Categoria: 2001
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Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 31 ottobre 2001
Validità: 31.10.2001 - 31.12.2003
Settori: Credito Assicurazioni, Allianz Subalpina
Fonte: datastore.contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 -Trasformazioni aziendali e occupazione
Art. 3 - Informazione
Art. 4 - Lavoratori studenti
Art. 5 - Formazione/riqualificazione
Art. 6 - Permanenza continuativa nel 4° livello
Art. 7 - Inquadramento
Art. 8 - Pari opportunità
Art. 9 - Aspettative
Art. 10 - Permessi
Art. 11 - Accordo sulle festività abolite
Art. 12 - Festività cadenti la domenica
Art. 13 - Semifestività
Art. 14 - Comporto malattia
Art. 15 - Polizze
Art. 16 - Tutela della salute
Art. 17 - Acquisto prodotti aziendali
Art. 18 - Beni di proprietà aziendale
Art. 19 - Alloggi in locazione
Art. 20 - Mutuo casa
Art. 21 - Prestiti ai dipendenti
Art. 22 - Anticipazioni del tfr
Art. 23 - Trattamento previdenziale
Art. 24 - Personale non soggetto all'orario elastico
Art. 25 - Orario di lavoro
Art. 26 - Banca ore
Art. 27 - Tempo parziale
Art. 28 - Maternità
Art. 29 - Famiglie di fatto
Art. 30 - Buono pasto
Art. 31 - Trattamento di trasferta per il personale con funzioni esterne
Art. 32 - Trattamento di trasferta per il personale con funzioni interne inviato in missione temporanea
Art. 33 - Indennità speciali di lavoro
Art. 34 - Disposizioni specifiche per i funzionari
Art. 35 - Privacy
Art. 36 - Erogazioni economiche
Art. 37 - Decorrenza e durata
Tabella A

Contratto integrativo aziendale per il personale amministrativo non dirigente di Allianz Subalpina, 31 ottobre 2001

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale, stipulato nel rispetto dell'art. 81 del CCNL in vigore dal 18.12.1999, si applica al personale dipendente dell'Allianz Subalpina di Assicurazioni S.p.A. in servizio alla data della stipula, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal vigente CCNL, ed a quello assunto successivamente, salvo quanto espressamente escluso per il personale in periodo di prova nonché per quello in contratto di formazione e lavoro.
Pertanto, il presente CIA non si applica al personale dirigente ed ai dipendenti il cui rapporto di lavoro risulti risolto alla data della stipula.

Art. 3 - Informazione
1) Ad integrazione degli art. 10-11-12-14-15 del vigente CCNL, nell'intento di diffondere attraverso l'informazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali una migliore conoscenza delle problematiche aziendali, l'Impresa s'impegna a:
A) informare preventivamente le RSA dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione che comportino sostanziali modifiche nell'organizzazione del lavoro;
B) informare le RSA in caso di modifiche all'organizzazione del lavoro conseguenti all'introduzione e/o allo sviluppo di procedure automatizzate.
2) L'Azienda informerà e fornirà altresì:
• Semestralmente
a) sulle previsioni di massima delle nuove assunzioni, con indicazione delle aree professionali prevedibilmente interessate;
[…]
• Annualmente
a) il tabulato con le indicazioni dei dipendenti che effettuano ore di lavoro straordinario ed il relativo numero delle stesse, nonché della consistenza delle ore di cui all'art. 110 del vigente CCNL (Banca Ore) e del loro utilizzo;
b) l'elenco del personale in servizio con l'indicazione dell'ufficio di appartenenza e le mansioni; per il personale esterno la città ove è ubicato l'ufficio;
c) sui dati relativi alla consistenza numerica del personale delle strutture esterne;
[…]
Nota a Verbale
In relazione al livello di relazioni sindacali auspicato dalle parti, l'Azienda si rende disponibile a fornire - previa richiesta delle RSA - informazioni aggiuntive o di dettaglio laddove disponibili e secondo opportunità.

Art. 16 - Tutela della salute
In merito all'applicazione di quanto previsto dall'art. 18 dal D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e al successivo accordo tra Ania e OO.SS. del 18.4.95 (allegato 20 vigente CCNL), si recepisce il verbale d'accordo stipulato in sede aziendale con l'Unione Subalpina di Assicurazioni S.p.A. in data 18.10.95, e l'art. 48 del presente CCNL.
L'Impresa, in collaborazione con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, conferma che considera prioritaria la più rapida e completa attuazione della normativa di cui al Decreto Legislativo 626/94 Sicurezza e Salute dei Lavoratori e successive modifiche.
Fermo quanto previsto dal D.lgs. 626/94 e successive modifiche i lavoratori, che operano in modo significativo su apparecchiature elettroniche con video, potranno avvalersi della convenzione che l'Impresa s'impegna a stipulare per la dotazione di lenti con un riconoscimento da parte della stessa di un importo non superiore a £ 250.000 ogni tre anni, salvo situazioni di "visus" per le quali la certificazione medica prescriva tempi inferiori.
Visite ortopediche specialistiche sono state altresì effettuate nei confronti dei lavoratori interessati alla movimentazione dei carichi.
Naturalmente, in adempimento a quanto stabilito dall'art. 49 del vigente CCNL, saranno effettuate alle cadenze stabilite le visite mediche previste.
Gli Istituti attualmente convenzionati sono:
POOL MEDICA S.r.l. - Torino
CDI - CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO - Milano
Prevenzione
Le Parti convengono sull'importanza della prevenzione quale strumento prioritario di tutela della salute dei lavoratori e sull'utilità di tempestive indagini diagnostiche atte a rilevare l'insorgenza di affezioni sin dalle prime fasi.
Per favorire l'utilizzo di tale strumento, l'Impresa s'impegna a concorrere alla spesa necessaria per un "check-up" ogni due anni, per i dipendenti di età superiore ai 40 anni.
La misura di tale concorso non potrà, in ogni caso, superare il'75% del prezzo fissato nella convenzione stipulata, dall'Impresa, con un centro diagnostico specializzato nella città in cui ha la propria sede.
Il "check-up", del quale dovrà essere dato preavviso all'ufficio del Personale con 1 giorno di anticipo e la relativa esibizione della spesa, potrà essere eseguito presso qualsiasi centro specializzato.
Ciò varrà, in particolare per i dipendenti operanti presso le singole unità esterne, con l'eccezione di quelli operanti in Milano per i quali sarà stipulata un'apposita convenzione.
Pap-test e mammografia
L'Impresa concederà alle lavoratrici, una volta nell'anno un permesso retribuito per effettuare il "pap-test" e la "mammografia" e si accollerà l'eventuale spesa relativa; anche questi esami saranno oggetto di apposita convenzione con il centro diagnostico e anche per questi esami varrà la possibilità di effettuazione presso altro istituto, ma in questo caso il rimborso non potrà superare l'importo convenzionato.
Fumo passivo
Nel caso in cui fossero emanate norme legislative concernenti divieti o limitazioni al fumo nei luoghi di lavoro, l'Impresa s'impegna a darne rapida attuazione.
Mobbing - Dichiarazione delle Parti
Le Parti - nel manifestare l'importanza delle tematiche riguardanti le violenze morali e le persecuzioni psicologiche in ambito lavorativo, e nell'attesa di una prossima disciplina legislativa specifica in materia di mobbing - convengono sull'opportunità di individuare percorsi di approfondimento tecnico sviluppabili anche mediante iniziative comuni mirate anche all'informazione collettiva.

Art. 24 - Personale non soggetto all'orario elastico
Per tutto il personale, con figli in età scolare non superiore ai 14 anni ed a quello residente fuori dalla città nella quale è ubicata l'unità produttiva, intesa come sede di lavoro di appartenenza, è confermato l'orario agevolato che consente di posticipare l'entrata e/o anticipare l'uscita con conseguente recupero mensile.

Art. 25 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro in vigore per il personale di cui al punto 1) dell'art. 98 del vigente CCNL è di 37 ore settimanali, e prevede la seguente distribuzione:
- dal lunedì al giovedì: dalle ore 08,00 alle 12,00;
- dalle ore 13,00 alle 17,00;
- al venerdì: dalle ore 08,00 alle 13,00.
Nei giorni semifestivi la prestazione di lavoro terminerà alle ore 12,00.
Per il personale di cui al punto 2) del citato articolo, il numero delle ore settimanali è indicato in:
• commessi: 37,30
• autisti: 43,00
• guardiani diurni e notturni: 44,30
• portieri o custodi di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia: 45,00.
Per la distribuzione delle ore, vale lo stesso criterio del personale di cui al punto 1) dell'art. 98 del vigente CCNL, tenendo conto del maggior numero di ore settimanali. In particolare nelle giornate semifestive il termine dell'orario di lavoro, per il personale di cui sopra, sarà fissato alle ore 12,30.
Per il personale che opera presso la Sede e le unità produttive di Milano, Bolzano e Roma, fatta eccezione per gli addetti al centralino telefonico, è prevista la possibilità di usufruire dell'orario flessibile regolato secondo quanto stabilito:
• ferma l'osservanza della durata complessiva della prestazione lavorativa, secondo quanto disposto dall'art. 98 del vigente CCNL e dal 1° comma del presente articolo, l'orario flessibile consente a ciascun dipendente, fatta eccezione per coloro ai quali è espressamente precluso, di gestire il proprio orario di lavoro scegliendo, giorno per giorno, l'inizio ed il termine della propria attività lavorativa.
• Poiché peraltro le ore lavorative rimangono 37 nella settimana, può verificarsi che, per presenze più o meno ampie nelle fasce flessibili, le ore effettivamente lavorate in ogni settimana siano inferiori o superiori a 37.
In tal caso allora la compensazione dovrà avvenire nell'arco del mese; è consentito un riporto in più o in meno al mese successivo di non più di 4 ore.
• Le ore lavorate in più in un mese che eccedano le 4 ore non potranno essere riportate al mese successivo e non verranno considerate ad alcun effetto.
Le ore lavorate in meno in un mese che eccedano le 4 ore costituiranno a tutti gli effetti violazione delle norme del CCNL che regolano l'orario di lavoro e, salvi i provvedimenti del caso, per i relativi periodi non verrà corrisposta retribuzione.
• Inoltre, gli eventuali ritardi o assenze non giustificati durante le fasce rigide, saranno ugualmente considerati - come sono - violazioni alle norme contrattuali e, salvi i provvedimenti del caso, per essi non verrà corrisposta retribuzione.
Si precisa che le compensazioni sono possibili esclusivamente tra ore di lavoro che si collocano nelle fasce flessibili e dunque i recuperi in senso negativo o positivo potranno avvenire solo in dette fasce.
Esistono, per contro, fasce di rigidità durante le quali il dipendente deve trovarsi obbligatoriamente al lavoro.
A) Fasce di flessibilità
In queste è consentito di scegliere rispettivamente l'inizio e il termine della propria attività lavorativa giornaliera.
• in entrata dal lunedì al venerdì: tra le ore 8,00 e le 09,00;
• in uscita dal lunedì al giovedì: tra le ore 17,00 e le 18,00;
• in uscita al venerdì: tra le ore 12,45 e le 14,00, con un minimo di 4 ore dall'inizio della prestazione lavorativa.
Nei giorni semifestivi non è consentita la flessibilità per la sola uscita.
B) Fasce di rigidità
In queste il dipendente deve prestare obbligatoriamente la propria attività lavorativa giornaliera:
- dal lunedì al giovedì: tra le ore 09,00 e le 12,00;
- tra le ore 13,00 e le 17,00;
- al venerdì: tra le ore 09,00 e le 12,45.
Nei giorni semifestivi: tra le ore 09,00 e le 12,00.
Per la registrazione dell'orario ci si dovrà attenere alle seguenti norme:
1. registrazione in entrata, con l'introduzione del tesserino magnetico nel lettore con accredito del tempo di lavoro non prima dell'inizio della fascia di flessibilità (ore 08,00);
2. registrazione in uscita, con accredito del tempo di lavoro non oltre la fascia di flessibilità con il termine della fascia di rigidità (ore 17,00).
La mancata registrazione in uscita determinerà, convenzionalmente, l'accredito del tempo lavorato con termine alle ore 17,00.
L'orario flessibile, non si applica agli addetti ai centralini telefonici e al personale contrattualmente tenuto ad osservare un orario di lavoro superiore alle 37 ore settimanali.
Per i dipendenti con contratto di lavoro part-time valgono le normative sopra indicate, con l'obbligo comunque di effettuazione di non meno di tre ore di lavoro al giorno.
Nota a verbale
La nuova regolamentazione sull'orario flessibile come sopra disciplinata avrà vigore entro il 1° luglio 2002. Prima di tale data l'Ufficio Risorse Umane diffonderà un comunicato esplicativo a tutto il personale sulle specifiche modalità operative cui attenersi.

Art. 26 - Banca ore
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 110 del vigente CCNL, l'eventuale residuo non goduto entro la fine dell'anno di maturazione dovrà essere consumato prioritariamente rispetto alle altre causali di assenza retribuita (ferie, exfestività, etc.).
Per residui inferiori alla mezza giornata - ai fini del consumo prioritario - sarà possibile il cumulo anche con ore di banca ore maturate nel nuovo anno.

Art. 27 - Tempo parziale
A) Trasformazione a tempo parziale
A tutto il personale assunto a tempo indeterminato, con esclusione del personale con grado e quello regolato dalla nota a verbale del vigente art. 98 CCNL, è consentito richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, quando possa documentare e/o trovarsi in una delle seguenti situazioni:
a) genitore di figli in età prescolare, scolare e sino al termine della scuola d'obbligo;
b) necessità di assistere - con riferimento a quanto previsto dal Dlgs. 25.2.2000 n. 61 come successivamente modificato dal D.lgs. 26.2.2001 n. 100 - familiari e/o parenti stretti, entro il secondo grado di parentela;
c) lavoratori studenti;
d) prestazione di volontariato;
e) per altri fondati motivi personali.
L'accoglimento della domanda, presentata per iscritto con un preavviso di almeno due mesi sulla prevista data iniziale, salvo particolari casi di necessità, resterà subordinata alla compatibilità con le esigenze organizzative e/o produttive aziendali che l'Impresa s'impegna a superare anche in funzione della piena disponibilità del/la lavoratore/trice al cambiamento di mansioni, purché equivalenti; nonché al trasferimento a diversa unità, nell'ambito della stessa sede, sia al momento del passaggio a tempo parziale, sia all'atto dell'eventuale ritorno a tempo pieno.
La facoltà di usufruire del part-time è data ai lavoratori appartenenti al 1°-2°-3°-4°.
Saranno inoltre ammesse le richieste di lavoratori che inquadrati nel 5° livello svolgano attività specialistiche e non di coordinamento di altri lavoratori.
Il periodo minimo per usufruire del part-time non potrà essere inferiore ai due anni.
Il rientro a tempo pieno potrà avvenire prima della scadenza e dovrà essere richiesto con due mesi di preavviso.
Sono previsti i tipi di orario settimanale, pari a 20 ore o 25 ore su cinque giorni la settimana: in entrambi i casi la prestazione deve essere effettuata, continuativamente, o nella sola mattinata o nel pomeriggio dal lunedì al venerdì.
Per eventuali ed altre situazioni eccezionali, sarà concordato un part-time "verticale" allo scopo di superare le difficoltà logistiche che dovessero ostacolare lo svolgimento dell'attività lavorativa e per soddisfare esigenze che saranno valutate con il lavoratore/trice interessato.
[…]
Al rapporto di lavoro a tempo parziale saranno applicate integralmente le norme di legge e di contratto che regolano la malattia, l'infortunio, la gravidanza ed il puerperio, il congedo matrimoniale, le ferie e le festività infrasettimanali, il TFR.
[…]
Il contratto potrà essere trasformato in rapporto a tempo pieno, purché esistano necessità aziendali nella sede di lavoro ove l'interessato presti la propria attività.
[…]
B) Assunzioni a tempo parziale […]
C) Norme comuni ai precedenti punti A) e B)
• Percentuali
Il numero complessivo dei lavoratori ammessi a prestazione part- time (sia trasformazione che assunzione) non potrà superare il 10% del personale in servizio.
Il personale assunto a part-time non potrà comunque superare il 5% del personale in servizio.
• Lavoro supplementare […]

Art. 28 - Maternità
In caso di maternità l'Impresa riconoscerà, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 47 del vigente CCNL, la possibilità di modificare il rapporto di lavoro da full-time a part-time fino al compimento del terzo anno di età del bambino, nel rispetto delle normative vigenti.
Per dare l'opportunità alla lavoratrice interessata, di non avvalersi del periodo di astensione facoltativa e far seguire alla astensione obbligatoria l'immediata ripresa del lavoro con la formula del part-time, anche quale concreta azione positiva da riferirsi alla normativa sulle pari opportunità uomo-donna
Nota a verbale
D'intesa con le RSA sarà definito, caso per caso, un orario di lavoro che, pur tenendo conto delle esigenze aziendali, privilegi le necessità organizzative della lavoratrice. Tale regime d'orario non potrà protrarsi oltre il compimento del terzo anno di età del bambino.

Art. 33 - Indennità speciali di lavoro
Indennità locali disagiati (via Ricaldone - Torino e via Turati - Milano), fintantoché perdura la condizione di disagio, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CIA, sarà pari a L. 880.000 annue lorde.
Nota a verbale
Tale indennità, sarà assorbita sino a concorrenza nel caso in cui fossero stabilite, in rinnovo di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, analoghe indennità e cesserà di essere corrisposta qualora, per qualsiasi ragione, venissero meno le condizioni che oggettivamente ne avevano giustificato il riconoscimento.