Categoria: Normativa regionale
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Regione Lazio
Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 26.
Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008 (Art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25).
B.U.R. 29 dicembre 2007, n. 36 - s.o. n. 6

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga


la seguente legge regionale;

[...]

CAPO XI
Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa della regione

Art. 73
(Misure straordinarie per la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro)

1. La Regione, in attuazione delle linee guida indicate anche nello schema del decreto legislativo ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) ed al fine di potenziare le attività per la sicurezza e la tutela nei luoghi di lavoro, istituisce presso l'assessorato regionale competente in materia di sanità, l'ufficio speciale per la sicurezza nei luoghi di lavoro con il compito di coordinamento delle attività di prevenzione, vigilanza e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per la verifica della regolarizzazione dei rapporti di lavoro quale condizione fondamentale e concorrente all’attuazione delle norme di sicurezza.
2. A tal fine, l'ufficio speciale per la sicurezza coordina le attività che fanno capo ai dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali con gli enti che a vario titolo si occupano della stessa materia, quali l’istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), l’istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), la direzione provinciale del lavoro, i vigili del fuoco, quelle di competenza specifica dell'assessorato regionale competente in materia di sanità, attraverso l'assorbimento e la riorganizzazione dell'Area D4- Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, con quelle dell'assessorato regionale competente in materia di lavoro e tutte le iniziative derivanti da norme statali e da direttive europee volte a contrastare gli infortuni sul lavoro e le patologie ad esso correlate.
3. Per l’implementazione delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui ai commi 1 e 2, facendo proprio l'orientamento del Governo di introdurre una deroga al blocco delle assunzioni previsto per gli enti del servizio sanitario nazionale per gli operatori appartenenti al profilo professionale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, così come di quelle di verifica della regolarizzazione dei rapporti di lavoro nonché per le funzioni di coordinamento e monitoraggio poste in essere dall'ufficio speciale per la sicurezza, è istituito nel bilancio di previsione 2008 un apposito capitolo denominato "Spese per P implementazione, la qualificazione e il monitoraggio delle attività di prevenzione, vigilanza e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per la costituzione e gestione di un numero unico regionale dedicato alla sicurezza sul lavoro", nell'ambito dell'UPB HI3, con uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.
4. Nel caso in cui l'orientamento del Governo all’introduzione di una deroga al blocco delle assunzioni di cui al comma 3 venga meno, ovvero vengano riproposti i limiti del piano di rientro dal deficit regionale anche per misure straordinarie quali quelle poste dalle evidenze degli infortuni e delle morti sul lavoro, la Giunta regionale, al fine di implementare un'azione capillare di prevenzione e controllo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, costituisce, anche avvalendosi dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.PRE.S.A.L), un nucleo ispettivo di elevata qualificazione autorizzato ad accedere nei luoghi di lavoro esercitando attività di vigilanza a sostegno e incremento delle attività poste in essere dai servizi e segnalando le irregolarità in tema di sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.
5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l'organizzazione dell'ufficio speciale per la sicurezza, le aree di intervento, i compiti nonché gli obbiettivi da perseguire annualmente.
6. L'ufficio speciale per la sicurezza presenta alle commissioni consiliari competenti, con cadenza semestrale, una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti dalle attività per la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, attuate in modo coordinato dagli enti e servizi di cui al comma 2.
7. Il fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro di cui all'articolo 105 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, è rifinanziato con una dotazione per l'anno 2008, pari ad 1 milione di euro con l'istituzione di un nuovo capitolo denominato: "Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro", nell'ambito UPB F31.
8. La Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali, disciplina le modalità di erogazione e gestione del fondo di cui al comma 7, prevedendo altresì l'assistenza e la tutela legale gratuita in favore dei familiari delle vittime di incidenti nei luoghi di lavoro che ne facciano richiesta.

[...]


Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 26