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Regione Lombardia
D.g.r. 30 maggio 2007,  n. 8/4799
L.r. n. 8/2007 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato» - Attuazione art. 6, comma 2
B.U.R. 14 giugno 2007, n. 24 - s.s. n. 1

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 6 della l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato», che modifica la l.r. 31/97 riguardo allo svolgimento da parte delle ASL di attività di vigilanza e controllo specifiche sulle strutture sanitarie:
- art. 2, comma 7: ... «I funzionari delle ASL incaricati di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo, su indicazione delle direzioni generali regionali competenti, operano anche al di fuori del territorio dell’azienda di appartenenza. Le ASL garantiscono alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti il periodico aggiornamento sullo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma»;
- art. 2, comma 7-bis «In situazioni di particolare rilevanza e impatto sul sistema sanitario o socio-sanitario regionale, le direzioni generali regionali competenti possono esercitare direttamente le funzioni di controllo di cui al comma 7 avvalendosi di propri funzionari, eventualmente affiancati da personale delle ASL o da professionisti, anche di area sanitaria o socio-sanitaria, in possesso di comprovata competenza ed esperienza»;
- art. 2, comma 7-ter «L’attivazione del controllo di cui al comma 7-bis, nonché gli esiti di tale attività, sono comunicati dalle Direzioni generali competenti ai Direttori delle aziende sanitarie interessate, anche a i fini dell’assunzione dei provvedimenti di rispettiva competenza»;
Richiamata la circolare n. 11/SAN del 6 aprile 2007 «Prime indicazioni operative di carattere sanitario per l’applicazione della l. r. n. 8 del 2 aprile 2007 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie”, in particolare il punto 5 a) “Attività di prevenzione, vigilanza e controllo svolte dalle ASL (art. 6, comma 1)”»;
Considerato che le modifiche apportate con la predetta legge regionale:
- rappresentano un’ulteriore valorizzazione della funzione di controllo propria delle ASL - in quanto titolare dei rapporti contrattuali con i soggetti erogatori accreditati - riconoscendo agli incarichi ed alle competenze aventi funzione di controllo, la caratteristica di «risorsa» disponibile per l’intero sistema socio-sanitario regionale, stabilendone la valenza sovraterritoriale;
- ribadiscono il ruolo di governo e di coordinamento delle direzioni generali regionali competenti, nella prospettiva che mette le funzioni di controllo delle ASL in una condizione di maggiore sinergia e di facilitata condivisione di metodi e comportamenti, che renderanno pili efficaci le attività di aggiornamento professionale obbligatorio che saranno proposte nei prossimi mesi sia agli operatori NOC che agli operatori ASL addetti ad altre attività di verifica e controllo proprie delle ASL;
Ritenuto che le succitate modifiche della l.r. 31/97 offrono nuove opportunità e necessitano che le regole e gli strumenti attuali si adeguino in tempi strettissimi al nuovo scenario operativo ed in particolare ai due seguenti aspetti:
- la valenza sovraterritoriale della funzione di controllo;
- la funzione di governo e coordinamento delle direzioni generali regionali competenti, non può e non deve creare un conflitto di competenze rispetto alla responsabilità primaria che per le attività di controllo che e propria delle ASL, soggetti titolari della funzione di negoziazione con le strutture sanitarie accreditate e delle funzioni di ispezione e vigilanza;
Richiamati i seguenti provvedimenti regionali in tema di controllo dell’appropriatezza e della codifica delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture di ricovero e cura e dalle strutture ambulatoriali e delle relative tariffe:
- la d.g.r. n. 6/29381 del 20 giugno 1997 - «Costituzione Nucleo Operativo di Controllo della attività sanitarie delle strutture accreditate - Approvazione dello schema tipo di convenzione con Aziende sanitarie per l’utilizzo di personale dipendente delle stesse nel Nucleo Operativo di Controllo»;
- la d.g.r. n. 6/31654 del 10 ottobre 1997 - «D.g.r. n. 6/29381 del 20 giugno 1997 relativa alla costituzione del nucleo operativo di controllo delle attività sanitarie delle strutture accreditate - Determinazioni conseguenti - 1° provvedimento»;
- d.g.r. n. 6/34809 del 27 febbraio 1998 - «Attività di vigilanza e controllo sulle modalità di applicazione del sistema di finanziamento a prestazione»;
- la d.g.r. n. 6/45934 del 28 ottobre 1999 - «Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dell’attività di controllo esterno da parte dell’ASL sulle modalità di applicazione del sistema di pagamento a prestazione»;
- la d.g.r. n. 7/3826 del 16 marzo 2001 - «Determinazioni in merito alle modalità di controllo delle prestazioni sanitarie»;
- la d.g.r. n. 7/8078 del 18 febbraio 2002 - «Indicazioni sulle modalità di controllo delle prestazioni sanitarie per l’anno 2002»;
- la d.g.r. n. 7/12692 del 10 aprile 2003 - «Determinazioni in merito alle modalità di controllo delle prestazioni sanitarie per l’anno 2003»;
- la d.g.r. n. 7/13796 del 25 luglio 2003 «Modifiche della classificazione, delle tariffe e della erogabilità a carico del servizio sanitario regionale di alcune prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale, tra cui quelle indicate agli allegati 2B e 2C del d.p.c.m. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, ed aggiornamento delle linee guida per la codifica delle diagnosi e degli interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche - Revisione 2003»;
- la circolare n. 37/SAN/2003 «Oggetto: l.r. n. 11 del 4 agosto 2003 - Indirizzi per l’applicazione delle sanzioni amministrative»;
- la d.g.r. n. 7/15324 del 28 novembre 2003 - «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l’esercizio 2004»;
- la d.g.r. n. 8/19688 del 3 dicembre 2004 - «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l’esercizio 2005»;
- la d.g.r. n. 8/1375 del 14 dicembre 2005 - «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l’esercizio 2006»;
- la d.g.r. n. 8/2645 del 31 maggio 2006 - «Precisazioni in tema di appropriatezza di codifica e di erogazione delle prestazioni sanitarie»;
- la d.g.r. n. 8/3776 del 13 dicembre 2006 - «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l’esercizio 2007»;
Richiamati, altresì, i d.d.g. Sanità n. 3077 del 28 marzo 2007, n. 3243 del 2 aprile 2007 e n. 3373 del 3 aprile 2007 «Costituzione del gruppo di lavoro sull’attività di controllo in ambito sanitario»;
Considerato che il documento prodotto dal predetto gruppo di lavoro a conclusione dei lavori e stato approvato nella seduta del 16 maggio 2007 - Allegato A parte integrante del presente provvedimento -, relativamente alle attività di controllo dell’appropriatezza e della codifica delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture di ricovero e cura e dalle strutture ambulatoriali, contiene, insieme ad una dettagliata descrizione dello stato dell’arte dei controlli, anche proposte di ulteriori indicazioni e precisazioni di seguito elencate:
1. % di casi ordinari con degenza di 2/3 giorni. Questo indicatore può evidenziare la tendenza a massimizzare da parte di una struttura la resa economica del ricovero con il minimo impegno di risorse;
2. % casi complicati. Questo indicatore, calcolato solo per le coppie di DRG e per la casistica ordinaria che prevede l’accoppiata complicato / non complicato, può evidenziare la tendenza a segnalare delle complicanze e/o delle comorbilità che non sono state significative in termini di necessitai di impegno maggiore di risorse e di degenza prolungata;
3. incidenza di un DRG sul mix dell’unita operativa. Questo indicatore, calcolato per la casistica ordinaria, può indicare o la particolare attrattività / specializzazione di una struttura o la tendenza ad usare delle codifiche o ad adottare delle modalità organizzative degne di attenzione e di valutazione;
4. % di ricoveri ripetuti per la stessa MDC ed all’interno dello stesso ospedale. Questo indicatore può evidenziare o la tendenza a frammentare i processi di erogazione delle cure o problemi in termini di efficacia delle stesse. In entrambi i casi la valutazione e opportuna;
5. numero di accessi per record di day hospital. Questo indicatore può evidenziare la tendenza ad utilizzare in modo inappropriato il day hospital;
6. % di procedure effettuate in ambulatorio. Sono state isolate tutte le procedure (circa 100) che sono presenti sia nell’ICD-9- cm sia nel nomenclatore ambulatoriale ed e stata calcolata l’incidenza della modalità di erogazione in regime ambulatoriale rispetto al totale delle prestazioni - riconducibili alla stessa codifica - erogate nella stessa struttura sia in ambulatorio sia in regime di ricovero. Questo indicatore può evidenziare la tendenza ad utilizzare in modo anomalo il regime di ricovero invece della pili appropriata modalità ambulatoriale di erogazione delle prestazioni;
Precisato che:
1. tutti e sei gli indicatori saranno calcolati e forniti, relativamente alle strutture operanti nel territorio di competenza, con cadenza semestrale da parte della D.G. Sanità a tutte le ASL;
2. in prima istanza si e ritenuto di evidenziare le strutture che si discostano per meno/più di 1 deviazione standard rispetto alla distribuzione regionale di riferimento dello stesso periodo;
3. si tratta di indicatori che sono caratterizzati da un’alta sensibilità, ovvero che hanno un’alta probabilità di evidenziare in modo corretto le eventuali problematicità ma che contestualmente sono poco specifici andando ad evidenziare anche delle situazioni che si caratterizzano non tanto per l’inappropriatezza quanto piuttosto per la peculiarità clinica e di bacino di utenza di alcune strutture;
Ritenuto di fornire alle ASL le seguenti indicazioni relative alle modalità di controllo dell’appropriatezza e della codifica delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture di ricovero e cura e dalle strutture ambulatoriali:
- la non obbligatorietà del preavviso della visita ispettiva, attualmente definito in 48 ore «lavorative» dalla d.g.r. n. 7/8078 del 18 febbraio 2002;
- la non obbligatorietà della verifica del 2% di estrazione casuale della casistica, cosi come prevista dalla d.g.r. n. 7/3826 del 16 marzo 2001;
- il superamento della limitazione di tipologia di controllo (appropriatezza o congruenza della codifica) sulla stessa pratica, così come previsto dalla d.g.r. n. 7/12692 del 10 aprile 2003;
- il superamento di quanto previsto dalla 7/12692 del 10 aprile 2003 alla voce «calendarizzazione dei controlli», dando la priorità alla verifica delle attività erogate nel corso dell’esercizio di cui non sono state ancora saldate le attività che si individua con il periodo che va dal 1° gennaio di un anno al 28 febbraio dell’anno seguente;
- la non sospensione del controllo a seguito di «interpello» alla Direzione Generale Sanità, cosi come previsto dalla circolare 37/SAN/2003, privilegiando, nel caso di contestazione, l’interpretazione conservativa della modalità di codifica proposta dalla ASL, che deve essere quella prevista dalle linee guida regionali emanate a riguardo della codifica delle prestazioni e che riguarda le procedure consolidate e storicizzate nella pratica clinica e quindi anche utilizzate in sede di rilevazione dei costi e definizione delle tariffe delle prestazioni sia a livello nazionale che regionale;
- l’obbligatorietà dell’estensione del campione a tutta la casistica, nel caso di rilevazione di codifiche non corrette;
Ritenuto, inoltre, di dare attuazione, come previsto dalla l.r. 8/2007, alla sovraterritorialità della funzione di controllo prevedendo che le ASL verifichino le prestazioni a favore di propri residenti erogate da strutture ubicate presso altre ASL, dando atto che la possibilità di maggiore azione anche sul piano territoriale potrà essere una buona garanzia di crescita dell’efficacia delle attività di controllo attraverso anche il confronto tra e con diversi operatori, superando la previsione del d.d.g. Sanità n. 1375/05 e della d.g.r. n. 8/3776 del 13 dicembre 2006 - in tema di controlli tra ASL viciniori;
Valutato necessario definire le seguenti procedure per mettere ordine e trasparenza a queste attività:
- la ASL di ubicazione delle strutture e il punto di riferimento per prenotare l’accesso di controllo e per evitare la sovrapposizione di pili momenti ispettivi;
- una ASL non potrà, se non a fronte di fondati e seri motivi rivedere cartelle già verificate dalla ASL di ubicazione della struttura;
Ribadito che le ASL devono inviare alla Direzione Generale Sanità con cadenza mensile gli esiti delle attività di controllo utilizzando il flusso stabilito con d.g.r. n. 7/12692 del 10 aprile 2003, al fine di consentire alla Direzione Generale Sanità di fornire alle ASL stesse, con cadenza, bimestrale, i dati aggiornati relativi all’andamento dei controlli rispetto agli erogatori del proprio territorio e alle prestazioni usufruite dai propri residenti in ASL diverse in Regione Lombardia;
Ritenuto di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di individuare nella definizione delle regole di sistema per il 2008:
- una modalità innovativa di remunerazione dei DRG complicati rispetto a quelli non complicati;
- linee guida di riabilitazione, in collaborazione con gli esperti di settore, per la definizione dei criteri di attribuzione dei pazienti a tre diversi livelli assistenziali in base alla patologia, morbilità, comorbilità ed altri fattori da definirsi;
Ritenuto, inoltre, di dare mandato alla Direzione Generale Sanità:
- di organizzare un corso di aggiornamento in collaborazione con IReF per consentire a tutte le ASL di uniformare le proprie prestazioni di attività di controllo sui migliori livelli e fornire delle risposte ed indicazioni certe alle problematiche che sorgono in occasione delle attività di verifica e controllo;
- di attivare un’area on-line per operatori ed erogatori, all’interno del sito www.sanita.regione.lombardia.it, per problematiche relative alle corrette codifiche delle prestazioni;
Visto il decreto del Ministero della Salute del 12 settembre 2006 «Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie»;
Dato atto che la definizione dei LEA e competenza dello Stato e che la Regione può effettuare degli ampliamenti dei livelli di assistenza solo a fronte di finanziamenti regionali ulteriori in aggiunta a quelli ricevuti come riparto nazionale del Fondo sanitario;
Precisato, quindi, che:
- non saranno presi in considerazione quesiti che solo in apparenza riguardano problemi di codifica delle prestazioni ma che in realtà rappresentano delle richieste di estensione dei LEA, mettendo a carico del SSR delle nuove procedure e/o di nuovi presidi;
- tali istanze dovranno essere formulate in termini di esplicita richiesta di ampliamento dei LEA e quindi, nelle more di eventuali decisioni regionali al riguardo, la codifica utilizzata per rappresentare le prestazioni erogate e la modalità di erogazione delle stesse dovranno essere quelle utilizzate per le procedure consolidate e storicizzate nella pratica clinica e quindi anche utilizzate in sede di rilevazione dei costi e definizione delle tariffe delle prestazioni sia a livello nazionale che regionale;
- eventuali assimilazioni quali quelle previste dal citato decreto del Ministero della Salute saranno concordate tra gli erogatori e la ASL, che avrà cura di trasmetterle alla Direzione Generale Sanità che le pubblicherai sul sito web;
Precisato, altresì, che debbano ritenersi superate tutte le previsioni normative in contrasto con il presente provvedimento;
Visto il punto 11 della d.g.r. n. 6/47508 del 29 dicembre 1999 «Approvazione dello schema tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda Sanitaria Locale e i soggetti erogatori di prestazioni in regime di Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell’art. 15 comma 5 della l.r. n. 31/97. (A seguito parere della Commissione Consiliare competente)»;
Dato atto che la Regione Lombardia persegue l’obiettivo della semplificazione amministrativa, sulla base dei principi di responsabilizzazione dei titolari d’impresa ed attività e di efficacia dell’azione di tutela del cittadino, e ha adottato recentemente una serie di provvedimenti, tra cui le ll.rr. n. 1/2007 e n. 8/2007, rivolti ai cittadini e al sistema delle imprese (comprendendo in tale termine attività economiche di produzione sia di beni che di servizi) che hanno consentito il superamento di certificazioni, autorizzazioni e nulla osta preventivi allo svolgimento di attività;
Considerato che l’abolizione di atti amministrativi preliminari all’avvio di nuove attività di impresa comporta necessariamente anche una profonda revisione delle attività di controllo svolte dagli organi della pubblica amministrazione, ed in particolare dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e dalla Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) con la finalità rispettivamente della tutela della salute degli individui, della popolazione e dei lavoratori, e della tutela dell’ambiente;
Rilevato che occorre definire pili in generale le linee operative del sistema integrato della prevenzione, individuando i soggetti che vi partecipano ed i relativi contributi, i criteri per la programmazione integrata degli interventi e per la realizzazione delle attività di controllo e vigilanza, gli strumenti culturali, i raccordi ed i flussi informativi necessari;
Visto il documento «Linee di indirizzo per le attività di prevenzione e di controllo delle ASL e dell’ARPA alla luce delle innovazioni normative in materia di semplificazione amministrativa» - Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
Atteso che la legge regionale 2 aprile 2007, n. 8, sopra richiamata, ed in particolare l’art. 6, comma 2, a tenore del quale entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore la Giunta Regionale individua idonee misure operative per definire in particolare:
«a) il ruolo e il contributo dei soggetti del sistema integrato della prevenzione, anche relativamente alle attività di controllo e vigilanza e di sviluppo degli strumenti di informazione e comunicazione;
b) gli eventuali specifici interventi settoriali in ragione di eventi e situazioni particolari o eccezionali;
c) gli indicatori di efficacia ai fini della valutazione degli interventi di prevenzione e delle misure di controllo e vigilanza e ogni ulteriore elemento riferito alla rilevazione degli effetti e dei benefici delle misure adottate;
d) i programmi di formazione del personale interessato;
e) le campagne di informazione e comunicazione, con il concorso delle ASL, dell’ARPA, delle autonomie locali, di altri enti e istituzioni;
f) i flussi informativi tra comuni, ASL e ARPA, con particolare riguardo all’attività degli sportelli unici;
g) i criteri di gestione integrata e le modalità di coordinamento degli interventi di prevenzione, controllo e vigilanza da parte delle ASL e dell’ARPA»;
Vista altresì la d.g.r. n. 8/4502 del 3 aprile 2007 «Semplificazione delle procedure relative alle attività imprenditoriali - Primo provvedimento di attuazione della l.r. 1/2007, art. 5» che al punto 8 definisce e specifica ulteriori contenuti per il suddetto provvedimento;
Ritenuto che i documenti predisposti dalla Direzione Generale Sanità contengano gli elementi necessari a dare prima attuazione alle disposizioni sopra richiamate;
Preso atto della condivisione espressa dal Direttore Generale dell’ARPA;
Ritenuto sin d’ora necessario prevedere che le ASL presentino entro il 31 dicembre 2007 alla Direzione Generale Sanità il piano integrato delle attività di prevenzione da attuare nel 2008, redatto sulla base dei criteri e delle indicazioni già contenute nel documento in esame e di quelli che saranno predisposti a cura della Direzione Generale Sanità stessa, previa concertazione con l’ARPA per gli aspetti di interesse comune;
Ritenuto di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di emanare gli atti necessari all’attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento;
Precisato che quanto previsto dal presente atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità;
All’unanimità dei voti espressi ai sensi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa del presente provvedimento:
1. Di approvare il documento conclusivo del «Gruppo di lavoro sull’attività di controllo in ambito sanitario» approvato nella seduta del 16 maggio 2007 - Allegato A parte integrante al presente provvedimento -, relativamente alle attività di controllo dell’appropriatezza e della codifica delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture di ricovero e cura e dalle strutture ambulatoriali che contiene, insieme ad una dettagliata descrizione dello stato dell’arte dei controlli, anche proposte di ulteriori indicazioni e precisazioni di seguito elencate:
• %di casi ordinari con degenza di 2/3 giorni. Questo indicatore può evidenziare la tendenza a massimizzare da parte di una struttura la resa economica del ricovero con il minimo impegno di risorse;
• % casi complicati. Questo indicatore, calcolato solo per le coppie di DRG e per la casistica ordinaria che prevede l’accoppiata complicato / non complicato, può evidenziare la tendenza a segnalare delle complicanze e/o delle comorbilità che non sono state significative in termini di necessita di impegno maggiore di risorse e di degenza prolungata;
• incidenza di un DRG sul mix dell’unita operativa. Questo indicatore, calcolato per la casistica ordinaria, può indicare o la particolare attrattività / specializzazione di una struttura o la tendenza ad usare delle codifiche o ad adottare delle modalità organizzative degne di attenzione e di valutazione;
• % di ricoveri ripetuti per la stessa MDC ed all’interno dello stesso ospedale. Questo indicatore può evidenziare o la tendenza a frammentare i processi di erogazione delle cure o problemi in termini di efficacia delle stesse. In entrambi i casi la valutazione e opportuna;
• numero di accessi per record di day hospital. Questo indicatore può evidenziare la tendenza ad utilizzare in modo inappropriato il day hospital;
• % di procedure effettuate in ambulatorio. Sono state isolate tutte le procedure (circa 100) che sono presenti sia nell’ICD-9-cm sia nel nomenclatore ambulatoriale ed e stata calcolata l’incidenza della modalità di erogazione in regime ambulatoriale rispetto al totale delle prestazioni - riconducibili alla stessa codifica - erogate nella stessa struttura sia in ambulatorio sia in regime di ricovero. Questo indicatore può evidenziare la tendenza ad utilizzare in modo anomalo il regime di ricovero invece della più appropriata modalità ambulatoriale di erogazione delle prestazioni.
2. Di precisare che:
• tutti e 6 gli indicatori saranno calcolati e forniti, relativamente alle strutture operanti nel territorio di competenza, con cadenza semestrale da parte della D.G. Sanità a tutte le ASL;
• in prima istanza si e ritenuto di evidenziare le strutture che si discostano per meno/più di 1 deviazione standard rispetto alla distribuzione regionale di riferimento dello stesso periodo;
• si tratta di indicatori che sono caratterizzati da un’alta sensibilità, ovvero che hanno un’alta probabilità di evidenziare in modo corretto le eventuali problematicità ma che contestualmente sono poco specifici andando ad evidenziare anche delle situazioni che si caratterizzano non tanto per l’inappropriatezza quanto piuttosto per la peculiarità clinica e di bacino di utenza di alcune strutture.
3. Di fornire alle ASL le seguenti indicazioni relative alle modalità di controllo dell’appropriatezza e della codifica delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture di ricovero e cura e dalle strutture ambulatoriali:
• la non obbligatorietà del preavviso della visita ispettiva, attualmente definito in 48 ore «lavorative» dalla d.g.r. n. 7/8078 del 18 febbraio 2002;
• la non obbligatorietà della verifica del 2% di estrazione casuale della casistica, cosi come prevista dalla d.g.r. n. 7/3826 del 16 marzo 2001;
• il superamento della limitazione di tipologia di controllo (appropriatezza o congruenza della codifica) sulla stessa pratica, cosi come previsto dalla d.g.r. n. 7/12692 del 10 aprile 2003;
• il superamento di quanto previsto dalla 7/12692 del 10 aprile 2003 alla voce «calendarizzazione dei controlli», dando la priorità alla verifica delle attività erogate nel corso dell’esercizio di cui non sono state ancora saldate le attività che si individua con il periodo che va dal 1° gennaio di un anno al 28 febbraio dell’anno seguente;
• la non sospensione del controllo a seguito di «interpello» alla Direzione Generale Sanità, cosi come previsto dalla circolare 37/SAN/2003, privilegiando, nel caso di contestazione, l’interpretazione conservativa della modalità di codifica proposta dalla ASL, che deve essere quella prevista dalle linee guida regionali emanate a riguardo della codifica delle prestazioni e che riguarda le procedure consolidate e storicizzate nella pratica clinica e quindi anche utilizzate in sede di rilevazione dei costi e definizione delle tariffe delle prestazioni sia a livello nazionale che regionale;
• l’obbligatorietà dell’estensione del campione a tutta la casistica, nel caso di rilevazione di codifiche non corrette.
4. Di dare attuazione, come previsto dalla l.r. 8/2007, alla sovraterritorialita della funzione di controllo prevedendo che le ASL verifichino le prestazioni a favore di propri residenti erogate da strutture ubicate presso altre ASL, dando atto che la possibilità di maggiore azione anche sul piano territoriale potrà essere una buona garanzia di crescita dell’efficacia delle attività di controllo attraverso anche il confronto tra e con diversi operatori, superando la previsione del d.d.g. Sanità n. 1375/05 e della d.g.r. n. 8/3776 del 13 dicembre 2006 - in tema di controlli tra ASL viciniori.
5. Di definire le seguenti procedure per mettere ordine e trasparenza a queste attività:
• la ASL di ubicazione delle strutture e il punto di riferimento per prenotare l’accesso di controllo e per evitare la sovrapposizione di pili momenti ispettivi;
• una ASL non potrà, se non a fronte di fondati e seri motivi rivedere cartelle già verificate dalla ASL di ubicazione della struttura.
6. Di ribadire che le ASL devono inviare alla Direzione Generale Sanità con cadenza mensile gli esiti delle attività di controllo utilizzando il flusso stabilito con d.g.r. n. 7/12692 del 10 aprile 2003, al fine di consentire alla Direzione Generale Sanità di fornire alle ASL stesse, con cadenza, bimestrale, i dati aggiornati relativi all’andamento dei controlli rispetto agli erogatori del proprio territorio e alle prestazioni usufruite dai propri residenti in ASL diverse in Regione Lombardia.
7. Di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di individuare nella definizione delle regole di sistema per il 2008:
• una modalità e innovativa di remunerazione dei DRG complicati rispetto a quelli non complicati;
• linee guida di riabilitazione, in collaborazione con gli esperti di settore, per la definizione dei criteri di attribuzione dei pazienti a tre diversi livelli assistenziali in base alla patologia, morbilità, comorbilità ed altri fattori da definirsi.
8. Di dare mandato, altresì, alla Direzione Generale Sanità:
• di organizzare un corso di aggiornamento in collaborazione con IReF per consentire a tutte le ASL di uniformare le proprie prestazioni di attività di controllo sui migliori livelli e fornire delle risposte ed indicazioni certe alle problematiche che sorgono in occasione delle attività di verifica e controllo;
• di attivare un’area on-line per operatori ed erogatori, all’interno del sito www.sanita.regione.lombardia.it, per problematiche relative alle corrette codifiche delle prestazioni.
9. Di stabilire che:
• non saranno presi in considerazione quesiti che solo in apparenza riguardano problemi di codifica delle prestazioni ma che in realtà rappresentano delle richieste di estensione dei LEA, mettendo a carico del SSR delle nuove procedure e/o di nuovi presidi;
• tali istanze dovranno essere formulate in termini di esplicita richiesta di ampliamento dei LEA e quindi, nelle more di eventuali decisioni regionali al riguardo, la codifica utilizzata per rappresentare le prestazioni erogate e la modalità di erogazione delle stesse dovranno essere quelle utilizzate per le procedure consolidate e storicizzate nella pratica clinica e quindi anche utilizzate in sede di rilevazione dei costi e definizione delle tariffe delle prestazioni sia a livello nazionale che regionale;
• eventuali assimilazioni quali quelle previste dal citato decreto del Ministero della Salute saranno concordate tra gli erogatori e la ASL, che avrà cura di trasmetterle alla Direzione Generale Sanità che le pubblicherai sul sito web.
10. Di precisare che debbano ritenersi superate tutte le previsioni normative in contrasto con il presente provvedimento.
11. Di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di emanare gli atti necessari all’attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento.
12. Di approvare, altresì, il documento «Linee di indirizzo per le attività di prevenzione e di controllo delle ASL e dell’ARPA alla luce delle innovazioni normative in materia di semplificazione amministrativa» - Allegato B parte integrante del presente provvedimento.
13. Di incaricare i Direttori Generali delle ASL di presentare entro il 31 dicembre 2007 alla Direzione Generale Sanità il piano integrato delle attività di prevenzione e dei controlli da attuare nel 2008, redatto sulla base dei criteri e delle indicazioni già contenute nel documento in esame e di quelle che saranno predisposte a cura della Direzione Generale Sanità, e concordando con l’ARPA gli aspetti di interesse comune.
14. Di stabilire che quanto previsto dal presente atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
15. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Bonomo

Allegato