Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 11 febbraio 1954
Validità: 08.09.1953 - 07.09.1955
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori di Avellino, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Avellino e Federbraccianti Provinciale, Fisba Provinciale, Uil-Terra Provinciale
Settori: Agroindustriale, Salariati, Avellino

Sommario:

Art. 1. - Definizione dei salariato fisso.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Contratto individuale.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Durata del contratto individuale e modalità di disdetta.
Art. 6. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 7. - Mansioni.
Art. 8. - Qualifica.
Art. 9. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 12. - Giorni festivi.
Art. 13. - Retribuzione.
Art. 14. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Diarie.
Art. 19. - Attrezzi di lavoro.
Art. 20. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Art. 21. - Tutela della maternità.
Art. 22. - Permessi straordinari.
Art. 23. - Indennità di anzianità.
Art. 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 25. - Trapasso di azienda.
Art. 26. - Norme disciplinari.
Art. 27. - Controversie individuali.
Art. 28. - Controversie collettive.
Art. 29. - Scala mobile.
Art. 30. - Interruzioni di lavoro e recuperi.
Art. 31. - Durata del contratto.

Contratto collettivo per i salariati fissi della provincia di Avellino, 11 febbraio 1954

L'anno 1954, il giorno 11 febbraio, presso la sede della Federazione provinciale Coltivatori Diretti, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Avellino […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Avellino […] e la Federbraccianti Provinciale […], la Fisba Provinciale […], l’Uil-Terra Provinciale […], è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi da valere per la provincia di Avellino. 

Art. 1. - Definizione dei salariato fisso.
È salariato fisso il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generai mente risiede, fruendo della abitazione ed annessi, e la cui retribuzione riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente.

Art. 6. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 7. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.
[…]

Art. 10. - Orario di lavoro.
L’orario ordinario di lavoro per i salariati addetti al lavoro nei campi non potrà eccedere le otto ore giornaliere, salvo il periodo di più intensi lavori, e per non più di tre mesi nell’anno, in cui potrà essere maggiorato di un'ora.
Per i salariati fissi addetti al bestiame, in considerazione del carattere discontinuo delle relative prestazioni, l’orario di lavoro è determinato in via indiretta dal numero dei capi fissati in 20 adulti e dalle mansioni affidate ai salariati stessi, ferma rimanendo la media annua di otto ore giornaliere di effettivo lavoro.
Quando il salariato abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella completa, prevista dall’art. 8, verrà adibito ad altre mansioni per un numero di ore proporzionato alla dotazione mancante, nell’ambito dell’orario vigente per i salariati addetti ai lavori nei campi.
Per i salariati addetti ai lavori nei campi l'orario di lavoro viene così fissato:
gennaio - febbraio - dicembre ore 7
marzo - aprile - maggio - settembre - ottobre e novembre ore 8
giugno - luglio - agosto ore 9

Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro di cui all’articolo precedente;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui al successivo articolo nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico.
[…]
Non si fa luogo a maggiorazioni per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni della particolare figura di salariato in base alle mansioni che per la loro natura e per esigenze Ieratiche debbono eseguirsi anche di notte.

Art. 15. - Riposo settimanale.
Al salariato fisso sarà concesso il riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Tenuto conto del tradizionale sistema organizzativo della azienda e della distanza delle stesse dai centri abitati, ove normalmente le famiglie dei lavoratori risiedono, il riposo settimanale sarà concesso in modo, che di massima coincida il primo con l’ultimo giorno di una settimana e il successivo col primo della settimana seguente.

Art. 16. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda un periodo di ferie retribuito di giorni 8 […]

Art. 19. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati al salariato fisso debbono essere annotati sul libretto sindacale di lavoro con l’indicazione dello stato d'uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 20. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro valgono le disposizioni vigenti.

Art. 21. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 26. - Norme disciplinari.
Le mancanze di carattere disciplinare commesse dal salariato fisso potranno essere punite, a secondo della gravità con:
a) la sospensione del lavoro per un periodo non superiore a tre giorni;
b) la multa non superiore all’importo di mezza giornata di salario;
c) il licenziamento immediato.
Le punizioni di cui ai comma a) e b) saranno inflitte al salariato fisso:
1) che abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) che trasgredisca alle disposizioni del presente contratto e che commetta comunque atti lesivi alla disciplina e alla morale;
3) che arbitrariamente si arroghi il diritto di dare disposizioni contrarie a quelle impartire dal datore di lavoro.
La punizione di cui al comma c) sarà applicata al lavoratore in caso di:
1) insubordinazione verso il datore di lavoro;
2) gravi offese ai compagni di lavoro ed in generale al personale addetto all’azienda;
3) furti e danneggiamenti gravi e colposi alla proprietà dell'azienda;
[…]
5) recidiva alle mancanze passibili di punizioni di cui ai commi a) e b).

Art. 28. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro saranno esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 30. - Interruzioni di lavoro e recuperi.
Le interruzioni di lavoro dovute a causa di forza maggiore ed intemperie saranno recuperate in ragione di due ore giornaliere, in aggiunta all’orario ordinario di lavoro, nella settimana successiva.