Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1° febbraio 1954
Validità: 01.01.1954 - 31.12.1955
Parti: Unione Provinciale Agricoltori e Liberbraccianti e salariati-Cisl, Federbraccianti-Cgil e Cisnal
Settori: Agroindustriale, Salariati, Sassari

Sommario:

Norma n. 1.
Norma n. 2. - Definizione del salariato fisso.
Norma n. 3. - Assunzione.
Norma n. 4. - Contratto individuale.
Norma il. 5. - Durata dei contratti individuali e modalità delle disdette.
Norma n. 6. - Mansioni.
Norma n. 7.
Norma n. 8. - Attrezzi di lavoro.
Norma n. 9. - Periodo di prova.
Norma n. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Norma n. 11. - Orario di lavoro.
Norma n. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Norma n. 13. - Riposo settimanale.
Norma n. 14. - Giorni festivi.
Norma n. 15. - Retribuzioni.
Norma n. 16. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Norma n. 17. - Gratifica natalizia.
Norma n. 18. - Malattia e infortuni.
Norma n. 19. - Diarie.
Norma n. 20. - Ferie.
Norma n. 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Norma n. 22. - Tutela della maternità.
Norma n. 23. - Permessi straordinari.
Norma n. 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Norma n. 25. - Trapasso di azienda.
Norma n. 26. - Norme disciplinari.
Norma n. 27. - Indennità di anzianità.
Norma n. 28. - Controversie individuali.
Norma n. 29. - Controversie collettive.
Norma n. 30. - Condizioni di miglior favore.
Norma n. 31. - Durata del patto.

Contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi dell’agricoltura della provincia di Sassari, 1° febbraio 1954

L'anno 1954 il giorno 1° febbraio in Sassari, tra l’Unione Provinciale Agricoltori […], rappresentata dai […] Presidente della Unione, […], Sindacato Provinciale Proprietari Conduttori, […], Sindacato Provinciale affittuari conduttori, […], Sindacato Provinciale della proprietà Fondiaria, […], Associazione Provinciale Coltivatori Diretti […]e le Organizzazioni dei lavoratori agricoli rappresentate, la Liberbraccianti e salariati (Cisl ) […] e la Federbraccianti (Cgil) […], è stato concordato il seguente contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi dell’agricoltura della Provincia di Sassari.
Il presente contratto è esteso ai lavoratori aderenti alla Cisnal […]

Norma n. 1.
Il presente patto provinciale fissa le norme regolanti i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricolo ed i salariali fissi.

Norma n. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione ed annessi, e la cui retribuzione riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente.

Norma n. 6. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro può in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.
[…]

Norma n. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi e gli utensili affidati debbono essere annotati sul contratto individuale o sul modulo allegato allo stesso, con l’indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Norma n. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Norma n. 11. - Orario di lavoro.
Per i salariati fissi addetti al lavoro dei campi, l’orario ordinario di lavoro sarà di otto ore, salvo per il periodo di più intensi lavori e solo per i mesi di giugno, luglio e agosto sarà di nove ore giornaliere.
Agli addetti ai vaccini del latte in stalla verranno affidate da un minimo di 15 ad un massimo di 17 capi. Egli è tenuto ad eseguire le seguenti mansioni:
а) mungitura;
b) pulizia normale della stalla e dell’abbeveratoio;
c) trasporto e riordino del letame in concimaia;
d) preparazione della lattiera, preparazione e somministrazione dei mangimi occorrenti;
e) abbeveramento del bestiame;
f) cura ed assistenza alle mucche partorienti ed inferme;
g) consegna del latte al casone aziendale.

Norma n. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dalla norma n. 11;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l'Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui alla norma n. 14, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistemistico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[…]
Non si fa luogo a maggiorazioni per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici riguardanti mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni della particolare figura di salariato, mansioni che per la loro natura e per le esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte.

Norma n. 13. - Riposo settimanale.
Fermo restando il disposto dell’art. 1. n. 6, 7 e 8 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, il riposo settimanale per i salariati fissi compresi gli addetti al bestiame, che cade normalmente in domenica, per necessità aziendali in casi eccezionali d’accordo tra le parti potrà effettuarsi nei giorni feriali.

Norma n. 18. - Malattia e infortuni.
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Norma n. 20. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni 8 […]

Norma n. 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie e gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Norma n. 22. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Norma n. 26. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda, e da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato, conservare in buono stato gli attrezzi, il materiale e le macchine fornite dal datore di lavoro e rispondere dei danni e degli smarrimenti imputabili a loro colpa.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro o chi per esso, dovranno essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Per le infrazioni o mancanze commesse dai lavoratori, ii datore di lavoro o chi per esso, a seconda delle gravità, potrà infliggere le seguenti punizioni:
1) Rimprovero;
2) Multa fino all’importo di mezza giornata;
3) Sospensione dal lavoro fino a due giorni;
4) Licenziamento in tronco.
Il datore di lavoro o chi per esso, avrà facoltà di punire il lavoratore come dai numeri uno, due e tre nei seguenti casi:
a) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardo di inizio di lavoro o sospensione in anticipo della cessazione.
Il datore di lavoro, avrà facoltà di licenziare in tronco il salariato nei seguenti casi:
а) gravi offese verso il datore di lavoro o suoi rappresentanti;
b) gravi offese ai compagni di lavoro, nel posto di lavoro;
c) offese al buon costume ed ubriachezza;
d) furto, frodi, danneggiamento colposo, risse sul posto di lavoro, mancanza di esecuzione di lavoro secondo le istruzioni, recidivo di una qualunque delle mancanze già punite con la multa e sospensione.

Norma n. 29. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione dei contratti collettivi provinciali di lavoro debbono essere esaminate dall’Associazione Sindacale contraente per il sollecito amichevole componimento.