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Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 9/2014

 

 

 

Roma 27 marzo 2014

Al Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti Del Lavoro

 



Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all'applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.


Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.
Al riguardo va premesso che l'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che "fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici".


Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che - in attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie - sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.
Il suddetto registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con DM 12 settembre 1958 (come modificato dal DM 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l'ASL competente per territorio, salvo che nelle Regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato a disposizione dell'organo di vigilanza sul luogo di lavoro.
La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 89, comma 3, del D.Lgs. 626/1994.

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI

 

 


Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali