità
Tenuto conto delle particolari caratteristiche dei servizi idrico e gas, le aziende, avendo l'obbligo di garantire la sicurezza e la piena efficienza degli impianti in ogni momento e di salvaguardare la pubblica incolumità, nonché di garantire la regolarità dell'erogazione, sono impegnate ad organizzare un servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.
Le modalità attuative del pronto intervento sono definite in rapporto alle caratteristiche dell'azienda, tenuto conto della sicurezza e dell'efficienza degli impianti e della rete, del numero e distribuzione degli utenti e di altri parametri collegati.
L'azienda elabora i relativi progetti organizzativi, i quali sono oggetto di contrattazione con le RSCP.
[…]
Nell'organizzazione del servizio di pronto intervento e/o della reperibilità le aziende sono impegnate ad utilizzare ogni più moderna ed avanzata risorsa tecnica (attrezzature, strumentazioni, mezzi operativi, ecc.) per conseguire la massima sicurezza degli operatori, degli utenti e degli impianti.
Nel confermare il ruolo fondamentale della reperibilità anche dal punto di vista della sicurezza all'utenza e degli impianti nonché della regolarità dell'esercizio, le Parti, fermo restando quanto stabilito dal CCNL in materia di orario di lavoro, convengono quanto segue:
a) nel servizio di reperibilità si deve avvicendare il maggior numero di lavoratori in possesso delle necessarie qualificazioni professionali; dal servizio stesso possono essere esclusi quei lavoratori che, in base a valutazione tecnica e/o organizzativa effettuata congiuntamente tra Direzione e RSCP, non si ritenga necessario ed opportuno impiegare;
b) l'impegno di reperibilità è limitato ad un massimo di 12 giorni al mese pro-capite; comunque la reperibilità non deve mai superare i 6 giorni continuativi. Ove, in casi eccezionali, l'impegno di reperibilità superi i 12 giorni al mese i compensi di cui al successivo comma 8 vengono maggiorati del 15%.
c) il livello professionale del primo addetto al servizio di reperibilità non è normalmente inferiore al livello C3.
Il servizio di reperibilità può essere di due tipi:
A) lavoratori che ricevono direttamente presso la propria abitazione le chiamate degli utenti o del centralino aziendale ed effettuano la prima valutazione;
B) lavoratori che vengono chiamati in servizio dal presidio tecnico-aziendale o dal reperibile di tipo A). […]

Art. 27. - Lavoro in turno - Lavoro notturno
1) Turni
I lavori in turno presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono i seguenti:
a) turni continui avvicendati per tutte le ore del giorno e della notte e per tutti i giorni della settimana;
b) turni avvicendati per tutti i giorni della settimana, con esclusione del turno dalle ore 22 alle ore 6.
Resta ferma la possibilità per le parti di individuare e contrattare aziendalmente, in aggiunta ai tipi di turno sopra considerati, altri eventuali tipi di turno e/o articolazioni differenziate di orario ed il relativo trattamento economico, comunque in misura non superiore a quella prevista dal presente articolo per i turni di tipo b).
Sulla retribuzione individuale mensile del lavoratore normalmente assegnato ai turni di tipo a) e b), si applicano le seguenti maggiorazioni:
- per i turni di tipo a), 11%, elevata a 11,5% dal 1.1.1992;
- per i turni di tipo b), 8%, elevata a 8,5% dal 1.1.1992.
Nei casi di sostituzione di lavoratori addetti ai turni avvicendati da parte di lavoratori non addetti a tali turni, l'aumento di cui sopra viene corrisposto sulla retribuzione individuale delle giornate lavorate.
In aggiunta alla maggiorazione di cui sopra, sempre in considerazione del disagio connesso alle prestazioni a turno, ed in particolare in relazione al disagio relativo a problemi di trasporto pasto ecc. in occasione dei turni notturni e festivi (inclusa la domenica) agli addetti ai turni di tipo a) viene corrisposta, per ogni turno notturno o festivo di 8 ore, una indennità di L. 4.000, elevata a L. 5.000 dal 1.1.1992.
[…]
A) Giorni di riposo
I lavoratori addetti a turni continui debbono nell'arco dell'anno, usufruire dello stesso numero di giorni di riposo goduti del lavoratore non turnista.
[…]
C) Avvicendamenti
I lavoratori che abbiano compiuto 55 anni di età e almeno 10 anni di lavoro in turno, oppure - prescindere dall'età - abbiano compiuto 20 anni di lavoro in qualità di turnisti hanno diritto, a richiesta, di essere utilizzati in attività - equivalenti per quanto riguarda la qualifica - non richiedenti lavoro in turno, conservando le indennità previste dal par. 1) del presente articolo, nella misura del 100% dell'importo in cifra percepito al momento della cessazione del lavoro in turno.
D) Turni di lavoro nei CED o SED
Qualora l'azienda ravvisi la necessità di istituire dei turni di lavoro per una migliore utilizzazione dei CED o SED, detti turni e la relativa disciplina economica vengono individuati e contrattati localmente fra azienda e RSCP come previsto dal presente articolo.
E) Copertura del turno per mancato cambio
Le Parti convengono che, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e le esigenze del servizio, la copertura del turno per mancato cambio avvenga di norma con il prolungamento del turno non oltre le quattro ore e con corrispondente entrata in turno anticipata del turnista subentrante.
2) Lavoro notturno
Lavoro notturno è quello prestato dal lavoratore tra le ore 20 e le ore 6.
Il lavoro notturno prestato eccezionalmente dal lavoratore, nei limiti del normale orario giornaliero della sua prestazione di lavoro, viene compensato con una maggiorazione pari al 19% della retribuzione oraria individuale.
Per quanto concerne il riposo fisiologico dei lavoratori chiamati a prestare lavoro straordinario tra le ore 0 e le 6 a.m., si applicano i seguenti criteri:
a) per interventi notturni inferiori a 4 ore, posticipazioni per una corrispondente durata dell'inizio del lavoro nel mattino dello stesso giorno;
b) per interventi notturni da 4 a 6 ore, ripresa del lavoro nel pomeriggio dello stesso giorno, dopo l'intervallo per il pasto. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore in atto.
Tali riposi si considerano a tutti gli effetti retribuiti.

Art. 28. - Prestazioni oltre il normale orario di lavoro
Le prestazioni oltre il normale orario di lavoro debbono essere limitate ai casi di impreviste od inderogabili esigenze connesse con la necessità di assicurare il servizio.
Il lavoro straordinario deve avere sempre carattere eccezionale.
[…]
La Direzione aziendale comunica trimestralmente alle RSCP i dati a consuntivo concernenti le eventuali prestazioni straordinarie per ufficio o reparto.
Le parti convengono altresì di incontrarsi trimestralmente per le opportune congiunte valutazioni al fine di adottare le misure atte ad eliminare le cause che hanno determinato lo straordinario medesimo.
Eventuali prestazioni di lavoro straordinario programmabili per opere od attività non eseguibili nell'orario normale sono contrattate preventivamente fra la Direzione aziendale e le RSCP
Tale particolare genere di lavoro straordinario è compensato con corrispondenti periodi di riposo da godersi in aggiunta alle ferie annuali, fermo restando il diritto al riposo settimanale ed il pagamento delle sole maggiorazioni della retribuzione individuale oraria di cui al presente articolo.
[…]

Capitolo VIII
Interruzioni e sospensioni
Art. 34. - Trattamento di malattia e convalescenza

[…]
É anche facoltà dell'azienda di far costatare l'idoneità fisica, da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico, del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o di malattia.
Qualsiasi divergenza sull'idoneità fisica del lavoratore va rimessa al giudizio di un collegio composto di un medico delegato da uno degli Enti od Istituti di cui al 3° comma dell'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, di un medico di fiducia del lavoratore e di un terzo medico, che presiede il collegio, designato d'accordo dai primi 2 medici.
Qualora detta designazione per un qualsiasi motivo non potesse aver luogo entro il termine di 5 giorni, essa è demandata al Presidente del consiglio dell'Ordine dei medici a cura della parte più diligente. Nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio ed il tempo necessario per la decisione stessa è computato agli effetti del primo comma del presente articolo.
La stessa procedura di cui ai precedenti commi può essere seguita in caso di divergenza interessante l'infermità del lavoratore che, per tale motivo, abbia richiesto di essere adibito, anche provvisoriamente, ad altre mansioni.
Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio od infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50%, l'azienda mantiene in servizio il lavoratore stesso assegnandolo ad altre mansioni.
[…]

Art. 35. - Assicurazione infortuni
[…]
Nelle aziende che abbiano almeno trecento dipendenti debbono, a loro cura e spese, essere istituiti posti di pronto soccorso. Le altre aziende adottano sistemi equivalenti.
[…]

Art. 36. - Tutela della maternità
Alla lavoratrice che venga a trovarsi in stato di gravidanza e puerperio sono applicate le disposizioni di legge in materia.
[…]

Capitolo IX
Trattamento economico

Art. 43. – Produttività
[…]
1.- Scopo della presente normativa è correlare la corresponsione del premio di produttività aziendale all'effettivo andamento della produttività di ogni singola azienda, sia in funzione dell'andamento di indici significativi riferiti alla generalità dell'azienda, sia in funzione del grado di raggiungimento di specifici obiettivi preventivamente individuati.
[…]
Tavola degli indici
[…]
2. Indici parziali
2.1 Investimenti
Negli indici che seguono possono essere presi in considerazione:
- investimenti per l'ammodernamento e l'automazione degli impianti e - in generale - per la continuità e sicurezza del servizio;
[…]
- investimenti per l'introduzione di nuove tecnologie e per le corrispondenti iniziative di formazione e aggiornamento professionale, finalizzate alla qualità e sicurezza del servizio, all'igiene dell'ambiente di lavoro, alla sicurezza del lavoro, allo sviluppo e all'incremento della professionalità degli addetti.
[…]

Art. 45. - Indennità varie
[…]
e) Indennità zona malarica- Viene corrisposta una indennità da concordarsi con il lavoratore che presta la sua opera in località malarica determinata come alla lettera f) dell'art. 49.
Nella determinazione di tale indennità si tiene conto del numero dei familiari conviventi ed a carico del lavoratore; l'indennità non è più corrisposta quando il lavoratore sia trasferito in zona non malarica.
Ove però il lavoratore medesimo od i suoi familiari colpiti dalla malaria continuino ad essere affetti, l'indennità continua ad essere corrisposta fino alla guarigione clinica.
f) Indennità macchine fatturatrici elettriche e agli addetti ai CED - Nelle aziende ove esistono macchine elettriche fatturatrici, ai lavoratori addetti con continuità a tali macchine viene corrisposta, finché svolgano tali mansioni, un'indennità del 4,50% della retribuzione individuale.
Si precisa che sono considerate macchine elettriche fatturatrici anche le macchine elettrocontabili quando, mediante l'inserimento di appositi congegni, vengono adoperate come fatturatrici.
Ai lavoratori addetti con continuità alle macchine elettroniche dei Centri Elaborazione Dati (CED o SED) viene corrisposta, finché svolgono tali mansioni, un'indennità pari al 4,50% della retribuzione individuale.
g) Indennità di guida - Ai lavoratori non autisti i quali, nell'espletamento del proprio lavoro, siano normalmente tenuti a guidare veicoli motorizzati di proprietà dell'azienda, viene corrisposta ad effettiva prestazione un'indennità giornaliera di L. 1.300, assorbendo fino a concorrenza i trattamenti locali eventualmente già in atto.
In caso di incidenti stradali che si verifichino durante il lavoro e nei quali siano implicati dipendenti impegnati nella guida di mezzi aziendali o di mezzi propri, autorizzati però espressamente (e cioè per iscritto) dall'azienda all'uso per servizio, l'azienda stessa assicura - tranne il caso in cui l'incidente sia da collegarsi a comprovato dolo o stato di ebbrezza da parte del dipendente - la copertura di ogni onere per l'assistenza legale per giudizi sia civili che penali, nonché per ogni altro atto legato al riottenimento della patente di guida. Inoltre al dipendente in stato di detenzione in attesa di giudizio per i motivi anzidetti viene conservato il posto e corrisposta la retribuzione finché permanga tale stato.
Norma transitoria
Per i lavoratori già regolati dal CCNL dip. A.M. Acquedotti 5.1.1978, rimangono in vigore le norme contenute nella lett. g) dell'art. 30 dello stesso contratto (Indennità di guida).
h) Indennità agli addetti alla clorazione - Ai lavoratori addetti con continuità alla clorazione dell'acqua viene corrisposta una indennità di L. 2.500 mensili, elevata a L. 3.500 mensili dal 1 gennaio 1983.
i) Indennità di galleria- Quando l'esercizio del servizio idrico richieda prestazioni particolarmente onerose da parte dei lavoratori a seguito di prolungata permanenza in galleria, l'azienda contratta una indennità con le RSCP
l) Indennità depurazione acque reflue - A seguito delle possibilità di ampliamento di servizi gestionali, previsti anche dalla premessa politica, viene riconosciuta ai soli lavoratori che operano con continuità negli impianti di depurazione delle acque reflue una specifica indennità di L. 2.500 giornaliere lorde a decorrere dal 1 gennaio 1983.
Tale indennità, la quale assorbe fino a concorrenza le analoghe eventualmente già in atto, viene corrisposta per gli effettivi giorni di servizio prestati nella specifica attività.
m) Indennità per manipolazione e travaso odorizzante gas - Ai lavoratori che manipolano e travasano l'odorizzante del gas viene corrisposta un'indennità di L. 1.000 lorde per ogni giornata in cui svolgono le suddescritte operazioni. Le Parti confermano l'impegno di ricercare, laddove necessario, le idonee soluzioni per tutelare la salute dei lavoratori addetti.
[…]
Le indennità di cui alle lett. g), h), l) e m) del presente articolo sono definite a livello aziendale con stretto riferimento all'effettivo svolgimento delle relative attività ed alla diminuzione dell'impegno prestato.
Gli importi di cui alle lettere citate possono essere aggiornati, con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1991 entro il limite massimo del 20% (con arrotondamento alle 100 lire superiori) rispetto al valore in atto al 31.12.1987; le Parti si danno atto che tale limite è determinato in considerazione del fatto che i precedenti valori risalgono a date anteriori alla decorrenza del presente CCNL.
I nuovi valori assorbono fino a concorrenza eventuali diversi trattamenti in atto.

Capitolo X
Prestazioni per fini sociali
Art. 49. - Prestazioni per fini sociali - Provvidenze varie

d) Vestiario- Gli indumenti (impermeabili, soprascarpe, stivaloni di gomma, tute, vestiti da lavoro, ecc.) vengono forniti ai lavoratori secondo le norme in atto o consuetudini aziendali o che vengano contrattate nelle singole aziende.
In ogni caso sono assicurate le seguenti forniture:
- impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale attività all'aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la pioggia (dotazione di azienda): la dotazione è personale per gli impiegati che svolgono il lavoro in analoghe condizioni;
- soprascarpe o stivaloni di gomma per i lavoratori che debbono svolgere la loro attività in zone paludose o in presenza di acqua;
- tute o vestiti da lavoro a quei lavoratori le cui mansioni lo richiedano.
A coloro i quali sono permanentemente adibiti alla guida di mezzi motorizzati di proprietà dell'azienda viene distribuita gratuitamente ogni 5 anni una giubba di pelle.
Inoltre, qualora ne prescriva l'uso, l'azienda fornisce l'uniforme ai portieri, uscieri, fattorini e autisti di vettura, il grembiule al personale femminile ed il berretto agli operai.
Le concessioni di cui sopra non possono essere computate ad alcun effetto.
[…]
f) Zona malarica- Vengono somministrati - a cura e spese dell'azienda - i medicinali necessari alla profilassi e cura antimalarica per il lavoratore che presta la sua opera in zona malarica e per i suoi familiari colà residenti.
Per zone malariche si intendono quelle determinate dalle competenti Autorità provinciali in relazione all'elenco ufficiale pubblicato dal Ministero della Sanità od altrimenti comprovate dai certificati delle Autorità sanitarie locali.
I medicinali non sono più corrisposti quando il lavoratore sia trasferito in zona non malarica.
Ove però il lavoratore medesimo ed i suoi familiari, colpiti dalla malaria, continuino ad esserne affetti, i medicinali per la cura antimalarica continuano ad essere corrisposti sino alla guarigione clinica.
Al lavoratore che si rechi in trasferta in zona malarica vengono somministrati dall'azienda i necessari medicinali profilattici.

Art. 51. - Handicappati
Le aziende, nell'ambito delle normative di legge vigenti, pongono in essere quegli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti portatori di handicap, laddove questi lavoratori siano presenti, ivi inclusa, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, la rimozione delle eventuali barriere architettoniche che fossero di ostacolo all'attività lavorativa di tali soggetti.
[…]

Art. 53. - Lavoratori stranieri
Le aziende, in caso di assunzione di lavoratori stranieri, anche ai sensi della Legge n. 39/1990, si impegnano ad attivarsi, nell'ambito del programma di formazione aziendale ed in collegamento con le Regioni e/o con gli altri Enti Pubblici istituzionalmente preposti, perché gli organi competenti promuovano iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori occupati nell'azienda per i quali ciò risulti necessario.

Art. 54. - Estinzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro può essere risolto per i seguenti motivi:
[…]
e) incapacità lavorativa del dipendente;
[…]

Capitolo XI
Estinzione e novazione del rapporto di lavoro
Art. 56. - Esonero agevolato per inidoneità

Nell'obiettivo di realizzare una utilizzazione ottimale delle risorse umane, evitando in particolare l'inserimento di personale inidoneo in posizioni non adeguate alle residue capacità lavorative - sia per motivi di prevenzione infortuni che per agevolare l'organizzazione operativa del lavoro - le Parti ritengono opportuno favorire l'esodo del personale divenuto inidoneo nel corso del rapporto di lavoro, fermo restando l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali, con specifico riferimento alla copertura dei posti resisi disponibili attraverso assunzione di giovani.
A tal fine convengono che il lavoratore divenuto inidoneo in costanza del rapporto di lavoro - sempreché abbia maturato l'anzianità minima utile (compreso l'eventuale riscatto) alla concessione del trattamento di pensione - possa accedere consensualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro agevolata con riconoscimento di una somma «una tantum» fino a 18 mesi della retribuzione globale mensile in godimento nell'ultimo giorno di servizio.

Capitolo XII
Istituti sindacali
Art. 63. - Prerogative e funzioni del sindacato

Per quanto concerne le prerogative e le funzioni del Sindacato, le aziende riconoscono la rappresentanza dei lavoratori esercitata dalle Organizzazioni Sindacali ai vari livelli nell'espletamento dei propri compiti.
1) Consiglio unitario d'azienda (C.U.d.A.)(17)
Il C.U.d.A. in quanto organismo rappresentativo del Sindacato e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è l'unico agente contrattuale ed assolve - a seguito del riconoscimento da parte delle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dell'avvenuta elezione - a tutti i compiti già di competenza delle rappresentanze sindacali aziendali e delle Commissioni interne.
Qualora il C.U.d.A. non sia ancora stato eletto oppure non sia più unitariamente costituito, l'attività dello stesso viene assunta dalle strutture sindacali territoriali per il tempo strettamente necessario alla sua ricostituzione.
(17) Il presente articolo verrà modificato alla definizione delle apposite regole scaturenti dalla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).

Parte II(24)
Norme transitorie per i lavoratori già regolati dal CCNL dip. A.m. gas 4-4-1974 rinnovato con accordo naz. Interfederale 12-11-1976 e norme particolari
(24) La presente parte II è costituita, oltre che dei seguenti 7 articoli, degli Allegati A e B.
3) Somministrazione di latte e di bevande dissetanti
Norma particolare - (Riferimento: Parte I, art. 45).
Ad ogni lavoratore addetto a lavori nocivi alla salute va somministrato mezzo litro di latte al giorno.
Al personale addetto ai forni va somministrata, durante la stagione estiva, una bevanda dissetante.
4) Mutamento di mansioni di alcune categorie di lavoratori già regolati dal CCNL dip. A.M. Gas
Norma particolare - (Riferimento: Parte I, art. 17).
I fuochisti, i loro aiutanti e il personale addetto in via continuativa al fuoco, al benzolo, alla depurazione, al solfato, possono, dopo venti anni di ininterrotto servizio e previo accertamento medico della minorata capacità lavorativa, chiedere di essere adibiti a lavori meno gravosi, conservando la retribuzione del gruppo cui appartenevano. L'accoglimento della richiesta è comunque subordinato alla possibilità di utilizzazione del lavoratore stesso in altro posto che sia disponibile. Lo stesso trattamento, viene accordato al personale di qualunque servizio che abbia una anzianità anche inferiore ai venti anni ed abbia subito, per cause di servizio, gravi menomazioni fisiche. In questi casi gli aumenti periodici di anzianità vengono calcolati sulla retribuzione base del gruppo di provenienza.
Nelle aziende in cui, per particolari ragioni, alcuni lavori possano ritenersi nocivi, ai lavoratori ad essi adibiti sono concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio e di organizzazione aziendale, brevi avvicendamenti. Questi avvicendamenti non interrompono il servizio agli effetti previsti dal 5° punto 3 dell'art. 17 della parte I del presente contratto.
[…]

Parte III
Appendice n. 2
Protocollo di intesa 20.07.1989
L'anno 1989 il giorno 20 del mese di luglio, in Roma, tra la Cispel (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali)[…]; e la Cgil (Confederazione Generale Italiana del Lavoro)[…]; la Cisl (Confederazione ltaliana Sindacati Lavoratori)[…]; la Uil (Unione ltaliana del Lavoro)[…]; si è convenuto il seguente protocollo di intesa su
Sistema di relazioni industriali e Norme di comportamento delle parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro
Il sistema di relazioni industriali
Costituisce parte integrante del sistema di relazioni industriali tra le parti la contestuale intesa riguardante la disciplina delle vertenze ai vari livelli e la regolamentazione dei poteri autonomi di comportamento.
Il sistema di relazioni industriali è volto a realizzare la partecipazione del sindacato, senza interferire sull'autonomia delle parti che resta confermata ad ogni livello, alle scelte strategiche relative alle politiche di sviluppo e organizzazione dei servizi, nonché alle politiche occupazionali e formative del personale nel comparto delle aziende aderenti alla Cispel.
Esso si articola su 4 livelli:
1°) Livello confederale
É costituita una struttura paritetica nazionale, composta da rappresentanti della Cispel e delle Confederazioni Cgil, Cisl e Uil.
La struttura si riunirà almeno all'inizio e a metà di ciascun anno con compiti di informazione e di consultazione sulle linee di politica dei servizi pubblici locali.
In particolare la struttura curerà:
[…]
c) l'esame di programmi di sviluppo, ricerca, innovazione tecnologica e coordinamento tra le aziende di rilevanza strategica;
d) la valutazione dei temi della sicurezza dell'esercizio dei servizi e della continuità della loro erogazione;
e) la verifica del livello di applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro nei vari settori e lo stato delle relazioni sindacali anche allo scopo di prevenire o risolvere situazioni conflittuali;
f) la valutazione del quadro socio-economico in cui operano le imprese pubbliche locali e quella delle relative prospettive generali e settoriali per i riflessi conseguenti sulle politiche del lavoro e per gli effetti che anche sul piano del costo del lavoro possono derivare alla capacità concorrenziale delle imprese suddette;
g) l'esame di proposte generali in materia di sicurezza del lavoro, di organizzazione del lavoro, di produttività, di mercato del lavoro.
In considerazione della rilevanza di problematiche settoriali, la struttura paritetica può costituire comitati specifici di settore con la partecipazione dei rappresentanti delle Federazioni interessate e con il compito di esaminare i programmi e le iniziative delle parti al riguardo.
L'informazione e la consultazione dovranno di norma precedere l'attuazione dei progetti e dei piani di intervento sui punti predetti.
La struttura in parola esprime pareri sulle questioni esaminate e può anche indicare orientamenti alternativi. Nel caso in cui non sia raggiunta una identità di vedute i diversi pareri potranno essere registrati a richiesta delle parti.
L'attività della struttura nazionale non altera l'autonomia delle parti e le competenze delle stesse, cosi come risultano articolate ai diversi livelli.
Alle Federazioni nazionali di categoria ed alle loro diverse articolazioni territoriali spetta la gestione di quanto previsto dai CCNL di settore.
2°) A livello territoriale
Per i territori regionali e interregionali, e specificatamente per le aree metropolitane, sarà promossa dalla struttura di cui al punto 1) che precede la costituzione di Comitati territoriali paritetici per l'approfondimento delle ricadute, in tema di dotazione di servizi, delle scelte strategiche delle imprese pubbliche locali.
3°) Livello di Federazione di settore
Nel quadro di principi e indirizzi enunciati nel presente protocollo le relazioni industriali, a livello di Federazione, sono regolate dalle norme dei protocolli previsti nei CCNL.
4°) Livello di azienda
Le relazioni industriali sono regolate dalle norme contenute nei protocolli confederali, in quelli di settore e nei CCNL.
Le aziende, ferme restando le procedure sulle Relazioni Industriali contemplate dalla disciplina collettiva di settore, attueranno annualmente una informativa alle OO.SS. territoriali sugli indirizzi e sugli obiettivi del piano programma, sui relativi aggiornamenti, sullo stato di attuazione del medesimo in ordine, in particolare, allo sviluppo dei servizi, ai programmi di investimento, alle ricadute conseguenti sulla organizzazione del lavoro e sulla dimensione del personale, alle politiche formative del personale.