Categoria: 2003
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Tipologia: Accordo
Data firma: 23 giugno 2003
Validità: 01.04.2003 - 31.03.2006
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili, Verbania, Cusio, Ossola
Fonte: cnel.it

Sommario:

1) Documento Unico di Regolarità Contributiva
2) Trattamento in caso di infortunio
3) Previdenza integrativa
4) APES
5) Indennità sostitutiva di mensa
6) Indennità per lavori in alta montagna
7) Lavori in galleria
8) Cassa integrazione Guadagni Ordinaria
9) RLST
10) Prevenzione, infortuni e sicurezza
11) Trasferta
12) Elemento Economico Territoriale
13) Decorrenza e durata
Protocollo aggiuntivo al verbale di accordo del 23 Giugno 2003

Verbale di accordo

Addì 23 Giugno 2003 in Verbania Intra presso la Sede dell'Unione Industriale del Verbano, Cusio, Ossola, tra l’Ance del V.C.O. - Sezione Costruttori Edili […], assistita dall'Unione Industriale del V.C.O. […], con l'intervento della Delegazione Industriale […] e la Feneal - Uil [...], la Filca - Cisl […], la Fillea - Cgil […], vengono raggiunte le seguenti intese per il rinnovo del contratto territoriale da valere per la Provincia del Verbano Cusio Ossola integrativo del vigente CCNL 29 gennaio 2000.

1) Documento Unico di Regolarità Contributiva
Le parti, nel rispetto della legislazione vigente e del CCNL di categoria, si danno atto reciprocamente della loro concorde volontà di addivenire alla costituzione dello Sportello Unico Previdenziale, in modo da poter porre in essere tutti gli adempimenti connessi all'istituzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

2) Trattamento in caso di infortunio
Nel rispetto delle disposizioni contrattuali nazionali, si esprime il comune intendimento di contattare la Direzione Provinciale dell'Inail al fine di ridurre al massimo i tempi di attesa degli operai circa il trattamento assicurativo di infortunio.

6) Indennità per lavori in alta montagna
Ai sensi dell'art. 24 del CCNL 29 gennaio 2000 relativo all'indennità per lavori eseguiti 0 alta montagna, le parti concordano i seguenti parametri:
a) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1000 metri e fino a 1500 metri sul livello del mare: 8%
b) per lavori che si svolgono in località site oltre i. 1500 metri e fino a 2000 metri sul livello dei mare: 10%
c) per lavori che si svolgono in località site oltre i 2000 metri sul livello dei mare:14%.
L'indennità non è dovuta agli operai che lavorano in località costituenti la loro abituale dimora o residenza. Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate su paga base, indennità di contingenza ed indennità di settore.

7) Lavori in galleria
Ai sensi dell'art. 21 gruppo B del CCNL 29 gennaio 2000 al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità confermata nelle seguenti percentuali:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale nonché addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 50%;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie nonché ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 28%;
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 22%.
Avuta presente la normativa del CCNL 29 gennaio 2000, nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in condizioni di eccezionale disagio si conviene, a fronte di richiesta specifica delle parti interessate, un esame ai sensi e per gli effetti della determinazione di un'ulteriore indennità.

9) RLST
Si richiamano le disposizioni applicative di cui al protocollo aggiuntivo al verbale di accordo.

10) Prevenzione, infortuni e sicurezza
Le parti confermano la loro particolare attenzione e sensibilità in tema di prevenzione infortuni e concordano sulla necessità dei pieno e puntuale rispetto delle normative di legge e di contratto in ogni fase dell'attività edile.
Le imprese doteranno gli operai di n. 2 paia di scarpe antinfortunistiche.
Resta inteso che la sostituzione di tale capo avverrà previa restituzione dell'usato.