Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità

Data: 11.07.2007
Protocollo: H1.2007.0032929

Circolare n. 24/SAN/2007

 

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Medica
Ai Responsabili dei servizi PSAL delle ASL della Regione Lombardia


OGGETTO: attuazione dell’accordo per la formazione degli addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione dei ponteggi e degli addetti e preposti all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi - D.Lgs 235/03 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - numero 45 del 23 febbraio 2006)

Indice
1. Premessa
2. Soggetti formatori e accreditamento
3. Comunicazione di inizio corso
4. Modalità di certificazione finale
5. Attestati di frequenza e profitto
6. Aggiornamento
7. Ruolo della Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro e Direzione Generale Sanità, e dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL attraverso i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

1. Premessa
Il presente documento guida, redatto anche con il contributo tecnico del Coordinamento Regionale Lombardo dei Comitati Paritetici Territoriali per l’edilizia e della Scuola Agraria del Parco di Monza, fornisce opportuni chiarimenti ed indirizzi utili ad una lettura condivisa e ad un’omogenea applicazione dell’Accordo sancito in data 26 gennaio 2006 tra il Governo e le Regioni e Province Autonome inerente la formazione degli addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione dei ponteggi e degli addetti e preposti all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi - DLgs 235/03. Contiene indicazioni generali ed, altresì, integra quanto nell’Accordo medesimo riportato; pertanto, ad esso occorre fare riferimento circa quanto qui non espressamente indicato.
Inoltre, le presenti linee di indirizzo ricalcano, con la finalità di mantenere un approccio omogeneo alla materia specifica, quelle già tracciate nelle circolari regionali riferite ai percorsi formativi per responsabili ed addetti SPP.
I Dipartimenti di Prevenzione delle ASL attraverso i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro sono invitati a darne ampia diffusione al territorio, anche attraverso la pubblicazione sui siti web aziendali.

2. Soggetti formatori e accreditamento
Oltre ai soggetti che si definiscono legittimati in quanto espressamente citati dall’Accordo, possono realizzare corsi di formazione e aggiornamento i soggetti pubblici e privati che operano in ambito regionale e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) accreditamento dalla Regione Lombardia in conformità ai criteri per l’accreditamento disposti con Deliberazione della Giunta Regionale del 16.12.2004, N. 7/19867 (BURL serie ordinaria n. 53 del 27.12.2004) per la tipologia SF2;
b) dimostrano il possesso di esperienza biennale professionale maturata nella formazione in ambito di prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Per esperienza professionale biennale si deve intendere lo svolgimento, in almeno due diversi anni solari tra i quattro immediatamente precedenti la data della comunicazione, di attività formativa nel campo dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ovvero di un intero corso di formazione oppure di un modulo all’interno di un corso più ampio, di almeno 16 ore, riguardante esclusivamente l’igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
c) dimostrano la disponibilità o l’impegno ad utilizzare per le docenze solamente personale con esperienza, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e personale con esperienza professionale pratica, documentata, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio dei ponteggi e/o personale con esperienza formativa, documentata, nelle tecniche che comportano l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e loro utilizzo in ambito lavorativo.
Per esperienza professionale pratica si deve intendere esperienza quinquennale o esperienza biennale unitamente a specifico corso di formazione per istruttore pratico nelle tecniche per il montaggio/smontaggio dei ponteggi.
Per esperienza formativa si deve intendere, in alternativa a esperienza quinquennale o esperienza biennale unitamente a specifico corso di formazione per istruttore pratico nelle tecniche che comportano l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e loro utilizzo in ambito lavorativo, esperienza biennale come docente nelle tecniche citate. Il personale docente per l’accesso e l’attività lavorativa su alberi deve disporre di buona conoscenza delle specie arboree, della loro fisiologia e biologia, documentata attraverso la frequenza a specifici corsi o seminari.
Responsabile del possesso del requisito di cui alla lettera a) è la Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro che, in conformità alla deliberazione già citata, realizza l’istruttoria, le verifiche in loco e i relativi controlli, di quei soggetti che abbiano fatto richiesta di accreditamento per la tipologia SF21.
Per quanto concerne i requisiti b) e c) la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro si avvale della collaborazione della Direzione Generale Sanità, e segnatamente delle sue articolazioni periferiche. Nel corso dell’istruttoria finalizzata all’accreditamento, la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro non verificherà il possesso dei requisiti specifici per lo svolgimento dei corsi in materia di sicurezza: in occasione dell’avvio di ogni singolo2 corso, le comunicazioni di inizio devono essere inviate alle ASL a cui compete la verifica del possesso degli specifici requisiti, da dimostrare con autodichiarazione da parte dell’ente formatore.
Inoltre, poiché come si desume dall’Accordo, non è previsto che le strutture della formazione professionale accreditate possano attivare autonomamente corsi per addetti ai ponteggi o per addetti/preposti alle funi, la comunicazione di avvio corso, che obbligatoriamente dette strutture devono inviare secondo le modalità di seguito illustrate, diventa strumento di riconoscimento del corso medesimo da parte dell’Amministrazione, salvo il suo non accoglimento per carenza dei requisiti abilitanti.
Qualora i soggetti legittimati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni, non attingendo alle proprie competenze, si applicherà la struttura dell’accreditamento e quant’altro qui previsto per i soggetti accreditati.

3. Comunicazione di inizio corso
Per garantire ai soggetti formatori accreditati il riconoscimento dei corsi da loro svolti, e alle ASL la possibilità di esercitare funzioni di controllo circa la correttezza e la qualità della formazione dai medesimi erogata, questi devono, con almeno 30 giorni di anticipo, inviare alle ASL sul cui territorio il corso viene realizzato, una comunicazione, come da modello (all. 1), contenente i seguenti punti:
- estremi del decreto di accreditamento emesso dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro per la tipologia SF2;
- autocertificazione relativa al possesso di esperienza biennale professionale maturata nell’ambito della formazione nella sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- autocertificazione relativa all’impegno ad utilizzare per l’attività di docenza personale con esperienza, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e personale con esperienza professionale pratica nelle tecniche per il montaggio/smontaggio dei ponteggi e/o personale con esperienza formativa nelle tecniche che comportano l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e loro utilizzo in ambito lavorativo;
- autocertificazione relativa all’impegno a rispettare per le attività pratiche i rapporti istruttore/allievi specifici;
- autocertificazione relativa alla disponibilità delle attrezzature3 e dei dispositivi di protezione individuali necessari alla realizzazione degli specifici moduli pratici per ciascun allievo;
- calendario del corso, sede, articolazione giornaliera e programmi con elenco degli argomenti, tempo e distribuzione secondo le diverse metodologie di insegnamento dedicato a ciascuno di essi, e, se distinte, sede degli addestramenti e delle prove pratiche di verifica finale.
In particolare la sede utilizzata per gli addestramenti e le prove pratiche deve essere adeguata alla specifica tipologia del corso e consentire che vengano ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro.
Segnatamente, deve essere disponibile un’area con struttura verticale d’appoggio per la realizzazione del ponteggio dove poter realizzare gli ancoraggi, di dimensioni adeguate al numero dei partecipanti. Nel caso di corsi per addetti e/o preposti ai lavori su fune, l'area deve possedere siti naturali ovvero strutture artificiali con requisiti di idoneità all'impiego dei sistemi di accesso e posizionamento, nonché dei relativi ancoraggi, e con requisiti di idoneità alla simulazione di manovre di emergenza. Nei corsi per l’accesso su alberi, il sito deve garantire la presenza di esemplari di specie arboree di vario tipo e di varie altezze; inoltre, tali esemplari devono essere esenti da macroscopici difetti strutturali che influiscano sulla sicurezza.
Nell’area devono essere presenti i servizi igienico - assistenziali: spogliatoi, servizi igienici, cassetta di primo soccorso e la possibilità di svolgere il corso in zona coperta e protetta da eventi meteorologici sfavorevoli (pioggia, vento, gelo...). L’area deve essere con destinazione "laboratorio di istruzione” e non deve avere interferenze con attività produttive, ovvero l’addestramento non può svolgersi in un’area in cui si stanno eseguendo lavori.
- nome del Responsabile del progetto formativo e, a corredo, il suo curriculum vitae;
- numero dei partecipanti;
- tenuta del registro di presenza;
- obbligo di frequenza con assenze massime consentite pari al 10% del monte orario complessivo.
Il mancato invio della comunicazione di avvio corso compromette il riconoscimento del corso e il rilascio della certificazione finale da parte dell’ASL.
I soggetti formatori legittimati, esonerati dall’invio della comunicazione, erogano i corsi nel rispetto dei requisiti sopra descritti, relativi alla professionalità dei docenti e del personale addetto agli addestramenti, alla disponibilità delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali, alla sede per gli addestramenti e le prove pratiche.

4. Modalità di certificazione finale
Le verifiche finali, questionari a risposta multipla e prove pratiche, devono essere eseguite come previsto dall’Accordo Stato Regioni. Le verifiche intermedie, condotte a termine dei moduli teorici, rientrano nell’orario complessivo del relativo modulo, mentre le prove pratiche e i colloqui per i preposti (funi) ne sono al di fuori.
L’accertamento dell’apprendimento viene effettuato da una Commissione di docenti interni che cura la compilazione del calendario degli esami (all. 2).
Per ogni corso deve essere redatto un verbale delle prove di accertamento che reca di ciascun partecipante i dati anagrafici, la percentuale di presenza, il giudizio finale espresso in idoneo/non idoneo. Il verbale (all. 3) è sottoscritto da ciascun membro della commissione e dal responsabile del progetto formativo.
Tutti i soggetti formatori trasmettono i verbali all’ASL territorialmente competente mediante una comunicazione, come da modello (all. 4), che reca, inoltre, a corredo:
- esito delle valutazioni di gradimento dei partecipanti;
- dati identificativi completi degli idonei (all. 5).
L’invio dei verbali da parte dei soggetti formatori legittimati ha il solo scopo di garantire traccia dei percorsi formativi realizzati.

5. Attestati di frequenza e profitto
In generale, i modelli di certificazione devono contenere i seguenti elementi minimi:
- normativa di riferimento
- specifica della tipologia del corso
- periodo di svolgimento del corso
- soggetto formatore
- dati anagrafici del corsista
- firma del soggetto abilitato al rilascio dell’attestato.
Per facilitare la riconoscibilità degli attestati, rilasciati in esito ai corsi realizzati dai soggetti accreditati, e quindi la loro circolazione sul territorio, è definito il modello riportato in allegato 6.
L’ASL rilascia gli attestati ai soggetti formatori accreditati: al ricevimento dei verbali di accertamento dell’apprendimento, predispone gli attestati, a firma Direttore Generale, per ciascuno degli idonei e li invia al soggetto formatore per l’apposizione della firma da parte del legale rappresentante.
L’ASL, nella persona del Direttore Generale o suo delegato, potrà unire la propria firma sugli attestati rilasciati dai soggetti formatori legittimati che ne facciano richiesta, solo qualora questi abbiano provveduto a dare comunicazione dell’avvio del corso secondo le modalità sopra descritte.
Il rilascio degli attestati può eventualmente essere tariffato analogamente a quanto previsto per gli attestati di abilitazione per coordinatore e addetto all’attività di bonifica dell’amianto.

6. Aggiornamento
Come indicato nell’Accordo Stato Regioni, l’aggiornamento è effettuato:
- ogni 4 anni, con durata minima di 4 ore di cui 3 di contenuti tecnico pratici, per gli addetti ai ponteggi;
- ogni 5 anni, con durata minima di 8 ore di cui 4 di contenuti tecnico pratici, per gli addetti alle funi;
- ogni 5 anni, con durata minima di 4ore, per i preposti ai lavori mediante funi.
La decorrenza del quadriennio o quinquennio di aggiornamento parte dalla data di conclusione del corso. La data di conclusione del primo aggiornamento costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti successivi.
I soggetti formatori autorizzati ad erogare i corsi di aggiornamento sono i medesimi autorizzati a realizzare i corsi di formazione iniziale. Pure non cambiano i requisiti di organizzazione e le modalità di inizio corso e di certificazione.

7. Ruolo della Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro e Direzione Generale Sanità, e dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL attraverso i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Le Direzioni Generali Regionali interessate e le ASL attraverso i Dipartimenti di Prevenzione - Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) delle ASL assumono un ruolo di governo delle iniziative che saranno realizzate sul territorio di loro competenza. I Servizi PSAL sono invitati a svolgere azioni di controllo dell’offerta formativa, di sorveglianza della correttezza formale e della qualità sostanziale della formazione erogata dai soggetti formatori accreditati, anche attraverso verifiche in loco che sono svolte senza alcun obbligo di preavviso. L’osservazione può avvenire sia in occasione delle lezioni del corso sia delle verifiche intermedie e finali.
Durante i controlli potrà essere richiesta l’esibizione del registro di presenza, dei curriculum dei docenti e del personale addetto agli addestramenti, e, in genere, di documentazione attestante il possesso dei requisiti autocertificati mediante la comunicazione di avvio corso.
I Servizi PSAL registrano l’attività svolta sotto il codice PREV_225.
L’attività di sorveglianza così descritta garantirà la conoscenza delle iniziative formative che si realizzano sul territorio, contestualmente consentendo ai Servizi PSAL di rendersi facilitatori nella creazione di appropriati poli formativi territoriali. Altresì, può favorire l’assistenza, ovvero la partecipazione ai percorsi da parte dell’ASL nella loro qualità di Aziende competenti per fornire prestazioni nel campo della formazione, sia da parte dei singoli operatori dei Servizi nella loro qualità di docenti.
Con periodicità annuale, e comunque entro il 31 gennaio, le ASL trasmettono alla Direzione Generale Sanità e, in estratto, alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro una relazione consuntiva dell’attività svolta: al tale scopo, la Direzione Generale Sanità comunicherà i contenuti minimi del relativo report.
Segnalando la disponibilità di operatori della struttura Prevenzione, ambienti di vita e di lavoro della U.O. Prevenzione, Tutela Sanitaria e Veterinaria, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore Generale F.to Il Direttore Generale
Istruzione, Formazione e Lavoro
( Dr. Roberto Albonetti)
F.to Il Direttore Generale
Sanità
(Dr. Carlo Lucchina)


Referente: Dr.ssa Cornaggia - tel 02/67653276
________
1 Per un approfondimento sulla tematica dell’accreditamento per le attività formative si veda la Delibera di Giunta n. 19867 del 16.12.2004 con la quale la Regione Lombardia ne ha definito le regole fondamentali. Per maggiori informazioni si rimanda al sito dedicato: http://formalavoro.regione.lombardia.it/rl/accreditamento.nsf/
2 I docenti possono variare per ogni singolo corso e/o edizione del corso.
3 Tipologia di ponteggio: il trabattello non può sostituire una delle tre tipologie previste dall’Accordo Stato-Regioni (PTP – PTG – PMTP).


Allegati