Cassazione Civile, Sez. 6, 03 marzo 2014, n. 4944 - Infortunio sul lavoro e normativa applicabile





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro - Presidente -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -
Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -
Dott. PAGETTA Antonella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ordinanza


sul ricorso 17778/2012 proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico di livello generale - Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato FAVATA Emilia, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMEO LUCIANA giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
F.M.T.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 593/2011 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA del 26/05/2011, depositata il 18/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.



FattoDiritto


Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ., ha depositato la seguente relazione ai sensi degli artt. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ.: "La Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava l'INAIL a corrispondere all'appellante F.M. T. l'indennizzo per l'infortunio con riferimento ad un danno biologico del 9% dal 7.4.2011, oltre interessi.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'INAIL sulla base di due motivi. Con il primo, denunziando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2 e del D.M. 25 luglio 2000, nonchè del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74, ha censurato, in sintesi, la decisione per avere applicato ai postumi dell'infortunio in controversia, avvenuto il (OMISSIS), la disciplina di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, destinata a trovare applicazione solo per gli infortuni verificatisi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione delle tabelle ivi previste e cioè successivamente alla data del 25 luglio 2000.

Con il secondo motivo, denunziando ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, il contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, ha censurato la decisione per avere questa da un lato dichiarare di aderire agli esiti della ctu di secondo grado che aveva effettuato la valutazione dell'inabilità in termini di riduzione della capacità lavorativa, in coerenza con il regime applicabile all'epoca dell'infortunio e, dall'altro, statuito riconoscendo il diritto all'indennizzo previsto dal D.Lgs. n. 38 del 2000.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, commi 2, 4 e 6, e il regime del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e quello del D.Lgs. n. 38 del 2000 costituiscono due sistemi normativi autonomi, separati ed impermeabili (Corte Cost. 19 dicembre 2006 n. 426; Cass. 12 ottobre 2007 n. 21452) che si applicano agli infortuni sul lavoro avvenuti e alle malattie professionali denunciate rispettivamente prima o dopo la data di entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2000, previsto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 3, pubblicato sulla G.U. del 25 luglio 2000.

In questa prospettiva è stata sottolineata la diversità dell'oggetto stesso della tutela (non più la riduzione della capacità di lavoro generica, ma il danno all'integrità psicofisica). Da tale separatezza deriva che il regime del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 continua a coesistere con quello successivo e a governare gli eventi di sua competenza fino allo scadere dei relativi termini revisionali (Cass. n. 12613 del 2008 e conf. Cass. n. 8761 del 2010).

La Corte territoriale ha disatteso tale insegnamento laddove per i postumi di un infortunio verificatosi nel dicembre 1993 e, quindi, pacificamente nel vigore della precedente disciplina posta dal D.P.R. n. 1124 del 1965, ha liquidato l'indennizzo previsto dal D.Lgs. n. 38 del 2000. Il Collegio in Camera di consiglio valuterà se il primo motivo di ricorso non sia manifestamente fondato risultandone assorbito il secondo".

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, per la definizione camerale..Conseguentemente va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio anche per le spese del presente giudizio alla Corte di appello di Perugia.


P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Perugia.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2014