Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 29 settembre 1949
Validità: 28.09.1949 - 27.09.1950
Parti: Associazione Provinciale Agricoltori e Liberi Sindacati
Settori: Agroindustriale, Pastorizia, Sassari

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Licenziamento e preavviso.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9. - Chiamata alle armi.
Art. 10. - Malattie.
Art. 11. - Ferie.
Art. 12. - Decorrenza, durata.
Art. 13. - Modalità di pagamento.
Art. 14. - Norme disciplinari.
Art. 15.
Art. 16. - Trapasso di azienda.
Art. 17. - Reclami e controversie.
Definizione degli addetti alla custodia del bestiame
Corresponsioni

Contratto collettivo di lavoro per gli addetti alla custodia delle greggi della provincia di Sassari, 29 settembre 1949

Il giorno 29 del mese di settembre dell'anno 1949, in Sassari, tra l'Associazione Provinciale Agricoltori [...] (sezione Proprietari Conduttori), [...] (sezione Affittuari conduttori),  [...] (sezione Proprietari con beni affittati e [...] (sezione Coltivatori Diretti e mezzadri) [... e le Organizzazioni dei Lavoratori agricoli rappresentate per i Liberi Sindacati da [...] dirigente Provinciale Settore terra [...] si è stipulato il presente Contratto Collettivo di lavoro avente lo scopo di regolare i rapporti tra proprietari di armenti e pastori.

Art. 6.
Quando le dimissioni del pastore sono dovute ad ingiurie o ad atti lesivi del suo onore e della sua dignità commessi dal datore di lavoro o per gravi inadempienze contrattuali, il pastore avrà diritto
di percepire le indennità di licenziamento e non è tenuto a dare alcun preavviso al datore di lavoro. Sorgendo controversie gli interessati si rivolgeranno alle rispettive organizzazioni sindacali.

Art. 11. - Ferie.
Al pastore, in considerazione anche del fatto che per la natura stessa del servizio che presta, non viene concesso durante l'anno alcun riposo festivo salvo quello di cui all’art. seguente, spetta, per ogni anno di servizio un periodo di ferie pagato di 20 giorni, da godere anche in più turni e nell’epoca più opportuna d’accordo col datore di lavoro e preferibilmente durante il periodo estivo.
L’eventuale maggiore periodo di riposo richiesto dal pastore potrà essere concesso, ma senza retribuzione alcuna. […]

Art. 14. - Norme disciplinari.
Qualsiasi infrazione al presente contratto, e le mancanze di carattere disciplinare commesse dai lavoratori potranno essere punite secondo la gravità:
a) con ammonizione;
b) con la multa per un periodo non superiore a una giornata di salario;
c) con la multa per un periodo non superiore a tre giorni di salario;
d) con il licenziamento immediato.
[…]

Art. 15.
Le punizioni di cui ai comma a) e b) dell’articolo precedente saranno inflitte al pastore:
1) che abbandona il posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) che trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o commetta qualunque atto lesivo della disciplina e della morale;
3) che arbitrariamente si arroghi il diritto di dare disposizioni contrarie a quelle impartite dal datore di lavoro.
Le punizioni di cui al comma c) dell’articolo precedente saranno implicate in caso di:
1) gravi offese verso il datore di lavoro;
2) gravi offese ai compagni di lavoro ed in generale al personale addetto all’azienda;
3) furti e danneggiamenti alla proprietà dell’azienda;
[…]
5) omissioni o negligenze colpose seguite da danneggiamenti economici nel disbrigo delle proprie mansioni lavorative.

Art. 17. - Reclami e controversie.
Per le controversie individuali che dovessero sorgere per l'interpretazione e l’applicazione del presente contratto, valgono le disposizioni vigenti.