Tipologia: DPR*
Data decreto: 12 febbraio 1991
Validità: 01.01.1988-31.12.1990
Parti: Delegazione di parte pubblica e Delegazione sindacale
Comparti: Personale dipendente delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, P.A.
Fonte: CNEL
Nota*: DPR 12 febbraio 1991, n. 171. Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'Accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168. In G.U. 07.06.1991, n. 132

Sommario:

 Prologo
Art. 1.
Art. 2.
Allegato
Ipotesi di accordo riguardante il personale dipendente delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e Sperimentazione quali definiti attraverso l'art. 9 della legge 9 Maggio 1989, n. 168 - triennio 1988-1990.
Art. 1. Area di applicazione e durata
Art. 2. Rapporti amministrazione-utenza
Art. 3. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Art. 4. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.
Art. 5. Parità uomo-donna
Art. 6. Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 7. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 8. Tutela dei portatori di handicap e dei dipendenti in particolari condizioni fisiche
Art. 9. Copertura assicurativa
Art. 10. Diritto allo studio
Art. 11. Formazione professionale
Art. 12. Attività culturali e ricreative
Art. 13. Ordinamento del personale
Art. 14. Norme generali di primo inquadramento
Art. 15. Fondo per il miglioramento dell'efficienza
Art. 16. Utilizzo del Fondo per il miglioramento della efficienza
Art. 17. Nuovi stipendi
Art. 18. Retribuzione di anzianità
Art. 19. Effetti dei nuovi stipendi
Art. 20. Mobilità
Art. 21. Lavoro in turni
Art. 22. Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca
Art. 23. Contratti a termine
Art. 24. Benefici di natura assistenziale e sociale
Art. 25. Trattamento di missione
Art. 26. Indennità di rischio da radiazioni
Art. 27. Assenze particolari retribuite
Art. 28. Esercizio dell'attività sindacale
Art. 29. Diritto di assemblea
Art. 30. Aspettative sindacali
Art. 31. Disciplina del personale in aspettativa sindacale
Art. 32. Permessi sindacali retribuiti
Art. 33. Monte orario complessivo dei permessi sindacali retribuiti
Art. 34. Contributi sindacali
Art. 35. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
Art. 36. Norma transitoria
 Art. 37. Anzianità
Art. 38. Commissioni del personale e di consultazione del personale
Art. 39. Durata e rilevazione dell'orario di lavoro
Art. 40. Disposizioni particolari per il personale dei ruoli della ricerca e sperimentazione agraria del Ministero della Agricoltura e delle Foreste.
Art. 41. Disposizioni particolari per il personale del ruolo delle stazioni sperimentali del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato.
Art. 42. Disposizioni particolari
Art. 43. Norma finale di rinvio
Allegato 1
Profili professionali
Tabella 1
Ordinamento del personale
Tabella 2
Tabella di equiparazione
Tabella 3
Tabella di equiparazione per il personale dei ruoli della ricerca e sperimentazione agraria del ministero dell'agricoltura e delle foreste
Tabella 4
Tabella di equiparazione del personale di ruolo delle stazioni sperimentali per l'industria Protocollo d'intesa
Preliminare all'accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale dipendente degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca e Sperimentazione quali definiti attraverso l'art. 9 della legge n. 168/1989.
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Art. 1. Servizi pubblici essenziali
Art. 2. Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali costituzionalmente tutelati.
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero - Personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
Punto 1.0 - Area di applicazione.
Punto 2.0 - Titolarità.
Punto 3.0 - Termini di preavviso.
Punto 4.0 - Comunicazione alle controparti.
Punto 5.0 - Cause di sospensione e di esclusione della proclamazione di sciopero.
Punto 6.0 - Durata dello sciopero.
Punto 7.0 - Forme di lotta.
Punto 8.0 - Continuità delle prestazioni.
Punto 9.0 - Periodi di esclusione.
Punto 10.0 - Sanzioni.
Punto 11.0 - Termini di validità.
   Dichiarazione di impegno della parte pubblica
Ipotesi di accordo riguardante il personale dipendente delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione quali definiti attraverso l' articolo 9 della legge 9 Maggio 1989, n. 168 - triennio 1988 - 1990.
Dichiarazione congiunta

Prologo
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che ha recepito l'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego, relativo al triennio 1988-1990;
Visto l'accordo per il triennio 1988-1990, sottoscritto il 14 novembre 1990 fra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, riguardante il personale dipendente delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione quali definiti attraverso l'art. 9 della citata legge n. 168/1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 1990, con la quale ha sottoposto alla Corte dei Conti il contenuto del predetto accordo per la prescritta verifica di legittimità;
Vista la deliberazione della Corte dei Conti - sezione del controllo nell'adunanza del 6 dicembre 1990;
Vista la nuova ipotesi di accordo del 10 gennaio 1991, con la quale le parti, non condividendo le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti, hanno confermato l'ipotesi di accordo sottoscritta il 14 novembre 1990;
Vista, altresì, la dichiarazione congiunta del 10 gennaio 1991, con la quale le parti "convengono che l'art. 38 dell'ipotesi di accordo è da intendere come disposizione programmatica in attesa di idonei strumenti normativi per l'effettiva applicazione";
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con i Ministri della Sanità, dell'Agricoltura e delle Foreste, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, della Difesa, per la Funzione Pubblica, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e del Lavoro e della Previdenza Sociale;

Art. 1.
1. É reso esecutivo l'accordo per il triennio 1988-90 sottoscritto dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 14 novembre 1990 e confermato in data 10 gennaio 1991, riguardante il personale dipendente delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione quali definiti attraverso l'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Allegato
Ipotesi di accordo riguardante il personale dipendente delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e Sperimentazione quali definiti attraverso l'art. 9 della legge 9 Maggio 1989, n. 168 - triennio 1988-1990.

L'anno 1990 alle ore 19,25 del giorno 14 del mese di Novembre in Roma, nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
La delegazione di parte pubblica Composta da:
[…]Ministro per la Funzione Pubblica - Presidente;
[…]Sottosegretario di Stato al Ministero del Tesoro;
[…]Sottosegretario di Stato al Ministero del Bilancio e della […]Programmazione Economica;
[…]Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
[…]Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
[…]Presidente dell'ISTAT;
[…]Presidente del CNR;
[…]Direttore dell'Istituto Superiore di Sanità;
[…]Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
[…]Presidente del Consiglio di Amministrazione della stazione sperimentale delle conserve alimentari di Parma,
e la delegazione sindacale Composta dai rappresentanti delle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali:
Confederazioni:
Cgil; Cisl; Uil; Cisal; Confedir; Cida; Confsal; Cisnal;
Organizzazioni:
Cgil/ricerca; Cisl./ricerca; Uil/ricerca; Cisal/ricerca; Dirstat/Confedir (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente); Anppri/Epr (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente), Convengono e sottoscrivono Per il triennio 1988-1990 l'ipotesi di accordo riguardante il personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione quali definiti attraverso l'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel testo che segue che costituisce parte integrante del presente verbale.

Art. 1. Area di applicazione e durata
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sensi dell'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, al personale dipendente delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
[…]

Art. 5. Parità uomo-donna
1. Il comitato per le pari opportunità di cui all' art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, deve essere insediato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo. Gli enti garantiranno tutti gli strumenti idonei per il suo funzionamento.
2. Il comitato è composto da un componente designato da ognuna delle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di funzionari in rappresentanza degli Enti o Istituzioni, designati dagli Enti o Istituzioni medesime; il comitato è presieduto da un rappresentante degli enti e istituzioni.
3. In sede di contrattazione decentrata nazionale e locale, anche tenendo conto delle proposte formulate dal Comitato per le Pari Opportunità, saranno concordate le misure per favorire l'effettiva parificazione uomo-donna nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, con particolare riferimento a:
[…]
e) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

Art. 6. Igiene e sicurezza sul lavoro
1. Gli Enti o Istituzioni provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, in particolare in quelli a tecnologia avanzata e nelle lavorazioni di sperimentazione di punta, tenendo conto delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.
2. Le Organizzazioni Sindacali, unitamente agli Enti, verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravviserà una maggiore incidenza di rischio, l'Ente provvederà ad istituire per i dipendenti addetti ai predetti settori un apposito libretto sanitario.

Art. 7. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
1. […] dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura associativa convenzionata prevista dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto a tossicodipendenza o alcolismo cronico[…]
3. L'Amministrazione dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma primo qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

Art. 8. Tutela dei portatori di handicap e dei dipendenti in particolari condizioni fisiche
1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica, la necessità di sottoporsi a terapie salvavita ovvero la condizione di portatore di handicap o affetti da grave debilitazione psico-fisica, che debbono sottoporsi ad un intervento riabilitativo predisposto e controllato dalle strutture medesime, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 ad esclusione del comma terzo.
2. l'attuazione della normativa sulla tutela dei lavoratori invalidi, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, ed ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, è demandata alla negoziazione decentrata territoriale a fine di:
a) individuare e rimuovere gli ostacoli architettonici che limitano l'accesso e la libera utilizzazione degli ambienti di lavoro;
b) richiedere l'intervento delle strutture ispettive competenti a certificare l'esistenza degli ostacoli e la natura degli interventi per rimuoverli;
c) definire le modifiche strutturali e organizzative atte a garantire la piena integrazione produttiva dei lavoratori invalidi.

Art. 9. Copertura assicurativa
1. In attuazione dell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le Amministrazioni degli Enti o Istituzioni sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al primo comma è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Ente saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
[…]

Art. 11. Formazione professionale
1. In attuazione delle disposizioni dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la formazione professionale costituisce una attività istituzionale nelle istituzioni e negli Enti di ricerca a fronte della necessità di garantire una sempre più alta professionalità e quindi efficienza del sistema, e di acquisire le conoscenze e le specializzazioni che la rapidità della crescita del sistema ricerca, e in generale della scienza, rendono necessarie.
2. le Istituzioni e gli Enti di Ricerca e Sperimentazione promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. I relativi programmi generali sono formulati d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative e possono prevedere l'organizzazione di corsi in comune con altre istituzioni o Enti.
3. Le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione, atteso il loro potenziale di formazione, possono promuovere attività di formazione propedeutiche all'assunzione ed attività di formazione per favorire l'introduzione delle innovazioni e/o per il migliore utilizzo di esse.
4. Le iniziative di formazione di cui ai commi secondo e terzo, che potranno essere perseguite anche attraverso appositi centri, potranno essere assunte da un singolo Ente o Istituzione o da più Enti o Istituzioni in comune; utilizzando, ove necessario, forme di collaborazione con istituzioni di formazione, con le Università e con la scuola superiore della Pubblica Amministrazione, potranno, altresì, essere chiamati a contribuire allo svolgimento di tali attività esperti italiani e stranieri.
5. Per il perseguimento di obiettivi di formazione le istituzioni e gli Enti di Ricerca e Sperimentazione potranno avvalersi, anche, delle iniziative che altre Istituzioni dovessero promuovere in base a specifici accordi con uno o più Enti di Ricerca.
6. L'attività di formazione sarà svolta in base a programmi annuali e/o pluriennali prevedendone gli appositi stanziamenti.
7. Nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente i dipendenti possono proporre, a titolo individuale o per gruppi, piani specifici di formazione che prevedano la partecipazione a corsi, e/o la permanenza presso altre istituzioni od industrie, e/o lo svolgimento di studi a carattere formativo.
8. La partecipazione ad attività formative è riconosciuta utile ai fini dei processi di sviluppo della carriera del personale.
9. I programmi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo dovranno indicare anche i criteri generali per la scelta dei docenti, per le modalità di partecipazione, per le certificazioni finali nonché i criteri generali di valutazione dei programmi.

Art. 16. Utilizzo del Fondo per il miglioramento della efficienza
1. Il Fondo di cui all'art. 15 è destinato alla erogazione di compensi al personale secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e/o altre iniziative individuate con la contrattazione decentrata a livello di Ente, volte ad ottenere il miglioramento della efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.
2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun Ente, il fondo è finalizzato:
[…]
d) all'attribuzione di indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza.
[…]

Art. 21. Lavoro in turni
1. Ai fini di consentire l'ottimale sfruttamento degli impianti, la maggiore disponibilità delle strutture in rapporto alle esigenze dell'utenza, per le necessità di servizio di particolari organi della Amministrazione, nonché per attività istituzionali da espletare necessariamente senza interruzione ed anche nei giorni festivi, è consentito il ricorso a turni di lavoro.
2. In sede di contrattazione integrativa verranno individuate le attività interessate, le modalità di effettuazione dei turni e la quantificazione delle esigenze, fermi restando i seguenti principi generali:
La turnazione potrà essere a ciclo continuo oppure articolata su due o tre turni giornalieri; in questi due ultimi casi il turno non può coincidere con la fascia d'obbligo di presenza in servizio; è stabilito il limite massimo di dieci turni notturni mensili;
Per il lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri e per turni festivi spetta una maggiorazione dello stipendio orario pari al 20 per cento per i turni pomeridiani e all'80 per cento per i turni notturni e quelli festivi, con il limite minimo rispettivamente di l. 2.500, l. 5.200, l. 8.800, per ogni ora di lavoro.
[…]
4. Quando non sia possibile concedere il riposo compensativo, al personale inserito in turni di servizio in giorni festivi diversi dalla domenica spetta un compenso sostitutivo commisurato all'importo previsto per il lavoro straordinario.
[…]

Art. 26. Indennità di rischio da radiazioni
1. Al personale medico e tecnico-scientifico, sottoposto in continuità alla azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.
2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. Al personale non compreso nel comma primo del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma primo, è corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni dall'Ente o Istituzione, nominata dal Presidente. Tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.
4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non è cumulabile con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.

Art. 38. Commissioni del personale e di consultazione del personale
1. Sono soppresse le commissioni del personale e consultazione del personale.
2. Le materie trattate dalle predette commissioni, ove non già di pertinenza della contrattazione decentrata, vengono inserite tra le materie oggetto di informazione.
3. Restano confermate o vengono istituite le commissioni di disciplina.

Art. 43. Norma finale di rinvio
1. Per ciascun Ente o Istituzione di Ricerca e Sperimentazione restano confermati, ove non modificate o sostituite dal presente accordo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 Settembre 1987, n. 568.

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero -Personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione

Punto 8.0 - Continuità delle prestazioni.
Negli scioperi di lunga durata le Organizzazioni Sindacali terranno nella dovuta attenzione le attività svolte in turno continuativo e il personale che, in ogni contingenza, deve garantire lo svolgimento delle suddette attività in condizioni di sicurezza.

Dichiarazione congiunta
Per quanto concerne l'art. 38 dell'ipotesi di accordo relativo alla soppressione delle commissioni del personale e delle commissioni di consultazione, le parti convengono che tale articolo è da intendere come disposizione programmatica in attesa di idonei strumenti normativi per l'effettiva applicazione nell'ottica del principio di omogeneizzazione.

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[n.d.r.]
Legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 9
1. Lo Stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente delle istituzioni e degli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono regolati, in conformità ai principi di cui al comma 2, da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale indicate nel citato art. 7 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri vigilanti e con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il personale degli enti di ricerca sarà articolato in più livelli professionali con dotazioni organiche in relazione alle esigenze di ciascun ente. Per il medesimo personale il reclutamento ai diversi livelli sarà regolato mediante concorsi nazionali aperti anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di riconosciuta competenza, scelti anche al di fuori dell'ente interessato. Per la progressione ai livelli superiori si attueranno procedure concorsuali o, comunque, criteri generali sull'accertamento del merito e della professionalità. Saranno definite le modalità generali per l'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
3.Éabrogata ogni contraria disposizione.
DPR 5 marzo 1986, n. 68, art. 7
Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente:
dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;
dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT);
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
dall'Istituto superiore di sanità (ISS);
dall'Istituto italiano di medicina sociale;
dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
dalle stazioni sperimentali per l'industria.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Legge 20 marzo 1975, n. 70, Tabella allegata  Punto 6 
VI. -- Enti Scientifici di Ricerca e Sperimentazione
Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (IS.CO).
Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).
Istituto nazionale di geofisica.
Istituto nazionale di fisica nucleare.
Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" - Torino.
Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (vasca navale).
Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN).
Istituto nazionale della nutrizione.
Istituto nazionale economia agraria (INEA).
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
Istituto nazionale di ottica - Firenze.