Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 20 agosto 1952
Validità: biennale
Parti: Unione Agricoltori della Provincia di Matera, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Camera Provinciale del Lavoro, Federbraccianti Provinciale, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Uil-Terra
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, Matera
Sommario:
Art. 1. - Oggetto del patto. Art. 2. - Definizione salariato fisso Art. 3. - Assunzione. Art. 4. - Contratti individuali. Art. 5. - Durata del contratto individuale e modalità delle disdette. Art. 6. - Qualifiche e mansioni delle figure salariali. Art. 7. - Mansioni. Art. 8. - Attrezzi di lavoro. Art. 9. - Periodo di prova. Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi. Art. 11. - Orario di lavoro. Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno Art. 13. - Riposo settimanale. Art. 14. - Giorni festivi. Art. 15. - Qualificazione dei lavoratori per età e sesso. |
Art. 16. - Gratifica natalizia. Art. 17. - Malattie e infortuni. Art. 18. - Ferie. Art. 19. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari. Art. 20. - Tutela della maternità. Art. 21. - Permesso straordinario. Art. 22. - Trapasso di azienda. Art. 23. - Norme disciplinari. Art. 24. - Indennità di anzianità. Art. 25. - Chiamata e richiamo alle armi. Art. 26. - Controversie individuali. Art. 27. - Controversie collettive. Art. 28. - Diaria. Art. 29. - Retribuzione. Art. 30. - Durata e decorrenza del patto. Art. 31. - Condizioni di miglior favore. |
Contratto collettivo per i salariati fissi della provincia di Matera, 20 agosto 1952
L’anno millenovecentocinquantadue, il giorno 20 agosto nella sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Matera […], tra l’Unione Agricoltori della Provincia di Matera […], rappresentata da […] Sindacato Provinciale Affittuari Conduttori, […] Sindacato Provinciale Proprietari Conduttori, […] Sindacato Provinciale Coltivatori Diretti […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti […], rappresentata da […] Associazione Provinciale Piccoli e Medi Proprietari Conduttori e […] Associazione Provinciale Affittuari Conduttori […] e la Camera Provinciale del Lavoro […] e la Federbraccianti Provinciale […], l’Unione Sindacale Provinciale della Cisl […] e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli […], la Uil [...] e la Uil - Terra […],viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro da valere per la provincia di Matera per i salariati fissi.
Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente patto provinciale regola il rapporto di lavoro fra datore di lavoro agricolo ed i salariati fissi per la provincia di Matera.
Art. 2. - Definizione salariato fisso
Per salariato fisso s’intende il lavoratore agricolo assunto; vin-colato con contratto a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione ed annessi, la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente.
Art. 6. - Qualifiche e mansioni delle figure salariali.
Le mansioni da affidarsi ai salariati fissi per ciascuna figura sono le seguenti:
A) Addetti alla coltivazione dei lavori vari aziendali:
1) Massaro di campo - Esegue le direttive del (latore di lavoro, sovraintende a tutti i lavori dell’azienda e risponde di fronte al datore di lavoro dell’andamento dell’azienda e delle colture. Accudisce anche a tutti i lavori di campo.
2) Trainante - È l’operaio che conduce e risponde del traino lui affidato, degli equini adibiti allo stesso traino ed esegue i lavori di aratura e di trasporto; provvede al governo degli animali medesimi.
3) Forese o guatano - È l’operaio comune adibito a tutti i lavori dell’azienda. Il forese può essere adibito anche al governo del bestiame.
4) Mulattiere - È l’operaio che ha la responsabilità del carico di uno o più equini ed esegue i lavori aziendali e di trasporto con gli animali a lui affidati.
5) Stalliere - È l’operaio responsabile degli equini che dimorano nella stalla e della pulizia della stessa. Conduce anche il biroccio o trainello per servizi interni dell’azienda.
6) Carovaniere o bovaro. È addetto al governo ed al pascolo dei bovini che conduce al campo.
7) Vignarolo - È l’operaio specializzato nelle colture della vite e degli alberi da frutto e può occuparsi anche della vinificazione dell’uva aziendale.
8) Ortolano - È l’operaio specializzato nelle colture da orto.
9) Parchiere - È l’operaio specializzato nelle colture arboree che lavora nei terreni arborati e risponde delle colture arboree verso il datore di lavoro.
B) Addetti all'allevamento ed alla cura degli animali:
1) Massaro di pecore - Esegue le direttive del datore di lavoro, sovraintendendo all’allevamento degli ovini e dei caprini, cura il formaggio e risponde della merce e degli animali di fronte al datore di lavoro. Può essere addetto anche alla mungitura, e nelle piccole aziende, appena finite le operazioni innanzi dette, può essere adibito anche al pascolo della mandria.
2) Casiere - Sostituisce il massaro in caso di sua assenza, procede alla manipolazione del latte, e conduce la mandria insieme con il pastore, appena finite le operazioni necessarie. Nelle piccole aziende fa anche da massaro di pecore.
3) Pastore o capraio - Conduce gli animali al pascolo con o senza l’aiuto di un garzone a seconda il numero degli animali, provvede alla custodia del suo armento secondo le consuetudini locali e stagionali risponde del numero e provvede alla cura ed alla mungitura della mandria a lui affidata.
4) Avvicendatore - È colui che sostituisce il pastore durante il suo riposo festivo od in sua assenza, ed è adibito a tutti gli altri servizi accessori necessari alla mandria.
C) Addetti ai bovini:
1) Massaro di vacche - Nelle grandi aziende sovraintende all’allevamento dei bovini e degli equini e risponde di fronte al datore di lavoro dell’allevamento e del frutto oltre alle mansioni innanzi indicate provvede alla mungitura ed alla lavorazione del latte.
2) Vaccaro - Guida la mandria al pascolo, cura la mandria a lui affidata e provvede alla mungitura.
D) Addetti agli equini:
1) Massaro giumentaro - Nelle grandi aziende sovraintende all’allevamento degli equini ed al personale addettovi, conduce la mandria al pascolo e risponde di fronte al datore di lavoro dell’allevamento.
2) Giumentaro - Provvede alla custodia della mandria equina, la conduce al pascolo e provvede al suo governo.
3) Bufalaro - Guida la mandria bufalina al pascolo ed al lavoro e provvede al suo governo.
E) Addetti ai suini:
1) Masasro di porci - Sovraintende all’allevamento, alla custodia ed al governo dei suini. Sovraintende al personale addetto e risponde di fronte al datore di lavoro dell’allevamento.
2) Porcaro - Provvede alla custodia ed all'allevamento del branco dei suini, lo conduce al pascolo, provvede al suo governo e ne risponde di fronte al massaro.
3) Imporchiarulo (addetto agli allevamenti) - È il porcaro specializzato nell’allevamento ed in tutte le cure attinenti.
F) Categorie varie:
1) Guardiano - È l’operaio di fiducia del datore di lavoro e vigila su tutto quanto esiste nell’azienda.
2) Meccanico - Provvede alla manutenzione ed alla conduzione delle trebbie e delle macchine agricole esistenti nell’azienda.
3) Motorista - Conduce i motori esistenti nell’azienda e ne cura la conservazione.
4) Falegname o carpentiere - Esegue i lavori in legno necessari all’azienda e specialmente ai carri ed agli utensili in legno necessari all’azienda.
5) Trattorista - È un salariato comune dell’azienda adibito in determinati periodi alla conduzione di trattori e nei periodi rimanenti esplica lavori comuni aziendali.
6) Fabbro o maniscalco - Provvede alla ferratura degli equini, alla manutenzione ed alla riparazione degli aratri, ali-affilatura e tempra dei vomeri, ed attende a tutti i lavori di manutenzione degli utensili.
7) Magazziniere - Vigila su tutti i prodotti depositati nei magazzini e ne è responsabile.
8) Muratore - Provvede alla manutenzione dei fabbricati dell'azienda ed a quei lavori di necessità aziendale.
Art. 7. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse, purché esse non importino una diminuzione della retribuzione e un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.
[…]
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi e gli utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.
Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.
Art. 11. - Orario di lavoro.
La durata del lavoro normale per i salariati fissi addetti ai lavori dei campi non potrà superare le otto, ore giornaliere, salvo nei periodi di più intenso lavoro e per non più di tre mesi nell’anno. La loro distribuzione nei vari mesi dell’anno viene stabilita nel modo seguente:
dicembre, gennaio e febbraio, ore 7;
marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre, ore 8;
giugno, luglio e agosto, 9.
Per i salariati fissi addetti al bestiame, in considerazione del carattere discontinuo nelle relative prestazioni, l’orario normale di lavoro non potrà superare la media annuale di otto ore di effettivo lavoro, che viene determinato, in via indiretta, dal numero dei capi di bestiame.
Il carico di bestiame da affidare ad ogni salariato fisso uomo adulto non deve superare il numero di cui appresso:
n. 150 ovini e caprini (capi non sgravati);
n. 25 bovini in allevamento brado;
n. 25 equini in allevamento brado;
n. 50 suini in allevamento brado;
n. 13 vacche in allevamento stallino.
Gli agnelli o capretti devono essere affidati ad altre persone e costituire un gregge a parte.
Quando il salariato fisso avrà una dotazione di bestiame inferiore a quella completa praticata nei precedenti comma, sarà adibito ad altre mansioni per un numero di ore proporzionato alla dotazione mancante, nell’ambito dell’orario vigente per i salariati fissi addetti ai lavori di campo. Quando invece il salariato fisso avrà una dotazione di bestiame maggiore a quella innanzi stabilita avrà diritto ad un compenso per ogni capo di bestiame affidatogli in più di lire 100 per ogni capo ovino o caprino, di lire 600 per ogni capo bovino ed equino, di lire 300 per ogni capo suino e di lire 1.200 per ogni capo stallino (vacca).
Per l’orario di lavoro per i magazzinieri ed i guardiani, valgono le disposizioni di legge sull’orario di lavoro discontinuo.
Restano ferme le condizioni di miglior favore.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale previsto dalla norma n. 11;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
I limiti del lavoro notturno non possono superare le 7 ore;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato, di cui alla norma n. 14, nonché la festa del Patrono.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere fino ad un massimo di 10 ore lavorative continue. Tuttavia, qualora il datore di lavoro ed il prestatore d’opera ravvisano la necessità di prolungare tale orario, il lavoro straordinario di comune accordo potrà essere protratto ulteriormente.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[…]
Non si fa luogo a maggiorazione per lavoro notturno, quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni della particolare figura del salariato in base al contratto collettivo, mansioni che per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte.
Art. 13. - Riposo settimanale.
È concesso al salariato fisso un riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente in coincidenza con la domenica.
In caso di evidente necessità dell’azienda, può derogarsi al comma di cui sopra ed il riposo sarà concesso entro la settimana successiva.
Il salariato che si reca in paese per il riposo settimanale con mezzi del datore di lavoro deve provvedere al governo ed all’abbeverata del bestiame.
Art. 17. - Malattie e infortuni.
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
Art. 18. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuite di giorni otto ed in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.
[…]
Art. 19. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.
Art. 20. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.
Art. 23. - Norme disciplinari.
I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a secondo la gravità della mancanza nei modi seguenti:
1) con il richiamo orale nei casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, sospenda o anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine o agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
2) con il richiamo scritto nel caso di recidiva nei casi di infrazione di cui sopra;
3) con la sospensione di una settimana nel caso di recidiva della stessa causa che ha determinato il richiamo scritto;
4) con il licenziamento in tronco nel caso di infrazioni più gravi e cioè:
a) mancanze gravi verso il datore di lavoro o il suo rappresentante che non consentano la continuità del rapporto di lavoro;
b) danneggiamento colposo agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili e al bestiame;
[…]
e) recidiva nei casi che hanno dato luogo al provvedimento di sospensione.
I datori di lavoro sono tenuti alla migliore osservanza delle norme del presente patto.
Art. 27. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del contratto collettivo provinciale di lavoro debbono essere esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.