Categoria: Normativa regionale
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Regione Lombardia
Deliberazione della Giunta Regionale, 20 maggio 2009, n. VIII/9446
Comitato Regionale di Coordinamento sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Aggiornamento composizione e approvazione regolamento di funzionamento (Art. 7, D.Lgs. n. 81/2008)


VISTO l’articolo 27 del D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 e successive modificazioni, che individua i criteri per la costituzione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 05.12.1997, n. VI/32955 “Istituzione del comitato regionale di coordinamento previsto dall’art. 27 del D.lgs. 19.09.1994 n. 626”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 06.08.1998, n. VI/38117 “Istituzione delle commissioni provinciali del comitato regionale di coordinamento ex art. 27 del D.lgs. 19.09.1994 n. 626”;
VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale del 14.01.2002, n. VII/7740 “Modifica alla DGR del 05.12.1997, n. VI/32955 relativa all’istituzione del comitato regionale di coordinamento previsto dall’art. 27 del D.lgs. 19.09.1994 n. 626 e la Deliberazione della Giunta Regionale del 06.08.1998, n. VI/38117 relativa all’istituzione delle commissioni provinciali di coordinamento quali articolazioni del comitato regionale”;
VISTO l’articolo 5, comma 1 della Legge 03.08.2007, n. 123 che prevede la realizzazione del coordinamento nazionale delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
VISTO l’art. 1, comma 2 del DPCM 21.12.2007 “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro” che affida la presidenza del Comitato regionale di coordinamento al presidente della giunta regionale o ad un assessore da lui delegato e che declina i componenti del comitato stesso;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2008, n. VIII/6918 “Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro” che prevede azioni puntuali in capo al comitato regionale di coordinamento ex art. 27 del D.lgs. 19.09.1994 n. 626 ed altresì l’istituzione di una cabina di regia, quale articolazione del comitato regionale di coordinamento, con compiti di pianificazione e monitoraggio del coordinamento delle attività di vigilanza tra le diverse Istituzioni con compiti in materia;
VISTO l’art. 7 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che affida le attività di programmazione coordinata degli interventi in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro al Comitato regionale di coordinamento ex DPCM 21 dicembre 2007;
CONSIDERATO necessario fissare attraverso uno specifico regolamento il funzionamento del Comitato regionale e delle sue articolazioni provinciali;
VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di aggiornare la composizione del Comitato regionale di coordinamento come previsto dal DPCM del 21 dicembre 2007 in attuazione dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 81/2008;
2. di stabilire che detto Comitato regionale di coordinamento è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall’Assessore alla Sanità, quale suo delegato;
3. di individuare quali soggetti rappresentati nel comitato stesso:
• Regione Lombardia, con la partecipazione degli Assessori regionali, o loro delegati, competenti per i seguenti settori:

• Sanità;

• Qualità dell’ambiente;

• Reti e servizi di pubblica utilità;

• Istruzione, Formazione e Lavoro;

• Agricoltura;

• Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale;

• ASL:

• Servizi PSAL del Dipartimento Prevenzione Medico

• ARPA;
• DIREZIONE REGIONALE LAVORO;
• DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO;
• AGENZIE TERRITORIALI ISPESL;
• UFFICI PERIFERICI INAIL;
• UFFICI PERIFERICI INPS;
• ANCI;
• UPL;
• Rappresentanti degli Uffici di Sanità Aerea del Ministero della Sanità;
• Rappresentanti OO.SS;
• Rappresentanti datori di lavoro e segnatamente di:

• Apilombardia;

• Arai;

• Assolombarda;

• Centredil;

• Cia;

• Cna Lombardia;

• Coldiretti Lombardia;

• Confartigianato;

• Confesercenti;

• Confindustria;

• C.P.R.A;

• Federlombarda Agricoltori;

• Unione Regionale Commercio;

4. di rinviare a successivo provvedimento la nomina dei componenti del comitato;
5. di approvare il Regolamento di funzionamento del comitato (Allegato 1) quale parte integrante della presente deliberazione.

Allegato

COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO


Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Composizione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Art. 3 Compiti del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Art. 4 Pianificazione e il monitoraggio del Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro
Art. 5 Nuclei operativi integrati
Art. 6 Commissioni provinciali ex art. 27 del d.lgs. 626/1994, ora Comitato provinciale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Art. 7 Segreteria del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Art. 8 Riunioni del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro


ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento

In conformità alle disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n° VII/7740 del 14 gennaio 2002, il presente regolamento definisce le regole di funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento previsto dall’art. 27 del d.lgs. 626/1994, di seguito Comitato.

ARTICOLO 2
Composizione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore alla Sanità da lui delegato, che a sua volta potrà delegare il Direttore Generale o il Dirigente d’Unità Organizzativa con funzioni riguardante la materia salute e sicurezza nei luoghi. Il Comitato si compone come previsto dall’art. 1, commi 2 e 3 del citato DPCM 21 dicembre 2007.

ARTICOLO 3
Compiti del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Comitato assolve i compiti previsti dal DPCM 21 dicembre 2007 ed, in particolare, cura affinché i bisogni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, presenti a livello locale, rilevati ed espressi dalle singole Istituzioni componenti, siano tradotti e sviluppati in piani di attività e progetti operativi, in coerenza alle esigenze e alle priorità regionali. Parimenti, si adopera affinché le criticità riscontrate nei diversi territori provinciali nell’esercizio delle attività di vigilanza da parte dei diversi soggetti istituzionali siano discusse, analizzate e superate; si caratterizza quale luogo in cui le esperienze locali sono presentate e, ove opportuno, valorizzate in coerenza agli indirizzi regionali.
Con riguardo all’attività del triennio 2008-2010, connotata dall’impegno teso nell’applicazione del Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, d’ora in poi Piano, il Comitato è informato sia dello stato di avanzamento delle diverse azioni; sia degli effetti, ossia le ricadute in termini di efficacia, derivanti dalla realizzazione degli interventi di vigilanza, ispezione e controllo in esso previste. Il Comitato, di converso, raccoglie e riferisce alla Cabina di regia, di seguito descritta, le criticità riscontrate nell’applicazione del Piano.
Altresì il Comitato:
a) propone nuovi indirizzi di programmazione e coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza, ispezione, controllo, anche al fine di individuare future linee strategiche di intervento, sulla base delle conoscenze delle diverse aree territoriali;
b) promuove e coordina la comunicazione, l’informazione e la formazione attivando sinergie tra le diverse istituzioni competenti in materia;
c) è informato, attraverso il sistema informativo regionale della prevenzione, degli esiti della raccolta e dell’analisi delle informazioni relative ai fenomeni infortunistici e ai rischi;
d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali in grado di orientare i comportamenti dei datori di lavoro secondo i principi della responsabilità sociale.

ARTICOLO 4
Pianificazione e monitoraggio del Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro

Al fine di garantire un governo adeguato all’applicazione del Piano, è istituita un'apposita Cabina di regia, coordinata dalla Direzione Generale Sanità e composta dalle altre Direzioni Generali interessate, da INAIL, dalla Direzione Regionale del Lavoro e dalle Associazioni datoriali e sindacali. Detta Cabina rappresenta attuazione dell’ufficio operativo indicato nel DPCM 21 dicembre 2007; altresì, è costituita nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Piano.
La Cabina di regia ed il Comitato hanno funzioni diverse, ma lavorano in sinergia, sotto la direzione della U.O. Governo della Prevenzione.
Alla Cabina compete la verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano, che prevedono una diminuzione degli infortuni nei luoghi di lavoro. La Cabina cura il monitoraggio costante dell’andamento delle attività e dei risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia, così che, lungo il percorso di verifica, sia registrato ciò che ha impatto positivo e ciò che, invece, è negativo. Nell’eventualità in cui non sia provata l’efficacia delle azioni messe in atto, la Cabina può sottoporre a revisione le linee strategiche, orientandole verso obiettivi sostanziali e non formali.

ARTICOLO 5
Nuclei operativi integrati

In ottemperanza dell’art. 2 comma 2 del DPCM 21 dicembre 2007, per nuclei operativi si intendono gruppi di lavoro istituiti al fine di:
- elaborare protocolli operativi dando attuazione alle azioni definite dalle ASL all’interno dei Piani di programmazione delle attività di vigilanza, ispezione e controllo di cui alla dgr VIII/4799/2007;
- applicare protocolli d’intesa già sottoscritti tra Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità e Direzione Regionale del Lavoro e tra Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità ed INAIL.

ARTICOLO 6
Commissioni provinciali ex art. 27 del d.lgs. 626/1994, ora Comitati di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Al Comitato compete stimolare, governare e presidiare che nelle province siano attivati, anche ai fini della realizzazione del Piano, gli organismi provinciali di cui all’art. 2 comma 3 del DPCM 21 dicembre 2007. Detti organismi, denominati Comitati provinciali di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in continuità con l’esperienza maturata in Regione Lombardia nell’ultimo decennio attraverso l’attività delle commissioni provinciali ex art. 27 del d.lgs. 626/1994, sono presieduti dalle Aziende Sanitarie Locali e sono integrati dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali del lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello provinciale come da deliberazione della Giunta Regionale n° VII/7740 del 14 gennaio 2002. In presenza di più Aziende Sanitarie locali nello stesso territorio provinciale, secondo il principio della semplificazione e massima integrazione, è individuata un’unica Commissione Provinciale che affiderà, ad una delle ASL rappresentate territorialmente, la funzione di coordinamento a seguito di votazione da condursi nel corso della seduta di insediamento. Nella Commissione Provinciale convergono i dati, le informazioni e le analisi dello stato di salute e sicurezza sul lavoro di tutte le ASL ricompresse nella Provincia.

ARTICOLO 7
Segreteria del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Le attività di funzionamento del Comitato sono svolte dal personale della Direzione Generale Sanità - Unità Organizzativa Governo della Prevenzione, tutela sanitaria, piano sicurezza luoghi di lavoro e emergenze sanitarie.
La segreteria cura la convocazione delle riunioni, la trasmissione della documentazione, la redazione dei verbali ed il relativo inoltro.

ARTICOLO 8
Riunioni del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Comitato è convocato dal Presidente o da un suo delegato, con un preavviso minimo di 15 giorni. Il Comitato si riunisce con cadenza almeno trimestrale, come previsto dall’art. 1 comma 4 del DPCM 21 dicembre 2007.
In caso di impedimento, i componenti effettivi sono tenuti a comunicarne le motivazioni e a delegare contestualmente un componente supplente.
Il Comitato si intende regolarmente riunito se è presente alla seduta almeno la metà dei componenti.
Gli avvisi di convocazione del Comitato devono esplicitare gli argomenti all’ordine del giorno che possono essere integrati da ogni componente, attraverso richiesta scritta da inoltrare alla segreteria con un adeguato anticipo.