Tipologia: CCNL
Data firma: 20 dicembre 1991
Validità: 01.01.1991 - 31.12.1994
Parti: Federelettrica e Fnle-Cgil, Flaei-Cisl, Uilsp-Uil
Settori: Servizi, Az, elettriche municipalizzate
Fonte: CNEL

Sommario:

  Verbale
Capitolo I
Parte politica del contratto
Premessa
Politica energetica e settore elettrico municipale
Relazioni industriali
Politica tariffaria
Art. 1 - Incontri periodici
Generalità
A) Livello nazionale
B) Livello aziendale
a) informazione
b) consultazione
c) confronto
d) contrattazione
Art. 2 - Pari opportunità
Art. 3 - Appalti
Art. 4 - Applicabilità del Contratto
Dichiarazioni a Verbale
I) Applicabilità del Contratto ai lavoratori addetti a reparti elettrici di Aziende miste
II) Trattamento economico dei lavoratori assunti per i lavori straordinari
III) Lavori di costruzione ed ampliamento reti di illuminazione pubblica
Art. 5 - Inscindibilità del contratto
Art. 6 - Amministrazione del contratto
Art. 7 - Decorrenza e durata
Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 8 - Assunzione del personale
Assunzioni a tempo parziale
Assunzioni a tempo determinato
Periodo di prova
Dichiarazione a verbale
Capitolo III - Classificazione, mobilità e sviluppo del personale
Art. 9 - Classificazione del personale
Art. 10 - Quadri
Criteri di individuazione
Attribuzione della qualifica di quadro
Orario di lavoro
Misure di carattere retributivo
Copertura di posizioni di quadro
Formazione
Informazione
Mutamento provvisorio di mansioni
Altre norme particolari per i quadri
Dichiarazione a verbale
Art. 11 - Trattamento laureati, diplomati e licenziati da istituti professionali a indirizzo tecnico o scuole similari
Inserimento ed azioni formative
Aumenti biennali di anzianità convenzionale
Norma transitoria
Dichiarazione comune
Art. 12 - Scelta del personale
Disciplina transitoria
Art. 24 CCNL 1/3/89
Generalità
Procedura per le scelte - Ricorsi
Preclusioni alla partecipazione alle scelte
Procedura dl assegnazione del posto - eccezioni
Mobilità orizzontale all'interno delle posizioni lavorative
Esclusione dalla scelta
Pubblicità ai passaggi di categoria
Accertamento idoneità fisica
Fattori di ponderazione nelle scelte
Dichiarazione a Verbale
Norma transitoria
Partecipazione alle scelte del personale inquadrato in categoria A1 - BS - B1 e B2
Art. 13 - Mutamento provvisorio di mansioni
Art. 14 - Trasferimenti - Traslochi - Cantieristi
Art. 15 - Formazione professionale
Art. 16 - Modifiche delle strutture aziendali
Capitolo IV - Norme disciplinari
Art. 17 - Doveri del lavoratore
Art. 18 - Provvedimenti disciplinari
Art. 19 - Norme aziendali
Art. 20 - Lavoratori sottoposti a procedimento penale
Capitolo V - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
Art. 21 - Ambiente di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro
Capitolo VI - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 22 - Orario di lavoro - Part-time
Flessibilità dell'orario di lavoro
Part-time
Trattamento economico e normativo
Trattamento economico
Decorrenza dell'anzianità
Indennità sostitutiva del preavviso e mensilità aggiuntive
Trattamento di fine rapporto
Dichiarazione a verbale
Art. 23 - Reperibilità
Modalità di richiesta
Trattamento economico
Lavoratori reperibili chiamati per interventi notturni con prestazioni in ore comprese fra le 23 e le 6 del mattino successivo.
Canone telefonico
Norme transitorie
Dichiarazioni a Verbale
Art. 24 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno - Trattamento turnisti - Trattamento custodi e guardiani notturni
Lavoro straordinario feriale. festivo e notturno
Trattamento turnisti
Compenso ai capi turno preposti a turni relativi ad impianti di produzione trasformazione e distribuzione, ai ripartitori e ai capi unità delle centrali termiche per prolungamento dell'orario di lavoro in occasione del cambio turno per scambio consegne, nei turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne (due prestazioni diurne e una notturna).
Prestazioni lavorative ordinarie effettuate dal personale turnista nella giornata di domenica
Trattamento a seguito di cambio di mansioni
Avvicendamento turnisti
Trattamento custodi e guardiani notturni
Dichiarazione a Verbale
Canone telefonico
Art. 25 - Giorni festivi - Riposo settimanale - Festività soppresse
Art. 26 - Ferie
Capitolo VII - Interruzioni e sospensioni
Art. 27 - Assenze, permessi e brevi congedi
Art. 28 - Aspettativa
Art. 29 - Tutela della maternità
Art. 30 - Malattia - Infortuni sul lavoro
Art. 31 - Assicurazioni
Art. 32 - Servizio militare
Art. 33 - Lavoratori studenti
Art. 34 - Diritto allo studio
Capitolo VIII - Trattamento economico
Art. 35 - Stipendio
Stipendio - definizione
Minimi tabellari - indennità di contingenza - minimi tabellari integrati
Supplementi dei minimi
  Soppressione dei livelli salariali di categoria
Elemento Retributivo Integrativo (E.R.I.)
Norma transitoria
Dichiarazioni a verbale
Minimi tabellari mensili
Supplementi dei minimi
Livelli di funzione
Allegato n. 1 all'art. 35
Corresponsioni anno 1991 e 1° semestre 1992
Allegato n. 2 all'art. 35
Corresponsioni per il personale cessato dal servizio nel periodo 1-1-91/30-6-92
Valori mensili dell'EDR
Importo una tantum
Art. 36 - Determinazione del valore orario dello stipendio
Art. 37 - Aumenti biennali
Norme transitorie
Importi degli aumenti biennali (a decorrere dal 1 luglio 1992)
Art. 38 - Incentivazione della produttività - Elemento distinto della retribuzione (EDR)
Incentivazione della produttività
Elemento Distinto della Retribuzione
Art. 39 - Indennità varie
A) Indennità alta montagna
B) Rimborso spese bicicletta e motorizzazione
C) Indennità testimoni
D) Indennità rischio
E) Indennità macchine fatturatrici, elettrocontabili scriventi e dei centri meccanografici
F) Indennità zona malarica
G) Indennità per lavori in galleria o in caverna
H) Indennità capo formazione
I) Indennità lavori gravosi
L) Assegno di studio per i dipendenti delle AEM della Provincia di Bolzano
M) Indennità centralinisti telefonici non vedenti
N) Indennità per il possesso di certificati di qualificazione per l'esecuzione di saldature
O) Indennità per il possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
Dichiarazioni a Verbale
Art. 40 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 41 - Rimborsi spese
Art. 42 - Rimborso spese per istruzione figli
Art. 43 - Alloggio, vestiario, energia elettrica
A) Alloggio
B) Vestiario
C) Energia elettrica
Art. 44 - Case per lavoratori
Art. 45 - Domande di compensi
Art. 46 - Attività ricreative, culturali e assistenziali
Capitolo IX - Estinzione e novazione del rapporto di lavoro
Art. 47 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Esodo agevolato
Dichiarazione a verbale
Art. 48 - Cessione e trasformazione di azienda
Art. 49 - Preavviso - trattamento sostitutivo
Art. 50 - Trattamento di fine rapporto - Previdenza
Trattamento di fine rapporto
Previdenza
Indennità in caso di morte
Art. 51 - Certificato di lavoro
Art. 52 - Libertà sindacali
Consigli dei delegati
Permessi sindacali
a) Attività sindacale a tempo pieno
b) Attività sindacale a tempo definito
c) Permessi sindacali
d) Procedura per la richiesta e la. concessione dei permessi sindacali ai rappresentanti delle OO.SS.
Allegato A Richiesta di permesso sindacale
Affissioni comunicati
Quote sindacali
Assemblee di lavoratori - Locali per le riunioni sindacali
Art. 42
Sedi sindacali
Allegati al contratto
1. Regolamento sulle vertenze individuali
2. Modello di delega per trattenute sindacali
3. Protocollo sulla rivisitazione della parte normativa del CCNL
4. Protocollo sulle azioni sociali
5. Assistenza legale ai lavoratori
6. Dichiarazione delle 0O.SS. stipulanti il presente CCNL in tema di agevolazioni tariffarie
7. Disciplina normativa riguardante gli addetti ai video terminali
8. Protocollo sulle Pari opportunità - Lettera della Federelettrica alle OO.SS. Nazionali
9. Dichiarazione comune delle parti sulla tutela assicurativa INAIL
10. Dichiarazione comune in tema di bilinguismo nel Trentino-Alto Adige
11. Dichiarazione comune riguardo al servizio mensa
12. Dichiarazione comune riguardante la base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR)
13. Lettera della Federelettrica alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL sulle misure di carattere retributivo per i quadri
14. Lettera delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL alla Federelettrica in materia di accantonamento volontario pari allo 0,50% della retribuzione per il Fondo di solidarietà
15. Scambio di corrispondenza tra le Parti sul premio di anzianità
16. Lettera della Federelettrica alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL in materia di assunzione per chiamata individuale di figli o vedovi di dipendenti deceduti per infortunio sul lavoro
17. Lettera della Federelettrica alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL sulla dotazione di cercapersone al personale reperibile
18. Scambio di corrispondenza tra le Parti sui Permessi Sindacali
19. Lettera della Federelettrica alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL in materia di incentivazione della produttività
20. Lettera della Federelettrica alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL riguardante l'accesso dei lavoratori a part-time alle mense
21. Modello di richiesta alle Aziende per la concessione ai CRAEM dei contributi di cui al comma 5° dell'art. 46
Appendice
Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori)
Protocollo d'intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil del 20/7/1989
Accordo Nazionale Federelettrica - OO.SS. 29 marzo 1983 (anticipazioni sul trattamento di fine rapporto) con integrazioni in sede di stipula del CCNL 1/12/1991
Accordo Nazionale Federelettrica - OO.SS. 1 febbraio 1985 (vertenza intermedia al CCNL 1/2/83)
Accordo Nazionale Federelettrica - OO.SS. 8/5/1991 (classificazione del personale)
Accordo Nazionale Federelettrica - OO.SS. 5/12/91 sui finanziamenti ai CRAEM
Accordo Nazionale Federelettrica - OO.SS. 5/12/91 in materia di armonizzazioni
Accordo Nazionale Federelettrica - OO.SS. 5/12/91 sui costi connessi alla rivisitazione della parte normativa del CCNL 1/12/91

Verbale
- la Federazione Nazionale delle Aziende e dei Servizi Elettrici degli Enti locali (Federelettrica)[…];
- la OO.SS. Nazionali Fnle-Cgil, Flaei-Cisl, Uilsp-Uil
- Federazione Nazionale Lavoratori Energia (Fnle)[…]
- Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (Flaei[…]
- Unione Italiana Lavoratori Servizi Pubblici (Uilsp)[…]
a seguito delle intese raggiunte il giorno 5 dicembre 1991 per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende Elettriche Municipalizzate stipulato il 1 marzo 1989 e scaduto il 31 dicembre 1990;
a completo e definitivo scioglimento di ogni qualsiasi riserva;
si danno atto reciprocamente che il sopra citato CCNL è rinnovato. Il testo del nuovo Contratto, da valere per i lavoratori di cui sopra, scaturisce dall'inserimento del contenuto degli accordi sottoscritti per il suddetto rinnovo nella normativa del precedente CCNL con le relative modifiche alla premessa, agli articoli e agli allegati;
si danno atto altresì che laddove nel testo del Contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali" (od "Organizzazione sindacale") dei lavoratori elettrici, esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali stipulanti il Contratto stesso;
le Parti concordano, infine, che nelle clausole ove sia stata prevista, implicitamente od esplicitamente, la decorrenza della data di stipulazione del presente contratto, questa si intende convenzionalmente sostituita dalla data dell'1/12/1991.


Capitolo I
Parte politica del contratto

Relazioni industriali
Le Parti, fermo restando il reciproco impegno a ricercare concordemente risposte e soluzioni ai problemi oggetto di informazione, consultazione, confronto, contrattazione nel pieno rispetto dell'autonomia dell'attività imprenditoriale e delle rispettive e distinte responsabilità, si impegnano ad attuare periodici incontri, a livello nazionale e aziendale, al fine di perseguire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze nelle politiche aziendali, con l'obiettivo di realizzare livelli sempre più elevati di efficienza e qualità del servizio.
La Federelettrica e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, convengono di basare i loro rapporti nonché quelli estrinsecantisi in sede locale, su un sistema di relazioni industriali che sia adeguato a fronteggiare realtà sempre più complesse e che, alla luce di intese che fossero definite in sede confederale anche in tema di regolamentazione dei conflitti collettivi, abbia a precisare:
1. i ruoli, le funzioni e le responsabilità delle parti;
2. le modalità, i limiti e i tempi su cui basare la dialettica sindacale in ordine ai vari temi di discussione.
[…]
Inoltre, le Parti stesse, convengono sulla necessità di mantenere fermi nell'arco della vigenza contrattuale i livelli di competenza previsti per ciascun livello (nazionale aziendale) e la non riproponibilità delle materie definite ad altri livelli.
I periodici incontri sopracitati, che hanno l'obiettivo di realizzare tra le Parti momenti di informazione, consultazione, confronto e contrattazione, si svolgeranno sulla base delle "procedure attuative" di cui all'apposito paragrafo dell'art. 1 del presente CCNL ed avranno per oggetto, oltre ai temi previsti nei vari articoli contrattuali, gli argomenti di seguito indicati nel presente paragrafo.
Gli incontri a livello nazionale tra la Federelettrica e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, hanno gli oggetti sottospecificati:
a) informazione sulla politica energetica, sulle prospettive di sviluppo del servizio, con particolare riferimento ai programmi di investimento del settore;
b) confronto sulle norme nazionali ed europee, che regolamentano i criteri di sicurezza degli impianti e delle reti, per la salvaguardia dell'integrità fisica dei cittadini utenti e dei lavoratori interessati;
[…]
d) confronto sulle prospettive di introduzione di nuove tecnologie nel settore energetico;
e) confronto sulle politiche occupazionali e di formazione professionale;
f) confronto sul quadro legislativo che regola l'assetto delle imprese pubbliche locali e sull'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi nel quadro delle iniziative avviate dalla Cispel e dalle Federazioni ad essa associate in materia di recupero della produttività;
g) confronto sulle Pari Opportunità;
h) confronto per valutare la possibilità di istituire un osservatorio sui portatori di handicap nel settore delle AEM.
Oltre a quanto previsto dai singoli articoli del testo contrattuale, si svolgeranno a livello aziendale ulteriori incontri tra le Commissioni Amministratrici, o rappresentanti dalle stesse delegati, e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, eventualmente assistiti dalla Federelettrica e dalle Organizzazioni Sindacali confederali territoriali. Tali incontri, che si articoleranno secondo le procedure previste per l'informazione, riguarderanno le più importanti scelte di politica aziendale in occasione della formazione dei bilanci preventivi e consuntivi (il cui esame verrà effettuato entro un congruo periodo di tempo precedente all'approvazione per quanto riguarda il bilancio preventivo ed entro il mese successivo a quello della definitiva approvazione per ciò che concerne il bilancio consuntivo), dei piani pluriennali e dei relativi investimenti, della localizzazione e utilizzazione degli impianti di produzione, della formulazione delle linee generali delle modifiche degli assetti societari e delle ristrutturazioni aziendali finalizzate al miglioramento del servizio, con riferimento anche ai programmi aziendali di politica occupazionale e all'incremento della produttività.
In vista di tali incontri, verranno trasmessi alle OO.SS. elementi conoscitivi sugli argomenti in questione.
Apposite Commissioni tecniche formate dai rappresentanti delle Aziende e delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, potranno essere costituite per acquisire le informazioni circa l'andamento delle ristrutturazioni al fine di rendere più proficuo il confronto successivo finalizzato a valutarne i risultati.
Le Parti si impegnano ad operare in modo che appositi incontri vengano attuati tra le strutture dei Comitati Regionali della Cispel e le corrispondenti Segreterie Regionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, eventualmente assistite dai corrispondenti livelli territoriali delle confederazioni sindacali in merito ad aspetti specifici di programmi territoriali oppure a riflessi locali dei programmi stabiliti in sede nazionale relativamente a: politica energetica e tariffaria, politica finanziaria, iniziative di ristrutturazione del settore e politica occupazionale.
[…]

Art. 1 - Incontri periodici
Generalità
1. Premesso che le Parti sono concordi nel riaffermare, anche in materia di questioni del personale, la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione delle Commissioni Amministratrici e delle Direzioni delle Aziende;
che sono da evitare tanto le procedure burocratiche capaci di appesantire la gestione delle Aziende, quanto le regolamentazioni che possano complicare o ritardare le decisioni direzionali relative alla gestione degli affari del personale;
che nulla si intende innovare riguardo all'oggetto della contrattazione collettiva del rapporto di lavoro, che resta nelle attribuzioni dei competenti Organi direttivi delle Aziende e delle corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici stipulanti il presente CCNL;
nell'intento di collaborazione i rapporti fra le Aziende ed i loro dipendenti, come condizione essenziale per una ordinata conduzione;
le Parti hanno riconosciuto l'utilità di prevedere specifici momenti di incontro, a livello nazionale, tra la Federelettrica e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto e a livello locale tra rappresentanti delle Aziende e delle Organizzazioni sindacali stesse.
2. Tali incontri periodici comprendono sia quelli espressamente elencati nel par. "Relazioni industriali" della premessa politica al presente CCNL, sia quelli relativi al testo dei vari articoli contrattuali e avverranno sulla base delle previsioni della premessa politica stessa e secondo le procedure attuative del paragrafo seguente.
Procedure attuative
3. Con riferimento agli incontri di informazione, consultazione, confronto, contrattazione, di cui alla parte politica del presente CCNL, le Parti si danno reciprocamente atto che il significato attribuito a tali momenti è quello specificato in appresso:
a) informazione, intendendosi con ciò la reciproca trasmissione di documentazioni, dati, notizie ed esposizioni di programmi ed iniziative;
b) consultazione, intendendosi con ciò la discussione su tematiche di rilievo finalizzata alla esplicitazione dei reciproci orientamenti ed opinioni;
c) confronto, intendendosi con ciò le occasioni in cui le Parti paragonano le reciproche posizioni per riscontrare le diversità o identità su specifici aspetti dei vari temi per approfondirne l'esame;
d) contrattazione, intendendosi con ciò i momenti in cui le Parti definiscono congiuntamente le soluzioni dei vari problemi.
A) Livello nazionale
4. Al fine di garantire una adeguata predisposizione degli incontri, questi si svolgeranno, per quanto possibile, secondo un calendario di massima che sarà definito tra le Parti; entro il mese di maggio di ciascun anno.
5. Gli incontri saranno promossi dalla Federelettrica o richiesti dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL e saranno preceduti dall'invio della documentazione necessaria in tempi e modalità tali da consentire alle segreterie delle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in sede di incontro, la loro autonoma capacità, propositiva e di valutazione.
6. Gli incontri sugli argomenti di cui ai punti a), b), c), d), e), f) g), h) del par. "relazioni industriali" della premessa politica al presente CCNL saranno riassunti in apposite note riportanti le posizioni di ciascuna parte.
B) Livello aziendale
7. Richiamata la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione delle Commissioni amministratrici e delle Direzioni aziendali nell'ambito delle prerogative di legge e la piena autonomia d'azione dei Sindacati nella sfera della propria competenza istituzionale, le Parti, al fine di migliorare il processo delle Relazioni Industriali, concordano le seguenti procedure:
a) informazione
l'Azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie, ecc.; le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL, entro i 15 giorni successivi al ricevimento, possono chiedere un incontro per chiarimenti e illustrazioni; l'Azienda fissa a completo adempimento un incontro entro i 15 giorni successivi;
b) consultazione
l'Azienda nel trasmettere le documentazioni, i dati,le notizie, ecc., fissa un incontro con le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL, da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 15 giorni dalla stessa data.
Alla fine dell'incontro le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL possono chiedere un ulteriore incontro di approfondimento che dovrà tenersi entro i 15 giorni successivi, a completamento dell'impegno alla consultazione;
c) confronto
l'Azienda nel trasmettere le documentazioni, i dati, le notizie, ecc. fissa un incontro con le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL, da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione.
Le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL, nel trasmettere le proprie documentazioni, dati, notizie, ecc., chiedono un incontro all'Azienda da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 15 giorni dalla stessa data. Al termine dell'incontro possono essere richiesti altri approfondimenti da esaurirsi entro i 15 giorni successivi;
d) contrattazione
l'Azienda nel trasmettere le documentazioni, i dati, le notizie, ecc. fissa un incontro con le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione.
Le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL, nel trasmettere le proprie documentazioni, dati, notizie, ecc., chiedono un incontro all'Azienda da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 15 giorni dalla stessa data.
Se entro i 10 giorni successivi le parti non pervengono ad una definizione, le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL possono chiedere la continuazione della contrattazione da esaurirsi al termine dei successivi 10 giorni.
A conclusione dei periodi sopraindicati, nel caso le Parti non pervengano ad una definizione, le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL possono richiedere la continuazione della contrattazione per un periodo ulteriore di 10 giorni.
Superati i limiti temporali stabiliti, le Parti si riterranno libere di assumere le iniziative più opportune nell'ambito delle proprie competenze per l'esercizio dei rispettivi ruoli.

Art. 2 - Pari opportunità
1. É confermata la Commissione nazionale paritetica costituita tra le
Parti per favorire all'interno delle Aziende le pari opportunità. Detta Commissione, alla quale sono affidati compiti di studio e di proposizione nei confronti delle Parti ai fini delle conseguenti iniziative, è composta da 3 membri designati dalle Segreterie nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, maggiormente rappresentative e membri designati dalla Federelettrica di cui uno con funzioni di coordinatore o coordinatrice.
2. Commissione nazionale, per l'approfondimento di particolari argomenti da quest'ultima individuati, potrà essere assistita eccezionalmente da delegazioni aziendali, costituite d'intesa tra la Federelettrica e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL. Tali delegazioni aziendali, ove costituite, fungeranno da organismi di assistenza della Commissione nazionale medesima per migliorare la conoscenza di alcuni aspetti locali, avranno una funzione di raccordo informativo e una durata limitata al compito assegnato.
3. Ove costituite, ai sensi del comma precedente, tali delegazioni aziendali saranno composte da tre membri designati dalle OO.SS. locali stipulanti il presente CCNL e da 3 membri in rappresentanza dell'Azienda, di cui uno con funzioni di coordinatore/coordinatrice.
4. I componenti la Commissione nazionale potranno fruire di permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni di detti organismi nella misura massima di 16 ore all'anno ciascuno. Per i componenti le delegazioni aziendali che fossero costituite, i permessi retribuiti potranno essere concessi nella misura massima di 4 ore all'anno ciascuno.

Art. 3 - Appalti
1. In materia di appalti, le Aziende sono impegnate ad operare nell'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti con particolare riferimento alla legge n. 1369/1960 e n. 55/1990 nonché delle norme previste in materia di antimafia. Ciò, tenendo presente il principio che alle Aziende stesse compete di svolgere direttamente, con il proprio personale, le opere e i servizi che fanno parte del ciclo produttivo e costituiscono il normale esercizio dell'attività aziendale, sempreché tali opere e servizi abbiano carattere continuativo e possano essere utilmente realizzati dalle Aziende al fine di una più razionale ed economica Organizzazione qualità e sicurezza del servizio.
2. La risorsa appalto per l'esecuzione di opere e servizi va considerata aggiuntiva a quella interna e pertanto è da considerarsi come strumento di flessibilità gestionale e di snellezza operativa per l'esecuzione sia di attività estranee al ciclo produttivo specifico aziendale sia di tutte quelle funzioni che possono essere svolte all'esterno dell'Azienda con maggiore utilità e tempestività ai fini sopra individuati, nonché i lavori che per la loro rilevanza ed entità e/o non ricorrenza e/o urgenza non possono essere effettuati con normale organizzazione aziendale.
3. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle attività collegate ai processi di progressiva qualificazione operativa aziendale, al fine di mantenere all'interno delle Aziende le conoscenze professionali e le esperienze rispetto ai metodi di lavoro, alle tecnologie e ai materiali o di favorire il recupero di quelle attività ad elevata qualificazione professionale-tecnologica congruenti con il ciclo produttivo aziendale, che avessero subito nel tempo una fuoriuscita dalle Aziende.
4. Le Aziende comunicheranno periodicamente alle OO.SS. locali stipulanti il presente CCNL le linee guida strategiche aziendali in materia di appalti contenenti i necessari riferimenti numerico-quantitativi. Sui contenuti di tale informativa, dietro richiesta delle OO.SS., potrà essere avviato un apposito confronto che dovrà avere inizio entro 10 giorni da detta richiesta. Nel corso dell'anno, in occasione di appalti di lavori rilevanti ne verrà data preventiva informazione alle OO.SS. che entro 7 giorni potranno richiedere un incontro al fine di ottenere più dettagliati chiarimenti.
[…]
6. I lavori appaltati saranno seguiti e controllati da personale tecnico dell'Azienda di adeguato livello professionale allo scopo di effettuare i controlli di cui all'art. 1662 c.c. e di accertare che lo svolgimento dei lavori stessi proceda secondo i capitolati.
7. Le Aziende impegneranno con apposita, formale dichiarazione le ditte appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Art. 4 - Applicabilità del Contratto
1. Il presente Contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra le Aziende di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica ed i lavoratori addetti ai servizi tecnici, amministrazione e commerciali relativi all'esercizio, degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica ivi compresi, per le Aziende le quali abbiano uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni, i lavoratori che fanno parte di detti uffici.
2. Il presente Contratto non si applica al personale avente diritto alla qualifica di dirigente, nonché:
a) alle persone alle quali (specialmente nelle reti o nei centri di secondaria importanza, zone rurali, ecc.) sono affidati incarichi che non richiedono esclusività e continuità di prestazione a favore dell'Azienda stessa, così che sia eventualmente possibile alle persone medesime esplicare, per proprio conto, altra attività estranea all'Azienda;
b) ai lavoratori espressamente assunti per lavori di costruzione o di carattere eccezionale o transitorio, o di manutenzione straordinaria.
Detti lavoratori, peraltro, qualora vengano adibiti ai servizi di cui al primo comma del presente articolo e l'assegnazione a tali servizi duri più del tempo stabilito come periodo di prova dal presente Contratto, conseguono il diritto alla integrale applicazione del Contratto stesso dalla data di assegnazione ai servizi medesimi. Ove mai, invece, essi prestino lavoro per periodi inferiori a quelli di prova, purché superiori ad un mese, e quindi non conseguano il diritto di cui sopra, godranno dell'applicazione, dopo il primo mese, dei minimi contrattuali previsti dal presente Contratto e per tutta la durata della particolare prestazione da essi data.
Dichiarazioni a Verbale
I) Applicabilità del Contratto ai lavoratori addetti a reparti elettrici di aziende miste
Si chiarisce che il presente Contratto disciplina anche i rapporti di lavoro del personale appartenente ad attività di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica che non siano unità produttive commercialmente individuate, purché costituiscano settori ben definiti di complessi industriali: settori di importanza pari alle Aziende Elettriche cui il presente Contratto si riferisce.
II) Trattamento economico dei lavoratori assunti per i lavori straordinari
III) Lavori di costruzione ed ampliamento reti di illuminazione pubblica
Si precisa che i lavori di costruzione e di ampliamento delle reti di illuminazione pubblica rientrano nel punto b) del presente articolo, sempreché non siano di carattere permanente.

Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 8 - Assunzione del personale

1. L'assunzione di personale viene effettuata dalle Aziende in conformità alle norme di legge e contrattuali.

Capitolo III - Classificazione, mobilità e sviluppo del personale
Art. 12 - Scelta del personale
[…]
Accertamento idoneità fisica
39. Laddove le mansioni da svolgere lo richiedano, anche al fine di prevenire conseguenze dannose all'integrità fisica del lavoratore, l'assegnazione dei posti, in relazione ai vari tipi di selezioni, scelta ed esclusione dalla scelta, sarà subordinata all'accertamento dell'idoneità fisica del lavoratore all'espletamento delle specifiche mansioni.
[…]

Art. 15 - Formazione professionale
1. La Federelettrica, tenendo conto della continua evoluzione tecnologica e della naturale obsolescenza delle cognizioni, si adopererà - d'intesa con la Cispel ed in particolare con i Comitati regionali della Cispel - affinché sia generalizzato l'addestramento teorico-pratico per tutti i lavoratori neo-assunti all'atto del primo inserimento e per lavoratori già in servizio.
2. In particolare, le Aziende promuoveranno le necessarie attività di formazione dei lavoratori al fine di favorire lo sviluppo della professionalità inteso sia come accrescimento della capacità di gestire le risorse umane, tecniche ed economiche, sia come approfondimento delle conoscenze teoriche e pratiche acquisite e dei sistemi di sicurezza. Ciò anche allo scopo di consentire ai lavoratori di continuare a fornire le proprie prestazioni in maniera adeguata alle esigenze derivanti dalle innovazioni tecnologiche.
3. La formazione, quale strumento indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, potrà essere realizzata per categorie omogenee di lavoratori.
4. In particolare, le Aziende, potranno prevedere eventuali specifici corsi formativi anche in funzione della partecipazione dei lavoratori alle scelte di cui all'art. 12.
5. Per le Aziende minori si farà sì che detti corsi possano essere svolti in sede, nei tempi e nei modi più opportuni, da istruttori anche di altre Aziende della regione, appositamente prescelti e designati in sede di Comitati regionali della Cispel.
6. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello competente per la Regione, collaboreranno alla preparazione, formazione e conduzione dei corsi stessi.
[…]
8. Analoghi corsi di formazione professionale saranno programmati, per iniziativa delle singole Aziende (e con la collaborazione delle istanze sindacali territoriali dei lavoratori), in relazione ad eventuali processi di ristrutturazione e riorganizzazione del lavoro e saranno finalizzati anche alla comprensione di detti cambiamenti organizzativi.
9. L'impegno formativo di cui al presente articolo dovrà avere carattere di continuità ed essere indirizzato, con opportune articolazioni, alla generalità dei lavoratori, con attuazione durante l'orario di lavoro e nei periodi dell'anno più opportuni.
10. Neo assunti
a) Generalizzazione dell'addestramento teorico-pratico a tutti i lavoratori all'atto del primo insediamento;
b) omogeneizzazione delle modalità di attuazione di detto addestramento (programmi, metodologia didattica, durata da graduare anche in relazione ai diversi livelli di scolarità ed all'attività di destinazione).

Capitolo IV - Norme disciplinari
Art. 17 - Doveri del lavoratore

1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
a) rispettare l'orario di servizio ed adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo della presenza;
b) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico fissato dall'Azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l'Azienda deve portare a sua conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall'Azienda stessa;
[…]
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
[…]
3. Il lavoratore - quando ne sia ravvisata la necessità in ordine alla sua tutela fisica personale o della collettività nella quale opera - deve sottoporsi, a richiesta dell'Azienda, a visita medica da effettuarsi da Enti pubblici od Istituti specializzati di diritto pubblico.
4. L'esito della visita medica viene portato a riservata conoscenza dell'interessato.

Capitolo V - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
Art. 21 - Ambiente di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro

1. In materia di ambiente di lavoro, le Aziende confermano l'impegno di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di legge e di attuare ogni altro provvedimento che si renda necessario al fine di migliorare la sicurezza e tutelare la salute dei lavoratori, nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti e in ogni altra attività aziendale.
2. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e della malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori stessi.
3. Nell'esplicazione del proprio lavoro, le Organizzazioni sindacali, potranno, di volta in volta, avvalersi della collaborazione dei lavoratori dei reparti interessati, o, se necessario di esperti esterni, previa consultazione con l'Azienda.
4. Le Aziende forniranno annualmente alle Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL, i dati statistici riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
5. Con specifico riferimento a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del Servizio sanitario nazionale"), in merito alla organizzazione da parte delle Unità sanitarie locali di propri "servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro", anche mediante "presidi all'interno delle unità produttive", le Aziende, ove già non esista un Servizio sanitario aziendale, si impegnano ad agevolare la costituzione ed il funzionamento di detti presidi, mediante convenzioni con le medesime Unità Sanitarie Locali, nelle centrali termoelettriche ed in quelle in caverna, previo confronto fra le competenti Direzioni e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL. Nei casi in cui le Unità Sanitarie Locali non siano ancora in condizioni di provvedere, potranno in via transitoria realizzarsi convenzioni sostitutive con strutture, enti o istituti specializzati.
6. Il rilevamento dei parametri fisici e chimici relativi all'ambiente di lavoro, ivi compresi casi di particolare gravosità e disagio, sarà effettuato, ove si renda necessario, ricorrendo, previo confronto fra l'Azienda e le Organizzazioni sindacali, alle Unità Sanitarie Locali, a strutture istituite o istituende nell'ambito delle Regioni, od istituti specializzati di diritto pubblico.
7. Sempre al fine di predisporre le misure idonee a tutelare la salute e la integrità psico-fisìca dei lavoratori interessati, si potrà ricorrere alla istituzione di appositi strumenti quali questionari di gruppo, registri dei dati ambientali e biostatistici, libretti personali sanitari di rischio.
8. Per quanto riguarda il personale addetto ai cantieri di, costruzione ed i guardia dighe che operino in località particolarmente disagiate di alta montagna, nonché i tirafili addetti all'esercizio e manutenzione di elettrodotti a pensione pari o superiore a 60 KV, le Parti si incontreranno, a livello nazionale, entro il' 30/6/1994, per definire normative e programmi esecutivi di eventuali piani di avvicendamento di detto personale.
9. Per il personale addetto ai cantieri di costruzione, per i guardia dighe ed i tirafili, l'avvicendamento è peraltro subordinato all'ulteriore condizione che gli stessi abbiano una età non inferiore ai 45 anni.
10. Nella predisposizione dei predetti piani si terrà conto delle maggiori anzianità maturate e la loro realizzazione avverrà con la gradualità compatibile con le esigenze aziendali.
11. Le parti si impegnano a procedere ad una verifica della normativa del presente articolo il cui inizio dovrà avvenire entro il mese di aprile 1994.

Capitolo VI - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 22 - Orario di lavoro - Part-time

1. La durata anormale delle prestazioni è fissata in 40 ore settimanali per tutti i lavoratori. A decorrere dal 1 maggio 1987, la durata stessa di tali prestazioni è ridotta a 39 ore settimanali ed è ulteriormente ridotta a 38 ore a decorrere dal 1 luglio 1990.
2. Per i lavoratori addetti ai lavori nocivi, oppure disagiati e gravosi, da identificarsi aziendalmente mediante contrattazione tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL: 36 ore settimanali, sempre a decorrere dal 1 luglio 1990. In luogo della riduzione di orario a 36 ore i singoli lavoratori hanno la facoltà di optare per il mantenimento di situazioni preesistenti aziendalmente o di trasformare la detta riduzione di orario in giornate di riposo aggiuntivo.
[…]
13. Per quanto riguarda alcune figure professionali inquadrate in cat. AS superiore e AS, in relazione alla loro peculiare collocazione nelle strutture organizzative delle Aziende, alla natura direttiva delle prestazioni lavorative e degli incarichi affidati, potranno essere contrattati a livello aziendale tra l'Azienda e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, provvedimenti tali da non assoggettare il suddetto personale, singolarmente, alla rigida normativa dell'orario di lavoro compreso il relativo trattamento economico.
[…]
Dichiarazione a verbale
I) Turni di lavoro - L'Azienda, a richiesta delle Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL e compatibilmente con le esigenze del servizio, stabilirà i turni in modo che settimanalmente a ciascun lavoratore siano richieste prestazioni alternate antimeridiane, pomeridiane e notturne.
[…]

Art. 23 - Reperibilità (*)
Modalità di richiesta
[…]
3. Al fine di ripartire nel maggior numero di lavoratori l'onere della reperibilità, potrà realizzarsi - ove obiettive condizioni lo consentano - un'articolazione di turni di reperibilità, di durata settimanale, con alternanze anche superiori ad una settimana ogni quattro, mediante l'estensione della reperibilità a tutti i lavoratori idonei allo specifico servizio che non abbiano validi e giustificati motivi per esserne esentati. L'esistenza delle condizioni per l'attuazione di detta linea di tendenza formerà annualmente oggetto di confronto tra le Aziende e le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici stipulanti il presente CCNL.
Trattamento economico lavoratori reperibili chiamati per interventi notturni con prestazioni in ore comprese fra le 23 e le 6 del mattino successivo.
14. Gli interventi notturni superiori ad un'ora compiuti fra le ore 23 e le 6 del mattino successivo danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito nei seguenti termini:
- notturni inferiori a tre ore posticipazione dell'inizio dell'orario di lavoro del mattino stesso pari alla durata dell'effettiva prestazione lavorativa;
- per interventi notturni pari o superiori a tre ore e sino a sette ore: ripresa del lavoro al pomeriggio (dopo l'intervallo meridiano).
15. Per le Aziende con orario settimanale ripartito in sei giorni, gli interventi notturni superiori ad un'ora compiuti tra le ore 23 e le ore 6 del mattino successivo danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico a periodi di permesso retribuito pari al massimo per interventi notturni non superiori a quattro ore, alla durata dell'effettiva prestazione lavorativa, posticipando in tal modo l'inizio dell'orario di lavoro dello stesso giorno.
16. Per la valutazione della durata di ogni intervento notturno, di cui ai precedenti due commi, si tiene conto, oltre che della durata dell'effettiva prestazione lavorativa, del tempo occorrente per raggiungere il luogo dell'intervento o quello di riunione e di quello necessario al successivo rientro nella misura convenzionale di un'ora viaggio.
(*) In tema di reperibilità vedi all. n. 17 pag. 194

Art. 24 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno - Trattamento turnisti - Trattamento custodi e guardiani notturni
Lavoro straordinario feriale. festivo e notturno
1. Le Parti stipulanti concordano che si ricorrerà al lavoro straordinario solo in caso di inderogabili esigenze di carattere urgente ed imprevedibile strettamente inerenti al servizio elettrico ed agli altri servizi pubblici gestiti dall'Azienda con il proprio personale cui si applichi il presente Contratto.
2. Conseguentemente, tenuta presente la necessità di dare attuazione al principio generale di cui sopra, si conviene che le Aziende adotteranno i provvedimenti necessari per far sì che non vengano effettuate prestazioni di lavoro straordinario per esigenze diverse da quelle indicate nel comma precedente.
3. Altre eventuali ipotesi di lavoro straordinario dovranno di norma essere oggetto di confronto fra Azienda e Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
4. Le suddette prestazioni, ferma restando la corresponsione delle sole percentuali di maggiorazione contrattualmente stabilite per lavoro straordinario, saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente legati con quelli settimanali o infrasettimanali.
5. Il riposo compensativo obbligatorio delle prestazioni straordinarie non avrà luogo nei seguenti casi:
- prestazioni effettuate nella prima giornata in cui si verificano le condizioni di cui al primo comma;
- prestazioni effettuate nei casi in cui si verificano le condizioni di cui al primo comma che richiedano un pronto intervento con chiamata extra orario di lavoro.
6. Le altre prestazioni straordinarie possono essere effettuate limitatamente a 2 ore giornaliere, sino a un massimo di 10 ore mensili.
7. Per gli addetti alle attività tecnico-operative, il limite potrà essere di 120 ore annuali pro capite.
8. Le Aziende forniranno mensilmente alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL informazioni dettagliate del lavoro straordinario eseguito, con riferimento alle unità operative e con l'indicazione analitica e nominativa dei dipendenti interessati, nonché delle ore di prestazione eseguita e delle modalità seguite per il compenso in base alle norme stabilite nel presente Contratto.
9. Sui dati relativi al lavoro straordinario rientranti nel primo comma si svolgeranno consultazioni tra le Aziende e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
10. Si considera lavoro "straordinario" quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale delle prestazioni, fissata dall'art. 22 del presente Contratto.
11. Si considera "notturno" il lavoro compiuto tra le ore 20 e le ore 6.
[…]
16. Il lavoro notturno, compiuto nei limiti della durata giornaliera normale delle prestazioni di lavoro, è compensato con la corresponsione, in aggiunta alla normale retribuzione, della sola maggiorazione del 35% dello stipendio orario. Tale maggiorazione è aumentata al 50% dall'1/1/1990. I soli incrementi percentuali di cui al precedente capoverso (pari a 15 dall'1/1/1990) verranno corrisposti per ogni ora notturna effettivamente prestata in regime di lavoro ordinario. Le maggiorazioni previste nel presente comma sono da considerarsi utili ai fini del TFR.
[…]
Trattamento turnisti
19. Ferma restando la corresponsione della maggiorazione prevista per il lavoro prestato in ore notturne entro i limiti della durata normale dell'orario, i lavoratori che prestano servizio in turno hanno diritto alla corresponsione dei seguenti compensi:
a) per turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne (due prestazioni diurne ed una notturna), 11% dall'1/7/1990 del minimo tabellare integrato della categoria di inquadramento del lavoratore;
b) per turni che impegnino solo due prestazioni giornaliere, 5,5% dall'1/7/1990 del minimo tabellare integrato della categoria di inquadramento.
[…]
25. Le Aziende, a richiesta delle Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL e compatibilmente con le esigenze del servizio, stabiliranno i turni in modo che settimanalmente a ciascun lavoratore siano richiesti due turni antimeridiani, due pomeridiani e due notturni.
[…]
Avvicendamento turnisti
52. Per i turnisti con 15 anni di anzianità in turno continuo avvicendato, le Aziende avvieranno di norma al di fuori dell'orario di lavoro degli interessati, su domanda, azioni di addestramento o riqualificazione per posizioni di lavoro tipo.
[…]
54. Il lavoratore che abbia partecipato alle suddette azioni formative con esito positivo e che abbia compiuto i 18 anni di attività in turno potrà essere assegnato, compatibilmente con le disponibilità ed esigenze aziendali, previo accertamento di idoneità per la posizione da ricoprire, a posti vacanti di pari categoria e comportanti l'espletamento di attività specificamente attinenti con le azioni di addestramento svolte. L'assegnazione del posto avverrà in "esclusione dalla scelta".
[…]

Capitolo VII - Interruzioni e sospensioni
Art. 29 - Tutela della maternità

[…]
2. Per tutti gli altri aspetti relativi alla tutela della maternità, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 30 - Malattia - Infortuni sul lavoro
[…]
9. […] É anche in facoltà dell'Azienda di far constatare la capacità lavorativa del lavoratore all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia. Tali accertamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300. L'Azienda darà comunicazione scritta al lavoratore dell'esito della visita medica cui lo abbia sottoposto, limitandosi a notificargli la constatata sua capacità o incapacità al lavoro.
10. Qualora il lavoratore non si ritenga soddisfatto del giudizio emesso dal medico di cui all'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, può richiedere la costituzione di un collegio medico di appello formato da tre medici di cui uno nominato dall'Azienda a sue spese, uno nominato dal lavoratore a sue spese ed il terzo designato di comune accordo tra i due a spese della parte soccombente.
11. In caso di disaccordo, il terzo medico sarà designato dal Medico Provinciale o dall'Ufficio Sanitario del Comune.
12. Nelle more della decisione, il lavoratore non può riprendere servizio e il tempo necessario per la decisione viene computato agli effetti del primo comma del presente articolo.
[…]

Art. 31 - Assicurazioni
1. Per i lavoratori non soggetti a norma di legge all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le Aziende provvederanno con decorrenza 1/1/90 all'assicurazione per morte od invalidità permanente conseguenti ad infortunio sul lavoro.
[…]

Capitolo VIII - Trattamento economico
Art. 39 - Indennità varie

[…]
E) Indennità macchine fatturatrici, elettrocontabili scriventi e dei centri meccanografici
11. In quanto derivi loro lavoro gravoso, ai lavoratori addetti con continuità:
a) a macchine fatturatrici o elettrocontabili scriventi;
b) a macchine dei centri elaborazione dati;
viene corrisposta una indennità mensile che per i lavoratori di cui alla lettera a) è graduabile fino al 5% dello stipendio mensile e per i lavoratori di cui alla lettera b) è del 9% dello stipendio stesso.
12. Ai lavoratori che, pur svolgendo in prevalenza altre mansioni, siano frequentemente addetti a tali macchine, è corrisposta una adeguata indennità da contrattarsi a livello regionale * tra la Federelettrica e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
13. Ai lavoratori che siano addetti all'utilizzo di video terminali o P.C. con continuità, intendendosi con ciò un uso di tali macchine per una durata non inferiore al 50% del normale orario di lavoro giornaliero, viene corrisposta un'indennità di L. 3.000 per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione.
* provinciale per le Aziende del Trentino Alto Adige
14. Ai lavoratori cui le Aziende richiedono l'utilizzo di macchine di video scrittura per il trattamento dei testi con continuità, intendendosi con ciò un uso di tali macchine per una durata non inferiore al 70% del normale orario di lavoro giornaliero, viene corrisposta un'indennità di L. 1.500 per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione.
15. La concreta individuazione delle posizioni di lavoro interessate avverrà mediante contrattazione in sede aziendale.
[…]
F) Indennità zona malarica
17. Al lavoratore comandato a risiedere o prestare permanentemente la propria opera in località malarica, viene corrisposta una indennità di lire 4.000 mensili.
18. La determinazione delle località malariche sarà fatta dalle Organizzazioni sindacali tenendo a base l'elenco di dette località pubblicato dal competente Ministero, elenco che sarà ridotto od integrato in conformità ad accertamenti e dichiarazioni delle Autorità sanitarie locali, avallate dalle Direzioni provinciali di sanità.
G) Indennità per lavori in galleria o in caverna
19. Ai lavoratori che, all'interno delle gallerie o caverne, siano addetti ad attività civili, elettriche e/o meccaniche di costruzione è dovuta un'indennità di L. 4.000 per ogni giornata di effettiva presenza all'interno delle gallerie o caverne. La stessa indennità è dovuta ai lavoratori che siano addetti ad attività di manutenzione civile, elettrica e/o meccanica all'interno delle gallerie, escluse quelle di accesso alle caverne.
20. Ai lavoratori che svolgono dette attività di manutenzione all'interno delle caverne e relative gallerie di accesso è dovuta un'indennità di L. 2.000 per ogni giornata di effettiva presenza all'interno delle stesse.
[…]
I) Indennità lavori gravosi
24. Ai lavoratori operanti in condizioni di gravosità e disagio durante le lavorazioni di seguito indicate è dovuta un'indennità di L. 4.090 per ogni giornata di svolgimento delle seguenti mansioni:
- caricamento, discarica, messa a parco, ripresa da parco, rifornimento e alimentazione caldaia in impianti a carbone;
- manutenzione degli impianti riguardanti le operazioni al comma precedente;
- evacuazione e smaltimento ceneri;
- manutenzione impianti evacuazione e smaltimento ceneri;
- lavori interni ai riscaldatori e al degasatore del ciclo condensato alimento, con esclusione dei piccoli riscaldatori;
- lavori interni ai condensatori della turbina principale e della turbopompa nonché ai canali ed alle condotte del sistema acqua condensatorio, nonché ai gruppi di ventilazione di condensatori ad aria;
- lavori interni ai condotti fumi, compresi i macchinari inseriti nei condotti, i riscaldatori aria, gli elettrofiltri, esclusi i lavori interni ai condotti aria;
- lavori esterni ai condotti fumi ad impianto funzionante;
- lavori sui mulini, relativi alimentatori od esaustori e relativi condotti polverino, purché effettuati in sito, con esclusione dei lavori effettuati in officina;
- manutenzione, sui piani di caldaia con impianto funzionante, di soffiatori, bruciatori e rilevatori di fiamma;
- lavori interni ai serbatoi olio combustibile;
- lavori di metallizzazione a sabbiatura;
- lavori che comportino permanenza su sostegni aventi caratteristiche dimensionali pari a quelle esistenti negli elettrodotti a tensione pari o superiore a 60 KV;
- manutenzione sui vapordotti;
- lavori di saldatura e molatura di parti rilevanti di macchinario;
- lavori nei cunicoli di servizio;
- lavori di rimozione e di riallocazione di parti rilevanti di macchinario in centrali in caverna;
- lavori all'interno dei manufatti delle dighe e all'interno di gallerie di derivazione, ivi comprese quelle di scarico di impianti idroelettrici;
- tagli e deramificazioni di alberi in prossimità di lenea AT e MT.
25. Dette indennità non sono cumulabili e assorbono fino concorrenza eventuali indennità erogate allo stesso titolo in sede aziendale.
26. L'indennità in oggetto potrà essere corrisposta anche ai lavoratori che risultino effettuare lavorazioni assimilabili ad una di quelle specificate al comma 24 che presentino pari condizioni di gravosità e disagio rispetto a queste ultime. Tali assimilazioni dovranno essere individuate mediante contrattazione tra le Parti in sede aziendale.
[…]
N) Indennità per il possesso di certificati di qualificazione per l'esecuzione di saldature
29. Ai lavoratori delle AEM cui è richiesta l'acquisizione ed il mantenimento della validità di certificati di qualificazione per determinati procedimenti di saldatura, rientranti nelle norme UNI (di cui al D.M. 21.11.72) viene riconosciuta una indennità giornaliera di L. 1.500 per ogni giorno di effettivo svolgimento della mansione, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.
O) Indennità per il possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
30. Ai lavoratori ai quali le Aziende richiedano il possesso del certificato di abilitazione di 1° grado alla conduzione di generatori a vapore, viene corrisposta, per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione, una indennità nella misura del 6% (2% per i possessori della patente di 2° grado) del minimo tabellare giornaliero della categoria di appartenenza.
Dichiarazioni a Verbale
[…]
II) Esalazioni venefiche - Le Parti si richiamano, in materia, alle vigenti disposizioni di legge.
III) Evacuazione scorie incandescenti nelle centrali termiche - L'Azienda terrà conto, assegnando un compenso, della particolare faziosità del lavoro svolto dagli addetti alla evacuazione delle scorie incandescenti nelle centrali termiche nelle quali, per deficienze tecniche o arretratezza di impianti, tale evacuazione debba essere effettuata del tutto manualmente.
IV) Indennità lavori gravosi - Si precisa che l'indennità in parola viene riconosciuta ai dipendenti che svolgono effettivamente le lavorazioni indicate nell'apposito paragrafo del presente articolo. Relativamente ai lavori che comportino permanenza su sostegni degli elettrodotti a tensione pari o superiore a 60 KV", tale condizione si realizza per i lavoratori che nell'arco della giornata operino sui sostegni per l'esecuzione di lavori complessivi, quali alzamento o demolizione dei tralicci, tesatura e riparazione dei conduttori e delle funi di guardia, sostituzione di isolatori, restando pertanto escluse le permanenze sui sostegni dovute ad altre attività, quali - ispezioni e verifiche.
[…]

Art. 43 - Alloggio, vestiario, energia elettrica
B) Vestiario
4. Saranno istituite Commissioni per l'assegnazione vestiario, costituite in via paritetica da rappresentanti aziendali e sindacali.
5. L'Azienda terrà in dotazione gli impermeabili per tutti i lavoratori che -svolgano la loro normale attività all'aperto e siano costretti a lavorare anche sotto la pioggia. La dotazione sarà personale per gli impiegati tecnici che svolgano il lavoro in analoghe condizioni.
6. Terrà in dotazione, inoltre, le soprascarpe e gli stivaloni di gomma per i lavoratori che debbano lavorare in zone paludose o simili.
7. L'Azienda fornirà gratuitamente tute (in uno o due pezzi o camici) a quei lavoratori le cui mansioni lo rendano necessario.
8. L'Azienda fornirà gratuitamente le scarpe da montagna ai guardiafili che svolgano la loro attività in zone di montagna o anche in zone montagnose di natura aspra e rocciosa.
9. Fornirà altresì agli autisti di autocarro e ai motociclisti una giacca invernale.
10. Quando ne prescriva l'uso, l'Azienda fornirà: l'uniforme ai portieri, agli uscieri, ai fattorini e agli autisti di vettura; il grembiule al personale femminile ed il berretto agli operai.
[…]

Capitolo IX - Estinzione e novazione del rapporto di lavoro
Art. 47 - Risoluzione del rapporto di lavoro

1. Sono causa di risoluzione del rapporto di lavoro:
[…]
b) l'invalidità, determinata da malattia professionale od infortunio sul lavoro, che dia diritto a pensione da parte della Cpdel;
[…]
Esodo agevolato
9. Le Parti, nel riconfermare l'impegno al migliore utilizzo dei lavoratori, in presenza di personale con limitate residue capacità lavorative, verificata l'impossibilità ad un proficuo inserimento, convengono che le singole Aziende, previa consultazione delle OO.SS. locali stipulanti il presente CCNL, definiranno strumenti atti ad incentivare l'esodo volontario di detto personale.
[…]
Dichiarazione a verbale
Risoluzione del rapporto per invalidità - In relazione al disposto di cui alla lettera b) del presente articolo, le Parti si riserveranno di concordare - laddove ciò abbia a rendersi necessario - le modalità perché la pratica applicazione della norma di cui alla stessa lettera b), non trovi ostacolo nell'inerzia del lavoratore.

Art. 52 - Libertà sindacali
Il testo dell'art. 52 verrà definito successivamente tra le Parti in relazione a quanto stabilito dall'allegato n. 18.
Nelle more di tale operazione si riporta di seguito il testo non collazionato dell'art. 42 del CCNL 1/3/89.
Consigli dei delegati
1. 1 Consigli dei delegati saranno costituiti in ogni unità operativa.
[…]
6. Nel caso in cui il Consiglio dei delegati non fosse ancora eletto ovvero non risultasse, unitariamente costituito da almeno tre delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, l'attività del medesimo verrà assunta dalle strutture sindacali locali composte sempre da almeno tre delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL per il tempo necessario alla sua costituzione. In tale evenienza la delegazione sindacale - che intratterrà i rapporti con l'Azienda in sostituzione del Consiglio dei delegati - sarà costituita da un numero definito di componenti ed usufruirà dei permessi previsti per il Consiglio dei delegati.

Allegati al contratto
Allegato n. 3 Protocollo sulla rivisitazione della parte normativa del CCNL
Le Parti convengono sull'opportunità di procedere ad una rivisitazione della Parte normativa del CCNL finalizzata ad interventi di chiarificazione, di uniformazione e di pulizia contrattuale nonché ad un esame dei trattamenti indennitari e di altri istituti economico-normativi al fine di verificarne i presupposti di erogazione e la funzione di compenso di prestazioni differenziali.
Le Parti - in considerazione del prolungato impegno temporale che tale riesame comporta - convengono di istituire una Commissione mista nazionale Federelettrica-OO.SS. che dovrà iniziare i lavori a valle della conclusione del rinnovo contrattuale.
I compiti assegnati alla Commissione mista sono quelli di seguito indicati e i relativi argomenti saranno trattati con un ordine di priorità corrispondente a quello di elencazione.
- Approfondimento, anche alla luce dell'accordo sindacale nazionale sulle esemplificazioni dell'8/5/1991, della materia sulle classificazioni del personale per una eventuale, successiva integrazione di detto accordo attraverso la definizione di ulteriori normative limitatamente a particolari casi di figure professionali;
- riesame di tutto il corpo normativo del CCNL per verificare l'eventuale esistenza di discipline che diano luogo a dubbi interpretativi o presentino aspetti di disomogeneità rispetto ad altre parti del Contratto o ancora che risultino obsolete, nell'intento di porre mano ad un'operazione di chiarificazione e pulizia del CCNL stesso;
- rivisitazione dei trattamenti indennitari per una loro possibile omogeneizzazione circa le modalità di corresponsione (percentuale o cifra fissa) e per un loro snellimento trasferendo ad altri istituti le indennità i cui presupposti di corresponsione non coincidono con quelli che ne avevano determinato l'istituzione.
Per far fronte ai compiti assegnati alla Commissione in oggetto, la Federelettrica procederà nei tempi tecnici necessari all'assunzione di informazioni, sulle situazioni in atto presso le Aziende, attinenti agli argomenti da approfondire.
In proposito, si precisa in particolare che lo scopo della Commissione mista non è comunque quello di intervenire su applicazioni contrattuali che possono essere diverse da Azienda ad Azienda in relazione alle differenze di organizzazione del lavoro esistenti.
Alla Commissione mista nazionale, che dovrà concludere i suoi lavori entro il 31/12/1992, è assegnata una funzione propositiva e di indicazione di soluzioni che le Parti potranno raccogliere per la stipula dei relativi accordi la cui decorrenza non potrà comunque essere anteriore all'1/1/1993 Fermo restando quanto stabilito dalle Parti a livello nazionale in termini di costo per le Aziende, le Parti stesse convengono che le materie di competenza di detta Commissione sono contenute nell'elenco che segue e verranno trattate, nel rispetto delle priorità evidenziate nell'elenco medesimo.

Protocollo sulla rivisitazione della parte normativa
Ordine di priorità
[…]
2. Mansioni bloccate
3. Trattamento turnisti
4. Reperibilità
[…]
6. Compensi di cui al par. "E" dell'art. 39 CCNL
7. Lavori gravosi lavori in galleria o in caverna
8. Rischio
[…]
10. Altre misure indennitarie
11. Altri istituti economico normativi

Allegato n. 4 Protocollo sulle azioni sociali
[…]
Lavoratori stranieri
Le Aziende, in caso di assunzione di lavoratori stranieri di cui alla legge n. 39/199O, si impegnano ad attivarsi, nell'ambito del programma di formazione aziendale ed in collegamento con le Regioni e/o con gli altri Enti Pubblici istituzionalmente preposti, perché gli organi competenti promuovano iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori occupati nell'Azienda per i quali ciò risulti necessario.

Allegato n. 7 Disciplina normativa riguardante gli addetti ai video terminali
1. La Federelettrica, per conto delle Aziende ad essa associate, indica nei termini risultanti dall'allegato documento gli interventi di prevenzione e controllo in materia di ambiente e di sorveglianza sanitaria nonché le iniziative in materia di informazione, formazione ed addestramento del personale addetto ai VDT e P.C.
2. Le Parti, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 CCNL, si danno atto che tali interventi e iniziative sono da considerare, nel loro insieme, efficace strumento di tutela delle condizioni di lavoro in questione e si impegnano ad evitare duplicazioni di interventi, per le Aziende ed i lavoratori, da parte delle strutture sanitarie di carattere pubblico.
3. In relazione al particolare aspetto ambientale delle misure di esposizione da radiazioni emesse da videoterminali, la Federelettrica e le Organizzazioni sindacali prendono atto delle numerose e concordanti valutazioni acquisite nella letteratura scientifica, che escludono l'esistenza di rischi specifici ed escludono, per conseguenza, l'assoggettabilità dei VDT dalle norme per le apparecchiature radiogene di cui al DPR n. 185 del 1964.
4. Le Aziende forniranno idonee informazioni alle OO.SS. locali stipulanti il presente CCNL circa l'applicazione pratica di quanto contenuto nei documenti allegati al presente accordo.
Documento allegato alla disciplina normativa riguardante gli addetti ai video terminali
1. Ambiente di lavoro
1. Le Aziende avvieranno, con opportuna articolazione da valutarsi caso per caso, una sistematica azione di controllo degli ambienti di lavoro in cui sia prevista una utilizzazione esclusiva od anche prevalente di videoterminali, onde realizzare, con la dovuta gradualità, gli adattamenti ritenuti necessari per garantire adeguati requisiti di idoneità sia sotto il profilo ergonomico che della prevenzione dei rischi
Il riferimento tecnico per l'attuazione dell'anzidetta azione di controllo è costituito dai parametri teorici di valutazione ambientale, contenuti in calce al presente documento, relativi alle misure illuminotecniche, alla rumorosità e agli aspetti antropometrici del posto di lavoro, da considerare di prevalente e specifica interesse per l'attività in questione.
I requisiti di idoneità di cui sopra costituiranno altresì, nel loro insieme, necessario riferimento per la realizzazione di nuovi ambienti di lavoro in cui sia prevista l'utilizzazione prevalente o esclusiva di videoterminali. I parametri suddetti saranno oggetto di verifica a livello aziendale con particolare riferimento anche alle normative UNI e DIN etc..
Le Rappresentanze sindacali di cui all'art. 52 del presente CCNL, quali rappresentanze dei lavoratori di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno il diritto di controllare la pratica attuazione di quanto sopra negli ambienti di lavoro di rispettiva competenza. L'eventuale ricorso, in mancanza di risorse tecniche specializzate delle Aziende, alle unità sanitarie locali o a strutture e istituti specializzati di diritto pubblico per le rilevazioni e le misure necessarie ad accertare la rispondenza degli ambienti ai requisiti di idoneità come sopra definiti, formerà oggetto di apposita intesa tra le Rappresentanze sindacali di cui all'art. 52 del presente CCNL e la competente Direzione Aziendale.
2. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti
2.1 I lavoratori già addetti professionalmente (e cioè sistematicamente, abitualmente, anche se non continuativamente purché non per un periodo inferiore a tre ore al giorno) ad attività che comportano l'uso di VDT saranno sottoposti in tempi brevi ad un controllo medico della funzione visiva correlato alla specificità delle mansioni svolte.
L'anzidetta controllo sarà effettuato dai competenti medici del lavoro allo scopo di verificare l'esistenza di patologie permanenti o di lunga durata della funzione visiva che non consenta l'espletamento delle attività affidate.
In ordine all'attuazione dei controlli nei vari posti di lavoro saranno preventivamente informati le competenti Rappresentanze sindacali di cui all'art. 52 del presente CCNL.
Negli eventuali casi in cui risulti accertata una inidoneità definitiva i lavoratori interessati saranno considerati da riutilizzare ai sensi del punto e) del paragrafo "Esclusione dalla scelta" dell'art. 23 CCNL 1/7/86.
Per i casi, invece, di accertata idoneità parziale (riferita cioè al tempo di adibizione al videoterminale), saranno adottate ove possibile misure organizzative finalizzate alla più proficua utilizzazione dei lavoratori interessati.
L'azione di controllo di cui sopra sarà ripetuta con cadenza triennale, salvo casi particolari per i quali il medico abbia prescritto cadenze più frequenti.
2.2 Con riferimento alle indicazioni di cui all'art. 23 par. "Accertamento idoneità fisica" del CCNL 1/7/86, l'assegnazione dei posti che comportano l'uso professionale di videoterminali in relazione ai vari tipi di selezioni, scelta ed esclusione dalla scelta, sarà subordinata all'accertamento della idoneità fisica del lavoratore all'espletamento delle specifiche mansioni.
La previsione di uso professionale di videoterminali di cui sopra deve risultare dal profilo professionale.
2.3 I controlli di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 saranno svolti a cura di enti o istituzioni specializzate in cui siano operanti divisioni specializzate di medicina del lavoro attrezzate, in particolare, per accertamenti di ergoftamologia.
In ogni caso, il medico provvederà a rimettere direttamente all'interessato i risultati degli accertamenti eseguiti, comunicando all'Azienda il solo giudizio di idoneità o di inidoneità.
Pur non esistendo, in base agli studi epidemiologici finora effettuati, controindicazioni per l'uso dei videoterminali durante il periodo di gestazione, le Aziende si impegnano a valutare, con criteri di correttezza, compatibilmente con le esigenze di servizio, eventuali richieste di temporaneo esonero dall'uso di videoterminali presentate da lavoratrici in accertato stato di gravidanza.
Le Aziende si riservano, in proposito, di sottoporre ad accertamenti sanitari specialistici le lavoratrici interessate.
3. Formazione, informazione e addestramento
3.1 Nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 21 del CCNL 1/7/86, saranno realizzati specifici interventi di formazione diretti a facilitare, attraverso l'acquisizione di appropriate conoscenze di base, un processo di consapevole adeguamento del personale interessato ai nuovi progetti di informatica e alle relative tecnologie.
Gli interventi in questione, non necessariamente circoscritti ai lavoratori addetti alle attività informatiche, saranno impostati e condotti da personale specializzato.
3.2 L'introduzione di attività informatiche sarà accompagnata da informazioni di massima sul sistema nell'ambito del quale il lavoratore è chiamato ad operare e sugli obiettivi dell'automazione nel settore che lo riguarda.
Parametri teorici di valutazione ambientale
1. Illuminotecnica
1.1 Deve essere possibile ottenere un livello di illuminamento del piano di lavoro fra i 200 ed i 500 lux. La scelta dell'illuminamento ottimale dipenderà dal genere di attività svolta al video-terminale.
Se la maggior parte della trasmissione delle informazioni avviene tramite video sono sufficienti 200 lux, se le informazioni vengono invece trasmesse prevalentemente digitando da testi scritti sono allora giustificati 400 lux. Valori maggiori sono ammessi in casi eccezionali (operazioni di breve durata o in caso di persone di una certa età).
1.2 É opportuno che l'illuminazione artificiale sia assicurata da lampade con luce di colore bianco neutro, dotate di protezione antiabbagliamento con schermo prismatizzato o con schermo inferiore a griglia, prive di sfarfallamento e che non presentino funzionamento intermittente.
1.3 La disposizione delle lampade deve essere parallela alla direzione principale dello sguardo ed alle finestre.
1.4 Il fattore di riflessione della luce nel locale dovrebbe corrispondere, in linea generale, ai seguenti valori: 0,7-0,8 per il soffitto, 0,4-0,6 per le pareti nel campo visivo, 0,3-0,5 per le pareti che si riflettono nello schermo, 0,3-0,4 per il pavimento, 0,5-0,6 per le tende, 0,4 per il piano di lavoro.
1.5 Deve essere possibile schermare le finestre con tende di colore neutro a banda verticale o "veneziane".
1.6 Nel campo visivo dell'operatore non devono essere presenti fonti di illuminazione localizzata (es. lampade da tavolo). Si deve tener presente l'influenza dell'illuminazione di locali adiacenti, che può essere diminuita con l'impegno di vetri in grado di attenuare la luce.
1.7 Lo schermo, "del video-terminale o dei personal computer deve essere collocato in maniera da evitare possibili fastidiosi riflessi da finestre, lampade o superfici lucide.
Eventualmente potrà essere indicata la scelta di uno schermo che ha subito trattamento antiriflettente. L'uso di filtri a polarizzazione o a reticolo di nylon è indicato quando, malgrado l'adozione di ogni possibile accorgimento per evitare riflessi, questi possano essere ancora presenti.
2. Rumorosità del posto di lavoro
2.1 La rumorosità prodotta dal posto di lavoro non deve superare i 65 db(A).
3. Antropometria del posto di lavoro
3.1 La tastiera della stazione di lavoro deve essere separata dallo schermo e deve avere i tasti in materiale opaco, non deve essere né scura né troppo chiara e deve avere un potere riflettente all'incirca uguale a quello del video.
3.2 Il video deve essere orientabile.
3.3 L'immagine sullo schermo deve essere stabile, se ne deve poter regolare la luminosità e si richiede un'adeguata grandezza e definizione dei caratteri rappresentanti, onde poter garantire la migliore leggibilità.
3.4 L'eventuale porta-documenti deve essere inclinabile.
3.5 Le dimensioni del piano di lavoro devono essere tali da consentire la collocazione del video-terminale o dello schermo del personal computer, della tastiera e dell'eventuale porta documenti.
Le sue dimensioni orientative sono: larghezza 800-1600 mm., profondità 600-1000 mm., altezza 670-720 mm. 3.6 Il bordo superiore del video terminale o dello schermo del personal computer non deve superare sensibilmente l'altezza degli occhi dell'operatore nella sua posizione abituale di lavoro.
3.7 La sedia deve consentire all'operatore di poggiare completamente i piedi a terra mantenendo orizzontali le cosce; deve essere quindi regolabile in altezza, deve disporre di una base stabile (cinque punti di appoggio) e deve inoltre consentire un corretto appoggio lombare.
3.8 Qualora l'operatore sia di piccola statura deve poter utilizzare un poggia-piedi inclinato.

Allegato n. 8 Protocollo sulle pari opportunità
Nel confermare il puntuale adempimento delle disposizioni contenute nella legge 9 dicembre 1977, n. 903, relativa alla parità uomo-donna e nella legge 10/4/91 n. 125 sulle azioni positive ed in armonia con la raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 sulla promozione di azioni positive a favore delle donne, con la risoluzione del Consiglio CEE del 29/5/1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro e con le iniziative intraprese in materia a livello europeo e nazionale, le Parti convengono di promuovere azioni finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato ostacolo, soggettive ed oggettive, che non consentano alle donne un'effettiva parità di opportunità al lavoro e nel lavoro.
Le Parti convengono inoltre di adoperarsi affinché vengano poste in essere le condizioni idonee ad impedire il verificarsi di comportamenti lesivi della dignità e libertà dei singoli e a favorire lo sviluppo di corretti rapporti nelle Aziende.
A tal fine verranno programmati specifici incontri periodici tra le Parti allo scopo di agevolare l'acquisizione di informazioni e promuovere studi e ricerche per rendere possibili condizioni di parità nell'accesso e nello sviluppo professionale anche sulla base delle indicazioni e delle proposte formulate dalla Commissione di cui al comma successivo onde pervenire ad intese in materia.
É confermata la Commissione nazionale paritetica costituita tra le Parti per favorire all'interno delle Aziende le pari opportunità. Detta Commissione, alla quale sono affidati compiti di studio e di proposizione nei confronti delle Parti ai fini delle conseguenti iniziative, è composta da 3 membri designati dalle Segreterie nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, maggiormente rappresentative, B e da 3 membri designati dalla Federelettrica di cui uno con funzioni di coordinatore o coordinatrice.
Nelle prospettive di lavoro di detta Commissione si dovrà tenere conto della tendenza delle Parti a favorire uno sviluppo delle azioni di formazione e qualificazione con riferimento all'organizzazione aziendale intesa in tutta la sua globalità.
La Commissione nazionale, per l'approfondimento di particolari argomenti da quest'ultima individuati, potrà essere assistita eccezionalmente da delegazioni aziendali, costituite d'intesa tra la Federelettrica e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL. Tali delegazioni aziendali ove costituite fungeranno da organismi di assistenza della Commissione nazionale medesima per migliorare la conoscenza di alcuni aspetti locali, avranno una funzione di raccordo informativo e una durata limitata al compito assegnato.
Ove costituite, ai sensi del comma precedente, tali delegazioni aziendali saranno composte da tre membri designati dalle OO.SS. locali stipulanti il presente CCNL e da 3 membri in rappresentanza dell'Azienda di cui uno con funzioni di coordinatore/coordinatrice.
I componenti la Commissione nazionale potranno fruire di permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni di detti organismi nella misura massima di 16 ore all'anno ciascuno. Per i componenti le delegazioni aziendali che fossero costituite, i permessi retribuiti potranno essere concessi nella misura massima di 4 ore all'anno ciascuno.
[…]

Appendice
Protocollo d'intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil 20 luglio 1989
L'anno 1989 il giorno 20 del mese di luglio, in Roma, tra la Cispel (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali)[…]; e la Cgil (Confederazione Generale Italiana del Lavoro)[…]; la Cisl (Confederazione ltaliana Sindacati Lavoratori)[…]; la Uil (Unione ltaliana del Lavoro)[…]; si è convenuto il seguente protocollo di intesa su
Sistema di relazioni industriali e Norme di comportamento delle parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro
Il sistema di relazioni industriali
Costituisce parte integrante del sistema di relazioni industriali tra le parti la contestuale intesa riguardante la disciplina delle vertenze ai vari livelli e la regolamentazione dei poteri autonomi di comportamento.
Il sistema di relazioni industriali è volto a realizzare la partecipazione del sindacato, senza interferire sull'autonomia delle parti che resta confermata ad ogni livello, alle scelte strategiche relative alle politiche di sviluppo e organizzazione dei servizi, nonché alle politiche occupazionali e formative del personale nel comparto delle aziende aderenti alla Cispel.
Esso si articola su 4 livelli:
1°) Livello confederale
É costituita una struttura paritetica nazionale, composta da rappresentanti della Cispel e delle Confederazioni Cgil, Cisl e Uil.
La struttura si riunirà almeno all'inizio e a metà di ciascun anno con compiti di informazione e di consultazione sulle linee di politica dei servizi pubblici locali.
In particolare la struttura curerà:
[…]
c) l'esame di programmi di sviluppo, ricerca, innovazione tecnologica e coordinamento tra le aziende di rilevanza strategica;
d) la valutazione dei temi della sicurezza dell'esercizio dei servizi e della continuità della loro erogazione;
e) la verifica del livello di applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro nei vari settori e lo stato delle relazioni sindacali anche allo scopo di prevenire o risolvere situazioni conflittuali;
f) la valutazione del quadro socio-economico in cui operano le imprese pubbliche locali e quella delle relative prospettive generali e settoriali per i riflessi conseguenti sulle politiche del lavoro e per gli effetti che anche sul piano del costo del lavoro possono derivare alla capacità concorrenziale delle imprese suddette;
g) l'esame di proposte generali in materia di sicurezza del lavoro, di organizzazione del lavoro, di produttività, di mercato del lavoro.
In considerazione della rilevanza di problematiche settoriali, la struttura paritetica può costituire comitati specifici di settore con la partecipazione dei rappresentanti delle Federazioni interessate e con il compito di esaminare i programmi e le iniziative delle parti al riguardo.
L'informazione e la consultazione dovranno di norma precedere l'attuazione dei progetti e dei piani di intervento sui punti predetti.
La struttura in parola esprime pareri sulle questioni esaminate e può anche indicare orientamenti alternativi. Nel caso in cui non sia raggiunta una identità di vedute i diversi pareri potranno essere registrati a richiesta delle parti.
L'attività della struttura nazionale non altera l'autonomia delle parti e le competenze delle stesse, cosi come risultano articolate ai diversi livelli.
Alle Federazioni nazionali di categoria ed alle loro diverse articolazioni territoriali spetta la gestione di quanto previsto dai CCNL di settore.
2°) A livello territoriale
Per i territori regionali e interregionali, e specificatamente per le aree metropolitane, sarà promossa dalla struttura di cui al punto 1) che precede la costituzione di Comitati territoriali paritetici per l'approfondimento delle ricadute, in tema di dotazione di servizi, delle scelte strategiche delle imprese pubbliche locali.
3°) Livello di Federazione di settore
Nel quadro di principi e indirizzi enunciati nel presente protocollo le relazioni industriali, a livello di Federazione, sono regolate dalle norme dei protocolli previsti nei CCNL.
4°) Livello di azienda
Le relazioni industriali sono regolate dalle norme contenute nei protocolli confederali, in quelli di settore e nei CCNL.
Le aziende, ferme restando le procedure sulle Relazioni Industriali contemplate dalla disciplina collettiva di settore, attueranno annualmente una informativa alle OO.SS. territoriali sugli indirizzi e sugli obiettivi del piano programma, sui relativi aggiornamenti, sullo stato di attuazione del medesimo in ordine, in particolare, allo sviluppo dei servizi, ai programmi di investimento, alle ricadute conseguenti sulla organizzazione del lavoro e sulla dimensione del personale, alle politiche formative del personale.

Accordo Nazionale Federelettrica - OO.SS. 8/5/1991 (classificazione del personale)
Verbale d'accordo 9 aprile 1991
Il 9 aprile 1991 in Roma La Federelettrica[…] Le OO.SS Fnle[…] Flaei[…] Uilsp[…]
- Considerato quanto previsto nell'art.16 del CCNL 1/3/89 (art. 9 CCNL 1/12/91) in tema di classificazione del personale;
- in attuazione e sostituzione dell'allegato n. 18 a detto Contratto, hanno convenuto quanto segue.
1. All'interno delle categorie previste nel citato articolo 16 del Contratto vengono inserite a titolo di esemplificazione alcune qualifiche professionali tipiche con i relativi profili riportati in allegato al presente verbale, di cui fanno parte integrante.
[…]
Responsabile esercizio produzione termica o idrica (ASS)
Opera negli impianti di produzione idroelettrica o termoelettrica caratterizzati da conduzione contemporanea di più gruppi con tecnologie diversificate e potenza installata non inferiore a 120 MVA con compiti di:
- garantire lo svolgimento delle attività di esercizio funzionale ed operativo per assicurare la continuità della produzione degli impianti assegnati
- mettere in atto, in collaborazione con il responsabile della manutenzione, le procedure necessarie per la messa in sicurezza degli impianti
- garantire il rispetto delle norme di sicurezza
- gestione, formazione e addestramento del personale assegnato
Responsabile manutenzione impianti produzione (ASS)
Opera attraverso il coordinamento e controllo di figure professionali responsabili di vari settori specializzati (elettrico, meccanico, civile ecc.), in impianti di produzione caratterizzata da conduzione contemporanea di più gruppi con tecnologie diversificate, con compiti di:
- garantite lo svolgimento delle attività di manutenzione, modifica, sviluppo, pronto intervento e presidio degli impianti assegnati anche effettuate da imprese assicurandone il controllo
- garantire la programmazione e controllo dei lavori assicurando il rispetto dei tempi e dei costi
- mettere in atto, in collaborazione con il responsabile esercizio produzione, le procedure necessarie per la messa in sicurezza degli impianti
- garanti e il rispetto delle norme di sicurezza
- gestione, formazione ed addestramento del personale assegnato
Responsabile in turno conduzione impianti termoelettrici (AS)
Opera in turno in centrali termoelettriche caratterizzate dalla conduzione contemporanea di più gruppi impianti aventi tecnologie diversificate, con particolare riferimento agli impianti con potenza installata non inferiore a 140 MVA, con compiti di:
- garantire la conduzione globale degli impianti e gestire le anomalie di processo
- definire il piano di consegna e le manovre per la messa in sicurezza degli impianti
- gestione, formazione e addestramento del personale assegnato con particolare riguardo al coordinamento delle attività del personale in turno con quelle dei lavoratori in orario diviso e alla gestione delle assenze e delle presenze dei turnisti provvedendo ad organizzare le eventuali sostituzioni
- mantenere i rapporti con l'esterno al di fuori dell'orario di presenza dei responsabili di livello superiore
- garantire il rispetto delle norme ecologiche e di sicurezza
Responsabile di area territoriale della distribuzione (AIS)
Coordina l'attività di un'area territoriale della rete di distribuzione caratterizzata da una pluralità di impianti che, sulla base degli indirizzi generali, assicura il conseguimento dei risultati operativi di settore ed il rispetto delle normative vigenti comprese quelle riguardanti la sicurezza del lavoro.
Partecipa al processo di definizione dei programmi operativi aziendali ed ha facoltà nel suo ambito di competenza di rappresentanza dell'Azienda verso terzi; cura la gestione, la formazione e l'addestramento del personale assegnato.
Preposto in turno conduzione impianti idroelettrici (BSS)
Opera in turno in centrali idroelettriche caratterizzate dalla conduzione contemporanea di più impianti aventi tecnologie differenziate con potenza installata fino a 360 MVA con compiti di:
- garantire la conduzione globale dei vari gruppi idroelettrici intervenendo sia nelle operazioni da eseguirsi in sala manovre sia in quelle esterne dando disposizioni ed operando direttamente
- definire il piano di consegna e le manovre per la messa in sicurezza degli impianti
- garantire il rispetto delle norme di sicurezza
- gestione e addestramento del personale assegnato.
Addetto sala controllo centrali termoelettriche (BSS)
Opera in turno in centrali termoelettriche con compiti di:
- presidio della sala controllo con intervento di regolazione delle varianze (anomalie) provvedendo all'effettuazione di manovre di esercizio atte a ripristinare le condizioni di efficienza e di sicurezza degli impianti fornendo indicazioni ed istruzioni operative alle posizioni inferiori per la esecuzione di particolari interventi sugli impianti
- provvedere alla rilevazione dei dati di funzionamento del gruppo termico coordinando il rilevamento dei dati di centrale da parte del resto del personale
- gestione, formazione, addestramento del personale assegnato
Assistente distribuzione (BSS)
Opera sulla rete di distribuzione con compiti di:
- provvedere alla programmazione esecutiva di tutti i lavori assegnati (uomini, materiali, mezzi ed attrezzature)
- provvedere all'elaborazione di preventivi dei lavori predisponendo tutti gli elementi utili alla esecuzione degli stessi (costi/tempi/modalità tecniche)
- provvedere al controllo dei lavori anche assegnati ad imprese garantendone la corretta esecuzione dal punto di vista tecnico e raccogliere gli elementi (prestazioni, rilievi di misure) per il successivo sviluppo dei valori contabili
- assicura il rispetto delle norme di sicurezza
- gestione, formazione, addestramento del personale assegnato
Il processo di distribuzione è caratterizzato da una pluralità di impianti (ricevitrici, stazioni, cabine e reti MT, BT))
Capo squadra coordinatore operativo di più squadre (BS)
Opera sulla rete di distribuzione, svolgendo funzioni sia di capo squadra, sia di coordinamento
- o di altre due o più squadre oltre alla propria composte da almeno 3 unità ciascuna in relazione all'organizzazione del lavoro e alle esigenze operative
- o di un'altra squadra oltre la propria ma con un numero complessivo di unità da coordinare non inferiore a 9 con compiti di:
- provvedere al coordinamento operativo di più squadre lavori fornendo indicazioni/istruzioni operative, di sicurezza del lavoro e di organizzazione delle squadre eseguendo direttamente particolari interventi specialistici
- provvedere al controllo dei lavori assegnati ad imprese garantendone la corretta esecuzione dal punto di vista tecnico e raccogliere gli elementi (prestazioni, rilievi di misure) per il successivo sviluppo dei valori contabili
- assicurare il rispetto delle norme di sicurezza
- gestione e addestramento del personale assegnato
Per la individuazione dei lavoratori ai quali attribuire la nuova qualifica di "capo squadra coordinatore operativo di più squadre", si procederà sulla base delle procedure previste dall'art. 24 del CCNL, fatti salvi eventuali accordi esistenti al riguardo in sede aziendale.
A tale selezione saranno ammessi tutti i capi squadra di distribuzione (cat. BIS).
Operatore al ciclo termico (BIS)
Opera, in turno, sul ciclo termico in centrali termoelettriche con compiti di:
- svolgere le attività necessarie per il corretto funzionamento di tutti i macchinari e le apparecchiature del ciclo termico eseguendo gli interventi nel rispetto delle norme di sicurezza
- addestramento del personale assegnato
Capo squadra distribuzione (BIS)S
Opera sul processo di distribuzione con almeno 5 addetti alle dipendenze con compiti di:
- coordinamento della squadra per l'esecuzione di tutti i lavori sulla rete di distribuzione
- assicurare il rispetto delle norme di sicurezza
- gestione e addestramento del personale assegnato