Categoria: Normativa regionale
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Regione Lombardia
Giunta regionale D.G. Salute
Circolare regionale 25 ottobre 2013, n. 20
Indicazioni in ordine all'applicazione dell'accordo tra governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni (repertorio atti n. 53/CSR del 22 febbraio 2012)

B.U.R. 31 ottobre 2013, n. 44

In merito all'applicazione dell'Accordo in oggetto (Repertorio atti n. 53/CSR del 22 febbraio 2012), ad integrazione di quanto ulteriormente specificato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare 21 del 10 giugno 2013, si ritiene utile fornire, d'intesa con la DG Istruzione, Formazione e Lavoro, le seguenti indicazioni operative.

1. Campo di applicazione e tempi di adempimento
Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione sono quelle individuate dall'Allegato A), punto 1 dell'Accordo ex art. 73, comma 5. Detto elenco è da ritenersi esaustivo e non esemplificativo di tutte le attrezzature di lavoro per le quali vige l'obbligo di specifica abilitazione, ovvero di attestazione di idoneità mediante il superamento di una prova finale
L'Accordo è entrato in vigore lo scorso 12 marzo 2013 e pertanto il completamento degli adempimenti formativi dovrà avvenire entro il 12 marzo 2015, data entro cui non sarà ammesso l'uso delle attrezzature in mancanza dell'abilitazione

2. Soggetti formatori e loro requisiti
Possono realizzare corsi di formazione e di aggiornamento, valevoli ai sensi dell'Accordo:
a. le Regioni e le Province autonome;
b. il Ministero del Lavoro;
c. l'INAIL;
d. le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore d'impiego delle attrezzature anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
e. gli ordini o collegi professionali;
f. le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga all'esclusione dall'accreditamento prevista dalla medesima intesa;
g. i soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale nella formazione per le specifiche attrezzature e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga all'esclusione dall'accreditamento prevista dalla medesima intesa;
h. i soggetti formatori con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di sicurezza e salute del lavoro e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga all'esclusione dall'accreditamento prevista dalla medesima intesa;
i. gli enti bilaterali;
j. le scuole edili.
Regione Lombardia, quale soggetto formatore individuato al punto a del precedente elenco, svolge un ruolo di governo nell'applicazione degli Accordi per la formazione in materia sicurezza e salute sul lavoro, mediante le proprie articolazioni territoriali (ASL), non eroga corsi, ma ne sorveglia, ne supporta e ne assiste la realizzazione.
L'Accordo, rendendo nulla la deroga all'esclusione dall'accreditamento prevista dall'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 per i soggetti di cui ai punti f. - g. - h. dell'elenco precedente, dispone che i medesimi si accreditino secondo il sistema regionale.
Per le sole aziende utilizzatrici di cui al punto h. dell'elenco, che intendono svolgere limitatamente ai propri lavoratori attività formativa sull'uso delle attrezzature di lavoro, in coerenza con le regole vigenti, Regione Lombardia ha stabilito, con decreto n. 7472 del 5 agosto 2013 (pubblicato su BURL, SO n. 32 del 9 agosto 2013), che le stesse debbano:
• profilarsi nel sistema regionale di accreditamento attraverso l'autocertificazione, di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del citato provvedimento regionale,
• registrarsi nel sistema informativo regionale https://gefo.servizirl.it/ e compilare entro la data di avvio delle attività formative l'autocertificazione che viene generata automaticamente dal sistema informativo
Le aziende utilizzatrici profilate erogano attività di formazione e di aggiornamento esclusivamente in Lombardia, presso la/e propria/e unità locale/i ubicata/e, come da Registrazione in Camera di Commercio
Si precisa, infine, che tutti i soggetti formatori, devono realizzare le attività pratiche nel rispetto di quanto definito dall'Allegato I del presente Accordo, a conferma di quanto già previsto con Circolare regionale 24/SAN/2007 «Attuazione dell'accordo per la formazione degli addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione dei ponteggi e degli addetti e preposti all'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi - D.Lgs 235/03 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - numero 45 del 23 febbraio 2006)».

3. Metodologia didattica
La formazione in modalità e-learning, esclusivamente per la parte di formazione generale relativa ai moduli giuridico-normativo e tecnico di cui agli Allegati III - X, deve essere erogata nel rispetto delle indicazioni fornite con Circolare regionale n. 17/2013, pubblicata su BURL SO n. 32 del 5 agosto 2013.

4. Modalità di erogazione dei percorsi e rilascio attestati
Per le modalità organizzative di ogni percorso formativo i soggetti che realizzano i corsi devono seguire le indicazioni contenute nell'Accordo. Di seguito si forniscono specifiche relativamente:
alla tenuta del registro di presenza che deve essere composto da fogli non asportabili e numerati e redatto, per ogni corso realizzato, nel rispetto di requisiti minimi di registrazione, quali:
- compilazione contestuale allo svolgimento delle attività formative;
- firme degli allievi, per la rilevazione delle presenze;
- firme dei docenti e dei tutor (se previsti).
Il Registro deve essere compilato e firmato, prima del suo utilizzo, dal responsabile del progetto formativo.
ai contenuti della formazione erogata che devono essere esplicitati indicando i seguenti elementi minimi:
- tipologia di percorso di riferimento;
- ore di formazione programmate;
- nominativi dei docenti, degli esperti e di altre figure che intervengono nell'ambito dell'erogazione delle azioni formative;
- modalità organizzative del percorso (lezioni frontali, esercitazioni, ecc)
In coerenza con l'impianto organizzativo definito con la Circolare regionale n. 7 del 17 settembre 2012, pubblicata su BURL SO n. 38 del 20 settembre 2012, l'attestato di abilitazione è rilasciato direttamente dal soggetto che realizza il corso, secondo il modello riportato nell'Allegato 1, privo di logo regionale. Gli attestati devono essere rilasciati sulla base delle risultanze dei verbali finali e devono essere stampati su cartoncino colore bianco, formato A4.
I soli percorsi formativi attivati dalle aziende utilizzatrici, nel rispetto di quanto previsto dal decreto n. 7472 del 5 agosto 2013, devono essere caricati sulla piattaforma regionale Gefo.

5. Registro informatizzato regionale
Al fine di costituire il registro informatizzato degli operatori abilitati all'uso delle attrezzature di lavoro ex art. 73 comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, previsto alla lettera B), punto 5 dell'Accordo, il responsabile del progetto formativo trasmette al Dipartimento di Prevenzione Medico (DPM) della ASL competente - quella sul cui territorio si realizza il corso - i dati relativi ai partecipanti idonei, secondo il tracciato elettronico in Allegato
2. Il tracciato è inviato all'indirizzo di posta elettronica che l'ASL pubblica sul proprio sito web.
Con cadenza semestrale i DPM trasmettono a Regione Lombardia, DG Salute, UO Governo della Prevenzione e tutela sanitaria, secondo indicazioni fornite con specifica nota, il proprio registro informatizzato locale al fine dell'implementazione del registro regionale

Il direttore generale
Walter Bergamaschi

 

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