Tipologia: CCNL
Data firma: 13 novembre 1992
Validità: 01.11.1992 - 31.12.1995
Parti: Assografici, Aie, Intersind e Filis, Fis, Uilsic
Settori: Poligrafici e spettacolo, Az. Grafiche ed affini
Fonte: CNEL

Sommario:

 Prologo
Parte prima - Norme generali
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità.
Art. 2 - Decorrenza e durata.
Art. 3 - Osservatorio Nazionale.
Art. 4 - Sistema di informazione.
   a) Livello nazionale
   b) Livello territoriale
   c) Livello di gruppo
   d) Livello di azienda
Art. 5 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
Art. 6 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale.
Art. 7 - Assemblee.
Art. 8 - Delegato di impresa.
Art. 9 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 10 - Permessi ed aspettativa per cariche sindacali.
Art. 11 - Istruzione professionale, Enipg e relativo contributo di assistenza contrattuale.
Art. 12 - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 13 - Consultori.
Art. 14 - Assunzione - Documenti.
Art. 15 - Visita medica.
Art. 16 - Contratti di formazione lavoro.
   Nota a verbale
Art. 17 - Contratto a tempo determinato.
Art. 18 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time).
Art. 19 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 20 - Orario di lavoro.
   Norma transitoria
   Norma transitoria
   Dichiarazione a verbale
Art. 21 - Nomenclatura.
Art. 22. - Conteggi perequativi per le aziende grafiche.
Art. 23 - Assenze.
Art. 24 - Permessi.
Art. 25 - Portatori di handicap.
Art. 26 - Aspettativa.
Art. 27 - Diritto allo studio.
Art. 28 - Mutamento di mansioni.
Art. 29 - Passaggio di qualifica.
Art. 30 - Servizio militare.
Art. 31 - Trasferte.
Art. 32 - Trasferimenti.
Art. 33 - Tutela della maternità.
Art. 34 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 35 - Indennità in caso di morte.
Art. 36 - Appalti.
Art. 37 - Lavoro esterno e a domicilio.
Art. 38 - Regolamento interno di azienda.
Art. 39 - Diffusione di libri e riviste.
Art. 40 - Licenziamenti.
Art. 41 - Trasferimento di azienda - Cessazione di attività.
Art. 42 - Controversie.
Art. 43 - Inscindibilità delle disposizioni dei contratto - Trattamento di miglior favore.
Art. 44 - Norme complementari.
Parte seconda - Operai
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 3 - Interruzione di lavoro - Recuperi.
Art. 4 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 5 - Ferie.
Art. 6 - Congedo matrimoniale.
Art. 7 - Gratifica natalizia.
Art. 8 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 9 - Malattia ed infortunio.
   A) Trattamento in caso di malattia od infortunio non sul lavoro
   B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 10 - Corresponsione della retribuzione e delle indennità.
Art. 11 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 12 - Disciplina del lavoro.
Parte terza - Impiegati
Art. 1 - Periodo di prova.
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 3 - Quota oraria.
Art. 4 - Sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 5 - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 6 - Ferie.
Art. 7 - Congedo matrimoniale.
Art. 8 - Tredicesima mensilità.
Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità.
   Norme applicative per gli impiegati in servizio al 19 maggio 1979
   1) Impiegati grafici, editoriali e cartotecnici
   2) Passaggi di livello
Art. 10 - Retribuzione.
Art. 11 - Indennità di cassa.
Art. 12 - Alloggio.
Art. 13 - Malattia ed infortunio.
Art. 14 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 15 - Previdenza.
Art. 16 - Disciplina del lavoro.
Parte quarta - Quadri
Art. 1 - Classificazione.
Art. 2 - Trattamento normativo.
Art. 3 - Coperture assicurative.
Art. 4 - Responsabilità civile legata alla prestazione.
Parte quinta - Classificazione professionale unica
Art. 1 - Classificazione professionale unica.
   Declaratorie e profili
  Quadri
 A Super - Declaratoria
 A - Declaratoria
 B1 - Declaratoria
 B2 - Declaratoria
 B3 - Declaratoria
 C1 - Declaratoria
 C2 - Declaratoria
 D1 - Declaratoria
 D2 - Declaratoria
 E - Declaratoria
 Norma transitoria
Art. 2 - Mobilità ed intercambiabilità del personale.
Art. 3 - Qualifiche operai, impiegati e quadri.
Art. 4 - Quota oraria operai.
Art. 5 - Apprendistato e formazione professionale.
Art. 6 - Tirocinio.
Art. 7 - Iter professionale.
   Dichiarazione a verbale
Art. 8 - Operai complementari.
Art. 9 - Personale addetto alla bronzatura.
Art. 10 - Personale adibito alle lavorazioni di carte valori.
Art. 11 - Organici.
Parte sesta - Stampa periodici
Norme speciali per la stampa dei periodici
Premessa
Art. 1 - Maggiorazioni.
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 3 - Limiti di applicabilità (artt. 1 e 2).
Art. 4 - Tecnologie informatiche.
   Dichiarazione a verbale
Art. 5 - Confezionatori.
Art. 6 - Tirocinio.
Art. 7 - Compositori, revisori ed addetti al recupero del solvente.
Art. 8 - Ripartizione retributiva nelle aziende miste.
Art. 9 - Riposi retribuiti.
Art. 10 - Ferie.
Parte settima - Stipendi e salari
Art. 1 - Determinazione della paga base degli apprendisti.
Art. 2 - Tabella dei minimi di stipendio e di salario.
   Tabella dei minimi di stipendio e di salario
   Nota bene
Protocollo aggiuntivo
Distribuzione del contratto
Allegati
1) Tabella delle posizioni professionali con gli importi congelati.
2) Norme tecniche speciali del CCNL 9 luglio 1989.
   Norme tecniche speciali per la composizione meccanica
      Art. 1 - Linotipista.
      Art. 2 - Tastierista monotipista.
      Art. 3 - Fonditore monotipista.
   Norme tecniche speciali per la TTS
      Art. 1 - Controllore fonditrici di TTS
      Art. 2 - Operatore tastierista.
      Art. 3 - Tirocinio per operatore tastierista.
      Art. 4 - Paga oraria del perforatore finito.
   Norme tecniche speciali per la fotocomposizione
      Art. 1 - Addetti alla fotocomposizione.
      Art. 2 - Tirocinio operatore tastierista.
      Art. 3 - Montatori, fotografi, ritoccatori, incisori.
      Art. 4 - Macchine Diatype e unità fotocompositrici.
   Norme tecniche speciali per la tipografia
      Preavviamento
   Norme tecniche speciali per la legatoria e l'allestimento
      Impiego metalli in polvere.
   Norme tecniche speciali per la fonditoria di caratteri
      Art. 1 - Apprendistato.
      Art. 2 - Operai.
      Art. 3 - Lavorazioni varie.
      Art. 4 - Appretto.
3) Organici di macchina.
 Organici per macchine piane.
 Organici per macchine rotative per lavori diversi dai periodici.
 Organici per macchine per moduli continui.
 Organici per macchine da stampa offset.
 Organici per macchine rotolito
 Organici per macchine per stampa su latta.
 Organici per macchine a foglio disteso.
 Organici per macchine rotative.
 Organici per macchine rotative rotocalco per la stampa dei periodici illustrati.
 Organici per macchine accavallatrici e cucitrici a catena nelle aziende che stampano periodici illustrati
Allegato 4 Legge 1970/300
Allegato 5 Legge 1966/604
Allegato 6 Legge 1990/108
Allegato 7 Estratto della legge 1982/297 sulla disciplina del trattamento di fine rapporto.
Allegato 8 Norme sull'indennità di anzianità del CCNL 19 maggio 1979
   Operai
      Art. 17 - Indennità di anzianità.
          Norma transitoria
   Impiegati
      Art. 19 - Indennità di anzianità.
          Norma transitoria
          Nota bene
   Art. 15 - Conteggi perequativi per le aziende grafiche.
   Art. 22 - Passaggio di qualifica da operaio a impiegato.
   Art. 23 - Servizio militare.
Allegato 9 Legge 1991/125.

L'anno 1992, addì 13 novembre tra l'Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici […]; l'Associazione italiana editori […]; con l'assistenza della Confederazione generale dell'industria italiana […]; con la partecipazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato […]; l'Associazione sindacale Intersind […]; e la Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo […]; e la Federazione informazione e spettacolo […]; e la Unione italiana lavoratori della stampa, spettacolo, informazione, Cultura […]; è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali.

Parte prima - Norme generali
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità.

Il presente contratto di lavoro regola i rapporti tra le aziende grafiche ed affini e le aziende editoriali e i lavoratori dipendenti.
Estende la sua efficacia (dal 10 luglio 1977) anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente allo specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
[…]

Art. 3 - Osservatorio Nazionale.
Le Parti nella convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di evoluzione del settore, dei suoi punti di forza e dei suoi punti di debolezza e del grado di aderenza delle norme di Legge e contrattuali alle sue esigenze, convengono di costituire un Osservatorio Nazionale.
L'Osservatorio avrà sede presso l'Enipg e potrà avvalersi per lo svolgimento delle sue attività del personale e delle strutture dell'Ente.
L'Osservatorio sarà costituito pariteticamente da 6 esponenti delle Associazioni stipulanti che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Ferme restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, l'Osservatorio esaminerà in particolare, con la periodicità ritenuta opportuna, i seguenti argomenti:
- Andamento e prospettive del mercato interno e internazionale dei più rilevanti comparti.
- Andamento e prospettive degli investimenti.
- Evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dei modelli di organizzazione e delle professionalità.
- Andamento e prospettive dell'occupazione. In questo ambito, con riferimento alla occupazione femminile potrà essere effettuata una attività di studio e ricerca sulle azioni positive ai sensi della Legge n. 125/1991 al fine di individuare le soluzioni più appropriate rispetto alle specifiche situazioni di settore.
- Applicazione della normativa contrattuale sulla C.U.
- Le problematiche della sicurezza e della ecologia anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni.
L'esame avverrà sia sulla base dei dati già in possesso delle Associazioni che potranno essere messi a disposizione dell'Osservatorio, sia sulla base delle ricerche effettuate dall'Enipg per la realizzazione delle sue finalità istituzionali, sia sulla base di apposite rilevazioni che potranno essere concordate.
In considerazione delle particolari difficoltà economiche e di mercato in atto al momento del presente rinnovo contrattuale, le Parti si impegnano ad incontrarsi nel dicembre 1994 per una verifica degli andamenti complessivi, anche alla luce delle rilevazioni nel frattempo effettuate dall'Osservatorio.

Art. 4 - Sistema di informazione.
Le Parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione:
a) Livello nazionale
Annualmente si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali le Associazioni imprenditoriali nazionali, ciascuna per il settore di competenza, forniranno alle Organizzazioni sindacali stipulanti informazioni globali in merito alla linea generale dell'andamento economico produttivo ed alle prevedibili implicazioni occupazionali nei seguenti reparti produttivi:
- editoria per la scuola
- editoria libraria
- editoria periodica.
Inoltre le stesse Associazioni, in altro incontro annuale da tenersi congiuntamente, forniranno alle Organizzazioni sindacali stipulanti informazioni globali in merito alle linee generali dell'andamento economico produttivo dell'intero settore di rispettiva competenza, in particolare per quanto riguarda le previsioni di investimento, le prevedibili implicazioni occupazionali e l'andamento dell'occupazione femminile in relazione alla Legge n. 903/1977 al fine di individuare le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984.
b) Livello territoriale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le Associazioni territoriali imprenditoriali forniranno al Sindacato territoriale di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite rispettivamente alle aziende grafiche (compresi i comparti ex-cartotecnici di cui al precedente art. 1) ed editoriali associate, riguardanti quantitativamente per settori di attività le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo sullo sviluppo produttivo con particolare riferimento all'occupazione anche avuto riguardo all'applicazione della Legge n. 903/1977.
Nel corso di tale incontro le Associazioni territoriali imprenditoriali informeranno i Sindacati territoriali di categoria sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le Parti effettueranno un esame congiunto delle implicazioni di cui al comma precedente nel loro insieme, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree interprovinciali.
Le stesse informazioni verranno inoltre fornite in incontri annuali tra le Parti anche a livello regionale.
c) Livello di gruppo
Annualmente nel corso di specifici incontri i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, che occupano globalmente più di 200 dipendenti, assistiti dalle Associazioni nazionali imprenditoriali, forniranno alle Rappresentanze sindacali del gruppo, assistite dalle Organizzazioni nazionali dei lavoratori, informazioni relative allo stato della occupazione avuto anche riguardo all'applicazione della Legge n. 903/1977, agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
d) Livello di azienda
Le informazioni di cui al punto c) verranno fornite anche dalle aziende grafiche (compresi i comparti ex-cartotecnici di cui al precedente art. 1) ed editoriali associate, che nel rispettivo settore occupano più di 200 dipendenti, nel corso di un apposito incontro annuale convocato dall'Associazione territoriale imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata.
A livello di gruppo o di azienda le Parti possono incontrarsi, su richiesta dia una di esse, per verificare le informazioni fornite annualmente.

Art. 5 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
La Direzione aziendale esaminerà preventivamente con la Rappresentanza Sindacale Aziendale l'attuazione di nuovi procedimenti meccanici o sistemi di produzione o di riorganizzazione del lavoro che facciano sorgere nell'ambito aziendale problemi riguardanti l'introduzione di nuovi organici, la riqualificazione del personale, modifiche ai livelli di occupazione, il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni, al fine di disciplinare le situazioni derivanti dalle suddette innovazioni.
Le medesime modalità si applicano in caso di processi di ristrutturazione aziendale.

Art. 6 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale.
Fermo quanto previsto dall'art. 25 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro, a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
[…]

Art. 8 - Delegato di impresa.
Fermo restando quanto previsto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle aziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal Sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la competente Organizzazione Industriale.
[…]

Art. 11 - Istruzione professionale, Enipg e relativo contributo di assistenza contrattuale.
Le Parti confermano la necessità di promuovere, incrementare e potenziare l'istruzione professionale a favore dei giovani che intendono qualificarsi o specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del settore grafico nonché l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale delle maestranze occupate.
In questa ottica le Parti, per assecondare il progresso e lo sviluppo dell'industria grafica e al fine di individuare nei vari ambiti territoriali e per le diverse qualifiche e specializzazioni le esigenze del settore, studieranno e seguiranno l'evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dell'organizzazione del lavoro e del mercato attivandosi presso le Autorità e le Amministrazioni centrali e gli Enti locali e regionali competenti perché siano adottati nel campo della formazione e della riqualificazione professionale grafica nonché nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica i necessari interventi utilizzando nella maniera più appropriata e coordinata le risorse pubbliche disponibili.
Per il raggiungimento di questi fini sono costituiti l'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica (Enipg), che provvede allo studio, alla promozione e al coordinamento delle iniziative dirette a favorire lo sviluppo tecnico e professionale del settore, e per ciascuna provincia o diversa circoscrizione territoriale Comitati provinciali o interprovinciali o regionali le cui funzioni e ruoli verranno disciplinati da appositi statuti e regolamenti.
Fanno parte dell'Enipg e dei Comitati provinciali o interprovinciali o regionali le Organizzazioni sindacali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori del settore grafico. Nell'Enipg e nei Comitati provinciali o interprovinciali o regionali i Datori di lavoro ed i lavoratori saranno rappresentati pariteticamente.
Altre Associazioni ed Enti interessati comunque a queste problematiche potranno essere rappresentati nell'Organo deliberante dell'Enipg ed in quelli dei Comitati provinciali o interprovinciali o regionali come membri aggiunti con voto consultivo. Sia l'Enipg che i Comitati provinciali od interprovinciali o regionali saranno presieduti da un membro di parte industriale. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
L'organo deliberante dell'Enipg sarà composto di 28 membri, quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali o regionali saranno composti da un numero di membri non inferiore ad otto e non superiore a quattordici secondo le decisioni che all'uopo saranno adottate dalle Organizzazioni Nazionali e Territoriali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori. Nei rispettivi statuti e regolamenti saranno inoltre disciplinate, da parte delle organizzazioni di cui sopra e nella rispettiva competenza, la composizione ed i poteri del Comitato Esecutivo da costituire in seno all'Enipg e nei Comitati provinciali od interprovinciali o regionali.
Nell'organismo deliberante dell'Ente ed in quelli dei Comitati provinciali ed interprovinciali o regionali sia le Organizzazioni sindacali dei lavoratori che quelle dei Datori di lavoro saranno rappresentate in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.
Per il funzionamento dell'Enipg e dei Comitati provinciali od interprovinciali o regionali viene istituito un contributo di assistenza contrattuale nella misura dello 0,10 per cento della retribuzione, al quale non sono tenute le aziende editoriali. Tale contributo verrà ripartito in ragione di 3/4 ai Comitati provinciali od interprovinciali o regionali e di 1/4 all'Enipg
I Comitati provinciali o interprovinciali o regionali stabiliranno, ciascuno per la propria competenza e nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari dell'Enipg, le modalità del proprio funzionamento e quelle di riscossione del contributo di cui al comma precedente. Qualora la riscossione sia affidata ad un istituto previdenziale o assicurativo, la suddetta percentuale verrà applicata sulle retribuzioni soggette ai contributi degli istituti stessi.
In caso di mancata costituzione del competente Comitato provinciale o interprovinciale o regionale per l'istruzione professionale grafica le competenze a livello territoriale verranno assunte direttamente dall'Enipg al quale resterà assegnata di conseguenza l'intera aliquota del contributo contrattuale.

Art. 12 - Igiene e sicurezza del lavoro.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Gli oneri relativi saranno a carico delle aziende purché ci sia preventivo accordo tra le parti sugli organismi ed enti chiamati ad effettuare tali controlli e ricerche aziendali.
I risultati delle rilevazioni relative ai dati ambientali saranno annotati a cura dell'azienda su un apposito registro che sarà tenuto a disposizione delle RSA.
Le direzioni aziendali sono tenute a comunicare ai lavoratori interessati le informazioni fornite dai produttori relative alla tossicità delle sostanze usate nel processo produttivo e alle modalità del loro corretto impiego.
Inoltre le direzioni aziendali affiggeranno in prossimità degli impianti produttivi una scheda contenente le norme di sicurezza.
A fronte delle trasformazioni tecniche e tecnologiche in atto, le Parti stipulanti il presente contratto attueranno di comune accordo a livello nazionale, avvalendosi delle strutture pubbliche, anche settoriali, specializzate in materia, le azioni necessarie a promuovere ricerche finalizzate ad individuare eventuali forme di nocività nell'uso delle nuove tecnologie, nell'utilizzo delle nuove sostanze impiegate nei processi produttivi e nella fabbricazione di nuovi prodotti.

Art. 13 - Consultori.
Le unità produttive aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale femminile consentiranno a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all'interno dell'azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l'attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza.
L'accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell'orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni Aziendali.

Art. 14 - Assunzione - Documenti.
[…]
Non possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani di ambo i sessi che non abbiano i limiti di età previsti dalla legge e che non siano in possesso dei prescritti documenti di lavoro nonché dei requisiti sanciti nella Parte quinta del presente contratto. Il libretto di lavoro fa fede per il tirocinio compiuto dall'apprendista presso altre ditte e per la specializzazione.
[…]

Art. 15 - Visita medica.
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.
Gli accertamenti previsti dal presente articolo sono effettuati da medici competenti ai sensi del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.

Art. 16 - Contratti di formazione lavoro.
Le Parti, in applicazione dell'Accordo Interconfederale in materia e nell'intento di promuovere una formazione uniforme e rispondente alla domanda di professionalità proveniente dal settore grafico convengono che la formazione teorica debba essere conforme all'apposito programma predisposto dall'Enipg La formazione potrà essere svolta sia in azienda sia presso centri riconosciuti idonei dai Comitati provinciali dell'Ente che hanno il compito di controllare la rispondenza dei corsi al programma Enipg
Nota a verbale
Il presente articolo si applica esclusivamente alle aziende del settore grafico.

Art. 19 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L'ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali Accordi Interconfederali.

Art. 20 - Orario di lavoro.
[…]
Diversi regimi di orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, in relazione a esigenze produttive, anche per singoli reparti od uffici e/o per specifiche mansioni.
[…]
Per far fronte alle variazioni di intensità della attività produttiva aziendale, e quindi non per esigenze stabili e permanenti, l'orario settimanale contrattuale può essere realizzato, in regime di flessibilità, anche come media in un arco temporale annuo.
In tal caso, previa comunicazione e valutazione con le Rappresentanze Sindacali Aziendali potranno essere attuati per l'intera azienda, per reparti o per unità produttive regimi di orario che prevedono settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale nei limiti dell'orario di legge e settimane con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.
[…]per le ore prestate oltre l'orario contrattuale in orari o turni diurni viene corrisposta una maggiorazione del 10% sulla retribuzione oraria mentre per le ore prestate oltre l'orario contrattuale in orari o turni notturni o in giornate nelle quali non è prevista l'attività lavorativa viene corrisposta una maggiorazione del 20%.
Gli scostamenti dal programma iniziale saranno tempestivamente comunicati alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e il riequilibrio dovrà essere riprogrammato non oltre tre mesi dal periodo originariamente previsto.
[…]
L'orario normale di lavoro può articolarsi anche in turni avvicendati nel rispetto delle seguenti modalità:
- 1° e 2° turno: 40 ore settimanali.
- 3° turno: 36 ore settimanali.
In ogni caso ai lavoratori turnisti di cui sopra sarà corrisposta la retribuzione relativa a 40 ore settimanali e la maggiorazione del 6% per il 1° e il 2° turno e del 24% per il 30 turno sul salario o stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui all'art. 21, Parte Prima, Norme generali, con esclusione del 1° turno con interruzione meridiana.
Le maggiorazioni sopra indicate vengono assorbite fino a concorrenza dei trattamenti di miglior favore eventualmente esistenti a livello aziendale.
Al fine di realizzare una piena utilizzazione degli impianti, in sede aziendale potranno essere concordate articolazioni d'orario atte a saldare i tre turni e quindi a coprire l'arco delle 24 ore.
In tal caso ai lavoratori turnisti che operano su impianti che lavorano su 3 turni giornalieri 24 ore su 24 per l'intero orario settimanale, e ai quali non si applica la parte Sesta del contratto, vengono riconosciuti quattro giorni annui di riposo retribuito.
[…]
L'interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa tra le 12 e le 14, deve avere carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz'ora.
La durata del riposo intermedio obbligatorio per i fanciulli e gli adolescenti, fissato dalla Legge 17 ottobre 1967, n. 677 (per la tutela del lavoro minorile), potrà essere ridotta, in conformità al disposto dell'art. 20, comma 20, della legge stessa, a mezz'ora.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di Legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Norma transitoria
Nelle aziende che abbiano già in atto orari di lavoro articolati su tre turni, che coprono l'arco delle 24 ore, le norme eventualmente concordate aziendalmente per disciplinare la materia dovranno essere raccordate con la nuova disciplina contrattuale al fine di evitare sovrapposizioni di trattamento.
Dichiarazione a verbale
Le Parti concordano che in caso di controversia in sede aziendale sulla attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale la materia venga esaminata dalle Organizzazioni Territoriali degli imprenditori e dei lavoratori entro cinque giorni dalla richiesta di una delle parti aziendali.

Art. 21 - Nomenclatura.
Agli effetti dell'interpretazione e dell'applicazione del presente contratto la dizione «Lavoratore» si intende indicativa delle categorie quadri, impiegati e operai, mentre la dizione «cartotecnico» è riferita ai lavoratori dipendenti di aziende dei comparti ex-cartotecnici di cui all'art. 1.
Per le clausole interessanti una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di quadro, di impiegato e di operaio.
[…]

Art. 25 - Portatori di handicap.
Le Aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della Legge n. 482/1968 in funzione delle capacità lavorative degli stessi.

Art. 33 - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri […]
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (ed ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre il diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al 20 comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell'INPS una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.

Art. 36 - Appalti.
Nelle aziende con più di 200 dipendenti è vietato affidare in appalto la manutenzione ordinaria degli impianti di produzione a meno che non riguardi attività così specialistiche da potersi ritenere completamente al di fuori del campo di attività dell'azienda.
Tutte le lavorazioni previste dal presente contratto potranno essere affidate dalle aziende soltanto a ditte esterne che applicano al personale dipendente il vigente contratto collettivo di lavoro.
L'applicazione del CCNL può essere attestata mediante la certificazione di adesione alla organizzazione imprenditoriale stipulante. In mancanza di rapporto associativo, le ditte esterne dovranno fornire con altro idoneo mezzo (ad esempio attraverso attestazione dell'Ispettorato del lavoro) la prova della integrale applicazione del CCNL
Le aziende comunicheranno periodicamente alle Rappresentanze sindacali aziendali i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonché il genere e la quantità dei lavori.

Art. 37 - Lavoro esterno e a domicilio.
Ferme restando le norme di cui alla Legge 18 dicembre 1973, n. 877, le Parti hanno concordato:
a) le aziende committenti sono tenute a comunicare i nominativi dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo dei lavori stessi;
b) il lavoro a domicilio dovrà essere eseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
[…]
É vietata l'assegnazione da parte delle aziende di lavoro a domicilio di cui alla Legge 18.12.1973, n. 877 ai propri dipendenti interni.
Inoltre i lavori di dattilografia, di preparazione dei manoscritti per la tipografia, di traduzione, di correzione di bozze e di revisione, quando non siano specialistici ed abbiano carattere di continuità e rientrino nella normale attività della Casa editrice, saranno svolti all'interno dell'azienda, sempreché non risultino affidati ad aziende editoriali o grafiche che applicano il presente contratto collettivo nazionale di lavoro o commessi ai sensi dell'art. 2230 del Codice Civile.

Art. 38 - Regolamento interno di azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 44 - Norme complementari.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Parte seconda - Operai
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

[…]
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Tuttavia nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Oltre a quanto previsto nel presente articolo, per consentire la piena utilizzazione degli impianti, l'azienda potrà esaminare con le Rappresentanze sindacali una diversa distribuzione dei turni di lavoro rispetto a quella prevista dall'art. 20, Parte Prima, Norme Generali.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie e non possono superare il limite previsto dalla legge.
[…]

Art. 3 - Interruzione di lavoro - Recuperi.
[…]
É in facoltà dell'Azienda di fare recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all'operaio la sola retribuzione senza maggiorazione.
I recuperi dovranno avvenire in via continuativa e per non più di un'ora al giorno, con inizio entro e non oltre il 15° giorno dalla ripresa del lavoro.
[…]

Art. 9 - Malattia ed infortunio.
[…]
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
[…]
Per le malattie professionali e per gli infortuni sul lavoro si osservano inoltre le disposizioni di legge.
[…]
L'operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a livello inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale livello inferiore.
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l'operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a livello inferiore.

Art. 12 - Disciplina del lavoro.
Per infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di lavoro normale;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso.
[…]
Nelle mancanze sottoelencate, a titolo indicativo, all'operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa o la sospensione quando l'operaio:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall'art. 9, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso inoltre l'operaio verrà allontanato;
[…]
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso l'operaio colpevole di:
[…]
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[…]
8) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
[…]

Parte terza - Impiegati
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.

[…]
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle Rappresentanze Sindacali Aziendali. Tuttavia nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Oltre a quanto previsto nel presente articolo, per consentire la piena utilizzazione degli impianti, l'azienda potrà esaminare con le Rappresentanze Sindacali una diversa distribuzione dei turni di lavoro rispetto a quella prevista dall'art. 20, Parte Prima, Norme Generali.
[…]

Art. 16 - Disciplina del lavoro.
L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'azienda;
[…]
e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati;
[…]

Parte quarta - Quadri
Art. 3 - Coperture assicurative.

[…]
L'azienda inoltre stipulerà nell'interesse del quadro, una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:
[…]
Sono fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite dal presente articolo specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in atto con un contenuto almeno equivalente a quello di cui al medesimo presente articolo.
[…]

Parte quinta - Classificazione professionale unica
Art. 5 - Apprendistato e formazione professionale.

La formazione professionale si acquisisce mediante l'apprendistato di mestiere […]
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, 30 comma, della Legge 19.1.1955, n. 25, il numero delle ore destinate all'insegnamento complementare degli apprendisti è fissato in quattro ore settimanali, le quali sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Art. 9 - Personale addetto alla bronzatura.
Il personale adibito alla bronzatura deve essere munito, a cura della ditta, di indumenti adatti (tute e cuffie).
Verrà inoltre corrisposta la maggiorazione del 15% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all'art. 21, Parte Prima, Norme Generali, per tutto il periodo della lavorazione stessa.
La maggiorazione non è dovuta dove esistano macchine bronzatrici completamente chiuse.

Art. 10 - Personale adibito alle lavorazioni di carte valori.
In quelle aziende o reparti ove si stampano carte valori dovrà essere corrisposta una maggiorazione del 7% sul salario e sullo stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all'art. 21, Parte Prima, Norme Generali, ai lavoratori addetti a tutte le fasi della preparazione, della stampa, dell'allestimento, al controllo, al magazzino valori, limitatamente ai soli periodi di effettiva lavorazione (salvo migliori condizioni in atto concordate direttamente in sede aziendale).
Tale maggiorazione non è cumulabile con altre date allo stesso titolo.

Art. 11 - Organici.
Gli organici di macchina vengono fissati aziendalmente, previo esame tra la Direzione Aziendale e le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle operazioni occorrenti per il corretto funzionamento delle macchine e del correlativo numero dei lavoratori necessari a svolgerle, tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto, delle tipologie produttive, dell'organizzazione del lavoro e della professionalità degli addetti, secondo quanto previsto dalla classificazione professionale unica.

Parte sesta - Stampa periodici
Norme speciali per la stampa dei periodici

Premessa
Le presenti particolari norme, ad eccezione dell'art. 4, si applicano alle aziende munite di attrezzature occorrenti per la stampa di periodici illustrati con macchine rotative rotocalco a carta in bobina nonché alle altre aziende grafiche, limitatamente però, per quest'ultime, ai soli dipendenti che seguono prevalentemente lavori di composizione, preparazione e confezione di periodici illustrati da stampare con macchine rotative rotocalco a carta in bobina.

Art. 1 - Maggiorazioni.
A favore dei lavoratori (operai, impiegati tecnici e quadri tecnici) addetti alla preparazione, alla stampa (compreso l'eventuale completamento del periodico con macchina a foglio steso), alla confezione e spedizione dei periodici illustrati stampati con le macchine rotative rotocalco a carta in bobina saranno corrisposti i seguenti importi in cifra fissa:
[…]

Art. 3 - Limiti di applicabilità (artt. 1 e 2).
Le norme di cui agli artt. 1 e 2 saranno applicate a favore dei lavoratori di ambo i sessi (operai ed impiegati tecnici) delle seguenti specializzazioni delle aziende aventi le caratteristiche di cui sopra, con esclusione di quelli anche di eguale categoria, appartenenti ai reparti «lavori diversi» delle aziende stesse:
compositori a mano, addetti alle T.T.S. prevalentemente adibiti a lavori dei periodici - revisori - compositori a macchina e loro ausiliari (questi ultimi ove esistano) - fotografi - ritoccatori - incisori e loro ausiliari - disegnatori - galvanisti e loro ausiliari - montatori - impressori di rotativa rotocalcografica e loro ausiliari - confezionatori, speditori e loro ausiliari (questi ultimi ove esistano) - conduttori di caldaie a vapore e addetti al recupero del solvente - impressori addetti alla stampa di veline - lisciatori di cilindro di rotocalco - autisti e loro ausiliari prevalentemente adibiti al trasporto dei periodici - meccanici ed elettricisti prevalentemente adibiti alla manutenzione e riparazione degli impianti e delle macchine dei reparti rotocalco per la stampa dei periodici - ausiliari addetti prevalentemente al magazzino bobine dei periodici.
Nelle aziende miste agli autisti e loro ausiliari prevalentemente adibiti al trasporto dei periodici, ai meccanici ed elettricisti prevalentemente adibiti alla manutenzione e riparazione degli impianti e delle macchine del reparto rotocalco per la stampa dei periodici ed agli ausiliari prevalentemente addetti al magazzino bobine dei periodici, saranno estese le maggiorazioni di cui all'art. l, mentre per quanto riguarda gli altri istituti contrattuali il relativo miglior trattamento riservato al settore periodici verrà trasformato in paga.

Allegati
Allegato 2
Norme tecniche speciali del CCNL 9 luglio 1989

Norme tecniche speciali per la legatoria e l'allestimento
Impiego metalli in polvere.
Agli operai che nel reparto legatoria impiegano metalli in polvere sarà corrisposta, per il tempo che trascorrono in questo lavoro, una maggiorazione del 15% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all'art. 21, Parte Prima, Norme Generali, in considerazione del fatto che per ragioni igieniche detti lavoratori hanno necessità di un maggiore sostentamento. Inoltre agli operai stessi verrà data, sempre quando impieghino metalli in polvere, la razione normale di latte; nell'impossibilità di somministrare latte fresco, si supplirà con latte condensato o in polvere. Norme tecniche speciali per la fonditoria di caratteri
Le norme che seguono sono applicate esclusivamente ai reparti fondita delle aziende grafiche ed alle fonderie di caratteri.

Art. 3 - Lavorazioni varie.
Il personale addetto al pantografo già messo a punto da altri, alla cremeria, alle lavorazioni di immagazzinamento, impacchettatura e spedizione dei caratteri e dei filetti, nonché a lavori accessori dopo un periodo iniziale di 6 mesi di addestramento, sempreché abbia compiuto il 18° anno di età, con livello retributivo del Gruppo E della classificazione unica, sarà inquadrato nel livello D/2.
Alle lavorazioni di immagazzinamento ed impacchettatura di caratteri di piombo non potrà essere addetto personale con età inferiore ai 18 anni.

Allegato 3 Organici di macchina.
Le seguenti norme relative agli organici di macchina contenute nei precedenti CCNL vengono in via transitoria riportate in allegato e restano solo un punto di riferimento per il livello tecnologico e per le tipologie produttive esistenti al tempo delle originarie pattuizioni.
Organici per macchine piane.
Ad ogni macchina in funzione sarà adibito un impressore.
Nelle aziende dove esistono macchine di piccolo formato è concesso un raggruppamento di 3 macchine alle quali verranno adibiti un impressore del livello C/1 e gli altri di livello inferiore.
Alle macchine senza mettifoglio automatico di formato superiore a cm. 64 x 88 saranno adibiti un impressore ed un apprendista (o tirocinante).
Alle macchine a giro continuo di formato cm. 80 x 120 ed oltre saranno adibiti un impressore del livello C/1 ed un apprendista che abbia superato il 2° anno di apprendistato (o un tirocinante).
Organici per macchine rotative per lavori diversi dai periodici.
Il personale da adibire alle sottoelencate macchine rotative di tipo comune con piegatrice a pieno funzionamento è il seguente:
a) rotativa doppia a quattro o più colori con copertina e cucitrice, di grande formato, da 24 a 32 pagine:
- 1 capo macchina
- 7 impressori
b) rotativa semplice a quattro o più colori con copertina e cucitrice ed impastatrice, di 24 pagine di qualunque formato:
- 1 capo macchina
- 4 impressori
c) rotativa semplice a quattro colori di 16 pagine:
- 4 impressori
d) rotativa doppia bicolore:
- 4 impressori
e) rotativa semplice a due colori:
- 3 impressori
f) rotativa doppia in nero per 16 lastre:
- 3 impressori
g) rotativa semplice in nero per 8 lastre:
- 3 impressori
(funzionando le rotative con doppia uscita del foglio verrà aggiunto un altro impressore).
Per tutte le macchine rotative e speciali non contemplate nel presente prospetto il numero del personale da adibirsi verrà stabilito in ragione delle particolari esigenze tecniche per il buon funzionamento e la giusta produzione della macchina. Per rotative speciali si intende alludere alle macchine rotative per scatolame, biglietti tramviari, bollette di vendita, ecc.
Organici per macchine per moduli continui.
Il personale da adibire alle sottoelencate macchine è il seguente:
a) rotative tipografiche, litografiche e tipo-litografiche (con 3 elementi stampa in funzione):
- 2 macchinisti
- per ogni due elementi stampa in più, un ulteriore macchinista
b) platine:
1 platina
- 1 macchinista
2 o 3 platine accoppiate
- 2 macchinisti
oltre 3 platine accoppiate
- 3 macchinisti
Organici per macchine da stampa offset.
Un macchinista non potrà far funzionare più di una macchina contemporaneamente.
Il personale da adibire alle sottoelencate macchine è il seguente:
a) macchine monocolore:
- 2 macchinisti
- 1 apprendista o tirocinante
(per le macchine del formato 70 x 100 incluso e superiore)
b) macchine bicolore:
- 2 macchinisti
- 1 apprendista o tirocinante
c) macchine quadricolore:
- 1 capo macchina
- 5 macchinisti
d) macchine a cinque colori:
- 1 capo macchina
- 6 macchinisti
e) macchine a sei colori:
- 1 capo macchina
- 6 macchinisti
Organici per macchine rotolito
Il personale da adibire alle sottoelencate macchine è il seguente:
a) macchine 1 bobina - 4 elementi - 1 piega con o senza gruppo stellare automatico funzionante:
- 1 capo macchina
- 7 macchinisti
b) macchine 1 bobina - 5 elementi - 1 piega con o senza gruppo stellare automatico funzionante:
- l capo macchina
- 8 macchinisti
Nel caso in cui le macchine sopra indicate funzionino con due bobine e due uscite si deve prevedere un adeguato aumento di organico.
Organici per macchine per stampa su latta.
- 2 macchinisti
- 2 levafoglio
Organici per macchine a foglio disteso.
Il personale da adibire alle sottoelencate macchine è il seguente:
a) Per macchine ad un solo elemento di formato fino al 70 x 100:
- 2 macchinisti
b) Per macchine ad un solo elemento di formato superiore al 70 x 100, oppure a due elementi:
- 3 macchinisti
Organici per macchine rotative.
Il personale da adibire alle sottoelencate macchine è il seguente:
a) Per macchine a due e a tre elementi:
- 1 capo macchina
- 3 macchinisti
b) Negli stabilimenti ove esista una sola macchina a tre elementi:
- l macchinista in più
c) Per macchine a più elementi: per i successivi elementi oltre i tre, un macchinista in più per ogni elemento.
Alle rotative munite di apparecchi di perforazione o di altro dispositivo speciale verrà adibito un operaio esclusivamente alla sorveglianza di tali dispositivi.
Alle macchine tiraprove singole per cilindri verranno adibiti macchinisti di livello C/1.
Organici per macchine rotative rotocalco per la stampa dei periodici illustrati.
L'organico delle macchine rotative rotocalco a carta in bobina per la stampa dei periodici illustrati sarà il seguente:
A) Macchine per copertine fino a cm. 70 formato carta.
                        Capo macchina Macchinisti
5 elementi         1                     2
8 elementi         1                     4
Un macchinista per ogni gruppo stellare funzionante; 1 macchinista in più ove sia in funzione la piegatrice.
B) Macchine fino a cm. 100 formato carta.
                    Capo macchina Macchinisti
2 o 3 elementi  1                 2
4 elementi        1                 3
5 elementi        1                 3
6 elementi        1                 4
7 elementi        1                 5
8 elementi        1                 6
9 elementi        1                 7
10 elementi      1                 8
11 elementi      1                 9
12 elementi      1               10
Un macchinista per ogni gruppo stellare funzionante; 2 macchinisti nel caso di un solo gruppo stellare funzionante.
C) Macchine oltre cm. 100 formato carta.
                    Capo macchina Macchinisti
2 o 3 elementi          1                    3
3 elementi con elemento
poney funzionante   1                 3
4 elementi           1                 3
5 elementi           1                 4
6 elementi           1                 5
7 elementi           1                 6
8 elementi           1                 7
9 elementi           1                 8
10 elementi         1                 9
Due macchinisti al primo gruppo stellare funzionante; un macchinista per ogni gruppo stellare funzionante oltre il primo; un macchinista in più per macchina funzionante con una piegatrice a doppia uscita.
Nelle macchine rotative fino a 4 elementi compresi prive di dispositivo automatico per la cavezzatura e con velocità superiore ai diecimila giri cilindro ora è aggiunto all'organico un macchinista in aiuto al lavoro di cavezzatura.
Nelle macchine rotative di 5 elementi ed oltre, prive di dispositivo automatico per la cavezzatura, sono aggiunti all'organico uno o due macchinisti in aiuto al lavoro di cavezzatura a seconda che le macchine girino a meno od a più di diecimila giri cilindro ora.
L'aggiunta di macchinisti sopra prevista per le macchine rotative fino a 4 elementi e per quelle di 5 elementi ed oltre non sarà più effettuata nel caso in cui esista il dispositivo automatico per la cavezzatura.
Organici per macchine accavallatrici e cucitrici a catena nelle aziende che stampano periodici illustrati.
L'organico delle macchine accavallatrici e cucitrici a catena con inseritori automatici e taglierina tri o quadrilaterale incorporata nelle aziende che stampano periodici illustrati sarà il seguente:
A) Per produzione fino a 68 pagine.
                            Capo     Confezionatori     Confezionatori
                        macchina   agli inserimenti     alla raccolta
1 casella             1                 -                     1
2 caselle             1                 -                     1
3 caselle             1                 1                    1
4 caselle             1                 1                    1
5 caselle             1                 1                    2
6 caselle             1                 1                    2
Con uscita in doppio è aggiunto un confezionatore alla raccolta.
B) Per produzione oltre 68 pagine.
                        Capo     Confezionatori     Confezionatori
                    macchina   agli inserimenti     alla raccolta

l casella          1                 -                          1
2 caselle         1                 1                         1
3 caselle         1                 1                         2
4 caselle         1                 2                         2
5 caselle         1                 2                         2
6 caselle         1                 3                         2
7 caselle         1                 3                         2
8 caselle         1                 3                         2

Con uscita in doppio è aggiunto un confezionatore alla raccolta.
Un confezionatore in più agli inseritori per ogni uno o due inseritori impegnati con segnature di 48 pagine ed oltre.