Regione Liguria
Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2008, n. 801
Comitato di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2007.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge n. 123 del 3 agosto 2007 ’’Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma normativa in materia” ed in particolare l’art.4 della suddetta legge che demanda a un D.P.C.M. la disciplina del coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai Comitati regionali di coordinamento di cui all’art. 27 del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 e s.m.i. ed al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997;
VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 31 del 6/2/2008: “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
PRESO ATTO che all’art. 1, commi 2 e 3, del suindicato D.P.C.M. viene disciplinata la composizione dei Comitati regionali di coordinamento come segue:
• il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore da lui delegato, con la partecipazione degli assessori regionali competenti per le funzioni correlate e deve comprendere rappresentanti, territorialmente competenti: dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), dei settori ispezione del lavoro delle direzioni regionali del lavoro, degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, delle agenzie territoriali dell'istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL), degli uffici periferici dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), degli uffici periferici dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), degli uffici periferici dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e rappresentanti degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della salute nonché delle autorità marittime portuali ed aeroportuali;
• ai lavori del Comitato partecipano quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale; 
ATTESO che, ai sensi di quanto previsto all’art. 1, comma 4, del suindicato D.P.C.M. il Comitato di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi e svolge le seguenti funzioni:
a) sviluppa, tenendo conto delle specificità territoriali, i piani di attività e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale;
b) svolge funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuove l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
c) provvede alla raccolta ed analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;
d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
PRESO ATTO altresì che, secondo quanto disposto all’art. 2 del ridetto D.P.C.M., presso ogni Comitato regionale di coordinamento è istituito un ufficio operativo composto da rappresentanti degli organi di vigilanza che pianifica il coordinamento delle rispettive attività, individuando le priorità a livello territoriale e provvede a definire i piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati;
RITENUTO opportuno costituire, con successivo provvedimento, gli organismi provinciali previsti all’art. 2, comma 3, che dovranno attuare i piani operativi di vigilanza definiti dall’ufficio operativo di cui sopra, fermo restando che tali organismi saranno coordinati dalle Asl;
VISTA la propria Deliberazione n. 2017 del 3/9/1998 con la quale è stato istituito il Comitato regionale di Coordinamento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsto all’art. 27 del D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i.;
VISTA la propria Deliberazione n. 375 del 27/4/2004 con la quale sono state ridefinite la composizione del Comitato, le funzioni di coordinamento operativo ed organizzativo dello stesso e le funzioni di segreteria;
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla ridefinizione della composizione e delle funzioni del Comitato regionale di Coordinamento secondo quanto indicato nel richiamato D.P.C.M. 21/12/2007;
RITENUTO altresì opportuno stabilire che:
• le funzioni di Presidente siano esercitate da parte dell’Assessore alla Salute, Politiche della sicurezza dei cittadini per delega permanente del Presidente della Giunta Regionale in coerenza con gli orientamenti espressi dalle regioni;
• le funzioni di coordinamento a livello provinciale siano assunte dall’azienda Sanitaria Locale secondo le indicazioni definite in sede nazionale;
• alle riunioni del Comitato possano essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti e rappresentanti di enti e associazioni interessati a vario titolo alla materia;
• le funzioni di Segretario siano svolte da un dipendente designato dal Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali;
• l’incarico dei componenti sia rinnovabile;
• il Comitato eserciti le sue funzioni a titolo gratuito;
• le designazioni dei componenti debbano essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta e che la mancata designazione entro tale termine non impedisca la costituzione del Comitato, purché le designazioni pervenute siano pari alla metà più uno dei componenti previsti;
• il Comitato adotti un proprio regolamento e che le decisioni dello stesso siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sempre che i presenti costituiscano la maggioranza dei componenti;
Su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei cittadini e dell’Assessore alle Politiche Attive del Lavoro e dell’Occupazione, Politiche dell’immigrazione

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la seguente nuova composizione del Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.P.C.M. 21/12/2007 e al D.Lgs n. 81/2008, art. 7:
• il Presidente della Giunta Regionale o in sua assenza l’Assessore da lui delegato;
• l’Assessore alle Politiche attive del lavoro e dell’Occupazione, Politiche dell’Immigrazione o suo delegato;
• l’Assessore alla Salute e Politiche della Sicurezza dei cittadini, o suo delegato;
• l’Assessore alle Politiche abitative e edilizia, lavori pubblici, Pari Opportunità o suo delegato;
• il Dirigente del Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, o suo delegato, con funzioni di coordinamento operativo ed organizzativo, del Comitato;
• il Dirigente dell’Ufficio Sicurezza e qualità del lavoro, o suo delegato;
• i Responsabili delle Unità Operative Prevenzione Sicurezza Ambienti lavoro (PSAL) delle Aziende Sanitarie liguri;
• un Responsabile dell’ARPAL
• i Responsabili delle sedi periferiche dell’ISPESL;.
• un Responsabile degli uffici periferici dell’istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
• un Responsabile degli uffici periferici dell’istituto Nazionale per la previdenza sociale (INPS);
• un Responsabile del Settore Ispezione del Lavoro della Direzione regionale del lavoro;
• un Responsabile dell’ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco;
• un Responsabile della Direzione regionale dell’INAIL;
• un Rappresentante regionale dell’ANCI;
• un Rappresentante regionale dell’UPI:
• un Rappresentante regionale dell’UNCEM;
• un rappresentante degli Uffici di Sanità aerea e marittima del Ministero della Sanità;
• quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- di stabilire che le funzioni del Comitato siano le seguenti:
a) sviluppare, tenendo conto delle specificità territoriali, i piani di attività e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale;
b) svolgere funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuovere l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
c) provvedere alla raccolta ed analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;
d) valorizzare gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
di stabilire altresì che, presso il Comitato è istituito un ufficio operativo composto da rappresentanti degli organi di vigilanza che pianifica il coordinamento delle rispettive attività, individuando le priorità a livello territoriale e provvede a definire i piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati;
- di rinviare a successivo provvedimento la costituzione degli organismi provinciali previsti all’art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 21/12/2007, fermo restando che le funzioni di coordinamento di tali organismi siano attribuite all’Azienda Sanitaria Locale prevedendo l’approvazione di eventuali regolamenti che a quel livello si intendessero adottare al fine di armonizzare le azioni nel territorio regionale;
- di stabilire che alle riunioni del Comitato possano essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti e rappresentanti di enti e associazioni interessati a vario titolo alla materia;
- di stabilire che le funzioni di Segretario siano svolte da un dipendente designato dal Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali;
- di stabilire che l’incarico dei componenti sia rinnovabile;
- di stabilire che il Comitato eserciti le sue funzioni a titolo gratuito;
- di stabilire che le designazioni dei componenti, nonché dei rispettivi membri supplenti, debbano essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta e che la mancata designazione entro tale termine non impedisca la costituzione del Comitato, purché le designazioni pervenute siano pari alla metà più uno dei componenti previsti;
- di stabilire che il Comitato adotti un proprio regolamento e che le decisioni dello stesso siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sempre che i presenti costituiscano la maggioranza dei componenti;
- di rinviare ad un successivo Decreto del Segretario Generale la nomina dei componenti il Comitato, che durano in carica tre anni.