Regione Lazio
D.G.R. 27 marzo 2009, n. 178
Istituzione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2007 recante “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Vice Presidente;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta” e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio T0052 del 13.02.2009 di attribuzione al vice Presidente della Regione Lazio delle competenze inerenti al settore organico “Sanità”;
VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” ed in particolare l’art. 4 della suddetta legge che demanda a un D.P.C.M. la disciplina del coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai Comitati regionali di coordinamento di cui all’art. 27 dell’abrogato D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 31 del 6/2/2008: “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO l’art. 73 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” con il quale viene istituito l’Ufficio Speciale per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;
PRESO ATTO che all’art. 1, commi 2 e 3, del suindicato D.P.C.M. viene disciplinata la composizione dei Comitati regionali di coordinamento come segue:
• il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato, con la partecipazione degli assessori regionali competenti per le funzioni correlate e deve comprendere Rappresentanti, territorialmente competenti: dei Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Aziende Sanitarie Locali (SPreSAL), dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), dei settori ispezione del lavoro delle Direzioni regionali del lavoro, degli Ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, delle Agenzie territoriali dell'Istituto Superiore per la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), degli uffici periferici dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), degli uffici periferici dell'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA), degli uffici periferici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione Province Italiane (UPI) e Rappresentanti degli uffici di Sanità aerea e marittima del Ministero della Salute nonché delle Autorità marittime portuali ed aeroportuali;
• ai lavori del Comitato partecipano quattro Rappresentanti dei datori di lavoro e quattro Rappresentanti dei lavoratori designati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
RITENUTO che gli Assessori regionali competenti per le funzioni correlate sono:
• Assessore alla Sanità, per le competenze in materia di tutela della salute e per il ruolo di coordinamento e indirizzo nei confronti delle AA.SS.LL. del Lazio;
• Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili per le attività di contrasto del lavoro irregolare e per la tutela dei lavoratori;
• Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato, per la vigilanza in materia di polizia mineraria nelle cave, acque minerali e risorse geotermiche e per i rapporti con le Associazioni datoriali degli artigiani, piccole e medie imprese, commercianti;
• Assessore all’Agricoltura, per il rapporto con le imprese agricole;
• Assessore agli Affari Istituzionali, per il rapporto con gli enti locali del Lazio e in particolare con i Comuni, le Province e le Comunità montane;
• Assessore all’Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione, per le tematiche connesse alla formazione e all’informazione;
• Assessore all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli per le attività connesse all’ambiente;
• Assessore ai Lavori Pubblici per la sicurezza nei cantieri;
RITENUTO che le funzioni di Presidente del Comitato regionale di coordinamento siano esercitate dal Presidente della Regione o dall’Assessore alla Sanità da lui delegato in ragione delle competenze in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riconosciute già dalla Legge n. 833/1978 al Servizio Sanitario Nazionale e dall’esigenza di garantire coerenza con le competenze che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni ha attribuito in materia alla Commissione Salute;
RITENUTO opportuno che partecipino al Comitato regionale di coordinamento il Direttore della Direzione Regionale delle Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro; il Dirigente dell’Area Ufficio Speciale per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro; un rappresentante dell’ASP-Lazio Sanità con competenze in materia;
ATTESO che, ai sensi di quanto previsto all’art. 1, comma 4 e all’art. 2, comma 4 del suindicato D.P.C.M. il Comitato di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi e svolge le seguenti funzioni:
a) sviluppare piani di attività e progetti operativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati dalle Amministrazioni a livello nazionale e tenendo conto delle specificità territoriali;
b) svolgere funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza;
c) promuovere l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
d) provvedere alla raccolta ed analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi;
e) proporre soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;
f) valorizzare gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
g) monitorare e valutare le attività svolte dall’Ufficio operativo e dagli Organismi provinciali per verificare il raggiungimento degli obiettivi;
RITENUTO opportuno stabilire che:
• alle riunioni del Comitato possano essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti di enti e associazioni interessati a vario titolo alla materia;
• che le funzioni di supporto tecnico e di segreteria del Comitato regionale di coordinamento e dell’Ufficio Operativo siano svolte dall’Area Ufficio Speciale per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;
• l’incarico dei componenti duri tre anni e sia rinnovabile;
• le designazioni dei rappresentanti degli Enti e delle strutture chiamati a far parte del Comitato debbano essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta e che la mancata designazione entro tale termine non impedisca la costituzione del Comitato;
• il Comitato approvi un proprio regolamento;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 473 del 18 novembre 1998 con la quale è stato istituito il Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro previsto dall’art. 27 del D.Lgs. n. 626/1994 abrogato dal D.Lgs. n. 81/2008;
RITENUTO di dover istituire il nuovo Comitato regionale di coordinamento ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2007 al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
RITENUTO di dover istituire, presso il Comitato, l’Ufficio operativo secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.P.C.M. 21 dicembre 2007 composto da:
• il Dirigente regionale dell’Area Ufficio Speciale per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;
• i Direttori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SPreSAL) delle AA.SS.LL.;
• un Rappresentante dei settori ispezione del lavoro delle Direzioni Regionali del Lavoro;
• un Rappresentante dell’Ispettorato Regionale dei Vigili del fuoco:
• un Rappresentante regionale dell’Istituto Superiore per la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL);
• un Rappresentante della Direzione Regionale dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
• un Rappresentante dell’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente (ARPA) del Lazio;
• un Rappresentante degli uffici periferici dell’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA);
• un Rappresentante della Direzione Regionale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
PRESO ATTO che l’Ufficio operativo pianifica il coordinamento delle attività degli Organi di vigilanza; individua le priorità a livello territoriale; provvede a definire i piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati;
PRESO ATTO altresì che i piani operativi di vigilanza di cui sopra sono attuati dagli Organismi provinciali, di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.C.M. 21 dicembre 2007;
RITENUTO opportuno costituire gli Organismi provinciali previsti all’art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 21 dicembre 2007 composti da: Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. del Lazio, Direzione provinciale del lavoro, INAIL, ISPESL, INPS e Comando provinciale Vigili del fuoco;
RITENUTO opportuno che tali Organismi provinciali siano coordinati dalle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio;
RITENUTO di indicare, sentiti i direttori SPreSAL dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., due rappresentanti dei Servizi PreSAL per la Provincia di Roma di cui uno per la città di Roma;
RITENUTO che tutti i membri del Comitato regionale di coordinamento, dell’Ufficio operativo e degli Organismi provinciali svolgono le funzioni loro attribuite dalla presente Deliberazione a titolo gratuito;
Il Direttore regionale competente in materia provvederà a porre in essere gli atti consequenziali;
ATTESO che il presente atto non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali; all’unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
- di istituire il nuovo Comitato regionale di coordinamento ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2007, composto come segue:
• Presidente della Regione o Assessore alla Sanità da lui delegato con funzioni di presidente;
• Assessore alla Sanità o suo delegato;
• Assessore al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili o suo delegato;
• Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato o suo delegato;
• Assessore all’Agricoltura o suo delegato;
• Assessore agli Affari Istituzionali o suo delegato;
• Assessore all’Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione o suo delegato;
• Assessore all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli o suo delegato;
• Assessore ai Lavori Pubblici o suo delegato;
• Direttore regionale delle Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro o suo delegato;
• Dirigente dell’Area Ufficio Speciale per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro o suo delegato;
• i Direttori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL) dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. del Lazio o loro delegati;
• il Direttore dell’ARPA o suo delegato;
• il Direttore di Laziosanità-ASP o suo delegato;
• il Direttore del Settore Ispezione del Lavoro della Direzione regionale del Lavoro o suo delegato;
• il Direttore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
• il Direttore dell’ISPESL regionale o suo delegato;
• il Direttore della Direzione regionale dell’INAIL o suo delegato;
• un Dirigente degli Uffici periferici dell’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA);
• il Direttore degli Uffici periferici dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) o suo delegato;
• il Presidente dell’ANCI regionale o suo delegato;
• il Presidente dell’UPI regionale o suo delegato:
• il Dirigente responsabile degli Uffici di Sanità Aerea e Marittima del Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali o suo delegato;
• un Rappresentante delle Autorità Marittime Portuali e Aeroportuali;
• quattro Rappresentanti dei datori di lavoro e quattro Rappresentanti dei lavoratori designati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
Alle riunioni del Comitato regionale di coordinamento sono invitati a partecipare esperti e rappresentanti di Enti e Associazioni interessati a vario titolo alla materia.
Le funzioni di supporto tecnico e di segreteria del Comitato regionale di coordinamento e dell’Ufficio operativo sono svolte dall’Area Ufficio Speciale per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Direzione regionale Politiche della prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
Il Comitato regionale di coordinamento dura in carica tre anni e l’incarico dei componenti è rinnovabile.
Le designazioni dei componenti vengono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Direttore della Direzione Regionale competente in materia e che la mancata designazione entro tale termine non impedisce la costituzione del suddetto Comitato.
Il Comitato regionale di coordinamento adotta un proprio regolamento;
- di istituire presso il Comitato regionale di coordinamento l’Ufficio operativo composto da:
• il Dirigente regionale dell’Area Ufficio Speciale per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro o suo delegato;
• i Direttori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SPreSAL) dei Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.;
• il Rappresentante in seno al Comitato regionale di coordinamento dei settori ispezione del lavoro delle Direzioni regionali del lavoro;
• il Rappresentante in seno al Comitato regionale di coordinamento dell’Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco:
• i Rappresentanti in seno al Comitato regionale di coordinamento delle Agenzie territoriali dell’Istituto Superiore per la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL);
• il Rappresentante in seno al Comitato regionale di coordinamento della Direzione regionale dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
• il Rappresentante in seno al Comitato regionale di coordinamento dell’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente (ARPA) del Lazio;
• il Rappresentante in seno al Comitato regionale di coordinamento degli uffici periferici dell’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA);
• il Rappresentante in seno al Comitato regionale di coordinamento della Direzione Regionale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
- di stabilire che l’ufficio operativo pianifica il coordinamento delle attività degli organi di vigilanza; individua le priorità a livello territoriale; provvede a definire i piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati: gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati;
- di stabilire che i piani operativi di vigilanza sono attuati dagli organismi provinciali, di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.C.M. 21 dicembre 2007;
- di costituire gli organismi provinciali previsti all’art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 21 dicembre 2007, composti come segue:
• i Direttori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.
• un Rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;
• un Rappresentante dell’INAIL;
• un Rappresentante dell’ISPESL;
• un Rappresentante dell’INPS;
• un Rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
• un Rappresentante degli Uffici di Sanità Aerea e Marittima del Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali;
Tutti i membri del Comitato regionale di coordinamento, dell’Ufficio operativo e degli Organismi provinciali svolgono le funzioni loro attribuire dalla presente Deliberazione a titolo gratuito.
Con successivo Decreto il Presidente della Regione provvederà alla nomina dei componenti del Comitato regionale di coordinamento, dell’ufficio operativo e degli organismi provinciali.
Il Direttore Regionale competente in materia provvederà a porre in essere gli atti consequenziali.
La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale dalla Regione Lazio.