Tipologia: CCNL
Data firma: 16 luglio 1991
Validità: 01.01.1991 - 31.12.1994
Parti: Anig, Conpigas e Fnle-Cgil, Flerica-Cisl, Uilsp-Uil, Cisnal-Energia*
Settori: Servizi, Az. private gas
Fonte: CNEL
Note*: La Cisnal-Energia sottoscrive il CCNL il 24.10.1991

Sommario:

 Premessa politica
Protocollo sulle relazioni industriali
Protocollo sull'occupazione
Protocollo di salvaguardia
Parte prima
Art. 1 Applicabilità del contratto
Art. 2 Piccola distribuzione
Art. 3 Durata del contratto
Parte seconda
Sezione prima
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 4 Assunzione
Art. 5 Lavoro a tempo determinato
Art. 6 Lavoro a tempo parziale
   A) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa
   B) Assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
   C) Trattamento economico e normativo.
      1) Ferie - Permessi retribuiti
      2) Inquadramento
      3) Aumenti periodici di anzianità
      4) Prestazioni straordinarie
      5) Addestramento
Art. 6 bis Contratto estero
   1. Ambito di applicazione
   2. Trattamento normativo
   3. Trattamento previdenziale ed assistenziale
   4. Trattamento economico
   5. Tutela sindacale
Art. 7 Periodo di prova
Art. 8 Anzianità
Art. 9 Benemerenze nazionali
Sezione seconda
Qualifiche e mansioni
Art. 10 Classificazioni
   A) Metodologia
   B) Aree professionali - Livelli di inquadramento
      1. Area professionale 1: Quadri
      2. Area professionale 2: Direttivi
      3. Area professionale 3: Coordinamento-concetto
      4. Area professionale 4: Operativi
      5. Dichiarazione a verbale
   Profili professionali «statici»
   Modalità di corresponsione del livello salariale
   Inquadramento del personale
Art. 11 Accordo quadro per l'introduzione del nuovo sistema classificatorio
Art. 12 Venditore
Art. 13 Mutamento di mansioni - Passaggio di livello - Passaggio da operaio ad impiegato
Art. 14 Organizzazione del lavoro - Sviluppo professionale - Formazione professionale
   A) Organizzazione del lavoro
   B) Sviluppo professionale
   C) Formazione professionale
Art. 15 Inidoneità sopravvenute
Art. 16 Trasferimenti
Sezione terza
Orario di lavoro
Art. 17 Orario di lavoro
Sezione quarta
Prestazione del lavoro
Art. 18 Inizio e cessazione del lavoro
Art. 19 Assenze (Cfr. in materia la legge 20 maggio 1970, n.300, il cui testo è riportato in «Appendice»)
Art. 20 Assenze per malattia e visite di controllo
Art. 21 Permessi e congedi (Cfr. in materia la legge 20 maggio 1970, n.300, il cui testo è riportato in «Appendice»)
Art. 22 Studenti lavoratori
Sezione quinta
Lavoro straordinario feriale, Festivo e notturno -Lavoro in turno - Reperibilità
Art. 23 Lavoro straordinario feriale - Festivo - Notturno
Art. 24 Lavoro in turno
Art. 25 Reperibilità
Sezione sesta
Festività e riposi
Art. 26 Giorni festivi e riposo settimanale (si riporta in «Appendice» il testo dell'Accordo Interconfederale 3 dicembre 1954 per il trattamento degli impiegati e degli altri lavoratori retribuiti in misura fissa nelle ricorrenze festive che cadono di domenica)
Art. 27 Ferie annuali
Sezione settima
Trattamento economico
Art. 28 Elementi della retribuzione e loro definizione
Art. 29 Minimi della retribuzione
Art. 30 Elemento variabile della retribuzione (EVR)
Art. 31 Determinazione del valore orario e giornaliero della retribuzione
Art. 32 Indennità di contingenza
Art. 33 Aumenti periodici di anzianità
Art. 34 Doppie mensilità
Art. 35 Premio di produttività (Protocollo d'intesa)
Art. 36 Premio di produttività
Art. 37 Indennità per maneggio di denaro
Art. 38 Indennità di guida (v. anche art. 44)
Art. 39 Indennità centro-meccanografico
Art. 40 Somministrazioni in natura
Art. 41 Mense aziendali
Art. 42 Trasferte
Art. 43 Rimborso spese per testimonianze
Art. 44 Incidenti stradali
Sezione ottava
Cause di sospensione del rapporto
Art. 45 Trattamento di malattia, infortunio e convalescenza (Cfr. in materia la legge 20 maggio 1970, n.300, il cui testo è riportato in «Appendice»)
Art. 46 Assicurazione infortuni
Art. 47 Tutela della maternità e malattia in gravidanza o puerperio
Art. 48 Servizio militare
Art. 49 Aspettativa
Sezione nona
Norme disciplinari
Art. 50 Provvedimenti disciplinari (Cfr. in materia la legge 20 maggio 1970, n. 300, il cui testo è riportato in«Appendice»)
Sezione decima
 Cessazione del rapporto
Art. 51 Preavviso
Art. 52 Risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento
Art. 53 Collocamento a riposo per limiti di età
Art. 54 Cessione o trasformazione dell'azienda
Art. 55 Previdenza
Art. 56 Trattamento di fine rapporto
Art. 57 Certificato di lavoro
Parte terza
Sezione prima
Diritti sindacali
Art. 58 Riconoscimento del sindacato
Art. 59 Locali per rappresentanze sindacali aziendali
Art. 60 Tutela dei rappresentanti sindacali aziendali
Art. 61 Assemblea
Art. 62 Permessi
   1. Permessi sindacali
   2. Permessi per corsi sindacali
Art. 63 Contributi sindacali
Art. 64 Affissione stampa sindacale
Art. 65 [Omissis]
Art. 66 Diritti di informazione
Art. 68 Videoterminali
Sezione seconda
Norme strumentali e di amministrazione del contratto
Art. 69 Distribuzione del contratto
Art. 70 Comitato aziendale per la prevenzione e la sicurezza
Art. 71 Vertenze individuali di lavoro
Parte quarta
Art. 72 Norme aziendali
Art. 73 Appalti (in materia si richiamano le disposizioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, il cui testo è riportato in «Appendice»).
Art. 74 Inscindibilità delle norme contrattuali e sostituzione dei precedenti trattamenti
Art. 75 Invenzioni dei dipendenti
Art. 75 bis Pari opportunità
Parte quinta
Parte sociale
Art. 76 Provvidenze varie
Art. 77 Azioni sociali
   1. Portatori di handicap
   2. Tossicodipendenti
   3. Legge 5.6.1990, n. 135
   4. Lavoratori stranieri
Allegato A
Previdenza (Artt. 55 e 56)
Disposizioni relative al trattamento di fine lavoro
Legge 6 dicembre 1971, n. 1084 - Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.
Legge 3 marzo 1987, n. 61 - Modificazioni ed integrazioni della Legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas.
Legge 30 dicembre 1988, n. 559 - Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 10, n.3, della legge 3 marzo 1987, n. 61, concernente modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n.1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas.
Decreto Ministeriale 14 maggio 1990 - Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.
Legge 29 maggio 1982, n. 297 - Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.
Accordo 5 maggio 1986 per la retribuzione annua utile ai fini del trattamento di fine rapporto.
Accordo 14 aprile 1987 sui tempi di corresponsione del trattamento di fine rapporto.
Accordo 14 aprile 1987 per le anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, di cui all'art.1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Appendice
I - Accordo 24 ottobre 1991 di rinnovo del CCNL
II - Accordo 11 febbraio 1992 su declaratorie aree professionali, su profili professionali «statici» e su dichiarazione a verbale all'art. 33 del CCNL
III - Accordo 5 marzo 1992 su profili campione.
IV - Accordo 3 marzo 1987 tra la Conpigas e la Fulga.
V - Accordo 16 maggio 1986 sui «Quadri».
VI - Protocollo 17 ottobre 1988 sull'E.V.R.
VII - Protocollo d'intesa 17 ottobre 1988 sul Premio di Produttività.
VIII - Accordo 16 giugno 1989 su erogazione II tranche Premio di Produttività per la Piccola Distribuzione.
IX - Accordo 28 marzo 1990 su orario di lavoro, videoterminali e reperibilità.
   Allegato Commissione tecnica paritetica videoterminali ex protocollo CCNL Anig 17 ottobre 1988
   Allegato Tecnico
X - Accordo 16 novembre 1990 sul Premio di Produttività 1990.
XI - Accordo 27 marzo 1991 sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero, ex art. 2, legge 12 giugno 1990, n. 146.
XII - Accordo 5 aprile 1991 della Commissione Tecnica Paritetica sulle Classificazioni. XIII - Accordo interconfederale 3 dicembre 1954 per il trattamento nelle ricorrenze festive coincidenti con la domenica.
XIV - Accordo interconfederale 20 aprile 1956 sulla computabilità della indennità di mensa.
XV - Lettera del presidente della Confindustria in data 19 dicembre 1985 al Ministro del Lavoro per l'adesione della Confindustria al punto 4.2 dell'accordo intercompartimentale 18 dicembre 1985 sul pubblico impiego.
XVI - Legge 23 ottobre 1960, n. 1369. - Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi.
XVII - Legge 18 aprile 1962, n. 230. - Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
XVIII - Legge 15 luglio 1966, n. 604. - Norme sui licenziamenti individuali.
XIX - Legge 20 maggio 1970, n. 300. - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
XX - Legge 13 maggio 1985, n. 190. - Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi, nel testo modificato dalla legge 2 aprile 1986, n. 106.
XXI - Legge 26 febbraio 1986, n. 38. - Disposizioni in materia di indennità di contingenza.
XXII - Legge 12 giugno 1990, n. 146. Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge

L'Associazione Nazionale Industriali Gas-Anig[…]; la Consociazione Nazionale delle Piccole Industrie del Gas-Conpigas[…] e le Segreterie Nazionali Fnle-Cgil, Flerica-Cisl, Uilsp-Uil,[16.07.1991] e la Federazione Lavoratori Acqua Gas Elettricità della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Cisnal-Energi[…]; [24.10.1991] a conclusione delle trattative intercorse per il rinnovo del CCNL 17 ottobre 1988 per i lavoratori dipendenti dalle aziende private del gas, si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo contratto è quello riportato qui di seguito.
Si danno altresì atto che laddove nel testo del contratto vengono usate le espressioni «Organizzazioni Sindacali (od Organizzazione Sindacale)», esse devono intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso.

Premessa politica
[…]
Tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario e delle possibili integrazioni dei mercati a livello europeo le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e delle prerogative delle OO.SS.LL., concordano sulla graduale realizzazione dei seguenti punti programmatici:
a) Diversificazione
Al fine di consentire un reale e proficuo sviluppo in nuovi settori di mercato delle Aziende che distribuiscono gas, l'Anig e le OO.SS.LL. convengono sulla esigenza di realizzare regimi di flessibilità e polivalenza del personale, previe preventive fasi di addestramento. Tali regimi dovranno essere finalizzati ad una gestione di rilevante economicità e qualità per la collettività ed alla valorizzazione delle risorse umane, nonché essere compatibili con le tipologie di professionalità espresse e con sistemi organizzativi coerenti con i servizi da gestire.
Le azioni che le Aziende intendessero intraprendere daranno luogo a preventivi momenti informativi e di confronto contrattualmente previsti.
b) Qualità del servizio
Fermo restando che qualità del servizio significa curare oltreché la sicurezza, la continuità di fornitura dei servizi, la qualità tecnica degli impianti e delle prestazioni anche le modalità con cui la qualità tecnica viene trasferita alla collettività[…].
In coerenza a forme di moderna democrazia industriale e nell'ambito di reciproche responsabilità ed autonomie, tali risultati saranno esaminati, in sede nazionale, fra l'Anig e le OO.SS.LL. Le relative azioni che le singole Aziende intendessero intraprendere daranno luogo all'attivazione dei momenti informativi e di confronto contrattualmente previsti.
Si provvederà, inoltre, a costituire un Osservatorio permanente sulla qualità del servizi o e sulla diversificazione, entro 6 mesi dalla stipula del CCNL, che predisponga studi analitici su tale complessa tematica, con particolare riferimento alla qualità nei servizi integrati per il territorio.
[…]
Per quanto concerne gli appalti in essere per attività ricorrenti e non saltuarie l'Anig dichiara che le Aziende, anche in relazione alle dimensioni dei singoli esercizi, esprimono l'intendimento ad operare per una oggettiva loro limitazione nel rispetto delle regolamentazioni in atto.

Protocollo sulle relazioni industriali
Le Parti, considerato lo scenario anche europeo nel quale gli attori sociali dovranno operare, condividono l'opportunità di favorire un sistema di moderne ed efficaci relazioni industriali, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del Settore e l'analisi dei possibili percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
In tale logica, a fronte di un contesto in evoluzione sempre più rapida ed orientato alla diversificazione delle Aziende in nuovi servizi, sarà favorita la ricerca di corrette relazioni tra le aziende, le OO.SS.LL. ed i lavoratori, armonizzando gli interessi delle Parti con le esigenze dei clienti nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze.
Al fine di migliorare la conoscenza dei sistemi normativi-contrattuali in atto nei principali Paesi industrializzati, anche in riferimento alle problematiche connesse alla fase di realizzazione del Mercato Unico Europeo, l'Anig e le OO.SS.LL. condividono l'opportunità di istituire, a livello nazionale, un Osservatorio permanente sulla legislazione del lavoro europea ed italiana, cui viene attribuita la competenza di effettuare analisi comparate sulle seguenti tematiche principali:
- mercato del lavoro e flessibilità normative;
- produttività del lavoro;
- strutture e livello del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto;
- durata della prestazione lavorativa e relativi regimi;
- sistemi di inquadramento;
- sicurezza, igiene ambientale e del lavoro;
- innovazioni tecnologiche.
Annualmente verrà prodotta una relazione tecnica-ricognitiva sull'andamento degli aspetti oggetto di rilevazione.
Le Parti, in relazione alle risultanze emergenti dal rapporto e nel rispetto delle reciproche responsabilità ed autonomie, valuteranno congiuntamente l'attivazione di iniziative comuni per l'illustrazione dei risultati emersi, che potranno essere oggetto di valutazione in sede sindacale.
Fermo restando che competono all'Anig eventuali compiti di Segreteria e che l'Osservatorio potrà essere convocato a richiesta di una delle Parti, entro 3 mesi dalla stipula del CCNL, le Parti si incontreranno per definire composizione e modalità di funzionamento dello stesso.

Parte prima
Art. 1 Applicabilità del contratto

Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro fra:
a) le Aziende private che, per atto di concessione amministrativa, distribuiscono gas per usi civili, e tutti i loro dipendenti;
b) le Aziende private, di cui alla lettera a) del presente articolo, le quali esercitino anche attività inerenti al servizio idrico integrato, purché esercitate in forma promiscua e non costituenti unità produttive autonome, ed i loro dipendenti.
Il contratto non si applica ai dipendenti appartenenti alla categoria dei dirigenti.

Art. 2 Piccola distribuzione
Le Parti, nel recepire la validità degli accordi già stipulati, aventi per oggetto la Piccola Distribuzione, ribadiscono la comune volontà di costruire un complesso contrattuale che favorisca l'aggregazione in un unico contratto di tutte le aziende che distribuiscono gas per atto di concessione amministrativa.
Ciò premesso, convengono che, in deroga a quanto previsto nei corrispondenti articoli del presente contratto, nei confronti del personale addetto ai piccoli esercizi (di cui agli accordi sottoscritti in materia), si faccia rinvio alle relative norme legislative in materia di appalti, mobilità, diritti di informazione e diritti sindacali.
Fermo restando quanto sopra, nonché quanto contenuto negli accordi già stipulati, nel corso della vigenza del contratto si provvederà:
- a definire i relativi testi contrattuali da inserire nel CCNL in occasione del prossimo rinnovo;
- a considerare nell'ottica sopra descritta l'ingresso di nuove Aziende;
- ad operare per una progressiva salvaguardia delle peculiarità di tutti i piccoli esercizi.
Le normative degli accordi recepiti fanno riferimento al campo di applicazione della Legge 300/1970, sia per l'individuazione del piccolo esercizio che per la normativa di cui alla parte terza del CCNL; la tutela dei diritti sindacali dei lavoratori interessati sarà assicurata dalle competenti strutture sindacali territoriali.
Relativamente all'istituto della reperibilità le Parti convengono che le deroghe alla normativa contrattuale dovranno essere limitate alle oggettive esigenze connesse alla dimensione organizzativa dell'esercizio.

Parte seconda
Sezione prima
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 4 Assunzione

1. La scelta e l'assunzione del personale vengono effettuate dalle Aziende in conformità delle norme di legge e contrattuali.
[…]
4. L'Azienda sottoporrà l'aspirante a visita medica preventiva per accertarsi della sua costituzione fisica, delle idoneità specifica al lavoro per il quale dovrebbe essere assunto, presso enti ed istituti specializzati.
5. Per l'assunzione delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
In nessun caso donne e fanciulli potranno essere adibiti a lavori che pregiudichino il loro sano e completo sviluppo fisico.

Art. 6 Lavoro a tempo parziale
C) Trattamento economico e normativo.
5) Addestramento
Anche nei confronti del personale con prestazioni di lavoro a tempo parziale l'addestramento troverà completa attuazione, non subendo quindi riduzioni in funzione della parziale attività lavorativa.
In particolare, l'aggiornamento sul lavoro dovrà essere fornito nella sua interezza, il che potrà rendere necessario, se del caso, procedere occasionalmente allo spostamento dell'orario osservato da quei lavoratori che, altrimenti, in virtù dell'orario seguito normalmente, non potrebbero usufruire del citato intervento formativo.
Per quanto non espressamente contenuto nella presente regolamentazione si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per i lavoratori a tempo pieno nonché quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di rapporto dì lavoro a tempo parziale.
Le Parti concordano di correlare i regolamenti del presente istituto alle modifiche e/o integrazioni, che il legislatore e/o Enti previdenziali, assistenziali dovessero apportare all'attuale normativa.

Art. 6 bis Contratto estero
3. Trattamento previdenziale ed assistenziale
Ferma restando l'applicazione della legislazione vigente in materia e degli accordi internazionali di sicurezza sociale, relativa ai Paesi CEE ed extra Comunitari, viene garantita:
[…]
b) la copertura assicurativa sanitaria ed anti-infortunistica integrativa (professionale, extra professionale, rischio volo), attraverso polizze stipulate con Compagnie Assicuratrici di primaria importanza.

Sezione seconda
Qualifiche e mansioni
Art. 10 Classificazioni

[…]
Premesso quanto sopra, le Parti hanno definito il seguente sistema classificatorio costituito da 4 aree professionali, 15 livelli di inquadramento e relativi 111 profili campione.
Eventuali nuovi profili campione, conseguenti a significative innovazioni tecnologiche o a nuove aree di business, verranno definiti a livello nazionale.

Art. 13 Mutamento di mansioni (Cfr. in materia la legge 20 maggio 1970, n. 300, il cui testo è riportato in «Appendice») - Passaggio di livello - Passaggio da operaio ad impiegato
[…]
Nelle officine in cui per particolari ragioni alcuni lavori possano ritenersi nocivi, ai lavoratori ad essi adibiti saranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio e di organizzazione aziendale, brevi avvicendamenti. Nei periodi di avvicendamento non sarà diminuita la retribuzione complessiva ad eccezione delle indennità spettanti agli addetti a determinati lavori.
[…]
Dichiarazione a verbale
La Delegazione industriale dichiara che i brevi avvicendamenti di cui al 4° capoverso, per il loro particolare carattere, non saranno ritenuti come interruzioni del servizio agli effetti del 3° capoverso.

Art. 14 Organizzazione del lavoro - Sviluppo professionale - Formazione professionale
A) Organizzazione del lavoro
Ferma restando la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione delle Direzioni Aziendali e di Esercizio nel conseguimento degli obiettivi aziendali e la piena autonomia di azione dei Sindacati nella sfera di propria competenza, le variazioni di struttura organizzativa aziendale, le trasformazioni od innovazioni tecnologiche e le modifiche strutturali dei servizi, comportanti modificazioni delle condizioni del rapporto di lavoro od occupazionali, daranno luogo a preventiva comunicazione ed a specifici incontri a livello Aziendale o di Esercizio con le OO.SS.LL. e/o con le Rappresentanze Sindacali Contrattualmente Previste, onde consentire, se richiesto da una delle Parti, l'esame e la definizione dei problemi, compresi gli aspetti economici (con particolare riferimento alle indennità contrattuali in godimento in misura percentuale).
Nell'esigenza di promuovere mutamenti organizzativi, avendo presente gli obiettivi di produttività, di efficienza, di sicurezza e di economicità, le Aziende ricercheranno le soluzioni piu idonee a valorizzare e sviluppare le capacità professionali dei lavoratori favorendo l'arricchimento delle stesse, incentivando l'esperienza del lavoro di gruppo, sviluppando la polivalenza professionale e l'intercambiabilità, tenendo conto del fatto che l'eventuale riqualificazione dei lavoratori in servizio potrà avvenire attraverso un concreto arricchimento della loro professionalità anche mediante appositi corsi di formazione professionale.
In tale evenienza il confronto si accentrerà sui riflessi che le suddette variazioni avranno sulle condizioni di lavoro ed occupazionali, sull'utilizzazione del personale e sulla salute dei lavoratori nonché sui problemi di natura professionale.
C) Formazione professionale
Le Parti riconoscono alla formazione professionale un ruolo fondamentale nel concorrere alla valorizzazione professionale delle risorse umane operanti nelle Aziende del settore.
In tale ottica si conviene che, in sede aziendale, le Parti esaminino l'opportunità di istituire, a cura e spese dell'Azienda, corsi di qualificazione in presenza di modifiche organizzative o tecnologiche interessanti gruppi di lavoratori, allo scopo di mantenere una professionalità coerente con il ruolo ricoperto.
Per formazione professionale del personale si deve intendere quell'attività attraverso la quale il personale è messo in condizione di acquisire le conoscenze necessarie ed utili per svolgere le mansioni relative alla posizione assegnata.
Tale attività può essere realizzata attraverso specifiche azioni di formazione, momenti individuali di apprendimento, affiancamento ad altro lavoratore sul posto di lavoro.
Il sistema formativo deve intendersi, in questa ottica, finalizzato a favorire l'inserimento, l'adeguamento al ruolo e lo sviluppo di quelle risorse il cui potenziale è coerente sia con le esigenze imposte dal contesto organizzativo e tecnologico, sia con gli obiettivi di qualità e di sviluppo perseguiti dall'Azienda.
L'attività formativa rappresenta pertanto investimento fondamentale nella gestione delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Tale attività sarà volta a fornire:
- al personale neo assunto, le conoscenze necessarie per agevolare l'integrazione nel sistema aziendale;
- nei casi di riconversione professionale, le abilità e le conoscenze richieste dal ruolo di prevista assegnazione;
- nei casi di innovazione e/o evoluzione tecnologico-organizzativa, le conoscenze tecniche-operative, normative e i meccanismi operativi coerenti con il cambiamento previsto;
- al personale con potenziale da sviluppare, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per consentirgli un inserimento coerente con ruoli organizzativi e funzionali di diverso o più elevato contenuto professionale.
La partecipazione ad iniziative di formazione non costituisce, di per sé, condizione sufficiente per lo sviluppo professionale.

Art. 15 Inidoneità sopravvenute
La Direzione Aziendale o di Esercizio e la Rappresentanza Sindacale Contrattualmente Prevista si incontreranno di volta in volta al fine di ricercare una diversa proficua utilizzazione nell'ambito aziendale o di esercizio del lavoratore che, da parte di ente pubblico o istituti specializzati di diritto pubblico, sia riconosciuto fisicamente non idoneo permanentemente alla attività precedentemente svolta (invalidità specifica).
Tale, valutazione sarà effettuata tenendo presente le esigenze aziendali, il livello professionale e le attitudini dell'interessato, prevedendo anche un eventuale periodo di addestramento nella nuova mansione.

Sezione terza
Orario di lavoro
Art. 17 Orario di lavoro

1. L'orario normale di lavoro è di 38,5 ore settimanali a decorrere dal 1.3.1990.
L'orario settimanale è normalmente ripartito in 5 giorni. Eventuali eccezioni sono da concordare con le rappresentanze sindacali aziendali o di esercizio.
[…]
Per le lavorazioni a ciclo continuo l'orario di 38,5 ore potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali.
[…]
2. Il regime dell'orario di lavoro dovrà essere funzionale a concorrere a realizzare le condizioni necessarie per recuperi di efficienza e di efficacia, per un miglioramento della qualità del servizio reso all'utenza, nonché per far fronte a fluttuazioni stagionali od eccezionali dell'attività lavorativa, così da permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all'interno del processo produttivo.
In questa ottica, ferma restando la riconosciuta esigenza di flessibilità gestionale degli orari e delle prestazioni nonché delle molteplici e, a volte, vincolanti esigenze del servizio compiutamente definite nel «Protocollo aggiuntivo», le Parti convengono che a decorrere dal 1.1.1993 si darà luogo ad una riduzione dell'orario di lavoro di 24 ore su base annua.
[…]
Nota a verbale
I lavoratori addetti a turni con i quali viene assicurata un'attività continua per tutte le ore del giorno e della notte effettueranno prestazioni lavorative giornaliere in turno di 8 ore ciascuna.

Sezione quinta
Lavoro straordinario feriale, Festivo e notturno - Lavoro in turno - Reperibilità

Art. 23 Lavoro straordinario feriale - Festivo - Notturno
[…]
2. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità improrogabili e imprescindibili di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti nel numero del personale addetto.
[…]

Art. 24 Lavoro in turno
[…]
2. Maggiorazione
I lavori in turno presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono i seguenti:
a) turni con i quali viene assicurata un'attività continua per tutte le ore del giorno e della notte e per tutti i giorni della settimana;
b) turni con i quali viene assicurata un'attività per tutti i giorni della settimana, con esclusione del turno notturno.
Resta ferma la possibilità per le parti di individuare e definire, aziendalmente, in aggiunta ai tipi di turno sopra considerati, altri eventuali tipi di turno e la relativa disciplina.
A decorrere dall'1.1.1992 sulla retribuzione complessiva oraria del lavoratore normalmente assegnato ai turni di tipo a) e b), si applicano le seguenti maggiorazioni:
- 9,4 % per i turni di tipo a);
- 5,8 % per i turni di tipo b).
[…]
3. Giorni di riposo
I lavoratori addetti a turni continui dovranno nell'arco dell'anno, usufruire dello stesso numero di giorni di riposo goduti dal lavoratore «giornaliero».
In riferimento alla nota a verbale di cui all'art. 17, i lavoratori addetti a turni con i quali viene assicurata un'attività continua per tutte le ore del giorno e della notte godranno di 9 giorni di riposo in aggiunta a quelli di cui al comma precedente.
[…]
6. Avvicendamento
I lavoratori che abbiano compiuto 53 anni di età o 23 anni in qualità di turnisti hanno diritto, a richiesta, di essere utilizzati in attività equivalenti per quanto riguarda la qualifica non richiedenti lavoro in turno, conservando le indennità previste dal presente articolo nella misura del 100%.
Le suddette utilizzazioni avverranno fino a concorrenza del 5% annuo dei lavoratori turnisti in forza tenendo conto delle esigenze del servizio.
7. Le Parti concordano sull'istituzione di una Commissione paritetica che approfondisca le problematiche inerenti alla disciplina del lavoro in turno alla luce degli orientamenti dei contesti contrattuali nazionali e delle normative esistenti in materia negli altri Paesi della Comunità Europea, al fine di proporre eventuali modifiche coerenti con l'evoluzione avvenuta in materia nel mondo del lavoro.

Sezione settima
Trattamento economico
Art. 38 Indennità di guida (v. anche art. 44)

Ai lavoratori non autisti i quali, nell'espletamento del proprio lavoro, siano giornalmente incaricati di guidare automezzi di proprietà dell'Azienda, verrà corrisposta una indennità giornaliera di L. 1.500 per ogni giornata di effettiva prestazione di guida, con decorrenza 1 maggio 1985. Tale indennità comprende pro-quota le spese afferenti il bollo annuale e quelle dei periodici rinnovi della patente.

Art. 39 Indennità centro-meccanografico
Agli operatori addetti con continuità alle macchine del centro meccanografico verrà corrisposta, per il tempo in cui svolgono tali mansioni, una indennità fino ad un massimo del 5% della retribuzione complessiva, da determinarsi aziendalmente.
Il personale predetto avrà diritto ad un riposo giornaliero, retribuito, di 20 minuti primi.

Art. 40 Somministrazioni in natura
1. Il personale godrà le somministrazioni in natura elencate qui di seguito.
1) Annualmente in uso un berretto agli operai, l'uniforme ai portieri, uscieri, fattorini, autisti, se l'Azienda lo prescrive, ed in ogni caso nelle aziende dove già è in atto; un vestito o una tuta da lavoro in uso ogni anno per gli operai e un vestito da lavoro agli impiegati delle officine e del servizio distribuzione ed un grembiule da lavoro al personale femminile.
Per le somministrazioni di cui al punto 1) il personale di ciascun servizio di ogni Azienda potrà collettivamente richiedere che rimanga in vigore la situazione complessiva già in atto al posto di quella sopra prevista.
2) L'Azienda terrà in dotazione propria gli indumenti necessari per il servizio (mantelli, impermeabili, stivaloni di gomma, ecc.), una parte dei quali saranno forniti in uso personale a coloro che ne necessitano abitualmente.
2. Indumenti di protezione al personale che lavora a contatto di sostanze corrosive.
3. Per tutte le somministrazioni enunciate nel presente articolo restano salve le condizioni «ad personam» di miglior favore.
Qualora, in caso del tutto eccezionale, l'Azienda sia impossibilitata a dare le prestazioni in natura, concederà in sostituzione al dipendente un adeguato compenso in denaro.
[…]

Sezione ottava
Cause di sospensione del rapporto
Art. 46 Assicurazione infortuni

Ferma l'osservanza delle norme legislative sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai lavoratori non soggetti a tali norme, che subiscano infortuni risarcibili ai sensi ed in conformità delle stesse, l'Azienda corrisponderà un trattamento equivalente a quello previsto dalla legge suddetta.
[…]
Nelle Aziende che abbiano almeno trecento dipendenti dovranno a cura e spese delle Aziende essere istituiti posti di pronto soccorso. Le altre Aziende adotteranno sistemi equivalenti.

Art. 47 Tutela della maternità e malattia in gravidanza o puerperio
Alla lavoratrice che venga a trovarsi in stato di gravidanza e puerperio, e che intenda continuare il rapporto di lavoro, verranno applicate le disposizioni di legge in materia.
[…]

Sezione nona
Norme disciplinari
Art. 50 Provvedimenti disciplinari (Cfr. in materia la legge 20 maggio 1970, n. 300, il cui testo è riportato in«Appendice»)

1. Le mancanze dei lavoratori, a seconda della loro gravità, possono essere punite come segue:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore a 4 ore di retribuzione di fatto;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di fatto per un periodo fino a 5 giorni;
5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dì fatto per un periodo da oltre 5 fino a 10 giorni;
6) licenziamento con preavviso;
7) licenziamento senza preavviso.
1-2) Rimprovero verbale o scritto
Verrà comminata la sanzione del rimprovero verbale o del rimprovero scritto a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:
- senza giustificazione, ritarda l'inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazione;
[…]
- non avverte tempestivamente i superiori di eventuali anomalie riscontrate nel processo lavorativo, che comportino lievi pregiudizi per l'Azienda;
[…]
- in qualunque modo commetta lieve trasgressione alle norme del CCNL o dei regolamenti interni.
3) Multa fino a 4 ore
Verrà comminata la sanzione della multa fino a 4 ore a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:
- reiteratamente senza giustificazione ritarda l'inizio del lavoro, lo sospende, o ne anticipa la cessazione, non osserva le disposizioni sulle pause;
- esegue negligentemente il lavoro;
- per negligenza, procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale dell'Azienda;
- non osserva le norme o non applica le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza;
- usa impropriamente strumenti d'Azienda;
[…]
- recidiva nelle mancanze sanzionate con rimprovero scritto.
4) Sospensione da 1 a 5 giorni
Verrà comminata la sanzione della sospensione da 1 a 5 giorni a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:
- senza giustificazione, non si presenta al lavoro, o abbandona il proprio posto di lavoro;
- deliberatamente non esegue il lavoro secondo le disposizioni o istruzioni ricevute;
[…]
- non avverte tempestivamente i superiori di eventuali irregolarità sull'andamento del servizio cui è preposto che comportino notevole pregiudizio al servizio stesso;
- recidiva nella mancata osservanza delle norme o nella applicazione delle misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza;
- non fa osservare le norme o le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro al personale da lui coordinato;
- in qualunque modo commetta grave trasgressione alle norme del CCNL o dei regolamenti interni;
- uso di bevande alcoliche durante l'orario di lavoro che determini alterazione dello stato psicofisico del lavoratore;
[…]
- inosservanza del divieto di fumare o di accendere fiamme nelle sedi di lavoro, ove ciò sia vietato da appositi avvisi o dalle norme tecniche, senza che ciò comporti danni;
[…]
- recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa;
- reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto.
5) Sospensione da oltre 5 fino a 10 giorni
Verrà comminata la sanzione della sospensione da oltre 5 fino a 10 giorni a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:
[…]
- recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni;
- reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa.
6) Licenziamento con preavviso
Verrà comminata la sanzione del licenziamento con preavviso a quei lavoratori che commettano mancanze che costituiscano notevole inadempimento ai propri obblighi contrattuali, quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:
[…]
- abbandono del posto di lavoro o comunque atti che comportino o possano comportare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
- per negligenza provoca gravi danni al materiale dell'Azienda o di terzi;
[…]
- inosservanza del divieto di fumare o di accendere fiamme nelle sedi di lavoro, ove ciò sia vietato da appositi avvisi o dalle norme tecniche, con conseguenti danni;
[…]
- recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione di cui al punto 5;
- reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni.
7) Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso verrà comminato nei casi di mancanze di gravità tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro e cioè nei casi di giusta causa.
[…]

Sezione decima
Cessazione del rapporto
Art. 52 Risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento

Il licenziamento del dipendente, oltre gli altri casi previsti dal presente contratto, è ammesso nei seguenti casi:
a) incapacità lavorativa;
b) comprovato scarso rendimento;
c) grave incompatibilità con l'ambiente di lavoro.

Parte terza
Sezione prima
Diritti sindacali (Cfr. per le relative materie la legge 20 maggio 1970, n. 300, il cui testo è riportato in «Appendice»)

Art. 58 Riconoscimento del sindacato
Le rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto sono riconosciute quale unico agente contrattuale a livello di Azienda o di Esercizio.
Le Parti, al riguardo, convengono di demandare a livello aziendale o di esercizio, oltre quanto espressamente rinviato dal contratto, le seguenti altre materie:
a) a livello aziendale: premio di produzione; classificazioni; provvidenze ed indennità speciali di cui agli ex artt. 22 e 24 del CCNL 23.4.1985; eventuali altri analoghi aspetti del rapporto di lavoro, propri della contrattazione aziendale, anche se di carattere straordinario od eccezionale;
b) a livello di esercizio: inquadramenti; provvedimenti disciplinari; determinazione dell'orario normale giornaliero di lavoro e sua distribuzione; lavoro straordinario; trasferte e trasferimenti non individuali.
[…]

Art. 64 Affissione stampa sindacale
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno della unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 66 Diritti di informazione
Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, si dichiarano disposte a periodici confronti, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, nel corso dei quali le Aziende esporranno:
1) A livello Anig
[…]
b) annualmente: le programmate prospettive di sviluppo dei servizi con particolare riferimento ai programmi di investimento; alla ricerca, alla acquisizione/incorporazione di Aziende; estensione e potenziamento delle reti esistenti che possono avere implicazioni sullo sviluppo sociale ed economico e sulla forza lavoro occupata;
c) annualmente: le informazioni relative alle norme nazionali ed europee che regolamentano i criteri di sicurezza degli impianti e delle reti per la salvaguardia della integrità fisica della collettività e dei lavoratori interessati; le informazioni relative alle norme nazionali ed europee che regolamentano gli aspetti di igiene ambientale e del lavoro e forniscono indicazioni circa azioni di prevenzione e vigilanza sanitaria per la tutela della integrità fisica dei lavoratori;
d) periodicamente: i programmi di investimento relativi all'estensione ed al potenziamento delle reti esistenti, la trasformazione a metano delle reti urbane, le strutture organizzative delle nuove unità, i programmi operativi aventi concrete rilevanze occupazionali, gli effetti che l'attuazione dei predetti programmi inducono sulla occupazione presente nelle diverse Aziende o esercizi, nel quadro della dinamica degli andamenti occupazionali complessivi, gli investimenti in materia di formazione professionale e le eventuali proiezioni operative delle Società.
2) A livello regionale
annualmente: di norma nel primo quadrimestre, la delegazione industriale del settore fornirà ai Sindacati Regionali informazioni globali previsionali riguardanti: le prospettive di sviluppo dei servizi ed i relativi programmi conseguenti a nuove concessioni, i programmi di investimento relativi alla estensione ed al potenziamento delle reti esistenti, la trasformazione a metano delle reti, le strutture organizzative delle nuove unità, i programmi operativi aventi concreta rilevanza per lo sviluppo e sull'andamento occupazionale, utilizzando eventualmente anche i provvedimenti di legge 285/1977, 863/1984 nonché altri provvedimenti speciali per il Mezzogiorno, gli investimenti in materia di formazione professionale.
[…]
3) A livello locale (Azienda, Esercizio, ecc.)
Le Aziende informeranno le strutture di rappresentanza sindacale o di Esercizio:
[…]
Due volte l'anno:
a) sugli specifici programmi di attuazione degli investimenti e lo stato di avanzamento dei progetti illustrati;
b) sull'esistenza e le caratteristiche dei lavori appaltati (tipologia, importi globali suddivisi per tipo di appalto e notizie sui dati fisici relativi);
c) sui dati relativi al personale occupato (sesso, anzianità, età, inquadramento contrattuale ed altri eventuali dati statistici, numero contratti part-time, numero delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro in part-time/full-time, numero di contratti estero, numero dei Cfl);
d) sui dati relativi alla consistenza ed ai contenuti della formazione professionale, sia per corsi organizzati all'interno che all'esterno delle aziende;
e) sui processi di modifiche o innovazioni organizzative particolarmente se incidenti sulla qualità o sulla quantità dell'occupazione o sulle condizioni di lavoro, salvo quanto previsto dalla lett. A) dell'articolo 14;
f) sugli eventuali piani di manutenzione straordinaria degli impianti e della rete di distribuzione;
g) sulla eventuale necessità di temporaneo trasferimento di personale tecnico per l'avviamento di nuove strutture: gli eventuali problemi che potrebbero sorgere saranno esaminati congiuntamente al fine di dare una soluzione agli stessi.
Le richieste di cui ai punti l) e 2) saranno inviate dalle OO.SS. firmatarie territorialmente competenti all'Anig, che curerà il coordinamento interaziendale.

Art. 67 Tutela della salute e della integrità fisica
Le Rappresentanze Sindacali Contrattualmente Previste o le RSA, quali rappresentanze dei lavoratori di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori stessi.
In materia di igiene ambientale e del lavoro, le Aziende confermano l'impegno di attenersi alle disposizioni legislative, di attuare quegli interventi necessari per migliorare la sicurezza e tutelare la salute dei lavoratori.
In relazione ai due comma precedenti le predette rappresentanze sindacali potranno avvalersi di esperti e tecnici congiuntamente scelti nell'ambito di Istituti ed Enti di diritto pubblico.
Gli esperti ed i tecnici degli istituti di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza.
Le direzioni aziendali dovranno essere preventivamente informate da parte delle Rappresentanze Sindacali Contrattualmente Previste o delle RSA delle iniziative che si intendono intraprendere.
I risultati delle rilevazioni ambientali e della verifica dello stato di salute mediante:
- visite periodiche di legge nelle lavorazioni previste dalla tabella delle malattie professionali;
- visite periodiche che scaturiscono dall'indagine sulla situazione ambientale e sulle singole posizioni lavorative;
- visite per i cambi di lavoro richiesti per motivi di salute; saranno annotati su appositi Registri:
- dei dati ambientali;
- dei dati biostatistici.
Viene sottolineato che per la acquisizione valida dei dati suddetti è implicata la partecipazione attiva dei rappresentanti del gruppo omogeneo di lavoro.
La competenza per la trattazione delle materie, la gestione e la definizione degli strumenti (registri, dati biostatistici e libretti individuali) per la tutela della salute e dell'integrità fisica è demandata alle predette rappresentanze.
Inoltre le Direzioni Aziendali informeranno le Rappresentanze Sindacali Contrattualmente Previste o le RSA sui contenuti della denuncia di Esercizio.
Nota a verbale
Approfondimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori saranno effettuati attraverso l'istituzione dello specifico Osservatorio permanente sulla legislazione del lavoro europeo a livello Anig, di cui al protocollo sulle Relazioni Industriali. I risultati di tale Osservatorio, valutati dalle Parti in sede sindacale, formeranno parte integrante del presente articolo.

Art. 68 Videoterminali
La Commissione tecnica paritetica costituita ai sensi del protocollo al CCNL Anig 17.10.1988 ha espletato il suo mandato elaborando un documento tecnico (il documento tecnico è allegato all'accordo 28.3.1990 riportato in «Appendice») che formula una serie di indicazioni finalizzate alla definizione delle condizioni ottimali di lavoro a VDT, dell'ergonomia e della formazione.
Le Parti, considerato che il Consiglio della Comunità. Economica Europea ha emanato la Direttiva 90/270/CEE relativa alle «prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali», non ancora recepita dall'ordinamento italiano con legge, si danno atto che le iniziative sotto elencate sono da considerarsi efficace strumento di tutela delle condizioni di lavoro a videoterminale in quanto realizzano le indicazioni contenute nelle fonti citate.
1. L'attività del lavoratore che utilizzi regolarmente durante un periodo significativo del suo lavoro normale un'attrezzatura munita di videoterminale, continua ad essere concepita in modo che il lavoro quotidiano sia periodicamente interrotto anche con cambiamenti di attività nell'ambito del complesso della propria mansione, così da ridurre l'onere del lavoro su videoterminale.
In tale contesto le lavoratrici in accertato stato di gravidanza, potranno richiedere alle Aziende di essere trasferite ad attività che non comportino l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Sorveglianza sanitaria
Le Parti convengono di introdurre gradualmente un'iniziativa finalizzata alla sorveglianza sanitaria per il personale che, nell'espletamento della sua attività professionale, utilizzi regolarmente in modo sistematico ed abituale il videoterminale, purché con applicazione almeno al 50% dell'attività globale.
Tale iniziativa consisterà in visite mediche ergoftalmologiche effettuate con cadenza triennale da strutture pubbliche competenti.
Per coloro che siano adibiti ad utilizzare sistematicamente il videoterminale con applicazione almeno del 50% della loro attività globale, sarà effettuato un esame appropriato della vista prima dell'inizio di tale attività.
L' accordo 28.3.1990 costituisce parte integrante del presente articolo (l'accordo è riportato in «Appendice»).

Sezione seconda
Norme strumentali e di amministrazione del contratto
Art. 70 Comitato aziendale per la prevenzione e la sicurezza

Sono istituiti i Comitati paritetici o di esercizio per la prevenzione e la sicurezza con compiti consultivi rispetto alle Direzioni aziendali nell'attività da queste svolta in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il Comitato, presieduto dal responsabile della sede di lavoro presso cui è costituito o da un suo delegato, comprende, per quanto concerne la rappresentanza dei lavoratori, tre membri designati dai sindacati firmatari del Contratto.
Il Comitato ha i seguenti compiti consultivi:
- segnalare alle Direzioni aziendali eventuali deficienze relative alla sicurezza;
- esaminare le proposte atte a migliorare la sicurezza dei lavoratori dipendenti;
- svolgere la più efficace opera di propaganda fra le maestranze per la conoscenza e l'applicazione delle norme antinfortunistiche.
Per quanto concerne l'espletamento dei compiti dei rappresentanti dei lavoratori in seno al Comitato si fa riferimento all'art. 10 dell'Accordo 18 aprile 1966 sulle Commissioni Interne.
Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Parte quarta
Art. 72 Norme aziendali

Oltre che al presente Contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Azienda, purché non contengano limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto e pertanto rientrino nelle normali attribuzioni dell'Azienda.
Tali norme, in ogni caso, devono essere portate a conoscenza del personale con ordine di servizio.

Art. 73 Appalti (in materia si richiamano le disposizioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, il cui testo è riportato in «Appendice»).
Le Aziende si impegnano a non concedere lavori o servizi in appalto ad eccezione dei seguenti:
a) servizi di trasporto cose e/o persone, fatte salve le situazioni organizzative in atto;
b) nuove costruzioni di fabbricati civili ed industriali; costruzione di nuovi impianti; straordinaria manutenzione degli impianti; manutenzione dei fabbricati eccedente l'organizzazione aziendale, ove prevista;
c) posa in opera di tubazioni stradali (eccetto sostituzione di brevi tratti), colonne montanti, prese, contatori con esclusione dei lavori sulle installazioni suddette alimentate dalla rete in esercizio eccedenti l'organizzazione aziendale o di esercizio;
d) lavori di scavo e ripristino stradale anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria; riparazione di contatori.
Gli appalti suddetti potranno essere attuati solo se non implichino trasferimenti non individuali o risoluzioni non consensuali del rapporto di lavoro del personale addetto ai lavori o servizi di cui sopra.
[…]
Le Aziende, in occasione dei periodici incontri informativi, forniranno notizie alle Organizzazioni dei lavoratori sulla tipologia dei lavori dati in appalto, sull'importo globale dei lavori appaltati, suddivisi per tipo di appalto, sui dati fisici relativi alle opere appaltate.

Art. 75 bis Pari opportunità
[…]
Le Parti riconoscono altresì l'importanza di promuovere le condizioni per garantire il rispetto della dignità e libertà dei lavoratori sui luoghi di lavoro, favorendo altresì lo sviluppo di corretti rapporti nelle Aziende.
In tale ottica ed al fine di realizzare un proficuo coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi del lavoro femminile nelle Aziende, viene istituito un Osservatorio nazionale composto da rappresentanti delle Aziende e delle OO.SS.LL. (che potrà avvalersi per migliorare la conoscenza delle realtà aziendali dell'assistenza di appositi rappresentanti aventi funzioni di carattere informativo), con l'eventuale supporto di esperti esterni, con l'obiettivo di:
- seguire l'andamento quali-quantitativo della presenza femminile nel comparto;
- seguire lo sviluppo della normativa nazionale e comunitaria in materia e le iniziative in tema di azioni positive promosse in Italia e nella Comunità Europea;
- studiare e formulare proposte di azioni positive per il personale femminile che, individuati e verificati i presupposti di fattibilità, tengano conto delle specifiche realtà aziendali.
L'Osservatorio si riunirà almeno con cadenza annuale.

Parte quinta
Parte sociale
Art. 77 Azioni sociali

1. Portatori di handicap
Le Aziende, nell'ambito delle normative di legge vigenti, porranno in essere quegli interventi organizzativi ritenuti necessari per favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti portatori di handicap, laddove questi dipendenti siano presenti.
[…]
4. Lavoratori stranieri
Le Aziende, a fronte della sempre maggiore frequenza dei casi di ingresso e di soggiorno in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti alla CEE e nella consapevolezza dell'opportunità di porre in essere interventi mirati a favorirne future occasioni di impiego, promuoveranno, attraverso l'Associazione di categoria, iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana e/o alla acquisizione di conoscenze professionali specifiche.
Tali azioni saranno programmate, nell'arco della vigenza contrattuale, con un minimo di una nell'Italia settentrionale ed una nel Centro-Sud e saranno attuate da Enti specializzati e/o da Organizzazioni umanitarie/assistenziali coordinate dall'Associazione di categoria.
Le iniziative formative e/o di apprendimento potranno coinvolgere esclusivamente cittadini stranieri non appartenenti alla CEE la cui presenza sul territorio nazionale sia in regola con le disposizioni di legge vigenti.
L'Anig fornirà alle OO.SS.LL., al termine della vigenza contrattuale, informazioni inerenti all'iniziativa.

Appendice
IX 28 marzo 1990 - Accordo su orario di lavoro, videoterminali e reperibilità.
Videoterminali
Premesso che:
- la Commissione tecnica paritetica costituita ai sensi del protocollo al CCNL Anig 17 ottobre 1988 ha espletato il suo mandato elaborando l'allegato documento tecnico che formula una serie di indicazioni finalizzate alla definizione delle condizioni ottimali di lavoro a VDT dell'ergonomia e della formazione;
- il Consiglio delle Comunità Economiche Europee ha recentemente emanato una Direttiva relativa alle «prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali» non ancora recepita dall'ordinamento italiano con legge;
le Parti convengono di introdurre gradualmente un'iniziativa finalizzata alla sorveglianza sanitaria per il personale che, nell'espletamento della sua attività professionale, utilizzi regolarmente in modo sistematico ed abituale il videoterminale purché con applicazione almeno al 50% dell'attività globale.
Tale iniziativa consisterà in visite mediche ergoftamologiche effettuate con cadenza triennale da strutture pubbliche competenti.
Per coloro che saranno adibiti da oggi in poi ad utilizzare sistematicamente il videoterminale con applicazione almeno del 50% della loro attività globale, sarà effettuato un esame appropriato della vista prima dell'inizio di tale attività.
Convengono altresì di promuovere la diffusione a livello locale delle indicazioni contenute nel documento della Commissione tecnica paritetica al fine di favorire il realizzarsi delle condizioni ottimali di lavoro a videoterminale.
Le Parti si danno reciprocamente atto che l'attività del lavoratore, che utilizzi regolarmente durante un periodo significativo del suo lavoro normale, un'attrezzatura munita di videoterminale, continui ad essere concepita in modo che il lavoro quotidiano sia periodicamente interrotto anche con cambiamenti di attività nell'ambito del complesso della propria mansione, così da ridurre l'onere del lavoro su videoterminale, in tale contesto le lavoratrici in accertato stato di gravidanza, potranno richiedere alle aziende di essere trasferite ad attività che non comportino l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
Allegato
Commissione tecnica paritetica videoterminali ex protocollo CCNL Anig 17 ottobre 1988

1. Premessa
I lavori della Commissione sono stati avviati il 3 marzo 1989 e si sono conclusi il 24 novembre 1989.
La metodologia seguita ha previsto lo studio dello scenario esterno (studi scientifici, intervento di esperti, stato della normativa, ecc.) e la valutazione delle esperienze già maturate nell'ambito di alcune aziende Anig.
Si sono tenute in considerazione le differenze esistenti riguardo alle applicazioni tecnologiche presenti nelle varie aziende ed alle valenze delle problematiche che ne conseguono.
In assenza di una specifica normativa nazionale e sovranazionale che disciplini il lavoro su unità videoterminali e di precise linee guida tecnico-pratiche rivolte agli operatori, la Commissione ha esaminato i profili dell'AMBIENTE DI LAVORO, dell'ERGONOMIA e della FORMAZIONE, formulando una serie di raccomandazioni finalizzate alla definizione delle condizioni di lavoro ottimali per il personale chiamato ad operare su videoterminali.
Tali raccomandazioni potranno essere suscettibili di ampliamento e perfezionamento alla luce delle innovazioni tecniche e delle disposizioni legislative che accompagneranno la diffusione di questo strumento sempre più presente nei luoghi di lavoro.
I successivi punti 2 e 3 contengono tutti i temi su cui i membri della Commissione hanno espresso un orientamento comune.
2. Definizioni
Si intende per «videoterminale» una macchina a base informatica con schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal procedimento di visualizzazione.
Sono pertanto esclusi a titolo esemplificativo:
- i sistemi portatili quando non vengano usati in modo rilevante in un posto di lavoro;
- le macchine calcolatrici e registratori di cassa;
- le macchine da scrivere «a finestra».
Si intende per «posto di lavoro» l'insieme comprendente l'unità videoterminale, eventuali apparecchiature connesse, nonché l'ambiente di lavoro circostante.
3.1 Fattori ambientali
Illuminazione
Obiettivo: realizzare un'illuminazione ottimale al fine di evitare i fenomeni di abbagliamento e limitare i problemi di accomodamento visivo.
I parametri di riferimento sono:
a) illuminamento da 200 a 500 Lux, uniformemente distribuito, e all'interno di questo intervallo, in funzione del tipo di attività svolta;
b) i rapporti di luminanza (contrasto della luminosità delle superfici rispetto allo schermo) ottimali sono:
1:3 nel campo visivo centrale
1:10 nel campo visivo periferico
c) fattori di riflessione:
Soffitto : > 0.6
Pareti : 0.4-0.6
Pavimento : < 0.4
d) illuminazione artificiale con ottica antiriflesso;
e) criteri di posizionamento del VDT:
- né davanti né dietro lo schermo video ci devono essere delle finestre o fonti di luce artificiale non schermate;
- la direzione dello sguardo operatore-schermo deve trovarsi possibilmente parallela alle finestre;
- i VDT si devono disporre il più lontano possibile dalle finestre;
- tutte le finestre devono avere tende interne orientabili di colore neutro;
- l'illuminazione artificiale deve essere preferibilmente a file parallele alle finestre.
Microclima
Premessa: relativamente agli aspetti microclimatici del posto di lavoro per VDT non vengono evidenziate condizioni particolari tali da presentare differenze rispetto ad un normale posto di lavoro per addetti a mansioni di tipo impiegatizio.
Si ritiene utile precisare alcune indicazioni e valori ottimali al fine di assicurare le migliori condizioni di temperatura ed umidità, senza generare correnti d'aria:
- TEC : 19 24°C estivo : 17 22°C invernale
- umidità : 30%-70% con obiettivo di rimanere nell'intervallo ottimale 40-60%
- velocità dell'aria : < 0,4 m/sec : < 0,02 m/sec presso il posto di lavoro al VDT
- installazione di VDT a basso consumo energetico, per diminuire la produzione di calore;
- evitare di dirigere il calore emesso dai VDT sugli operatori (usando convogliatori o simili accorgimenti);
- limitare il numero di apparecchiature VDT nel locale, e ripartirle su tutta la superficie.
Rumore
In attesa che venga emanata una legislazione specifica in materia, verranno adottate misure tali che il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non per turbi l'attenzione e la comunicazione verbale.
3.2 Fattori ergonomici
Unità video
- dimensioni contenute rispetto alle dimensioni dello schermo;
- schermo antiriflesso con spessore maggiore di 1,5 cm;
- regolazione di luminosità e contrasto;
- matrice di punti del carattere almeno 7 x 9;
- colore dei fosfori per video monocromatici verde, ambra (giallo), bianco su fondo scuro;
- video orientabile ad almeno 88°-105° rispetto all'asse orizzontale per realizzare condizioni di osservazione di 15°-20° al di sotto dell'asse visivo dell'operatore;
- distanza di 60-80 cm tra operatore e video;
- mobile di colore chiaro antiriflesso;
- eventuali certificazioni a garanzia del rispetto delle norme ergonomiche esistenti a livello internazionale.
Tastiera
- separata dal video;
- materiale antiriflesso di colore chiaro;
- tasti insensibili alle doppie pressioni, dotati di reazione tattile, superficie concava e basso profilo;
- pressione di immissione di 40-100 gr ed escursione 2-4 mm;
- dimensioni contenute, spessore del fronte inferiore ai 3 cm;
- supporti antiscivolo;
- eventuale inclinazione regolabile.
Stampante
- nobile di colore chiaro antiriflesso;
- eventuali certificazioni a garanzia del rispetto delle norme ergonomiche esistenti a livello internazionale.
Arredi
- tavolo con piano d'appoggio regolabile in altezza nel campo 68-82 cm;
- sostegno verticale del tavolo arretrato di circa 35-40 cm rispetto al fronte per consentire all'operatore la massima libertà di movimento;.
- spessore del piano di lavoro di circa 3 cm;
- superficie antiriflesso, preferibilmente di colore chiaro e di tipo «millepunti»;
- struttura perimetrale arrotondata anche sugli spigoli;
- dimensioni raccomandate;
- 80 x 90 cm con piano tastiera separato per attività prevalente al VDT e senza cassettiera;
- 160 x 90 cm con cassettiera mobile nel caso di scrivania con VDT;
- 120 x 90 cm per applicazioni particolari che prevedono la digitazione e la frequente consultazione di tabulati relativi all'attività su VDT;
- sedia a cinque razze, rivestita in tessuto traspirante di tipo ruvido e tinta pastello;
- piano d'appoggio anatomico e regolabile in altezza tra 40-54 cm, con dimensioni della seduta di circa 40x40 cm, inclinazione anteroposteriore 3'-5';
- sostegno della regione pelvica con poggiaschiena di almeno 21 cm di altezza e regolabile, con inclinazione 5'-15' sulla verticale;
- sostegno porta-documenti regolabile per quelle attività che lo richiedano;
- dispositivi ed accessori specifici da adottare a fronte di particolari esigenze.
3.3 Formazione
Ogni lavoratore adibito ad un'attività che comporta l'uso di VDT deve ricevere una formazione adeguata da personale qualificato prima di iniziare tale tipo di lavoro attraverso:
- nozioni generali di informatica;
- conoscenza degli strumenti informatici utilizzati in termini di hardware e software;
- nozioni generali sul sistema informativo.
Ove vi siano innovazioni nelle applicazioni utilizzate sarà indispensabile avviare processi formativi con personale qualificato per tutti gli addetti interessati, in modo da permettere una formazione omogenea e completa.
I lavoratori dovranno ricevere informazioni attraverso i supporti didattici che nelle varie realtà si rileveranno più idonei, circa le azioni di ordine ergonomico che ogni addetto potrà realizzare per ottenere condizioni di benessere ottimali sul posto di lavoro a VDT (rifacendosi alle indicazioni di massima di cui all'allegato tecnico).
Inoltre, i lavoratori dovranno usufruire di strumenti necessari al superamento di eventuali situazioni di «panne» attraverso supporti consoni ai destinatari/utenti ed alla materia trattata.
Allegato tecnico Roma, 24 novembre 1989
Uso ergonomico del «posto di lavoro con unità videoterminale»
L'ergonomica progettazione del posto di lavoro con videoterminale non è sufficiente a creare le condizioni di lavoro ottimali se gli elementi che lo costituiscono (video ed arredi) non vengono usati correttamente.
Si ritiene opportuno pertanto osservare le seguenti indicazioni di massima
- Curare il mantenimento di una corretta posizione del capo ed in particolare (v. Fig. 1):
- testa in posizione normale;
- parte superiore del torace orientata verso l'esterno;
- angolo di circa 9O° tra avambraccio ed omero. Omero quasi verticale. Bacino orientato verso l'interno;
- piedi appoggiati di piatto sul pavimento per evitare pressioni sul femore.
- Cambiare spesso posizione evitando posture fisse per lunghi periodi della giornata.
Fig. 1[Omissis]
- Posizionare l'unità video in modo che lo sguardo cada perpendicolarmente sullo schermo con un angolo di 15°-2O° circa sotto la linea orizzontale, ovvero in modo che lo schermo si trovi a livello degli occhi o leggermente al di sotto (v. Fig. 2).
- Osservare la distanza occhio-schermo (v. Fig. 2).
- Regolare la luminosità ed il contrasto dei caratteri con lo sfondo dello schermo in modo da ottenere una leggibilità soddisfacente.
- Evitare uno sfondo dello schermo troppo scuro
- Prestare importanza al colore dei caratteri: buona prova danno anzitutto i caratteri bianchi, giallo scuro (ambra) e verdi.
Fig. 2[Omissis]
Reperibilità
L'Anig conferma che sono in corso le ricerche/attuazioni delle soluzioni tecnologiche, già delineate in precedenti incontri, atte a rendere più agevole lo svolgimento del servizio del reperibile, nonché ad aumentare i livelli di affidabilità in essere.
Tenendo conto degli investimenti in gioco l'Anig si impegna a fornire alle OO.SS. entro giugno 1990 pur nelle difficoltà legate ai vincoli autorizzativi (Ministero PP.TT., Ministero degli Interni, SIP, ecc.) un quadro riassuntivo sullo stato di avanzamento dell'attuazione di quanto predetto anche in relazione ai riflessi sui lavoratori.
L'Anig conferma che nella fase di sperimentazione le attuazioni conseguenti saranno oggetto di informazione a livello locale.