Categoria: Normativa comunitaria
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Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/


Gazzetta ufficiale n. L 061 del 05/03/1977 pag. 0026 - 0028

edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 2 pag. 0091

edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0171

edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 2 pag. 0091

edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0122

edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0122

Giurisprudenza Collegata: Corte di Giustizia, C-235/84;



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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese , di stabilimenti o di parti di stabilimenti

( 77/187/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che l ' evoluzione economica implica , sul piano nazionale e comunitario , modifiche delle strutture delle imprese effettuate , tra l ' altro , con trasferimenti di imprese , di stabilimenti o di parti di stabilimenti a nuovi imprenditori in seguito a cessioni contrattuali o a fusioni ;

considerando che occorre adottare le diposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore , in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti ;

considerando che sussistono differenze negli Stati membri per quanto riguarda l ' entità della protezione dei lavoratori in questo settore e che occorre attenuare tali differenze ;

considerando che tali differenze possono ripercuotersi direttamente sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che è quindi necessario promuovere il ravvicinamento nel progresso delle legislazioni in materia , ai sensi dell ' articolo 117 del trattato ,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

SEZIONE I

Campo di applicazione e definizioni


Articolo 1

1 . La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese , di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione .

2 . La presente direttiva si applica se e nella misura in cui l ' impresa , lo stabilimento o la parte di stabilimento da trasferire si trovi nel campo d ' applicazione territoriale del trattato .

3 . La presente direttiva non si applica alle navi marittime .

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende :

a ) per « cedente » , ogni persona fisica o giuridica che , in conseguenza di un trasferimento a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , perde la veste di imprenditore rispetto all ' impresa , allo stabilimento o a parte dello stabilimento ;

b ) per « cessionario » , ogni persona fisica o giuridica che , in conseguenza di un trasferimento a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , acquisisce la veste di imprenditore rispetto all ' impresa , allo stabilimento o a parte dello stabilimento ;

c ) par « rappresentanti dei lavoratori » , i rappresentanti dei lavoratori previsti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri , eccettuati i membri degli organi di amministrazione , di direzione o di controllo di società che in alcuni Stati membri occupano un posto in tali organi in qualità di rappresentanti dei lavoratori .

SEZIONE II

Mantenimento dei diritti dei lavoratori

Articolo 3


1 . I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , sono , in conseguenza di tale trasferimento , trasferiti al cessionario .

Gli Stati membro possono prevedere che il cedente , anche dopo la data del trasferimento ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , sia responsabile , accanto al cessionario , degli obblighi risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro .

2 . Dopo il trasferimento ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest ' ultimo per il cedente , fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell ' entrata in vigore o dell ' applicazione di un altro contratto collettivo .

Gli Stati membri possono limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro purchù esso non sia inferiore ad un anno .

3 . I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai diritti dei lavoratori a prestazioni di vecchiaia , d ' invalidità o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali , esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale degli Stati membri .

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori e di coloro che hanno già lasciato lo stabilimento del cedente al momento del trasferimento ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , per quanto riguarda i diritti , da essi maturati o in corso di maturazione , a prestazioni di vecchiaia , comprese quelle per i superstiti , dei regimi complementari citati al primo comma .

Articolo 4

1 . Il trasferimento di un ' impresa , di uno stabilimento o di una parte di stabilimento non è di per sù motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario . Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici , tecnici o d ' organizzazione che comportano variazioni sul piano dell ' occupazione .

Gli Stati membri possono prevedere che il primo comma non si applichi a talune categorie delimitate di lavoratori non coperti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri in materia di tutela contro il licenziamento .

2 . Se il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro è rescisso in quanto il trasferimento ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , comporta a scapito del lavoratore una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro , la rescissione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro .

Articolo 5

1 . Qualora lo stabilimento conservi la propria autonomia , sussistono lo status e le funzione dei rappresentanti o della rappresentanza dei lavoratori interessati dal trasferimento ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , previsti dalle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri .

Il primo comma non si applica se , in virtù delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative o della prassi degli Stati membri , esistono le condizioni necessarie alla nuova designazione dei rappresentanti dei lavoratori o alla nuova formazione della rappresentanza dei lavoratori .

2 . Qualora il mandato dei rappresentanti dei lavoratori interessati dal trasferimento ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , scada a causa del trasferimento , questi rappresentanti continuano a beneficiare delle misure di protezione previste dalle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative o dalla prassi degli Stati membri .

SEZIONE III

Informazione e consultazione


Articolo 6

1 . Il cedente ed il cessionario sono tenuti ad informare i rappresentanti dei rispettivi lavoratori interessati da un trasferimento ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , sui seguenti punti :

- motivi del trasferimento ,

- conseguenze giuridiche , economiche e sociali del trasferimento per i lavoratori ,

- misure previste nei confronti dei lavoratori .

Il cedente è tenuto a comunicare tali informazioni ai rappresentanti dei suoi lavoratori in tempo utile prima dell ' attuazione del trasferimento .

Il cessionario è tenuto a comunicare tali informazioni ai rappresentanti dei suoi lavoratori in tempo utile e in ogni caso prima che i suoi lavoratori siano direttamente lesi nelle loro condizioni di impiego e di lavoro di trasferimento .

2 . Se il cedente o il cessionario prevedono misure nei confronti dei rispettivi lavoratori , essi sono tenuti ad avviare in tempo utili consultazioni in merito a tali misure con i rappresentanti dei rispettivi lavoratori al fine di ricercare un accordo .

3 . Gli Stati membri le cui disposizioni legislative , regolamentari e amministrative prevedono la possibilità per i rappresentanti dei lavoratori di ricorrere ad un ' istanza di arbitrato per ottenere una decisione su misure da adottare nei confronti dei lavoratori , possono limitare gli obblighi previsti ai paragrafi 1e 2 ai casi in cui il trasferimento realizzato comporta una modifica a livello dello stabilimento che può implicare svantaggi sostanziali per una parte consistente dei lavoratori .

L ' informazione e la consulazone devono almeno riferirsi alle misure previste nei confronti dei lavoratori .

L ' informazione e la consultazione devono avere luogo in tempo utile , prima dell ' attuazione della modifica a livello dello stabilimento di cui al primo comma .

4 . Gli Stati membri possono limitare gli obblighi previsti ai paragrafi 1 , 2 e 3 alle imprese o agli stabilimenti che soddisfano , per quanto riguarda il numero di lavoratori occupati , le condizioni per l ' elezione o la designazione di un organo collegiale che rappresenti i lavoratori .

5 . Gli Stati membri possono prevedere che , qualora in un ' impresa o in uno stabilimento non vi siano rappresentanti dei lavoratori , i lavoratori interessati debbono essere informati in precedenza dell ' imminenza del trasferimento ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 .

SEZIONE IV

Disposizioni finali

Articolo 7


La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative , regolamentari o amministrative più favorevoli al lavoratori .

Articolo 8

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di due anni a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 9

Entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di due anni previsto dall ' articolo 8 , gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati utili per consentirle di redigere una relazione , che sarà sottoposta al Consiglio , sull ' applicazione della presente direttiva .

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

 

Fatto a Bruxelles , addì 14 febbraio 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . SILKIN

( 1 ) GU n . C 95 del 28 . 4 . 1975 , pag . 17 .

( 2 ) GU n . C 255 del 7 . 11 . 1975 , pag . 25 .


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