Regione Lombardia
D.G. Salute
Circolare regionale 26 novembre 2013, n. 21
Avviso di rettifica: circolare 25 ottobre 2013, n. 20 - Direzione Generale Salute - Indicazioni in ordine all'applicazione dell'accordo tra governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni (repertorio atti n. 53/csr del 22 febbraio 2012) - Pubblicata sul bollettino n. 44 serie ordinaria del 31 ottobre 2013
B.U.R. 3 dicembre 2013, n. 49

Preso atto che:
• l'entrata in vigore, il 17 agosto 2013, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» (G.U. n. 191 del 16 agosto 2013) convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013), richiede l'aggiornamento dei soggetti formatori di cui al punto 2. della circolare regionale n. 20/2013,
• un mero errore materiale al quarto capoverso del punto «2. Soggetti formatori e loro requisiti» della circolare regionale n. 20/2013 richiede la modifica per una corretta interpretazione,
si provvede ad aggiornare il testo del citato punto «2. Soggetti formatori e loro requisiti» della circolare regionale n. 20/2013 evidenziando in grassetto nel testo integrale, che si riporta per completezza informativa, le modifiche apportate.

2. Soggetti formatori e loro requisiti
Possono realizzare corsi di formazione e di aggiornamento, valevoli ai sensi dell'Accordo:
a. le Regioni e le Province autonome;
b. il Ministero del Lavoro;
c. l'INAIL;
d. le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore d'impiego delle attrezzature anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
e. gli ordini o collegi professionali;
f. le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga all'esclusione dall'accreditamento prevista dalla medesima intesa;
g. i soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale nella formazione per le specifiche attrezzature e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga all'esclusione dall'accreditamento prevista dalla medesima intesa;
h. i soggetti formatori con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di sicurezza e salute del lavoro e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga all'esclusione dall'accreditamento prevista dalla medesima intesa;
i. gli enti bilaterali;
j. le scuole edili.
Per la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5, articolo 73, d.lgs 81/08, si recepisce quanto disposto in materia dal d.l. 93/2013 convertito con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013): «Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.» (art. 11, comma 5, lettera c).
Regione Lombardia, quale soggetto formatore individuato al punto a. del precedente elenco, svolge un ruolo di governo nell'applicazione degli Accordi per la formazione in materia sicurezza e salute sul lavoro, mediante le proprie articolazioni territoriali (ASL), non eroga corsi, ma ne sorveglia, ne supporta e ne assiste la realizzazione.
L'Accordo, rendendo nulla la deroga all'esclusione dall'accreditamento prevista dall'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 per i soggetti di cui ai punti f. - g. - h. dell'elenco precedente, dispone che i medesimi si accreditino secondo il sistema regionale.
Per le sole aziende utilizzatrici di cui al punto f. dell'elenco, che intendono svolgere limitatamente ai propri lavoratori attività formativa sull'uso delle attrezzature di lavoro, in coerenza con le regole vigenti, Regione Lombardia ha stabilito, con decreto n. 7472 del 5 agosto 2013 (pubblicato su BURL, SO n. 32 del 9 agosto 2013), che le stesse debbano:
• profilarsi nel sistema regionale di accreditamento attraverso l'autocertificazione, di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del citato provvedimento regionale,
• registrarsi nel sistema informativo regionale https://gefo.servizirl.it/ e compilare entro la data di avvio delle attività formative l'autocertificazione che viene generata automaticamente dal sistema informativo.
Le aziende utilizzatrici profilate erogano attività di formazione e di aggiornamento esclusivamente in Lombardia, presso la/e propria/e unità locale/i ubicata/e, come da Registrazione in Camera di Commercio.
Si precisa, infine, che tutti i soggetti formatori, devono realizzare le attività pratiche nel rispetto di quanto definito dall'Allegato I del presente Accordo, a conferma di quanto già previsto con Circolare regionale 24/SAN/2007 «Attuazione dell'accordo per la formazione degli addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione dei ponteggi e degli addetti e preposti all'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi - d.lgs 235/03 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - numero 45 del 23 febbraio 2006)».

Il direttore generale
Walter Bergamaschi