Categoria: 1992
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Tipologia: CCNL
Data firma: 2 luglio 1992
Validità: 01.07.1992 - 31.12.1995
Parti: Assogomma, Airp, Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche, Intersind e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcid-Uil
Settori: Chimici, Gomma e plastica, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Contratto
Parte I
Titolo I
Relazioni industriali
Titolo II
Organizzazione del lavoro
Titolo III
Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Parte II
Art. 1 - Assunzione - Documenti - Residenza e domicilio
Art. 2 - Disciplina dell'apprendistato e del contratto a termine
   Paragrafo A - Apprendistato
   Paragrafo B - Contratto a termine
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Classificazione del personale
   Paragrafo A
   Paragrafo B
   Paragrafo C
      Gruppo 1) Qualifica Quadri
      Gruppo 2) Qualifica speciale
      Gruppo 1) Qualifica operaia
   Chiarimento a verbale
   Nota a verbale
   Norme transitorie
Art. 5 - Cumulo di mansioni
Art. 6 - Passaggio di mansioni(1)
Art. 7 - Passaggi di qualifica
Art. 8 - Orario di lavoro
   Paragrafo A
      Orario normale di lavoro
      Orario flessibile
   Paragrafo B
      Lavoro supplementare e straordinario
   Paragrafo C
      Lavoro a turni
      Dichiarazione delle parti
Art. 9 - Giornate di riposo e riduzioni dell'orario di lavoro
Art. 10 - Lavoro a tempo parziale
Art. 11 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 12 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni: definizioni e maggiorazioni
Art. 13 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 14 - Computo delle maggiorazioni per il lavoro a turni
Art. 15 - Giorni festivi e riposo settimanale
   Paragrafo A - Giorni festivi
   Paragrafo B - Riposo settimanale
Art. 16 - Ferie
Art. 17 - Trattamento economico minimo
Art. 18 - Indennità di contingenza
Art. 19 - Divisore orario
Art. 20 - Elementi della retribuzione
Art. 21 - Corresponsione della retribuzione
Art. 22 - Reclami sulla retribuzione
Art. 23 - Lavoro a cottimo
   Paragrafo A
   Paragrafo B
   Paragrafo C
   Paragrafo D
   Paragrafo E
   Paragrafo F
   Norma transitoria
Art. 24 - Scatti di anzianità
Art. 25 - Compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi
Art. 26 - Premio di produzione
Art. 27 - Tredicesima mensilità
Art. 28 - Mantenimento delle maggiorazioni per lavoro a turni
Art. 29 - Indennità speciali
Art. 30 - Quadri
Art. 31 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 32 - Trasferta
Art. 33 - Trasferimento
(1) - Per i quadri, vedasi Art. 30 comma 1.
 Art. 34 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 35 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 36 - Permessi
   Paragrafo A - Permessi di entrata ed uscita
   Paragrafo B - Permessi per necessità familiari
Art. 37 - Aspettativa
Art. 38 - Congedo matrimoniale
Art. 39 - Servizio militare
Art. 40 - Infortunio e malattie professionali
Art. 41 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio
Art. 42 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
   Norma transitoria
Art. 43 - Ambiente di lavoro
   Paragrafo A - Livello nazionale
   Paragrafo B - Livello aziendale
   Dichiarazione a verbale
Art. 44 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
   Paragrafo A - Valori limite
   Paragrafo B - Prevenzione
   Paragrafo C - Registrazioni
Art. 45 - Lavoro a domicilio
Art. 46 - Appalti
   Chiarimento a verbale
Art. 47 - Diritto allo studio e facilitazioni particolari per lavoratori studenti
   Paragrafo A - Lavoratori studenti
   Paragrafo B - Diritto allo studio
Art. 48 - Abiti da lavoro
Art. 49 - Lavoro delle donne e dei minori
   Dichiarazione a verbale
Art. 50 - Reclami e controversie
Art. 51 - Inizio e fine del lavoro
Art. 52 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 53 - Visita di inventario e di controllo
Art. 54 - Assenze
Art. 55 - Rapporti in azienda
Art. 56 - Provvedimenti disciplinari
Art. 57 - Multe e sospensioni
Art. 58 - Licenziamento per mancanze
Art. 59 - Restituzione documenti di lavoro - Certificato di lavoro
Art. 60 - Preavviso
Art. 61 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 62 - Previdenza
Art. 63 - Indennità in caso di morte
Art. 64 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 65 - A) Consiglio di Fabbrica
   B) Commissioni interne e Delegato d'impresa
   Dichiarazione a verbale
Art. 66 - Assemblee
Art. 67 - Affissioni
Art. 68 - Permessi per cariche sindacali
Art. 69 - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali
Art. 70 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 71 - Fondo di solidarietà
Art. 72 - Abrogazione dei precedenti contratti - Opzione
Art. 73 - Condizioni di miglior favore
Art. 74 - Piccole aziende
Art. 75 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Art. 76 - Decorrenza e durata
Allegati all'art. 4 "Classificazione del personale"
Allegato 1
      Declaratorie e posizioni professionali
         Amministrazione
         Commerciale e logistica
         Manutenzione
          Personale e organizzazione ed E.D.P.
          Produzione
          Qualità
          Ricerca e sviluppo
          Servizi vari
Allegato 2
      Esemplificazione di mansioni per la prima applicazione (produzione e qualità)
      Esemplificazione delle mansioni dell'area produzione
      Esemplificazione delle mansioni dell'area qualità

Tra l'Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi Elettrici ed Affini "Assogomma" […], con la partecipazione di una delegazione industriale […];
l'Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici "Airp" […], l'Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche[…], con la partecipazione di una delegazione industriale […], con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana[…]; l'Associazione Sindacale Intersind[…], e la Filcea-Cgil[…] con la partecipazione del Direttivo Nazionale e con l'assistenza della Cgil Nazionale[…]; la Flerica-Cisl[…] assistiti dal Segretario Generale della Cisl[…]; la Uilcid-Uil[…] con la partecipazione dei componenti la Direzione Nazionale e assistiti dal Segretario Generale della Uil[…]; con la partecipazione di una delegazione composta dai rappresentanti delle strutture Regionali, Comprensoriali e dei Consigli di fabbrica delle aziende del settore;
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per i dipendenti delle aziende associate all'Associazione Nazionale fra le Industrie della Gomma, Cavi Elettrici ed Affini, e all'Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici, all'Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche e all'Associazione Sindacale Intersind.


Parte I
Titolo I
Relazioni industriali

1. Le parti firmatarie […] concordano sulla necessità di porre in atto relazioni industriali adeguate e tali da consentire comportamenti coerenti con gli obiettivi di cui sopra e con quanto stabilito dal presente contratto.
2. Pertanto, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità della Organizzazioni imprenditoriali e di quelle dei lavoratori, le parti firmatarie convengono di dotarsi di un sistema di confronto che, con cadenze programmate, affronti le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore, sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
3. In particolare saranno oggetto di esame congiunto:
A. a livello nazionale,
- l'andamento del mercato nazionale e internazionale nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive del settore con le eventuali articolazioni riguardanti i comparti di specializzazione più significativi e gli effetti sulla occupazione di tali prospettive con particolare riguardo al Mezzogiorno;
- le problematiche occupazionali eventualmente poste dalla introduzione di nuove tecnologie di processo;
- le tematiche della sicurezza e dell'ecologia anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni;
[…]
- l'andamento dell'occupazione complessiva del settore, con specifico riferimento alla occupazione giovanile, n particolare del mezzogiorno, in rapporto all'accordo interconfederale 18.12.1988 sui contratti di formazione lavoro, nonché all'occupazione femminile, in particolare del Mezzogiorno, con le eventuali azioni positive realizzate in relazione alle disposizioni della legge 125/91;
[…]
- le problematiche della formazione professionale dei giovani e della riqualificazione dei lavoratori interessati a processi di ristrutturazione, riconversione e ammodernamento tecnologico, nel quadro di linee di sostegno legislativo finalizzate ad un maggior raccordo con le esigenze delle imprese;
- l'andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine di una valutazione della competitività internazionale;
[…]
- i problemi connessi con la prestazione lavorativa dei portatori di handicap;
- i problemi posti dall'inserimento lavorativo di extracomunitari.
Inoltre, con riferimento alla realizzazione del Mercato Unico Europeo ed ai processi in atto di internazionalizzazione delle imprese, costituiranno oggetto di esame congiunto:
- l'andamento del costo del lavoro del settore in Italia e negli altri paesi europei;
- il rapporto tra retribuzione e oneri sociali in Italia e negli altri paesi europei;
- le normative in tema di orario di lavoro in Italia e negli altri paesi europei;
- le relazioni industriali in Italia e negli altri paesi europei;
B. a livello territoriale,
1) nelle regioni, laddove sussista una significativa concentrazione di industrie del settore, saranno esaminati:
- le previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, nonché i relativi effetti sull'occupazione;
- le problematiche occupazionali eventualmente poste dalla introduzione di nuove tecnologie di processo;
[…]
- l'andamento dell'occupazione complessiva del settore, con specifico riferimento all'occupazione giovanile, in rapporto all'accordo interconfederale 18.12.1988 sui contratti di formazione e lavoro, nonché all'occupazione femminile, con le eventuali azioni positive realizzate in relazione alle disposizioni della legge 125/91.
In tale ambito saranno inoltre esaminati dati su:
[…]
- la natura delle attività produttive conferite a terzi;
- i programmi di formazione professionale e l'eventuale utilizzo di fondi pubblici a questo fine;
- le dimensioni occupazionali di eventuali casi di scorporo di attività dal ciclo produttivo e la relativa natura;
2) nelle aree provinciali o comprensoriali, qualora le parti le individuino sulla base di una significativa concentrazione di aziende che esercitino produzioni omogenee, saranno esaminati, con riferimento all'area territoriale di competenza, i dati relativi agli investimenti, ai contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, all'occupazione, alla ricerca e ai programmi di formazione professionale;
C. a livello aziendale
1) i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati sul territorio nazionale ed aventi rilevante influenza nel settore, in occasione di specifici incontri promossi dalle parti firmatarie, forniranno alla Fulc un quadro aggiornato su:
- le prevedibili prospettive produttive nonché i dati previsionali di investimenti per nuovi insediamenti produttivi, potenziamenti o trasformazioni di quelli esistenti;
[…]
- il numero degli addetti distinti per sesso e fasce d'età;
[…]
- l'introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali e sull'organizzazione del lavoro;
[…]
- il ricorso ai contratti di formazione e lavoro, a tempo parziale ed a termine;
- i programmi aziendali di formazione e di addestramento;
- eventuali casi di scorporo di attività dal ciclo produttivo, di acquisizioni, di fusioni e gli effetti occupazionali relativi.
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti relativamente all'occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali, assicurando la necessaria riservatezza;
2) le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con più di 200 dipendenti, in occasione di specifici incontri promossi dalle Organizzazioni territoriali competenti, forniranno alla FULC un quadro aggiornato su:
[…]
- il numero degli addetti distinti per sesso e fasce d'età;
[…]
- l'introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali e sull'organizzazione del lavoro;
[…]
- il ricorso ai contratti di formazione e lavoro, a tempo parziale ed a termine;
- i programmi aziendali di formazione e di addestramento;
- eventuali casi di scorporo si attività dal ciclo produttivo, di acquisizioni, di fusioni e gli effetti occupazionali relativi.
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti relativamente all'occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali, assicurando la necessaria riservatezza.

Parte II
Art. 1 - Assunzione - Documenti - Residenza e domicilio

1. Per le assunzioni valgono le norme di legge.
[…]

Art. 2 - Disciplina dell'apprendistato e del contratto a termine
Paragrafo A - Apprendistato
1. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
[…]

Art. 8 - Orario di lavoro
[…]
Paragrafo B
Lavoro supplementare e straordinario
10. il ricorso al lavoro supplementare e straordinario è consentito in situazioni di necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tale da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano in tali ipotesi le necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta, a commesse con vincolanti termini di consegna, ad eccezionali ordinativi in esportazione, a momentanee difficoltà di produzione determinate da innovazioni tecniche in corso sui prodotti o processi, la necessità di salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti e di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno. Nelle suddette situazioni, l'azienda può far ricorso al lavoro supplementare e/o straordinario con il solo obbligo di darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Fabbrica.
11. Eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario, diverse da quelle sopra indicate, saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale ed il Consiglio di Fabbrica.[…]
Paragrafo C
Lavoro a turni
[…]
16. Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando il diritto alle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.
Dichiarazione delle parti
In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.

Art. 23 - Lavoro a cottimo
[…]
Paragrafo B
5. La tabella di cottimo (o tariffa), da affiggere nei luoghi di lavoro o consegnare ai lavoratori, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) descrizione del posto di lavoro;
b) descrizione della lavorazione e del suo procedimento;
c) indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;
[…]
e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro.
6. L'analisi della lavorazione nelle singole operazioni e l'elaborazione completa della tabella (o tariffa), compresi i tempi parziali o gli elementi equivalenti, sarà a disposizione dei delegati del Consiglio di Fabbrica di cui al successivo paragrafo C, che ne potranno prendere visione, fermo restando l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.
[…]

Art. 40 - Infortunio e malattie professionali
1. In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
2. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché posano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge.
3. Qualora, durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]
6. I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 42 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
1. Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]
Norma transitoria
All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare la lavoratrice, alla quale siano corrisposte le indennità di cui alla "Dichiarazione a verbale" in calce all'art. 43, ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dai predetti accordi, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente il parto, l'indennità da essa percepita ai sensi degli accordi stessi.

Art. 43 - Ambiente di lavoro
1. Le parti firmatarie, al fine di rendere compatibile la salvaguardia dell'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro con lo sviluppo delle aziende, convengono di realizzare un sistema di relazioni articolato sui seguenti livelli.
Paragrafo A - Livello nazionale
2. Le parti firmatarie esamineranno congiuntamente:
- le tematiche riguardanti il controllo delle immissioni in atmosfera, degli scarichi idrici, dei rifiuti solidi, sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- la possibilità di individuare idonee e adeguate soluzioni atte a superare diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse. Ciò anche in relazione ad indagini e iniziative che fossero promosse dalle istituzioni preposte;
- l'individuazione di linee per la promozione della formazione all'ambiente ed alla sicurezza del lavoro;
- la possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli organi legislativi, a fronte di proposte di legge od iniziative di carattere normativo;
- le problematiche eventualmente poste dall'applicazione dei valori e delle procedure previsti per gli agenti chimici e fisici di cui al decreto legislativo 277/91;
- la possibilità di individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti demandati da specifiche normative (schede, ecc.);
- le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria, sia delle valutazioni di Enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza (IARC, Comitato Scientifico Centrale per l'esame delle tossicità ed ecotossicità dei composti della CEE, Commissioni cancerogenesi e mutagenesi, National Cancer Institute, EPA, NIOSH, OSHA);
- la possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano di orientamento per quanti sono istituzionalmente chiamati ad operare su materie riguardanti le problematiche ambientali-ecologiche di interesse per i settori rappresentati;
- le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge della direttiva CEE n. 90/270 sui videoterminali.
3. Qualora le problematiche sopraindicate presentassero riflessi significativi in specifiche aree locali, le parti firmatarie ricercheranno gli opportuni collegamenti con le organizzazioni territoriali competenti.
4. Le parti firmatarie inoltre si ritengono impegnate alla reciproca informazione sulle rispettive iniziative in materia di ambiente e sicurezza.
Paragrafo B - Livello aziendale
5. L'azienda porterà a conoscenza del Consiglio di Fabbrica:
- i programmi concernenti i miglioramenti all'ambiente di lavoro e la sicurezza;
- eventuali sostanze contenute nei residui di lavorazione, qualora abbiano accidentalmente determinato inquinamento negli scarichi accertato dai competenti organi di controllo, ciò in relazione a necessità di fermata di impianti per adeguamento alle norme di legge;
- informazioni sui sistemi di allarme ed i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento;
- informazioni sui sistemi di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze trasportate, che, in base alla normativa vigente, necessitino di tali precauzioni;
- l'elenco qualitativo ed informazioni, possibilmente tramite scheda, sulle caratteristiche tossicologiche delle sostanze - anche non comprese nelle tabelle in appendice - che possano venire a contratto dei lavoratori sotto forma di gas, vapori e polveri e che presentino rischi specifici desunti dalla normativa in vigore e dalle conoscenze scientifiche ufficiali. Tale elenco sarà aggiornato annualmente.
6. L'azienda inoltre:
- qualora l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti al fine di migliorare l'ambiente di lavoro e la sicurezza imponesse la fermata totale o parziale degli stessi, provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento ed ove ciò non fosse possibile, ad esaminare con il Consiglio di Fabbrica soluzioni alternative;
- esaminerà con le Organizzazioni Sindacali, le caratteristiche relative all'ambiente di lavoro dei nuovi complessi industriali, in occasione della loro installazione;
- al fine di fornire gli strumenti conoscitivi adeguati, attuerà la formazione - con l'utilizzo delle 150 ore di cui all'art. 47 - di componenti l'esecutivo del Consiglio di Fabbrica appositamente individuati, secondo le linee e le indicazioni quantitative che saranno definite a livello nazionale.
7. Il Consiglio di Fabbrica:
- ricerca e contratta con al Direzione aziendale le misure da adottare per migliorare le condizioni ambientali nocive o particolarmente gravose e che comportino pericolo per l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- ricerca le cause che hanno determinato la situazione ambientale nella quale siano superati i limiti di cui all'art. 44 e contratta le misure per la loro eliminazione;
- formula proposte per l'informazione e la sensibilizzazione dei lavoratori sulla sicurezza, l'igiene e le problematiche dell'ambiente di lavoro, anche con l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio secondo quanto previsto al paragrafo B dell'art. 47;
- può concordare con la Direzione aziendale, ogni qual volta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20 ultimo comma della legge 833/78, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali o, in alternativa, ad aziende o enti specializzati scelti di comune accordo;
- partecipa con la Direzione aziendale alla valutazione dei risultati delle rilevazioni di cui sopra;
- partecipa al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e dei libretti di rischio;
- è tenuto alla massima riservatezza per la tutela del segreto industriale.
8. In ordine alle rilevazioni di cui sopra ed alle relative discussioni:
- delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in esame e da esso designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso e comunque non superiore a sei, partecipano alla discussione in uno con il Consiglio di Fabbrica, con il riconoscimento della retribuzione di fatto, in quanto la discussione medesima si svolga in orario di lavoro;
- i medici e tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza;
- gli oneri per il complesso degli interventi effettuati dalle aziende/enti di cui sopra, poiché congiuntamente designati, e quelli per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'azienda;
- delle discussioni intervenute tra la Direzione aziendale e il Consiglio di Fabbrica, sui risultati delle rilevazioni di cui sopra, nonché in quelle relative agli incontri di cui ai precedenti commi, a richiesta di una delle parti, sarà redatto un verbale che riporterà le rispettive opinioni espresse in proposito da entrambe le parti e le conclusioni raggiunte. Copia del verbale potrà essere affissa nei reparti interessati.
9. Le parti si danno atto che quanto previsto nel presente articolo attua il disposto dell'art. 9 della legge 20.5.1970, n. 300.
Dichiarazione a verbale
1. A decorrere dal 31 maggio 1993 vengono abolite le indennità per "le lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose" di cui agli accordi aggiuntivi riportati in calce all'art. 43 del C.C.N.L. 11.6.1988.
2. L'importo delle indennità corrisposte alla data suindicata sarà conservato "ad personam" a ciascun lavoratore interessato nella misura media effettivamente percepita negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato.

Art. 44 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
Paragrafo A - Valori limite
1. Ferma restando la regolamentazione di cui al decreto legislativo 277/91 ed ai relativi valori e procedure, in vigore per gli agenti fisici e chimici dalla stessa disciplinati, non sono ammesse lavorazioni nelle quali vengano superati:
- per tutti gli altri agenti chimici, i valori limite (TLV) della ACGIH;
- per il carico termico, quelli già proposti dal comitato tecnico dell'ENPI.
2. I predetti valori sono allegati al presente contratto e verranno aggiornati in relazione ai mutamenti ad essi apportati dai predetti enti, in modo da disporre delle più aggiornate conoscenze scientifiche acquisite in materia di tutela della salute dei lavoratori.
3. Le specifiche disposizioni, procedure e limiti che saranno emanati con efficacia cogente - anche in attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici - sostituiranno quelli previsti dal presente contratto.
Paragrafo B - Prevenzione
4. La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
5. In particolare l'azienda:
a) può sottoporre il lavoratore a visita medica al momento dell'assunzione, al fine di accertarne preventivamente l'idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno;
b) sottopone in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, ove lo ritenga opportuno, o quando i singoli interessati lo richiedano, i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese fra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
c) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni.
Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura e carico dell'azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
d) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.
6. L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
7. Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia di cui i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.
8. Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Paragrafo C - Registrazioni
9. Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni riguardanti fattori ambientali fisici e chimici, i quali possano determinare situazioni di nocività e particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici obbligatori, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto a disposizione del Consiglio di Fabbrica e dei lavoratori;
c) il libretto sanitario personale e di rischio, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali nonché, in sezioni separate, le risultanze del registro di cui alla lettera a) relative agli ambienti in cui ciascun lavoratore abbia svolto la sua attività.
Il libretto sanitario personale, per quanto riguarda il personale femminile, sarà integrato da tutti i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, fertilità, parto o salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell'apparato genitale e del seno. Tali dati saranno forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle Unità Sanitarie Locali o dai consultori o dal medico curante.
Il lavoratore o il medico curante da lui autorizzato, possono prendere visione e chiedere in ogni momento estratti o copia del libretto sanitario, rivolgendosi a chi lo detiene. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il libretto sarà consegnato al lavoratore;
d) scheda di sicurezza per gli impianti sottoposti a particolari rischi di esplosione, alta infiammabilità, scoppio e di emissione eccezionale di sostanze pericolose di cui al D.M. 17.12.1977 e successive modifiche. La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
- fasi di rischio della lavorazione;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
- mezzi di protezione individuali e collettivi e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza.
10. Per gli impianti contenenti sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l'uomo:
- proprietà chimico-fisiche delle sostanze;
- classificazione di pericolosità ai sensi del D.M. 17.12.1977 e successive modifiche.

Art. 45 - Lavoro a domicilio
1. Le aziende informeranno annualmente, a richiesta, il Consiglio di Fabbrica su eventuali casi di ricorso al lavoro a domicilio, con specificazione del numero dei lavoratori interessati. Ciò per consentire alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio, fermo restando il disposto della legge 18.12.1973, n. 877.
2. Dati aggregati sul ricorso al lavoro a domicilio, con specificazione del numero medio dei lavoratori interessati, verranno forniti dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie in occasione degli incontri di cui al comma 3 - paragrafo B, del titolo I "Relazioni industriali" della Parte Prima.

Art. 46 - Appalti
1. Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelli di manutenzione ordinaria continuativa, riferite all'attività produttiva, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
2. Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge in materia assicurativa, previdenziale, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi contratti di lavoro.
3. I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire, con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice, dei servizi di mensa, degli spogliatoi e dei servizi sanitari di emergenza.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei confronti delle aziende fino a 60 operai.
5. Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto verranno forniti alle Organizzazioni Sindacali in occasione degli incontri di cui al paragrafo B.1) del titolo ! "Relazioni industriali" della Parte Prima.
6. I gruppi industriali e le imprese, di cui rispettivamente ai paragrafi C.1) e C.2) del suddetto titolo I, forniranno annualmente, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.
Chiarimento a verbale
Resta escluso dal divieto di appalto la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.

Art. 48 - Abiti da lavoro
1. Ai lavoratori di nuova assunzione di cui ai Gruppi 2) e 3) dell'art. 4, le aziende forniranno gratuitamente, in uso, un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio, provvedendo pure gratuitamente di anno in anno alla sostituzione dello stesso.
2. Per quanto concerne i lavoratori di cui al Gruppo 1) dell'art. 4 l'abito da lavoro verrà fornito ai soli tecnici di stabilimento o laboratorio.
3. Per i lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario, o che ne richiedano uno speciale, l'azienda provvederà a quanto sopra fornendo uno o più abiti all'ano nella misura resa necessaria dal grado di usura determinato dalle lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
4. A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione o impiego di solventi e di sostanze corrosive o caustiche (quali ad es.: solfuro di carbonio, soda caustica, acidi, sali di piombo, ecc.) oppure i lavoratori addetti a lavorazioni molto sporchevoli o di rapida usura degli abiti, quali ad es.: preparazione e manipolazione di soluzioni di gomma, sterlingatura, catramatura, bitumatura, verniciatura, paraffinatura a caldo, cernita cascami, ecc. oppure gli addetti alle presse o ai mescolatori, sempreché tali lavorazioni risultino effettivamente sporchevoli, oppure per i lavoratori il cui vestiario sia soggetto ad usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevate temperature, come avviene, ad esempio, per i lavoratori addetti ai forni di fusione metalli, alle caldaie generatrici di vapore a carbone o nafta, ecc., per i saldatori, oppure per i lavoratori addetti al carico e scarico a spalla, o al carico e trasporto di sostanze sporchevoli come nerofumo e carbone, ecc.
5. Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari, e che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero di ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
6. Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari od esposti alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
7. Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
8. Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
9. Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad es. uscieri, portieri, guardiani, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

Art. 49 - Lavoro delle donne e dei minori
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle disposizioni delle relative leggi.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in conformità con quanto stabilito al 4° comma dell'art. 1 della legge 9.12.1977, n. 903 che prevede eventuali deroghe alle disposizioni contenute nell'articolo stesso per mansioni di lavoro particolarmente pesanti per il personale femminile, convengono, in relazione alla eterogeneità dei settori ed al fatto che i fattori di pesantezza sono legati alle attuali concrete situazioni aziendali di carattere tecnico-organizzativo, di rinviare l'individuazione delle mansioni stesse a livello aziendale o anche territoriale purché per situazioni omogenee.

Art. 52 - Consegna e conservazione utensili e materiali
[…]
4. É preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto a lui affidato.
5. D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'azienda.
[…]
7. Il lavoratore non può apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente, dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]

Art. 55 - Rapporti in azienda
[…]
2. Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
3. L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.
4. In particolare il lavoratore deve:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto nonché quelle impartite dai superiori;
[…]
d) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 57 - Multe e sospensioni
1. Incorre nel provvedimento della multa e della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 54 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
[…]
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene;
i) che si trovi in condizioni di evidente ubriachezza.
2. La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 58 - Licenziamento per mancanze
1. Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
2. In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[…]
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 57, sempreché la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
g) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
[…]
m) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell'art. 57;
n) trascuranza dell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 57;
o) mancanze disciplinari configurabili nei termini previsti dal 1° comma del presente articolo.

Art. 65 - A) Consiglio di Fabbrica
1. Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive con almeno 15 dipendenti al Consiglio di Fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale;
b) che nel Consiglio di Fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla legge 20.5.1970, n. 300.
2. Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di Fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all'uopo costituita nel suo ambito. I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di 30 per le unità maggiori - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di Fabbrica, tramite le Organizzazioni Sindacali provinciali.
[…]
4. Nell'esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva, potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di Fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
[…]
B) Commissioni interne e Delegato d'impresa
10. Per i compiti delle Commissioni interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.
11. Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall'accordo interconfederale 18.4.1966 inerenti il Delegato d'impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
Dichiarazione a verbale
Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

Art. 67 - Affissioni
1. Le Direzioni aziendali consentiranno al Consiglio di Fabbrica ed ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere, in apposito albo, comunicazioni firmate dai responsabili e inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 74 - Piccole aziende
Per le piccole aziende industriali che occupano non più di 25 operai si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti Organizzazioni Sindacali provinciali, si potrà addivenire a temperamenti che valgono a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale.

Allegati all'art. 4 "Classificazione del personale"
Allegato 1
Declaratorie e posizioni professionali
Amministrazione
[…]
Livello B
Posizioni professionali
Gruppo 1):
Revisore
- Esegue, secondo i programmi di audit, analisi, valutazioni, verifiche e riscontri di complesse procedure e di operazioni amministrative e contabili, accertandone la conformità alle normative aziendali ed agli obblighi di legge.
- Effettua le conseguenti segnalazioni e promuove il miglioramento delle suddette procedure, al fine di minimizzare le deviazioni dagli standards.
[…]
Manutenzione
Livello A
Posizioni professionali
Gruppo 1):
Assistente capo manutenzione
- Guida, coordina e controlla l'attività di più assistenti e manutentori.
- Programma e organizza gli interventi di qualsiasi tipo di manutenzione, definendone le priorità nell'ambito degli obiettivi aziendali.
- Aggiorna i collaboratori sulle nuove tecniche di manutenzione e dà loro l'assistenza necessaria per gli interventi particolarmente complessi.
- Definisce con altri enti le modalità operative di un programma di manutenzione e collabora alla ricerca di soluzioni tecniche atte a migliorare il livello manutentivo e/o costruttivo degli impianti, nel rispetto delle norme di sicurezza.
Livello C
Posizioni professionali
Gruppo 1):
Tecnico di manutenzione
- Sviluppa gli studi sulle macchine di fabbricazione per facilitare e semplificare gli interventi di manutenzione di qualsiasi natura.
- Predispone e/o effettua la messa a punto e le regolazioni dei parametri di qualità delle macchine.
- Assistente di manutenzione
- Coordina, distribuisce il lavoro a più manutentori e ne controlla le attività garantendo una corretta esecuzione degli interventi nell'ambito delle priorità fissate e nel rispetto delle norme di sicurezza.
- Analizza le cause dei guasti, per l'eliminazione/risoluzione dei problemi e per la stesura dei programmi a breve/medio termine.
[…]
Livello F
Posizioni professionali
Gruppo 3):
Addetto alla conduzione di generatori termici
- Assicura la gestione dei generatori termici eseguendo direttamente le accensioni, gli spegnimenti e le eventuali regolazioni dei generatori stessi.
- Gestisce l'impianto in base alla abilitazione ottenuta ed alle norme di sicurezza.
[…]
Personale e organizzazione ed E.D.P.
Livello A
Posizioni professionali
Gruppo 1):
Responsabile di formazione
- Predispone il piano di formazione, in funzione dei bisogni individuati e delle caratteristiche degli utenti e ne garantisce la corretta applicazione, guidando, coordinando e controllando l'attività dei collaboratori.
- Promuove nuovi programmi di formazione anche in collaborazione con enti esterni, contribuendo alla progettazione degli tessi.
- Interagisce con gli enti coinvolti nella formazione.
Analista di organizzazione
- Definisce, in collaborazione con il superiore, le metodologie operative, il costo e la redditività degli interventi volti a migliorare i livelli di produttività del lavoro.
- Guida, coordina e controlla l'attività dei tecnici e ne cura l'addestramento.
- Studia l'applicazione del sistema di incentivazione più opportuno, definendo le forme retributive e calcolando i valori monetari dell'incentivo.
- Analizza, in collaborazione con il superiore, problemi complessi relativi alla rilevazione del costo dei prodotti o i tempi standard in rapporto alla saturazione impianti od ai cicli uomo-macchina.
- Imposta un piano di controllo per verificare la funzionalità di nuove organizzazioni e fornisce consulenza su norme operative, procedure e inquadramenti contrattuali.
[…]
Livello E
Posizioni professionali
Gruppo 3):
Addestratore
- Modula la durata delle varie fasi del piano di addestramento, redatto dal superiore, in funzione delle caratteristiche di lavoratori in istruzione e li mette in condizione di conoscere il funzionamento della macchina/impianto, le specifiche di qualità e di fabbricazione e il ciclo di lavoro.
- Segue il personale durante l'esecuzione delle operazioni manuali sul prodotto fino al conseguimento di un normale livello di produttività e di qualità ed esercita sugli stessi la supervisione e il controllo funzionale nell'ambito della medesima dipendenza gerarchica.
- Riferisce al superiore e agli Enti della produzione sull'andamento dell'istruzione e collabora all'eventuale variazione dei programmi.
[…]
Produzione
Livello A
Posizioni professionali
Gruppo 1):
Assistente capo/sovraintendente/capo reparto
- Guida, coordina e controlla risorse umane e tecniche.
- Gestisce la produzione di più prodotti, con diverse tipologie di processo.
- Garantisce la realizzazione di obiettivi produttivi, qualitativi e di efficienza, nel rispetto delle norme di sicurezza.
- Interviene per modifiche e variazioni dei programmi di produzione, in relazione a priorità tecnico-produttive e/o eventuali imprevisti, nel rispetto delle indicazioni generali ricevute.
- Concorre, in rapporto con gli altri enti/uffici aziendali, al miglioramento degli standards qualitativi, produttivi e di processo.
Specialista di programmazione
- Predispone, sulla base di procedure predefinite, programmi di produzione di uno o più reparti o unità produttive, pianificando l'ottimale utilizzo di impianti e macchinari, in relazione alle esigenze aziendali ed alle capacità produttive.
- Predispone inoltre consuntivi di produzione, per consentire il controllo dell'impiego dei fattori di produzione, anche fornendo le necessarie informazioni di ritorno alle altre funzioni aziendali interessate.
Livello C
Posizioni professionali
Gruppo 1):
Assistente/Supervisor
- Coordina e controlla le attività dei lavoratori di produzione, distribuendo il lavoro ed ottimizzando l'impiego di fattori produttivi.
- Garantisce il rispetto dei programmi assegnati e degli standards fissati, realizzando i miglioramenti tecnici stabiliti.
- In caso di anomalia, promuove l'intervento dei servizi qualità e manutenzione e si raccorda con il servizio programmazione per la realizzazione tempestiva delle variazioni ai programmi.
Gruppo 2):
Capo turno/Squadra di produzione
- Assicura l'utilizzo diretto di impianti e/o macchine, in funzione del programma di produzione ricevuto e nel rispetto degli standards di qualità, produttività.
- Coordina e controlla il lavoro di diversi lavoratori di produzione, ottimizzandone l'impiego.
- Collabora, con gli specialisti di tecnologia, manutenzione e qualità, per definire interventi puntuali sui prodotti e sulle macchine.
- Gestisce le variazioni dei programmi assegnati, con azioni dirette di coordinamento tecnico per garantirne la tempistica di realizzazione.
Livello E
Posizioni professionali
Gruppo 2):
Capogruppo di produzione
- Assicura l'utilizzo diretto di macchine, realizzando il programma di produzione ricevuto nell'ambito degli standards di qualità e produttività assegnati.
- Ottimizza l'impiego delle risorse umane assegnate in funzione degli indirizzi ricevuti ed effettua una supervisione e controllo del loro operato.
- Realizza, su indicazioni degli specialisti di tecnologia, manutenzione e qualità, interventi puntuali sui prodotti e sulle macchine.
- Gestisce semplici variazioni ai programmi assegnati con azioni dirette di coordinamento tecnico.
Gruppo 3):
Conduttore impianti a gestione complessa
- Sulla base di un'approfondita conoscenza dell'impianto e delle tecnologie di lavoro, appronta, avvia, conduce impianti a gestione complessa, che richiedono il controllo, la regolazione ed il ripristino dei parametri di funzionamento del processo, anche con l'ausilio di strumenti assistiti da calcolatore.
- Ha la responsabilità dell'ottimale gestione dell'impianto, del giudizio di conformità qualitativa del prodotto e del raggiungimento delle quantità prescritte.
- Esercita la supervisione ed il controllo funzionale di altri addetti all'impianto nell'ambito della medesima dipendenza gerarchica.
[…]
Servizi vari
Livello A
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
- in possesso di conoscenze generali e tecniche, acquisite attraverso:
l'intero ciclo della scuola media superiore o formazione equivalente o esperienza precedente; unitamente ad una articolata formazione tecnica specialistica, orientata ad interventi in processi e metodologie dell'area di appartenenza e alla individuazione di soluzioni integrate con altre aree funzionali;
- hanno la responsabilità di attività che comportano rilevanti effetti economici ed organizzativi e/o la responsabilità dell'andamento funzionale dell'unità organizzativa di appartenenza, con guida, coordinamento e controllo delle attività di altri lavoratori;
- operano in condizioni di autonomia direttiva, disimpegnando compiti, secondo differenti processi e metodologie, implicanti scelte discrezionali entro vincoli definiti nell'ambito di aree di attività; ricevono una supervisione dei risultati complessivi dell'attività.
Posizioni professionali
Gruppo 1):
Responsabile del servizio di sorveglianza e di sicurezza
- Guida, coordina e controlla il lavoro del personale di vigilanza, per garantire la tutela del patrimonio aziendale e la sicurezza delle persone che operano all'interno dell'azienda.
- Propone soluzioni per migliorare il grado di sicurezza e di preservazione del patrimonio aziendale e per l'innovazione dei sistemi di controllo.
- Interagisce con enti esterni ed interni all'azienda.
Specialista ambiente e sicurezza del lavoro
- Programma i rilevamenti da fare nell'ambiente di lavoro, coordinando la loro esecuzione.
- Registra e analizza i dati rilevati, proponendo eventuali azioni da intraprendere.
- Analizza i rischi possibili insiti nelle lavorazioni e nelle sostanze impiegate e collabora con il superiore nell'interpretazione delle normative di legge e nella individuazione dell'obbligatorietà o meno delle visite mediche.
- Esamina le modalità di utilizzazione delle materie prime e dei prodotti ausiliari a rischio e redige le relative norme d'impiego da seguire.
- Controlla e garantisce che il funzionamento di un impianto avvenga in condizioni di sicurezza mediante l'espletamento di pratiche con enti esterni e/o la richiesta agli enti preposti per adeguare l'impianto alle normative tecniche e/o antinfortunistiche vigenti