Tipologia: CCNL
Data firma: 5 aprile 1991
Validità: 10.04.1991 - 31.12.1994
Parti: Federorafi, Federargentieri e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Orafi e argentieri
Fonte: CNEL

Sommario:

  Costituzione delle parti
Premessa
Campo di applicazione del contratto
Sezione prima
Rapporti sindacali
Nota di intenti
Sistema di informazioni sulla situazione dell'industria orafa e argentiera
Art. 1 - Investimenti, occupazione e attività indotte
Analisi congiunta della situazione economico-sociale dell'industria orafa-argentiera
Art. 2 - Modifiche tecnologiche e produttive - Decentramento
Art. 3 - Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento
Art. 4 - Mobilità interaziendale
Dichiarazione comune sull'art. 4
Nota a verbale
Art. 5 - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro
Art. 6 - Formazione professionale
Art. 7 - Lavoro delle donne e pari opportunità
7. 1. - Commissione Nazionale per le pari opportunità
Disciplina generale
Sezione seconda
Diritti sindacali
Art. 1 - Assemblea
Art. 2 - Diritto di affissione
Art. 3 - Locali
Art. 4 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive
Art. 5 - Tutela dei dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 7 - Affissione del contratto
Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Documenti, residenza e domicilio
Art. 3 - Lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Nota a verbale
Art. 3 bis - Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza.
Art. 4 - Classificazione dei lavoratori
A) Declaratorie, esemplificazioni dei profili ed esempi
1a Categoria
2a Categoria
3a Categoria
4a Categoria
5a Categoria
Note a verbale
6a Categoria
7a Categoria
B) Quadri
Nota a verbale
C) Mobilità professionale
Norma transitoria
Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Art. 5 - Orario di lavoro
Dichiarazione a verbale
Allegato all'art. 5
Art. 5 bis - Riduzione di orario di lavoro
Art. 5 ter - Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
Dichiarazione a verbale
Dichiarazione a verbale
Art. 6 - Contratto di lavoro a tempo parziale (Part time)
Art. 7 - Contratto a termine
Art. 8 - Festività abolite
Art. 9 - Riposo settimanale
Art. 10 - Premio di produzione
Art. 11 - Reclami sulla retribuzione
Art. 12 - Mense aziendali
Art. 12 bis - Indennità di mensa
Art. 13 - Cumulo di mansioni
Art. 14 - Trasferimenti
Art. 15 - Reclami e controversie
Art. 16 - Rapporti in azienda
Art. 17 - Divieti
Art. 18 - Vendita di libri e riviste
Art. 19 - Visite di inventario e di controllo
Art. 20 - Norme speciali
Art. 21 - Provvedimenti disciplinari
Art. 22 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 23 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso
B) Licenziamento senza preavviso
Art. 24 - Sospensione cautelare non disciplinare
Art. 25 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
Art. 26 - Lavoro a domicilio
Art. 27 - Diritto allo studio
Art. 28 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei Lavoratori studenti
Art. 29 - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro
Art. 30 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 31 - Certificato di lavoro
Art. 32 - Indennità in caso di morte
Art. 33 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Art. 34 - Decorrenza e durata
Dichiarazione a verbale
Art. 35 - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni
Art. 36 - Contrattazione aziendale
Art. 37 - Normativa contrattuale della categoria ai diversi livelli
Disciplina speciale
Parte prima
Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte prima della Disciplina speciale
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Entrata ed uscita
Art. 4 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 5 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 6 - Recuperi
Art. 7 - Festività
Nota a verbale
Dichiarazione a verbale
Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Dichiarazione a verbale
Dichiarazione congiunta
Art. 9 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 10 - Apprendistato
Art. 11 - Lavoro a cottimo
Art. 12 - Mensilizzazione
Art. 13 - Corresponsione della retribuzione
Art. 14 Ferie
Nota a verbale
Art. 15 - Gratifica natalizia
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità
Norme transitorie
Art. 17 - Indumenti di lavoro
Art. 18 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Nota a verbale
Art. 19 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 20 - Congedo matrimoniale
Art. 21 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 22 - Servizio militare
Art. 23 - Assenze
  Art. 24 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 25 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 26 - Trattamento di fine rapporto
Art. 27 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
Art. 28 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria
Disciplina speciale
Parte seconda
Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte seconda della Disciplina speciale
Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla Parte prima alla Disciplina di cui alla Parte seconda
Art. 3 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 4 - Recuperi
Art. 5 - Aumenti periodici di anzianità
Norma transitoria
Art. 6 - Trattamento di fine rapporto
Art. 7 - Condizioni di miglior favore
Chiarimento a verbale
Art. 8 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria
Art. 9 - Clausola di rinvio
Disciplina speciale
Parte terza
Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte terza della Disciplina speciale
Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla Parte prima alla Disciplina di cui alla Parte terza
Dichiarazione a verbale
Art. 3 - Passaggio del lavoratore di cui alla Parte seconda alla Disciplina di cui alla Parte terza
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 6 - Festività
Dichiarazione a verbale
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Dichiarazione a verbale
Dichiarazione congiunta
Art. 8 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità
Norma transitoria
Art. 10 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 11 - Corresponsione della retribuzione
Art. 12 - Ferie
Norme transitorie
Note a verbale
Art. 13 - Tredicesima mensilità
Art. 14 - Trattamento malattia e infortunio
Art. 15 - Congedo matrimoniale
Art. 16 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 17 - Servizio militare
Art. 18 - Assenze e permessi
Dichiarazione a verbale
Art. 19 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 20 - Trattamento di fine rapporto
Art. 21 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria
Allegati
Allegato 1 Dichiarazione fra le parti
Allegato 2 Legge 18 dicembre 1973, n. 877 Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio
Allegato 3
Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del lavoratore a domicilio.
2) Libretto personale di controllo
3) Responsabilità del lavoratore a domicilio
4) Retribuzioni
5) Maggiorazione della retribuzione
6) Controlli ed esami sindacali
Nota aggiuntiva
Allegato 4 Accordo 12 marzo 1974
Allegato 5 Quote contratto Fim - Fiom - Uilm
Allegato 6
Allegato 7 Dichiarazione congiunta in relazione al « Sistema di informazioni sulla situazione dell'industria orafo - argentiera »
Allegato 8 Dichiarazione congiunta
Allegato 9 Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nell'industria orafa ed argentiera
Art. 1 - Norme generali
Dichiarazione a verbale
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Tirocinio presso diverse aziende
Art. 4 - Durata del tirocinio
Tabella della durata del periodo di tirocinio
Normativa transitoria
Art. 5 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria
Chiarimento a verbale
Norma transitoria
Art. 6 - Lavoro a cottimo o ad incentivo
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Ferie
Art. 9 - Gratifica natalizia
Art. 10 - Insegnamento complementare
Art. 11 - Attribuzione della qualifica
Art. 12 - Inscindibilità
Art. 13 - Decorrenza
Tabelle dei minimi contrattuali
Tabella A
Tabella B
Tabella C
Lettera del 18 giugno 1991
Legge 5 gennaio 1953, n. 4 Prospetti paga
Legge 19 gennaio 1955, n. 25 Apprendistato
Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 Divieto nelle intermediazioni
Legge 18 aprile 1962, n. 230 Disciplina contratto tempo determinato
Legge 15 luglio 1966, n. 604 Norme sui licenziamenti individuali
Legge 5 novembre 1968, n. 1115 Norme sulla cassa integrazione
Legge 20 maggio 1970, n. 300 Statuto dei diritti dei lavoratori
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 Tutela lavoratrici madri
Legge 9 dicembre 1977, n. 903 Parità uomini donne
Legge 29 maggio 1982, n. 297 Trattamento fine rapporto
Legge 13 maggio 1985, n. 190 Riconoscimento giuridico
Legge 2 aprile 1986, n. 106 Modifica Legge 13 maggio 1985, n. 190
Dpr 1 febbraio 1986, n. 13 Indennità integrativa
Legge 26 febbraio 1987, n. 38 Indennità di contingenza
Legge 28 febbraio 1987, n. 56 Organizzazione mercato del lavoro
Legge 11 maggio 1990, n. 108 Licenziamenti
Legge 29 dicembre 1990, n. 428 Modifiche all'art 2112 del c.c.
Legge 10 aprile 1991, n. 125 Parità uomo donna
Legge 23 luglio, n. 223 Cassa integrazione
Accordo interconfederale sui licenziamenti per riduzione di personale - 4 maggio 1965
Accordo interconfederale sulla regolamentazione del contratto di formazione e lavoro - 8 maggio 1986
Accordo interconfederale Confindustria e Cgil, Cisl, Uil 8 maggio 1986
Accordo interconfederale sui contratti di formazione e lavoro e sull'avviamento al lavoro per gli ultraventinovenni 18 dicembre 1988
Accordo interconfederale sulla disciplina sperimentale di " Organismi paritetici per la formazione professionale " 13 settembre 1989
Accordo interconfederale sul costo del lavoro - 25 gennaio 1990
Nuove relazioni industriali - 21 aprile 1989
Accordo interconfederale - 6 luglio 1990

Costituzione delle parti
In Firenze, il 5 aprile 1991 fra la Federazione nazionale orafi gioiellieri fabbricanti[…]; la Federazione nazionale fabbricanti argentieri[…]; con l'assistenza della Confindustria[…]; e la Fim - Federazione Italiana Metalmeccanici[…]; assistita dalla segreteria della Cisl - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; la Fiom[…]; assistita dalla segreteria della Cgil - Confederazione generale italiana del lavoro; la Uilm, Unione italiana lavoratori metalmeccanici[…]; assistita dalla segreteria della Uil Unione Italiana del Lavoro[…]; è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per i dipendenti dalle aziende che effettuano la lavorazione di articoli di oreficeria e bigiotteria prevalentemente in metalli preziosi, dalle aziende industriali argentiere e posaterie argentiere.

Premessa
1) Il presente atto fissa l'ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche di azienda. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate.
Competenti per questo livello di contrattazione in rappresentanza, rispettivamente, dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i Sindacati provinciali di categoria dei lavoratori e dall'altro l'Organizzazione sindacale dei datori di lavoro, salve le ipotesi previste per l'intervento delle Organizzazioni nazionali.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale e le norme integrative aziendali da esso previste.
A tal fine le associazioni dei datori di lavoro sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli.
4) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente Contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per i laboratori o aziende per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli preziosi ed i lavoratori dagli stessi dipendenti.

Campo di applicazione del contratto
Il presente Contratto Nazionale ha valore per i dipendenti dalle aziende industriali per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli preziosi.

Sezione prima
Rapporti sindacali
Nota di intenti

Le parti stipulanti costituiranno un gruppo di lavoro paritetico con il compito di prendere in considerazione il sistema di relazioni Sindacali nel settore orafo-argentiero, con l'obiettivo di perseguire una riforma dell'attuale assetto, che definisca in termini di reciprocità, modalità e condizioni, sotto il profilo normativo ed economico, i rapporti tra i Sindacati dei lavoratori e le rispettive organizzazioni datoriali.
La Commissione inizierà i suoi lavori subito dopo la conclusione della trattativa interconfederale per la riforma del salario e presenterà alle parti contraenti le conclusioni entro il 31 dicembre 1993.
Nella stessa sede e in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo interconfederale del 25 gennaio 1990, le parti avvieranno l'esame per definire procedure di conciliazione delle controversie giuridiche individuali e plurime.
Per intanto le parti, sempre nella suddetta prospettiva, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro hanno concordato quanto segue.

Sistema di informazioni sulla situazione dell'industria orafa e argentiera
Art. 1 - Investimenti, occupazione e attività indotte
A1) Su richiesta di una delle parti entro la fine di ciascun anno le Federazioni imprenditoriali firmatarie del presente contratto forniranno alla Fim, Fiom, Uilm in sede nazionale dati informativi globali relativi a:
- gli andamenti e le prospettive economico-produttive suddivise fra i settori orafo e argentiero;
- gli andamenti e le tendenze qualitative e quantitative negli investimenti nei settori orafo e argentiero;
- le tendenze e l'evoluzione dell'innovazione tecnologica di processo nei settori orafo e argentiero con particolare riguardo all'andamento occupazionale;
- l'andamento dell'occupazione disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro (contratti di formazione lavoro, contratti part-time ecc.), per uomini-donne e livelli di inquadramento, con particolare riferimento ai lavoratori extracomunitari, ed ai soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria;
- l'andamento dell'occupazione femminile in relazione alla Legge n.9O3/1977 al fine di individuare le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984;
- le tendenze evolutive del mercato del lavoro anche in relazione ai contratti di formazione e lavoro di cui all'Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 e successive intese, ed all'apprendistato;
- l'andamento del costo del lavoro, dei salari e degli orari di fatto, riferito ai settori orafo e argentiero anche rispetto agli altri paesi OCSE, nonché comparazioni sui sistemi fiscali e parafiscali in atto negli stessi Paesi.
L'insieme dei suddetti dati potrà essere altresì oggetto di una verifica tesa ad individuare i motivi degli andamenti e ad esprimere conseguenti valutazioni sui riflessi occupazionali e sulle emergenti opportunità professionali.
A2) Di norma annualmente entro il primo quadrimestre si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali le Federazioni imprenditoriali firmatarie del presente contratto forniranno alla Fim, Fiom, Uilm informazioni globali riferite alle linee generali di andamento economico-produttive e sulla evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione e alle prevedibili relative implicazioni nei settori orafo e argentiero.
Inoltre, nel corso degli stessi incontri verranno fornite informazioni globali suddivise per le seguenti aree geografiche interregionali e per settori produttivi:
1) Triveneto, Lombardia, Piemonte (orafi)
2) Piemonte, Liguria, Emilia
3) Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Italia meridionale e insulare
riferite alle previsioni di investimento e alle eventuali operazioni di ristrutturazione, di scorporo e di decentramento permanente di importanti fasi delle attività produttive in atto, qualora dette operazioni comportino sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo determinante le tecnologie fino ad allora adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro o il tipo di produzione in atto ed influiscano complessivamente sull'occupazione.
B) Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno al Sindacato provinciale di categoria, nel corso di apposito incontro, informazioni globali, riferite alle aziende associate e alle Federazioni imprenditoriali stipulanti il presente contratto, riguardanti le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo della situazione con particolare riferimento all'occupazione e alle situazioni di crisi che abbiano particolare rilevanza.
Nel corso di tale incontro le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno informazioni globali ai Sindacati provinciali di categoria relative ai dati sull'occupazione suddivisi per qualifiche e sesso degli addetti, con particolare riguardo all'andamento dell'occupazione nelle categorie più deboli, all'assunzione di lavoratori di 1° impiego, ivi compresi gli apprendisti, nonché sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità nel territorio, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nel corso dello stesso incontro verranno fornite informazioni globali sulle eventuali iniziative promosse per favorire le pari opportunità, sui programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o con il concorso delle Associazioni degli imprenditori.
Nell'ambito dell'informativa di cui sopra l'Associazione territoriale provveder anche agli adempimenti previsti dal contratto in materia di lavoro a domicilio (punto 6, all. 3), nonché a fornire notizie sui criteri generali che attengono al decentramento produttivo.
Per le province con ridotte concentrazioni di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree interprovinciali.
Analisi congiunta della situazione economico-sociale dell'industria orafa-argentiera
A livello territoriale, le parti si riuniranno di norma entro il primo quadrimestre dell'anno, con il fine di trarre valutazioni che consentano di apprezzare la situazione riferita al settore orafo-argentiero, considerata globalmente nel territorio interessato.
A tal fine le parti esamineranno le informazioni di cui ai punti A1 e B, fornite per il territorio di competenza.
Potranno addivenire a valutazioni congiunte
- sulla situazione dell'industria orafo-argentiera
- sull'andamento dell'occupazione, anche con riferimento alle categorie più deboli
- sulla formazione professionale.
L'Associazione imprenditoriale renderà anche informazioni globali sulle iniziative realizzate dalle aziende ai fini della tutela e del miglioramento dell'ambiente interno ed esterno.
C) Le informazioni di cui al precedente punto B) potranno inoltre essere fornite a livello regionale nel corso di un apposito incontro fra la Fim, Fiom, Uilm regionale ed una delegazione degli imprenditori orafi e argentieri.
D) Annualmente, nel corso di specifici incontri, le aziende che occupano complessivamente più di 200 dipendenti forniranno al Sindacato, su richiesta dello stesso e nel corso di un apposito incontro, convocato dall'Associazione territoriale imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata, informazioni sulle prospettive produttive e, in questo quadro, sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti.
Nel corso di tale incontro il Sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche nonché sui criteri di localizzazione.

Art. 2 - Modifiche tecnologiche e produttive - Decentramento
Le direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno le Rappresentanze Sindacali Aziendali e tramite l'Associazione imprenditoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria intorno a sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo determinante le tecnologie fino allora adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano complessivamente sull'occupazione.
Di norma annualmente le aziende che occupano più di 200 dipendenti renderanno ai Sindacati provinciali di categoria su richiesta degli stessi nel corso di un apposito incontro convocato dall' Associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la direzione della azienda interessata, informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonché riguardo alla articolazione per tipologia dell'attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi aree territoriali.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico di cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Le direzioni degli stabilimenti con più di 150 dipendenti informeranno in apposito incontro le Rappresentanze Sindacali Aziendali e tramite l'Associazione territoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente sull'occupazione:
in questi casi l'informazione riguarderà l'articolazione per tipologie dell'attività decentrata, la localizzazione del decentramento indicata per grandi aree territoriali nonché la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare.

Art. 6 - Formazione professionale
Fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 e successive intese, le parti stipulanti il presente contratto, riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane essenziale al fini dell'incremento quantitativo e del miglioramento qualitativo dell'occupazione.
É pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riguardo al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
Le parti stipulanti hanno quindi previsto di inserire la tematica della formazione professionale tra gli argomenti del sistema di informazione ai vari livelli.

Art. 7 - Lavoro delle donne e pari opportunità
Il lavoro delle donne è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Le parti, al fine di prevenire comportamenti non coerenti con i principi di parità e per promuovere pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione professionale, affidano alla Commissione paritetica disciplinata al successivo punto 3.1. il compito di individuare iniziative dirette al perseguimento di questi obiettivi.

7. 1. Commissione Nazionale per le pari opportunità
Per la vigenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro, viene confermata la Commissione paritetica per le pari opportunità costituita in sede nazionale e formata da 6 (sei) rappresentanti (3 rappresentanti per ciascuna delle due controparti) con lo scopo di svolgere, se del caso anche per aree territoriali specifiche, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro nonché le modalità per un loro superamento.
La commissione opera:
1) studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione femminile nel settore, anche in riferimento ai contratti di formazione e lavoro;
2) seguendo l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al Programma d'azione della Comunità europea 1991/1995 e al Programma d'azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali;
con il compito di:
[…]
f) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali. La Commissione si riunisce di norma semestralmente, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopra indicate.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed elaborati.
In questa sede verranno presentate tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

Disciplina generale
Sezione seconda
Diritti sindacali
Art. 2 - Diritto di affissione

Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25 della Legge n. 30° del 1970.

Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 1 - Assunzione

[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 3 - Lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Il lavoro delle donne,dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria e regolato dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.
Nota a verbale
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema speciale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione al sistema di lavoro protetto di cui all'art. 25 della Legge 3 marzo 1971, n. 118. In tale spirito convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggior sensibilità.

Art. 4 - Classificazione dei lavoratori
[…]
C) Mobilità professionale
Premesso che:
1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività, e delle capacità professionali stesse.
2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1).
Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione. L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le parti su richiesta anche di una di esse.
3) Per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizione di lavoro.
Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori e i loro criteri informatori e applicativi saranno, a richiesta, oggetto di esame con le Rappresentanze Sindacali aziendali.
4) Il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.
Le parti convengono limitatamente ai passaggi dalla 1^ alla 2^ categoria e dalla 2^ alla 3^ categoria, di cui ai successivi punti I, II e III ed alla lettera c) del punto IV, la seguente disciplina, a decorrere dalla data del 1 aprile 1973.
1° - Passaggio dalla 1^ alla 2^ categoria - I lavoratori addetti alla produzione passeranno alla 2^ cat. dopo un periodo non superiore a 4 mesi.
I lavoratori non addetti alla produzione saranno inseriti nelle attività produttive quando sussistano i necessari requisiti di idoneità psicofisica;
qualora non sia stato possibile inserirli nell'attività produttiva, pur avendone i requisiti, passeranno alla 2^ cat. al compimento del 18° mese.
I passaggi di cui sopra non comportano necessariamente un cambiamento delle mansioni.
2° - Passaggio dalla 2^ alla 3^ categoria - Nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda, come è detto in premessa, i passaggi dalla 2^ alla 3^ cat. avverranno come segue:
a) i lavoratori senza specifica pratica di lavoro, provenienti da scuole professionali ed in possesso del relativo titolo di studio saranno inseriti nella 3^ categoria dopo 3 mesi dall'assunzione
b) per i lavoratori che, con conoscenze e capacità acquisite in corsi professionali specifici, sono inseriti come aiuti (allievi) in figure professionali non proprie della 2^ categoria e comunque con sviluppo in più categorie superiori, l'assegnazione della categoria superiore avverrà al conseguimento della necessaria esperienza e capacità tecnico-professionale che consenta di svolgere il lavoro a livello superiore. Tale esperienza si presume acquisita alla scadenza del 18° mese di effettiva prestazione, mentre se trattasi di corsi professionali specifici, di durata almeno biennale, l'inserimento alla categoria superiore avverrà entro il termine di 9 mesi;
c) per i lavoratori inseriti in figure professionali articolate, l'assegnazione alla 3^ categoria avverrà previo accertamento della capacità del lavoratore concretamente dimostrata, di svolgere funzioni di livello superiore. Tale capacità verrà accertata attraverso la sperimentazione di un periodo di almeno un mese in compiti di livelli superiori, trascorsi 24 mesi nell'espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire le necessarie capacità;
d) per i lavoratori della 2^ categoria il cui sviluppo nei livelli superiori è collegato ad esigenze di carattere organizzativo e ad una specifica preparazione conseguita anche attraverso corsi di addestramento, l'idoneità al passaggio verrà accertata attraverso la sperimentazione per un periodo di almeno un mese nello svolgimento dei compiti di livello superiore, trascorsi 36 mesi nell'espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire la necessaria capacità.
Decorso il periodo suddetto in compiti propri della 2^ categoria, i lavoratori connessi al ciclo produttivo saranno sottoposti ad una verifica per accertare gli impedimenti frapposti al loro sviluppo professionale e per definire i modi con i quali ovviare a detti impedimenti.
In ogni caso, ad un anno da tale verifica, qualora non risulti che tali impedimenti siano attribuibili alla mancata utilizzazione da parte dei lavoratori degli strumenti di sviluppo professionale eventualmente messi in atto dall'azienda, i lavoratori interessati passeranno alla categoria superiore.
Tali passaggi non comporteranno necessariamente un cambiamento di mansioni.
Dette verifiche periodiche avverranno una volta all'anno con inizio dal 1 ottobre 1977.

Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Una Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori verrà costituita entro il mese di giugno 1991 con il compito di:
A) esaminare le eventuali evoluzioni dei profili professionali in relazione all'introduzione di tecnologie di processo profondamente innovative.
B) proporre alle parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro integrazioni od aggiornamenti, sulla base delle risultanze degli esami e riguardanti fenomeni generalizzabili.
La Commissione formata da sei componenti: da tre rappresentanti per gli imprenditori (Federorafi, Federargentieri) e da tre rappresentanti per i lavoratori (Fim, Fiom, Uilm) esprimerà pareri e proposte all'unanimità entro un anno.
Le eventuali modifiche individuate dalla Commissione troveranno applicazione dal 1 settembre 1992.

Art. 5 - Orario di lavoro
La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore.
[…]
La ripartizione giornaliera dell'orario settimanale contrattuale viene stabilita dalla direzione anche in modo non uniforme, previo esame con le Rappresentanze Sindacali aziendali.
[…]I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Le parti convengono che con decorrenza dal 1luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
Le parti si incontreranno il 1 maggio 1978 per esaminare le modalità di attuazione che consentano il mantenimento dei livelli esistenti di attività e di utilizzazione degli impianti.
In occasione di tale incontro saranno anche individuate soluzioni transitorie e articolate nel tempo, quali recuperi, accantonamenti o altre forme concordate, per attività le cui condizioni tecnico-organizzative non consentano alla data del 1 luglio 1978 l'effettivo godimento del beneficio sopra indicato.
I benefici che discendono dalla presente norma verranno assorbiti fino a concorrenza da eventuali trattamenti particolari vigenti nelle aziende in materia di intervallo per la refezione.
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscono nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano la consumazione dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.
Dichiarazione a verbale
1°- Dalla normativa di cui al presente articolo non possono conseguire ai lavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti.
2°- Quando l'assegnazione a turni svolgentesi anche in ore notturne costituisca una innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere l'accertamento sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.

Art. 5 ter - Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno, possono avere esigenze di maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno con il superamento dell'orario contrattuale di norma sino a 45 ore settimanali e fino ad un massimo di 48 ore settimanali per specifiche esigenze aziendali.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, nel corso dell' anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
[…]
La Direzione procederà, di norma annualmente, alla comunicazione programmatica alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ed ai reparti interessati dei periodi previsti di supero e di riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero ed all'utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e Rappresentanze Sindacali aziendali.
Le parti concordano che, in caso di mancata definizione in sede aziendale delle modalità applicative di cui sopra, su richiesta di una delle parti, venga convocata una riunione tra le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali per l'esame della questione al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente norma contrattuale.
La procedura sindacale dovrà esaurirsi entro 5 giorni dalla richiesta d'incontro.
[…]

Art. 16 - Rapporti in azienda
Nell'ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
[…]
In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.
[…]
Il lavoratore deve osservare l'orario di lavoro […]
Egli inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le disposizioni del presente contratto, nonché quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.
[…]
Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi articoli 21, 22 e 23 daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento per mancanza ai sensi dell'art. 20.

Art. 20 - Norme speciali
Oltre che al presente contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi nell'ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e dagli accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.

Art. 22 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
L'azienda potrà infliggere l'ammonizione scritta, la multa o la sospensione di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. precedente al lavoratore che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
[…]
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l'osservanza del presente Contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
L'ammonizione scritta verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa o la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.
[…]

Art. 23 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 22, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate le mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti dal punto e) della seguente lettera B);
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
[…]
g) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 22 quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 22, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 21.
B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale e materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]

Art. 25 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
A) In ogni stabilimento o sede, per ogni area omogenea individuata in Comune accordo, viene istituito il registro dei dati ambientali, costituito dalla raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un ente specializzato.
A tale scopo le Associazioni imprenditoriali e il Sindacato provinciale territoriale concorderanno un elenco di enti specializzati, fra i quali le Rappresentanze Sindacali Aziendali sceglieranno quello al quale sarà affidato il compito di procedere alle rilevazioni.
Le modalità di intervento dell'ente di cui sopra verranno individuate tra la Rappresentanza Sindacale dei Lavoratori e la direzione.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le direzioni aziendali e le Rappresentanze Sindacali Aziendali sono a carico delle aziende; le risultanze di esse saranno poste a disposizione delle due parti interessate.
Gli addetti all'ente che svolge le suddette rilevazioni sono tenuti al segreto professionale sui processi lavorativi di cui vengono a conoscenza.
Con le stesse modalità viene istituito parallelamente il registro dei dati biostatistici (assenze per malattia e infortunio).
Viene istituito inoltre il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verrà definita tra la rappresentanza sindacale dei lavoratori e la direzione.
In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:
a) visite di assunzione;
b) visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge;
c) visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della Legge n. 300 del 20 maggio 1970;
d) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ciascun lavoratore potrà visionare i risultati delle visite mediche su di lui effettuate in applicazione dei punti b) e c) che precedono.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alle Rappresentanze Sindacali Aziendali di ogni stabilimento l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche.
L'elenco di cui sopra verrà fornito entro sei mesi dalla stipulazione del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze.
Su richiesta delle Rappresentanze Sindacali aziendali, finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni.
B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione, la pulizia e il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge, cosi come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi produttivi (come occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro opererà una commissione paritetica per studiare i possibili riflessi sull'ambiente esterno delle attività orafo-argentiere con al compito di:
a) compiere attività di studio e di ricerca sulla legislazione italiana ed estera e le normative comunitarie in materia;
b) individuare di comune accordo tematiche specifiche di particolare interesse sotto il profilo dell'impianto sull'ambiente esterno, al fine di valutare le possibili metodologie di studio e di intervento;
c) elaborare una relazione finale congiunta anche al fine di fornire opportuni elementi di valutazione alle imprese.

Art. 26 - Lavoro a domicilio
Per il lavoro a domicilio si applica la disciplina contenuta nel regolamento allegato al presente contratto (vedi allegato n. 3), nonché le disposizioni di legge vigenti in materia (allegato n. 2).

Art. 36 - Contrattazione aziendale
Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
[…]

Disciplina speciale
Parte prima
Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte prima della Disciplina speciale

La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applicano le successive Parti seconda e terza della Disciplina speciale e ai quali, invece, si applicano, fra le altre, le norme previste dal decreto Legge Ltg. 9 novembre 1945 n. 788 sulla Cassa integrazione guadagni.

Art. 6 - Recuperi
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche o tra la Direzione e le Rappresentanze Sindacali o anche, per casi individuali fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
II lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
A scopo informativo la Direzione dell'azienda darà comunicazione del lavoro straordinario alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in mancanza, alla Commissione interna.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[…]

Art. 10 - Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio al Contratto allegato.

Art. 11 - Lavoro a cottimo
1) Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche.
Nel caso in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore o ad una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo.
[…]
4) L'azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai Sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causale e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
L'azienda comunica inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Tali comunicazioni avranno finalità informative essendo ammesse solo contestazioni a carattere applicativo.
5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, superato il necessario periodo sperimentale, l'azienda procederà alla comunicazione di cui al punto 4). Alla comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'organizzazione sindacale che rappresenta l'azienda ed i Sindacati provinciali dei lavoratori.
Nel caso di modificazioni rilevanti di taluni criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore l'organizzazione sindacale dei lavoratori qualificata a ricevere le comunicazioni relative ai criteri di cui al precedente punto 4) potrà richiedere l'esame congiunto, di cui al 1° comma, al fine di accertare se sia in presenza della introduzione di un nuovo sistema.
6) Resta in facoltà del Sindacato dei Lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorgano contestazioni circa la rispondenza del sistema in atto e delle modificazioni di cui al punto 4) 3° comma, alle norme di cui al presente articolo.
7) I lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza all'inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da, eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile del cottimo stesso.
[…]

Art. 17 - Indumenti di lavoro
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[…]

Art. 18 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente del lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[…]

Art. 21 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale.
[…]

Art. 27 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
1°) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
2°) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
[…]

Disciplina speciale
Parte seconda
Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte seconda della Disciplina speciale

La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dall'accordo 12 marzo 1974 intervenuto tra la Federazione nazionale orafi gioiellieri fabbricanti, la Federazione nazionale fabbricanti argentieri, la Federazione nazionale fabbricanti posatieri argentieri da una parte, e la Federazione lavoratori metalmeccanici che riunisce la Fim-cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, dall'altra.

Art. 4 - Recuperi
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni Sindacali o tra le parti interessate si conviene di non modificare la situazione in atto presso le singole aziende.

Art. 9 - Clausola di rinvio
Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alle disposizioni normative della Disciplina speciale, Parte terza del presente contratto in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico dei lavoratori di cui alla presente Parte seconda.

Disciplina speciale
Parte terza
Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte terza della Disciplina speciale

La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dalla Legge 18 marzo 1926, n. 562 che detta le disposizioni relative al contratto di impiego privato.

Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
[…]
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la direzione dell'azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alle Rappresentanze Sindacali aziendali.
[…]

Art. 16 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Allegati
Allegato 3
Regolamento del lavoro a domicilio

1) Definizione del lavoratore a domicilio.
Per la definizione del lavoratore a domicilio al fini del presente regolamento, si fa riferimento a quanto in proposito disposto dalla Legge 18 dicembre 1973, n. 877.
2) Libretto personale di controllo
Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla Legge 1 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito a cura dell'imprenditore di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
3) Responsabilità del lavoratore a domicilio
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna nonché quella per l'esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.
[…]
6) Controlli ed esami sindacali
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati al punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e,ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende orafe, argentiere e argentiere posaterie associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.
Le Direzioni Aziendali interessate al lavoro a domicilio forniranno alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e alle Organizzazioni sindacali provinciali i dati relativi al lavoro a domicilio commissionato ed i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con i relativi indirizzi.
Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanze Sindacali aziendali possono richiedere alle Direzioni Aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi sindacali territoriali.

Allegato 9 Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nell'industria orafa ed argentiera
Art. 1 - Norme generali
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 aprile 1991.

Art. 6 - Lavoro a cottimo o ad incentivo
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzione in serie.

Art. 10 - Insegnamento complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17 del Regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare, sono concesse tre ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi.
Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui all'art. 7 fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.

In Firenze, il 5 aprile 1991 fra la Federazione nazionale orafi gioiellieri fabbricanti[…]; la Federazione nazionale fabbricanti argentieri[…]; con l'assistenza della Confindustria[…]; e la Fim - Federazione Italiana Metalmeccanici[…]; assistita dalla segreteria della Cisl - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; la Fiom[…]; assistita dalla segreteria della Cgil - Confederazione generale italiana del lavoro; la Uilm, Unione italiana lavoratori metalmeccanici[…]; assistita dalla segreteria della Uil Unione Italiana del Lavoro[…]; è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per i dipendenti dalle aziende che effettuano la lavorazione di articoli di oreficeria e bigiotteria prevalentemente in metalli preziosi, dalle aziende industriali argentiere e posaterie argentiere.1) Il presente atto fissa l'ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche di azienda. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.2) La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate.Competenti per questo livello di contrattazione in rappresentanza, rispettivamente, dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i Sindacati provinciali di categoria dei lavoratori e dall'altro l'Organizzazione sindacale dei datori di lavoro, salve le ipotesi previste per l'intervento delle Organizzazioni nazionali.3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale e le norme integrative aziendali da esso previste.A tal fine le associazioni dei datori di lavoro sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli.4) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente Contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per i laboratori o aziende per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli preziosi ed i lavoratori dagli stessi dipendenti.Il presente Contratto Nazionale ha valore per i dipendenti dalle aziende industriali per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli preziosi.Le parti stipulanti costituiranno un gruppo di lavoro paritetico con il compito di prendere in considerazione il sistema di relazioni Sindacali nel settore orafo-argentiero, con l'obiettivo di perseguire una riforma dell'attuale assetto, che definisca in termini di reciprocità, modalità e condizioni, sotto il profilo normativo ed economico, i rapporti tra i Sindacati dei lavoratori e le rispettive organizzazioni datoriali.La Commissione inizierà i suoi lavori subito dopo la conclusione della trattativa interconfederale per la riforma del salario e presenterà alle parti contraenti le conclusioni entro il 31 dicembre 1993.Nella stessa sede e in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo interconfederale del 25 gennaio 1990, le parti avvieranno l'esame per definire procedure di conciliazione delle controversie giuridiche individuali e plurime.Per intanto le parti, sempre nella suddetta prospettiva, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro hanno concordato quanto segue.A1) Su richiesta di una delle parti entro la fine di ciascun anno le Federazioni imprenditoriali firmatarie del presente contratto forniranno alla Fim, Fiom, Uilm in sede nazionale dati informativi globali relativi a:- gli andamenti e le prospettive economico-produttive suddivise fra i settori orafo e argentiero;- gli andamenti e le tendenze qualitative e quantitative negli investimenti nei settori orafo e argentiero;- le tendenze e l'evoluzione dell'innovazione tecnologica di processo nei settori orafo e argentiero con particolare riguardo all'andamento occupazionale;- l'andamento dell'occupazione disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro (contratti di formazione lavoro, contratti part-time ecc.), per uomini-donne e livelli di inquadramento, con particolare riferimento ai lavoratori extracomunitari, ed ai soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria;- l'andamento dell'occupazione femminile in relazione alla Legge n.9O3/1977 al fine di individuare le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984;- le tendenze evolutive del mercato del lavoro anche in relazione ai contratti di formazione e lavoro di cui all'Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 e successive intese, ed all'apprendistato;- l'andamento del costo del lavoro, dei salari e degli orari di fatto, riferito ai settori orafo e argentiero anche rispetto agli altri paesi OCSE, nonché comparazioni sui sistemi fiscali e parafiscali in atto negli stessi Paesi.L'insieme dei suddetti dati potrà essere altresì oggetto di una verifica tesa ad individuare i motivi degli andamenti e ad esprimere conseguenti valutazioni sui riflessi occupazionali e sulle emergenti opportunità professionali.A2) Di norma annualmente entro il primo quadrimestre si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali le Federazioni imprenditoriali firmatarie del presente contratto forniranno alla Fim, Fiom, Uilm informazioni globali riferite alle linee generali di andamento economico-produttive e sulla evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione e alle prevedibili relative implicazioni nei settori orafo e argentiero.Inoltre, nel corso degli stessi incontri verranno fornite informazioni globali suddivise per le seguenti aree geografiche interregionali e per settori produttivi:1) Triveneto, Lombardia, Piemonte (orafi)2) Piemonte, Liguria, Emilia3) Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Italia meridionale e insulareriferite alle previsioni di investimento e alle eventuali operazioni di ristrutturazione, di scorporo e di decentramento permanente di importanti fasi delle attività produttive in atto, qualora dette operazioni comportino sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo determinante le tecnologie fino ad allora adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro o il tipo di produzione in atto ed influiscano complessivamente sull'occupazione.B) Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno al Sindacato provinciale di categoria, nel corso di apposito incontro, informazioni globali, riferite alle aziende associate e alle Federazioni imprenditoriali stipulanti il presente contratto, riguardanti le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo della situazione con particolare riferimento all'occupazione e alle situazioni di crisi che abbiano particolare rilevanza.Nel corso di tale incontro le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno informazioni globali ai Sindacati provinciali di categoria relative ai dati sull'occupazione suddivisi per qualifiche e sesso degli addetti, con particolare riguardo all'andamento dell'occupazione nelle categorie più deboli, all'assunzione di lavoratori di 1° impiego, ivi compresi gli apprendisti, nonché sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità nel territorio, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.Nel corso dello stesso incontro verranno fornite informazioni globali sulle eventuali iniziative promosse per favorire le pari opportunità, sui programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o con il concorso delle Associazioni degli imprenditori.Nell'ambito dell'informativa di cui sopra l'Associazione territoriale provveder anche agli adempimenti previsti dal contratto in materia di lavoro a domicilio (punto 6, all. 3), nonché a fornire notizie sui criteri generali che attengono al decentramento produttivo.Per le province con ridotte concentrazioni di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree interprovinciali.A livello territoriale, le parti si riuniranno di norma entro il primo quadrimestre dell'anno, con il fine di trarre valutazioni che consentano di apprezzare la situazione riferita al settore orafo-argentiero, considerata globalmente nel territorio interessato.A tal fine le parti esamineranno le informazioni di cui ai punti A1 e B, fornite per il territorio di competenza.Potranno addivenire a valutazioni congiunte- sulla situazione dell'industria orafo-argentiera- sull'andamento dell'occupazione, anche con riferimento alle categorie più deboli- sulla formazione professionale.L'Associazione imprenditoriale renderà anche informazioni globali sulle iniziative realizzate dalle aziende ai fini della tutela e del miglioramento dell'ambiente interno ed esterno.C) Le informazioni di cui al precedente punto B) potranno inoltre essere fornite a livello regionale nel corso di un apposito incontro fra la Fim, Fiom, Uilm regionale ed una delegazione degli imprenditori orafi e argentieri.D) Annualmente, nel corso di specifici incontri, le aziende che occupano complessivamente più di 200 dipendenti forniranno al Sindacato, su richiesta dello stesso e nel corso di un apposito incontro, convocato dall'Associazione territoriale imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata, informazioni sulle prospettive produttive e, in questo quadro, sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti.Nel corso di tale incontro il Sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche nonché sui criteri di localizzazione.Le direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno le Rappresentanze Sindacali Aziendali e tramite l'Associazione imprenditoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria intorno a sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo determinante le tecnologie fino allora adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano complessivamente sull'occupazione.Di norma annualmente le aziende che occupano più di 200 dipendenti renderanno ai Sindacati provinciali di categoria su richiesta degli stessi nel corso di un apposito incontro convocato dall' Associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la direzione della azienda interessata, informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonché riguardo alla articolazione per tipologia dell'attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi aree territoriali.Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico di cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.Le direzioni degli stabilimenti con più di 150 dipendenti informeranno in apposito incontro le Rappresentanze Sindacali Aziendali e tramite l'Associazione territoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente sull'occupazione:in questi casi l'informazione riguarderà l'articolazione per tipologie dell'attività decentrata, la localizzazione del decentramento indicata per grandi aree territoriali nonché la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare.Fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 e successive intese, le parti stipulanti il presente contratto, riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane essenziale al fini dell'incremento quantitativo e del miglioramento qualitativo dell'occupazione.É pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riguardo al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.Le parti stipulanti hanno quindi previsto di inserire la tematica della formazione professionale tra gli argomenti del sistema di informazione ai vari livelli.Il lavoro delle donne è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.Le parti, al fine di prevenire comportamenti non coerenti con i principi di parità e per promuovere pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione professionale, affidano alla Commissione paritetica disciplinata al successivo punto 3.1. il compito di individuare iniziative dirette al perseguimento di questi obiettivi.Per la vigenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro, viene confermata la Commissione paritetica per le pari opportunità costituita in sede nazionale e formata da 6 (sei) rappresentanti (3 rappresentanti per ciascuna delle due controparti) con lo scopo di svolgere, se del caso anche per aree territoriali specifiche, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro nonché le modalità per un loro superamento.La commissione opera:1) studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione femminile nel settore, anche in riferimento ai contratti di formazione e lavoro;2) seguendo l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al Programma d'azione della Comunità europea 1991/1995 e al Programma d'azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali;con il compito di:[…]f) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali. La Commissione si riunisce di norma semestralmente, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopra indicate.Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed elaborati.In questa sede verranno presentate tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25 della Legge n. 30° del 1970.[…]Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.Il lavoro delle donne,dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria e regolato dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema speciale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione al sistema di lavoro protetto di cui all'art. 25 della Legge 3 marzo 1971, n. 118. In tale spirito convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggior sensibilità.[…]Premesso che:1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività, e delle capacità professionali stesse.2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1).Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione. L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le parti su richiesta anche di una di esse.3) Per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:- corsi di addestramento e di formazione professionale;- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;- rotazione su diverse posizione di lavoro.Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori e i loro criteri informatori e applicativi saranno, a richiesta, oggetto di esame con le Rappresentanze Sindacali aziendali.4) Il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.Le parti convengono limitatamente ai passaggi dalla 1^ alla 2^ categoria e dalla 2^ alla 3^ categoria, di cui ai successivi punti I, II e III ed alla lettera c) del punto IV, la seguente disciplina, a decorrere dalla data del 1 aprile 1973.1° - Passaggio dalla 1^ alla 2^ categoria - I lavoratori addetti alla produzione passeranno alla 2^ cat. dopo un periodo non superiore a 4 mesi.I lavoratori non addetti alla produzione saranno inseriti nelle attività produttive quando sussistano i necessari requisiti di idoneità psicofisica;qualora non sia stato possibile inserirli nell'attività produttiva, pur avendone i requisiti, passeranno alla 2^ cat. al compimento del 18° mese.I passaggi di cui sopra non comportano necessariamente un cambiamento delle mansioni.2° - Passaggio dalla 2^ alla 3^ categoria - Nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda, come è detto in premessa, i passaggi dalla 2^ alla 3^ cat. avverranno come segue:a) i lavoratori senza specifica pratica di lavoro, provenienti da scuole professionali ed in possesso del relativo titolo di studio saranno inseriti nella 3^ categoria dopo 3 mesi dall'assunzioneb) per i lavoratori che, con conoscenze e capacità acquisite in corsi professionali specifici, sono inseriti come aiuti (allievi) in figure professionali non proprie della 2^ categoria e comunque con sviluppo in più categorie superiori, l'assegnazione della categoria superiore avverrà al conseguimento della necessaria esperienza e capacità tecnico-professionale che consenta di svolgere il lavoro a livello superiore. Tale esperienza si presume acquisita alla scadenza del 18° mese di effettiva prestazione, mentre se trattasi di corsi professionali specifici, di durata almeno biennale, l'inserimento alla categoria superiore avverrà entro il termine di 9 mesi;c) per i lavoratori inseriti in figure professionali articolate, l'assegnazione alla 3^ categoria avverrà previo accertamento della capacità del lavoratore concretamente dimostrata, di svolgere funzioni di livello superiore. Tale capacità verrà accertata attraverso la sperimentazione di un periodo di almeno un mese in compiti di livelli superiori, trascorsi 24 mesi nell'espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire le necessarie capacità;d) per i lavoratori della 2^ categoria il cui sviluppo nei livelli superiori è collegato ad esigenze di carattere organizzativo e ad una specifica preparazione conseguita anche attraverso corsi di addestramento, l'idoneità al passaggio verrà accertata attraverso la sperimentazione per un periodo di almeno un mese nello svolgimento dei compiti di livello superiore, trascorsi 36 mesi nell'espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire la necessaria capacità.Decorso il periodo suddetto in compiti propri della 2^ categoria, i lavoratori connessi al ciclo produttivo saranno sottoposti ad una verifica per accertare gli impedimenti frapposti al loro sviluppo professionale e per definire i modi con i quali ovviare a detti impedimenti.In ogni caso, ad un anno da tale verifica, qualora non risulti che tali impedimenti siano attribuibili alla mancata utilizzazione da parte dei lavoratori degli strumenti di sviluppo professionale eventualmente messi in atto dall'azienda, i lavoratori interessati passeranno alla categoria superiore.Tali passaggi non comporteranno necessariamente un cambiamento di mansioni.Dette verifiche periodiche avverranno una volta all'anno con inizio dal 1 ottobre 1977.Una Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori verrà costituita entro il mese di giugno 1991 con il compito di:A) esaminare le eventuali evoluzioni dei profili professionali in relazione all'introduzione di tecnologie di processo profondamente innovative.B) proporre alle parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro integrazioni od aggiornamenti, sulla base delle risultanze degli esami e riguardanti fenomeni generalizzabili.La Commissione formata da sei componenti: da tre rappresentanti per gli imprenditori (Federorafi, Federargentieri) e da tre rappresentanti per i lavoratori (Fim, Fiom, Uilm) esprimerà pareri e proposte all'unanimità entro un anno.Le eventuali modifiche individuate dalla Commissione troveranno applicazione dal 1 settembre 1992.La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore.[…]La ripartizione giornaliera dell'orario settimanale contrattuale viene stabilita dalla direzione anche in modo non uniforme, previo esame con le Rappresentanze Sindacali aziendali.[…]I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri.Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.Le parti convengono che con decorrenza dal 1luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.Le parti si incontreranno il 1 maggio 1978 per esaminare le modalità di attuazione che consentano il mantenimento dei livelli esistenti di attività e di utilizzazione degli impianti.In occasione di tale incontro saranno anche individuate soluzioni transitorie e articolate nel tempo, quali recuperi, accantonamenti o altre forme concordate, per attività le cui condizioni tecnico-organizzative non consentano alla data del 1 luglio 1978 l'effettivo godimento del beneficio sopra indicato.I benefici che discendono dalla presente norma verranno assorbiti fino a concorrenza da eventuali trattamenti particolari vigenti nelle aziende in materia di intervallo per la refezione.Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscono nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano la consumazione dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.1°- Dalla normativa di cui al presente articolo non possono conseguire ai lavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti.2°- Quando l'assegnazione a turni svolgentesi anche in ore notturne costituisca una innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere l'accertamento sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno, possono avere esigenze di maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda.Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno con il superamento dell'orario contrattuale di norma sino a 45 ore settimanali e fino ad un massimo di 48 ore settimanali per specifiche esigenze aziendali.A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, nel corso dell' anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.[…]La Direzione procederà, di norma annualmente, alla comunicazione programmatica alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ed ai reparti interessati dei periodi previsti di supero e di riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie.Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero ed all'utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e Rappresentanze Sindacali aziendali.Le parti concordano che, in caso di mancata definizione in sede aziendale delle modalità applicative di cui sopra, su richiesta di una delle parti, venga convocata una riunione tra le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali per l'esame della questione al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente norma contrattuale.La procedura sindacale dovrà esaurirsi entro 5 giorni dalla richiesta d'incontro.[…]Nell'ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.[…]In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.[…]Il lavoratore deve osservare l'orario di lavoro […]Egli inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le disposizioni del presente contratto, nonché quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.[…]Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi articoli 21, 22 e 23 daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento per mancanza ai sensi dell'art. 20.Oltre che al presente contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi nell'ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e dagli accordi vigenti.Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.L'azienda potrà infliggere l'ammonizione scritta, la multa o la sospensione di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. precedente al lavoratore che:a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell'andamento del lavoro;e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;[…]g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;h) sia trovato addormentato;i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l'osservanza del presente Contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.L'ammonizione scritta verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa o la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.[…]In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 22, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).A titolo indicativo nelle infrazioni di cui sopra:[…]b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate le mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti dal punto e) della seguente lettera B);c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;[…]g) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 22 quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 22, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 21.In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale e materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termine di legge.A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:[…]d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;[…]A) In ogni stabilimento o sede, per ogni area omogenea individuata in Comune accordo, viene istituito il registro dei dati ambientali, costituito dalla raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un ente specializzato.A tale scopo le Associazioni imprenditoriali e il Sindacato provinciale territoriale concorderanno un elenco di enti specializzati, fra i quali le Rappresentanze Sindacali Aziendali sceglieranno quello al quale sarà affidato il compito di procedere alle rilevazioni.Le modalità di intervento dell'ente di cui sopra verranno individuate tra la Rappresentanza Sindacale dei Lavoratori e la direzione.Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le direzioni aziendali e le Rappresentanze Sindacali Aziendali sono a carico delle aziende; le risultanze di esse saranno poste a disposizione delle due parti interessate.Gli addetti all'ente che svolge le suddette rilevazioni sono tenuti al segreto professionale sui processi lavorativi di cui vengono a conoscenza.Con le stesse modalità viene istituito parallelamente il registro dei dati biostatistici (assenze per malattia e infortunio).Viene istituito inoltre il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verrà definita tra la rappresentanza sindacale dei lavoratori e la direzione.In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:a) visite di assunzione;b) visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge;c) visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della Legge n. 300 del 20 maggio 1970;d) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.Ciascun lavoratore potrà visionare i risultati delle visite mediche su di lui effettuate in applicazione dei punti b) e c) che precedono.Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alle Rappresentanze Sindacali Aziendali di ogni stabilimento l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche.L'elenco di cui sopra verrà fornito entro sei mesi dalla stipulazione del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze.Su richiesta delle Rappresentanze Sindacali aziendali, finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni.B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione, la pulizia e il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge, cosi come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi produttivi (come occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.Durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro opererà una commissione paritetica per studiare i possibili riflessi sull'ambiente esterno delle attività orafo-argentiere con al compito di:a) compiere attività di studio e di ricerca sulla legislazione italiana ed estera e le normative comunitarie in materia;b) individuare di comune accordo tematiche specifiche di particolare interesse sotto il profilo dell'impianto sull'ambiente esterno, al fine di valutare le possibili metodologie di studio e di intervento;c) elaborare una relazione finale congiunta anche al fine di fornire opportuni elementi di valutazione alle imprese.Per il lavoro a domicilio si applica la disciplina contenuta nel regolamento allegato al presente contratto (vedi ), nonché le disposizioni di legge vigenti in materia (allegato n. 2).Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.[…]La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applicano le successive Parti seconda e terza della Disciplina speciale e ai quali, invece, si applicano, fra le altre, le norme previste dal decreto Legge Ltg. 9 novembre 1945 n. 788 sulla Cassa integrazione guadagni.Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche o tra la Direzione e le Rappresentanze Sindacali o anche, per casi individuali fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.[…]II lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.Fermi restando i limiti di cui sopra, viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore.Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.A scopo informativo la Direzione dell'azienda darà comunicazione del lavoro straordinario alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in mancanza, alla Commissione interna.La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.[…]Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli.[…]Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio al Contratto .1) Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche.Nel caso in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore o ad una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo.[…]4) L'azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai Sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causale e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.L'azienda comunica inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.Tali comunicazioni avranno finalità informative essendo ammesse solo contestazioni a carattere applicativo.5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, superato il necessario periodo sperimentale, l'azienda procederà alla comunicazione di cui al punto 4). Alla comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'organizzazione sindacale che rappresenta l'azienda ed i Sindacati provinciali dei lavoratori.Nel caso di modificazioni rilevanti di taluni criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore l'organizzazione sindacale dei lavoratori qualificata a ricevere le comunicazioni relative ai criteri di cui al precedente punto 4) potrà richiedere l'esame congiunto, di cui al 1° comma, al fine di accertare se sia in presenza della introduzione di un nuovo sistema.6) Resta in facoltà del Sindacato dei Lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorgano contestazioni circa la rispondenza del sistema in atto e delle modificazioni di cui al punto 4) 3° comma, alle norme di cui al presente articolo.7) I lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza all'inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da, eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile del cottimo stesso.[…]Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.[…]Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente del lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la direzione per i provvedimenti del caso.Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.[…]In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.[…]I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.[…]In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale.[…]1°) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.2°) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.[…]La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dall'accordo 12 marzo 1974 intervenuto tra la Federazione nazionale orafi gioiellieri fabbricanti, la Federazione nazionale fabbricanti argentieri, la Federazione nazionale fabbricanti posatieri argentieri da una parte, e la Federazione lavoratori metalmeccanici che riunisce la Fim-cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, dall'altra.Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni Sindacali o tra le parti interessate si conviene di non modificare la situazione in atto presso le singole aziende.Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alle disposizioni normative della Disciplina speciale, Parte terza del presente contratto in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico dei lavoratori di cui alla presente Parte seconda.La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dalla Legge 18 marzo 1926, n. 562 che detta le disposizioni relative al contratto di impiego privato.[…]Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.Fermi restando i limiti di cui sopra, viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore.Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.Salvo casi eccezionali e imprevedibili la direzione dell'azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alle Rappresentanze Sindacali aziendali.[…]In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.[…]Per la definizione del lavoratore a domicilio al fini del presente regolamento, si fa riferimento a quanto in proposito disposto dalla Legge 18 dicembre 1973, n. 877.Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla Legge 1 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito a cura dell'imprenditore di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna nonché quella per l'esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.[…]Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati al punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e,ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.Le Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende orafe, argentiere e argentiere posaterie associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.Le Direzioni Aziendali interessate al lavoro a domicilio forniranno alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e alle Organizzazioni sindacali provinciali i dati relativi al lavoro a domicilio commissionato ed i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con i relativi indirizzi.Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanze Sindacali aziendali possono richiedere alle Direzioni Aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi sindacali territoriali.La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 aprile 1991.L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzione in serie.Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17 del Regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare, sono concesse tre ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi.Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui all'art. 7 fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.