Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 14 maggio 1952
Validità: 15.05.1952 - 14.05.1953
Parti: Unione Provinciale Agricoltori-Conacoltivatori e Liberbraccianti, Federbraccianti
Settori: Agroindustriale, Avventizi, Sassari

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 7. - Cottimo.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Retribuzioni del lavoratore avventizio.
Art. 10. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e per sesso.
Art. 11. - Attrezzi di lavoro.
Art. 12. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 13. - Tutela della maternità.
Art. 14. - Pagamento.
Art. 15. - Indennità malaria.
Art. 16. - Usi e consuetudini.
Art. 17. - Alloggio.
Art. 18. - Norme disciplinari.
Art. 19. - Controversie.
Art. 20. - Suddivisione del territorio in zone agricole.
Tabelle trattamento economico

Contratto collettivo di lavoro per i braccianti avventizi della provincia di Sassari, 14 maggio 1952

L’anno 1952 il giorno 14 del mese di maggio in Sassari, tra l’Unione Provinciale Agricoltori […], rappresentata da […] Presidente della Unione, […] Sindacato Provinciale Proprietari conduttori, […] Sindacato Provinciale Affittuari conduttori, […] Sindacato Provinciale della Proprietà Fondiaria, […] Associazione Provinciale Coltivatori Diretti […], assistito da […] Conacoltivatori, e le Organizzazioni dei lavoratori agricoli, rappresentate, la Liberbraccianti […] e la Federbraccianti […], è stato concordato il seguente Contratto collettivo di lavoro per i braccianti avventizi della Provincia di Sassari.
Il presente contratto collettivo fissa le norme che regolano i rapporti tra datori di lavoro agricolo ed i braccianti avventizi della Provincia di Sassari.

Art. 1.
Il presente contratto collettivo fissa le norme che regolano i rapporti tra datori di lavoro agricolo ed i braccianti avventizi. […]

Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l'ammissione al lavoro e tutela dello donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5. - Orario di lavoro.
Ore 6 nel mesi di gennaio e dicembre;
Ore 7 nei mesi di febbraio e novembre;
Ore 8 nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre;
Ore 9 nei mesi di giugno, luglio e agosto.
Per i lavori di mietitura e trebbiatura, l’orario ordinario giornaliero viene fissato in 10 ore.
L’orario di lavoro decorre con l’inizio del lavoro sul posto e cessa sul posto con il cessare del lavoro stesso, sempre che la distanza che separa il fondo dal centro abitato non superi i 4 km.
Se il fondo è situato oltre i 4 km., il tempo impiegato dall’operaio a percorrere la distanza eccedente tale limite, calcolando il tempo impiegato a percorrere ogni chilometro in 15 minuti, verrà corrisposto rutile effettivo lavoro, ogni qualvolta il datore di lavoro non fornisca i mezzi di trasporto.
Se nel fondo esistente oltre i 4 km. esistono locali in buone conditimi di abitabilità che il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori, nulla è dovuto al prestatore d’opera a titolo di compenso se questi intende recarsi al centro abitato.
Nei casi di interruzione di lavoro a causa di forza maggiore è ammesso il ricupero delle ore non lavorate entro la settimana o in quella successiva.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all'alba.
I limiti dell’orario del lavoro notturno eseguito al coperto restano stabiliti come all’art. 5; mentre l’orario di lavoro notturno eseguito allo scoperto, dovrà essere inferiore di un’ora all'art. 5.
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato e di cui all’art. 7, nonché la festa del patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[…]
Non si farà luogo a maggiorazioni per lavoro notturno normale, quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi speciali lavori da eseguirsi di notte per i quali sia stata convenuta particolare tariffa.
Il compenso straordinario non verrà corrisposto qualora si tratti di ricupero di lavoro.

Art. 11. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 12. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 13. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.
Per le donne che allattano in attesa di eventuali altre disposizioni, si applicano le consuetudini locali.

Art. 15. - Indennità malaria.
In applicazione dell’art. 13 del contratto nazionale si conviene che la indennità di malaria sarà corrisposta nella misura del 5 % sul salario base a tutti i lavoratori occupati in zone riconosciute malariche dalle Autorità competenti per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.

Art. 16. - Usi e consuetudini.
Gli usi e consuetudini locali relativi alle somministrazioni di generi in natura (pane, vino, formaggio, legna, latte, ecc.) saranno rispettate.

Art. 17. - Alloggio.
Nella eventualità che lavoratori di diverso sesso debbano pernottare in azienda, il datore di lavoro dovrà fornire locali separati per sesso, che, oltre ad essere in buone condizioni di abitabilità ed igieniche, dovranno essere forniti della paglia necessaria per i dormitori.

Art. 18. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda, o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Per le infrazioni o mancanze commesse dai lavoratori, il datore di lavoro o chi per esso, a seconda della gravità, potrà infliggere le seguenti punizioni:
1) Rimprovero;
2) Multa fino all’importo di due ore di lavoro;
3) Licenziamento in tronco.
Il datore di lavoro o chi per esso avrà facoltà di punire l’operaio come dai numeri uno e due nei seguenti casi:
a) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardo di inizio di lavoro o sospensione in anticipo della cessazione.
Il datore di lavoro avrà facoltà di licenziare in tronco l'operaio nei seguenti casi:
a) gravi offese verso il datore di lavoro o suoi rappresentanti;
b) gravi offese ai compagni di lavoro, nel posto di lavoro;
c) offese al buon costume e ubriachezza;
d) furto, frodi, danneggiamento colposo, risse sul posto di lavoro, mancanza di esecuzione di lavoro secondo le istruzioni ricevute, recidivo di una qualunque delle mancanze già punite con la multa e sospensione.

Art. 19. - Controversie.
[…]
Le controversie di carattere collettivo, esperito il tentativo di componimento amichevole con esito negativo, saranno deferite alle superiori Confederazioni.