PROTOCOLLO D’INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LA GUARDIA DI FINANZA

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato “INAIL" o, congiuntamente alla Guardia di Finanza, “LE PARTI’), con sede in Roma, Piazzale Giulio Pastore, 6 (codice fiscale 01165400589), legalmente rappresentato dal presidente Massimo De Felice

e

il Comando Generale della Guardia di Finanza (di seguito denominato “GUARDIA DI FINANZA’’ o, congiuntamente all’INAIL, “LE PARTI’), con sede in Roma, Viale XXI Aprile, 51, legalmente rappresentato dal Gen. C.A. Saverio Capolupo,

PREMESSO CHE

• ai sensi del Decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’art. 4 della Legge 31 marzo 2000, n.78” il predetto corpo:
- è Forza di Polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge (art.1);
- collabora, fra gli altri, con gli organi istituzionali, le Autorità indipendenti e gli enti di pubblico interesse, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria;
• il Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, art.1, co.14, convertito in Legge 24 novembre 2006, n. 286, ha da ultimo ribadito, tra l’altro, l’impegno degli organismi preposti all’azione di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali nelle attività di contrasto all’evasione fiscale ed all’impiego del lavoro non regolare;
• l’INAIL ha il compito di gestire l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di svolgere attività di vigilanza per assicurarne la regolarità e la correttezza e, a tal fine, amministra i dati informatici relativi alle aziende assicurate;
• il Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, art. 3, convertito in Legge 11 novembre 1983 n. 638, ha definito i poteri conferiti ai funzionari di vigilanza degli enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria;
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15, co. 1, consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• il Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, ” all’art. 7, individua i compiti del personale ispettivo nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi;
• il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” contiene all’art. 18 disposizioni in materia di contrasto all’evasione fiscale e contributiva;
• il citato Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 7, co. 1, ha soppresso l’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (di seguito denominato “IPSEMA”) ed ha attribuito le relative funzioni all'INAIL, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi;
• il Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito nella Legge 12 luglio 2011, n. 106, all’art. 7, co. 2, lett. a), sancisce che “al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recante "Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese", nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività' di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività' amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati” secondo modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, che saranno disciplinati da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

CONSIDERATO CHE

• a mente delle disposizioni di cui all’art. 36, ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 600, aggiunto dall'art. 19, co. 1, lettera d), della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, i soggetti pubblici, incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza, che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie, devono comunicarli direttamente ovvero, ove previsto, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al Comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli;
• in forza del combinato disposto degli artt. 32 e 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini delle imposte dirette, nonché degli artt. 51 e 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, tutti richiamati dall’art. 2, co. 4, del Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, il Corpo può avanzare richiesta, fra gli altri, agli enti ed alle amministrazioni dello Stato di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie;
• il Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, art. 10, co. 5, dispone che "I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate”;
• il Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l’IPSEMA e la Guardia di Finanza, sottoscritto in data 20 maggio 2008, non è stato rinnovato per effetto della soppressione dell’IPSEMA ad opera del citato Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 7, co. 1, convertito con modificazioni, nella l. 30 luglio 2010, n. 122.
RITENUTO opportuno potenziare ed implementare i rapporti di collaborazione a suo tempo avviati con il citato Protocollo d’intesa, stabilendo principi e modalità volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dell’attività di collaborazione tra l’INAIL e la Guardia di Finanza;
PRESO ATTO della volontà formalmente manifestata, di concerto, dall’INAIL e dalla Guardia di Finanza, diretta a definire le modalità della reciproca cooperazione istituzionale,

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare la collaborazione in parola nei sotto indicati termini, con la definizione del seguente Protocollo d’intesa:

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Definizioni

“Protocollo": il presente atto convenzionale;
“Responsabile": rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti nell’ambito delle intese raggiunte con il documento convenzionale;
“Nucleo Speciale": il Nucleo Speciale Entrate della Guardia di Finanza, individuato quale articolazione competente a curare i rapporti di collaborazione con l’INAIL.
“Azione a progettoattività complessa di carattere operativo, in attuazione delle linee strategiche stabilite dal Comando Generale della Guardia di Finanza, che comporta l’esecuzione di compiti interrelati da parte di unità organizzative della Componente speciale e di quella territoriale, con obiettivi, tempi e assorbimento di risorse definiti.
“Progetti speciali”: l’individuazione di particolari soggetti/aziende/settori verso cui indirizzare l’attività ispettiva, da svolgere anche in collaborazione con altri Enti/Organismi, per il perseguimento degli obiettivi strategici come declinati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INAIL nell’ambito delle linee di indirizzo.

Articolo 2
Finalità

L’INAIL e la Guardia di Finanza collaborano al fine di tutelare, nell’ambito delle rispettive competenze, le forme regolari di lavoro da possibili deviazioni, per evasioni fiscali e contributive perpetrate da tutti i datori di lavoro, compresi quelli del settore marittimo.

Titolo II
Rapporti e procedure di collaborazione

Articolo 3
Procedure di collaborazione

3.1 L’attività di collaborazione della Guardia di Finanza, espletata nell’ambito delle risorse e degli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione e le linee strategiche, deve essere stabilita d’intesa con il Comando Generale della Guardia di Finanza.
3.2 La programmazione dell’attività ispettiva dell’INAIL è attuata in coerenza con le direttive operative emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che, ai sensi dell’art. 2 del Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, svolge attività di coordinamento della vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale.
3.3 L’attività di verifica o controllo della Guardia di Finanza è realizzata nell’ambito della programmazione nazionale e locale, anche attraverso "azioni a progetto” elaborate e proposte dal Nucleo Speciale per la validazione del Comando Generale.
3.4 L’attività ispettiva dell’INAIL è realizzata nell’ambito della programmazione nazionale e locale, ivi compresi i "progetti speciali”.
3.5 L’INAIL ed il Nucleo Speciale individuano le linee di sviluppo dell’attività di collaborazione, anche per singoli settori, analizzandone periodicamente l’andamento. A tal fine, si procede congiuntamente ad analisi del contesto e delle aree di rischio, per la verifica delle dinamiche macroeconomiche e per l’individuazione di soggetti potenzialmente irregolari, verso cui indirizzare le azioni ispettive e di verifica o controllo, anche mediante specifici progetti, nel quadro ed in linea con le previsioni dei precedenti commi.
3.6 L’INAIL per la segnalazione di informazioni, notizie ed elementi utili per la prevenzione e la repressione di fenomeni di lavoro nero nel comparto di riferimento, compreso quello marittimo, si relazionerà, come referente della Guardia di Finanza, con il Nucleo Speciale che provvederà:
a. all’interessamento, ovvero al raccordo, sia dei Comandi Provinciali che dei Reparti Operativi Aeronavali, territorialmente competenti, per lo sviluppo di eventuali autonome attività di verifica o controllo;
b. previa valutazione, a proporre al Comando Generale la realizzazione di specifiche "azioni a progetto”.
3.7 Il Nucleo Speciale comunica periodicamente all’INAIL le risultanze di natura amministrativa e penale, qualora necessario previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, per le attività operative avviate e concluse sulla base delle segnalazioni di cui al punto precedente.
3.8 I Comandi Territoriali ed i Reparti Operativi Aeronavali intrattengono, nello sviluppo di ordinarie attività operative, relazioni di coordinamento con le articolazioni periferiche dell’INAIL, ivi comprese quelle dedicate al settore marittimo, informandone il Nucleo Speciale che, in tal senso, potrà attivare le previste azioni di coordinamento.

Articolo 4
Relazioni, incontri e scambio di informazioni

4.1 Tra l’INAIL e il Nucleo Speciale si svolgono incontri periodici per la verifica delle modalità operative attinenti alla collaborazione istituita e disciplinata dal presente Protocollo.
4.2 Le Parti, al fine di disciplinare la reciproca conoscenza dei fenomeni e migliorare la capacità di gestione delle attività istituzionali, si impegnano a stipulare specifica convenzione, che disciplini lo scambio dei dati di interesse.

TITOLO III
Disposizioni finali

Articolo 5
Profili didattici e formativi

Le Parti, d’intesa, possono organizzare incontri e corsi formativi a favore del personale interessato alle specifiche attività oggetto del presente Protocollo ovvero partecipare, con propri rappresentanti e mezzi, a corsi della stessa tipologia indetti, d’iniziativa, dalle stesse.

Articolo 6
Rapporti con gli organi di informazione

I rapporti con gli organi d’informazione, riguardanti attività o cooperazioni derivanti dal presente protocollo, saranno curati di comune accordo ed a livello centrale in modo da assicurare la piena valorizzazione strategica delle scelte operate.

Articolo 7
Integrazioni e modifiche

Il presente Protocollo:
a. ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovato automaticamente per un ulteriore analogo periodo, salvo l’esercizio del diritto di disdetta entro i 30 giorni precedenti la scadenza del medesimo;
b. può essere integrato o modificato di comune accordo, anche prima della scadenza.

Art. 8
Avvio operativo delle attività

L’avvio operativo delle attività previste dal Protocollo avrà luogo entro 60 giorni dalla sottoscrizione del medesimo.

Articolo 9
Responsabili dell’intesa e punti di contatto

Responsabili per la Guardia di Finanza, del coordinamento e della tenuta dei rapporti di cui al presente Protocollo d’intesa sono:
a. quanto agli aspetti programmatici e di valutazione generale, il Comandante pro tempore del Comando Tutela della Finanza Pubblica;
b. quanto agli aspetti operativi il Comandante pro tempore del Nucleo Speciale delle Entrate.
Responsabili per l’INAIL, del coordinamento e della tenuta dei rapporti di cui al presente Protocollo d’intesa sono:
a. quanto agli aspetti programmatici, di valutazione generale ed operativi il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Rischi relativamente alla vigilanza terrestre e il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Servizi Istituzionali-Settore Navigazione per la vigilanza nel settore marittimo.

Roma, 14 marzo 2013

per la Guardia di Finanza
il Comandante Generale

per l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Il Presidente


Fonte: cislbrescia.it