Regione Lombardia
Circolare 19 dicembre 2006, n. 32/SAN

 

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori del Dipartimento Prevenzione Medico
Ai Responsabili Servizi PSAL delle ASL della Regione Lombardia


OGGETTO: attuazione dell’accordo per la formazione degli addetti e dei responsabili SPP - DLgs 195/03 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - numero 37 del 14 febbraio 2006)

Indice

1. Premessa
2. Riconoscimento dei crediti formativi pregressi
2.1 Corsi di formazione inerenti il DLgs 195/0
2.2 Corsi di formazione non inerenti il DLgs 195/03
3. Corsi di aggiornamento di cui all’art. 8 bis, comma 5 del DLgs 626/94
4. Sperimentazione
5. Termine per l’attivazione dei corsi



1. Premessa
In seguito alla emanazione dell’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006 (Repertorio atti n. 2635 - G.U. n. 285 del 7 dicembre 2006) inerente le linee guida interpretative dell’Accordo per la formazione degli addetti e dei responsabili SPP, introdotto dall’art. 2 del DLgs 195/03, con la presente circolare vengono forniti ulteriori indirizzi utili a regolare omogeneamente in Lombardia le questioni relative al riconoscimento dei crediti formativi pregressi, ai corsi di aggiornamento, alla sperimentazione e al termine per l’attivazione dei corsi.

2. Riconoscimento dei crediti formativi pregressi
In linea con il documento adottato nell’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006, punto 2.6, secondo capoverso, sono di seguito riportate le condizioni utili al riconoscimento di crediti formativi inerenti la frequenza di precedenti corsi.

2.1 Corsi di formazione inerenti il DLgs 195/03
Sono riconosciuti crediti formativi pregressi per coloro che abbiano frequentato corsi di formazione specifici per RSPP e ASPP nel periodo che intercorre tra la data di pubblicazione del Dlgs 195/03 e la data di pubblicazione dell’Accordo, purché erogati da soggetti formatori che possedevano, al momento dell’erogazione, i requisiti richiesti dall’Accordo medesimo.
I crediti formativi per l’esonero dalla frequenza dei Moduli A e B sono distinti in totali o parziali. Il primo caso ricorre qualora sia dimostrato che il corso è stato realizzato in assoluta conformità ai contenuti, alla durata, alle metodologie didattiche e di verifica di apprendimento, ... descritte dall’Accordo; il secondo, qualora sussistano difformità da quanto previsto nel medesimo. In quest’ultima evenienza il credito è assegnato in termini di frequenza del monte ore ed il percorso formativo deve essere integrato con lezioni aggiuntive. In entrambe i casi, ai fini del rilascio dell’attestazione finale secondo il modello previsto dalla circ. r. 27 luglio 2006, n. 21, i titolari del credito devono sostenere e superare le verifiche finali, secondo le modalità descritte al punto 3 della medesima circolare.
I soggetti formatori sono deputati al riconoscimento dei crediti formativi pregressi, all’eventuale integrazione dei percorsi e alla somministrazione delle verifiche. In particolare, nel caso di riconoscimento di crediti parziali, prima dell’avvio delle lezioni integrative, i soggetti indicati al punto 4.2 dell’Accordo, appartenenti al c.d. terzo blocco, devono inviare all’ASL sul cui territorio il corso viene integrato, la comunicazione descritta al punto 2 della circ. r. 27 luglio 2006, n. 21, adattata con la specifica " integrazione Modulo A / B”. Altresì, per la stessa evenienza, detta comunicazione è trasmessa dai soggetti formatori elencati al comma 3 dell’art. 2 DLgs 195 e al punto 4.1.1, appartenenti ai c.d. primo e secondo blocco, che volessero rilasciare attestati a firma congiunta con l’ASL, in analogia a quanto previsto al punto 4 della circ. r. 27 luglio 2006, n. 21.
I corsi effettuati dopo la pubblicazione dell’Accordo devono rispettare quanto in esso previsto.

2.2 Corsi di formazione non inerenti il DLgs 195/03
Sono riconosciuti crediti formativi totali o parziali derivanti dalla frequenza a specifici corsi di formazione. I crediti formativi sono utili unicamente ai fini dell’esonero dalla frequenza del Modulo B. Segnatamente, possono essere assegnati crediti formativi ad personam a coloro che abbiano frequentato corsi regionali di qualificazione professionale a tecnico della sicurezza antecedentemente alla data di pubblicazione del DLgs 195/03, oppure i corsi di formazione di cui all’art. 10 DLgs 494/96, limitatamente al settore ATECO 3, oppure corsi previsti in piani di studio universitari o post-universitari.
I corsi devono risultare da documentazione formale prodotta dal richiedente al soggetto formatore, cui compete:
- l’analisi comparata tra il programma del corso per il quale si richiedono i crediti e il programma previsto dallo stesso soggetto per il Modulo B;
- l’attribuzione dei crediti formativi che, qualora parziali, sono espressi in termini di frequenza del monte ore. Ad esclusione dei crediti derivanti dai corsi di formazione di cui all’art. 10 DLgs 494/96, l’attribuzione è sottoposta ad approvazione da parte della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro e da parte della Direzione Generale Sanità. All’uopo deve essere compilato il modello in allegato 1;
- l’eventuale integrazione dei percorsi e la somministrazione delle verifiche.
Ai fini del rilascio dell’attestazione finale secondo il modello previsto dalla circ. r. 27 luglio 2006, n. 21, i titolari del credito, totale o parziale, devono sostenere e superare le verifiche finali, secondo le modalità descritte al punto 3 della medesima circolare.

3. Corsi di aggiornamento di cui all’art. 8 bis, comma 5 del DLgs 626/94
La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell’aggiornamento per coloro che possono fruire dell’esonero (tabelle A4 e A5, prima riga dell’accordo; punto 2 della presente circolare). Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.
In coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 del documento adottato nell’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006, per coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza dei Moduli A e B sulla base dei crediti professionali e formativi pregressi, il termine per l’attivazione dei corsi è il 14.02.2007. Il Modulo di aggiornamento può essere erogato in un’unica tranche o in tranche annuali; nel qual caso, entro il 14.02.2008, deve essere svolto per almeno il 20% del monte ore complessivo previsto per lo specifico settore e l’intero percorso deve concludersi entro il 14.02.2012.
I soggetti formatori autorizzati ad erogare i corsi di aggiornamento sono i medesimi autorizzati a realizzare i corsi per i moduli A, B e C. In analogia con quanto stabilito per detti moduli, sono requisiti di organizzazione:
- l’individuazione di un responsabile del progetto formativo;
- il numero massimo di partecipanti per ogni corso pari a 30 unità;
- l’impiego di docenti con esperienza formativa biennale;
- il 10% quale massimo di assenze consentite sul monte orario complessivo;
- la tenuta del registro di presenza.
I corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con metodologia di formazione a distanza, dovranno far riferimento:
- al settore produttivo di riferimento;
- alle novità normative eventualmente intervenute in materia;
- alle innovazioni nel campo della prevenzione.
In linea con il documento adottato nell’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006, punto 3, terzo capoverso, sono stabilite le modalità di documentazione dell’avvenuto aggiornamento.
All’erogazione dei Moduli di aggiornamento da parte dei soggetti formatori indicati al punto 4.2 dell’accordo, c.d. appartenenti al terzo blocco, si applicano i criteri e le modalità previste al punto 2 della circ. r. 27 luglio 2006, n. 21; in particolare il modello di comunicazione è adattato con la specifica " Modulo di aggiornamento”.
Al termine di ogni tranche, sia essa annuale o unica, è rilasciato il relativo attestato di frequenza a fronte del 90% di frequenza e del superamento di una verifica finale la cui tipologia è nella discrezionalità del soggetto formatore. L’attestato di frequenza deve contenere gli stessi elementi minimi già previsti per gli attestati di frequenza e profitto di cui al punto 4 della circ. r. 27 luglio 2006, n. 21, con la specifica del/dei gruppo/i ATECO a cui l’aggiornamento è riferito e del relativo monte ore.
Gli attestati di frequenza sono rilasciati dai soggetti formatori.
L’ASL potrà rilasciare attestati di frequenza, a firma congiunta, secondo il modello riportato in allegato 2 ai soggetti formatori che facciano richiesta, ovvero, nel caso dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 2 DLgs 195 e al punto 4.1.1, appartenenti ai c.d. primo e secondo blocco, solo qualora questi abbiano provveduto a dare comunicazione dell’avvio del Modulo secondo le modalità sopra descritte. Il rilascio potrà essere tariffato analogamente a quanto eventualmente già previsto per gli attestati di frequenza e profitto.
È cura dell’utente conservare gli attestati al fine di documentare l’assolvimento degli obblighi di formazione e di aggiornamento.

4. Sperimentazione
In coerenza con quanto esplicitato al punto 2.4.2 del documento adottato nell’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006, sono di seguito illustrate le modalità ed i criteri utili ad avviare e monitorare la sperimentazione di modelli di formazione integrata per macrosettori ATECO diversi.
È ammessa la sperimentazione di aggregazioni settoriali fra diversi macrosettori con rischi assimilabili tra loro, anche con moduli formativi comuni, nel rispetto della durata, dei contenuti e della specificità dei singoli macrosettori; ovvero, è ammessa la ricerca di un percorso di erogazione di materie propedeutiche comuni a più macrosettori sul quale innestare i percorsi specialistici:
La Regione Lombardia, in una logica di governo, attraverso l’istituzione di un tavolo con le parti sociali, valuta i risultati della sperimentazione delle iniziative che saranno realizzate sul territorio lombardo. A tale scopo tutti i soggetti formatori sottopongono preliminarmente il progetto di formazione integrata al tavolo medesimo, che potrà raccogliere l’eventuale parere espresso dalle ASL. In generale i soggetti formatori consentono la verifica dell’intero percorso formativo al fine di consentirne la valutazione in termini di adeguatezza e congruità, secondo modalità che saranno oggetto di successiva comunicazione.

5. Termine per l’attivazione dei corsi
I corsi devono essere attivati entro il 14.02.2007, ovvero, aderendo all’interpretazione comunemente utilizzata nell’ambito della formazione professionale della DG Istruzione, Formazione e Lavoro, entro tale data devono essere completate tutte le procedure che consentono l’effettivo avvio dell’evento formativo, ed in dettaglio:
- qualora si tratti di progetto mono-edizione, entro il 14.02.2007, deve esserne data comunicazione all’ASL territorialmente competente, utilizzando il modulo di cui al punto 2 della circ. r. 27 luglio 2006, n. 21;
- qualora si tratti di progetto multi-edizione, entro il 14.02.2007, deve essere avviata la prima edizione. La comunicazione all’ASL è effettuata utilizzando il modulo di cui al punto 2 della circ. r. 27 luglio 2006, n. 21 integrato con l’indicazione "avvio corso multi-edizione” e, per ciascuna delle edizioni successive, la tempistica e il numero di partecipanti eventualmente già iscritti. In occasione di ogni edizione successiva dovrà essere inviata la relativa comunicazione. Qualora le edizioni siano realizzate in sedi diverse, ossia allocate in ambiti territoriali afferenti a distinte ASL, la comunicazione di "avvio corso multi-edizione” deve essere inviata a ciascuna delle ASL territorialmente competente.
Segnalando la disponibilità a fornire i chiarimenti che si renderanno necessari, è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Sanità
(Dr. Carlo Lucchina)
Il Direttore Generale
Istruzione Formazione e Lavoro
(Dr. Alberto Albonetti)



Referente: Dr.ssa N. Cornaggia - tel 02/67653276

 

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