Categoria: Corte di giustizia CE
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SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 23 NOVEMBRE 1989. - TORFAEN BOROUGH COUNCIL CONTRO B & Q PLC. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: CWMBRAN MAGISTRATES'COURT - REGNO UNITO. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 30 E 36 DEL TRATTATO CEE - DIVIETO DI ESERCITARE ATTIVITA COMMERCIALI LA DOMENICA. - CAUSA 145/88.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 03851
edizione speciale svedese pagina 00241
edizione speciale finlandese pagina 00255


(conclusioni dell' avvocato generale)







Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Normativa che vieta l' apertura domenicale degli esercizi commerciali al minuto - Ammissibilità - Condizione

( Trattato CEE, art. 30 )



Massima


L' art. 30 del trattato CEE va interpretato nel senso che il divieto da esso sancito non si applica ad una normativa nazionale che vieti l' apertura domenicale di esercizi commerciali al minuto, qualora gli effetti restrittivi sugli scambi comunitari che ne possono eventualmente risultare non eccedano il contesto degli effetti caratteristici di una normativa di tal genere.

Infatti, simili normative, che disciplinano gli orari di vendita al minuto, indistintamente applicabili alle merci importate ed ai prodotti nazionali, perseguono uno scopo legittimo riguardo al diritto comunitario giacché esse, da un canto, sono espressione di determinate scelte politiche ed economiche in quanto sono intese a garantire una ripartizione degli orari di lavoro e di riposo rispondente alle peculiarità socio-culturali nazionali e regionali e, dall' altro, non sono volte a disciplinare i flussi di scambio tra Stati membri.



Parti


Nel procedimento C-145/88,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del trattato CEE, dalla Cwmbran Magistrates' Court del Regno Unito, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

Torfaen Borough Council, da un lato

e

B & Q plc, già B & Q ( Retail ) Limited, con sede in Gwent, dall' altro,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 30 e 36 del trattato CEE,

LA CORTE (sesta sezione),

composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, F.A. Schockweiler, T. Koopmans, G.F. Mancini e M. Diez de Velasco, giudici,

avvocato generale : W. Van Gerven

cancelliere : D. Louterman, amministratore

considerate le osservazioni presentate :

- per la ricorrente nella causa principale, dall' avv. D. Robinson, Solicitor del Torfaen Borough Council,

- per la convenuta nella causa principale, dai sigg. D. Vaughan, Queen' s Counsel, G. Barling, Barrister, e A. Askham, Solicitor,

- per il Regno Unito, dal sig. S.J. Hay, Treasury Solicitor,

- per la Commissione, dal sig. E.L. White, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 23 maggio 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 29 giugno 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza



Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 25 aprile 1988, pervenuta in cancelleria il 24 maggio 1988, la Cwmbran Magistrates' Court del Regno Unito ha sottoposto alla Corte, in forza dell' art. 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 30 e 36 del trattato CEE, al fine di valutare la compatibilità con dette disposizioni di una normativa nazionale che sancisce il divieto di esercitare attività commerciali la domenica.

2 La questioni sono sorte nell' ambito di una controversia fra il Torfaen Borough Council ( consiglio comunale di Torfaen ), in prosieguo : "Council", e l' impresa B & Q plc, già B & Q ( Retail ) Limited, in prosieguo : "B & Q", esercente di centri commerciali in cui si vendono attrezzi per il giardinaggio e per piccoli lavori manuali.

3 Il Council addebita alla B & Q di avere infranto gli artt. 47 e 59 dello United Kingdom Shops Act 1950 aprendo di domenica i propri locali di vendita al minuto per effettuare operazioni commerciali diverse da quelle previste dal quinto allegato dello Shops Act. La B & Q sarebbe pertanto passibile di un' ammenda per un importo massimo di 1 000 UKL.

4 Il quinto allegato dello Shops Act elenca infatti gli articoli che, oggetto di deroga, possono essere venduti in un esercizio commerciale la domenica. Trattasi in particolare delle bevande alcoliche, di taluni generi alimentari, dei tabacchi, dei giornali e di altri prodotti di consumo corrente.

5 Dinanzi al giudice a quo, la B & Q ha sostenuto che l' art. 47 dello Shops Act 1950 rappresenta una misura d' effetto equivalente a restrizioni quantitative all' importazione ai sensi dell' art. 30 del trattato CEE e che detta misura non si giustifica in forza dell' art. 36 del trattato CEE né di qualsivoglia "esigenza imperativa ".

6 A parere del Council, la restrizione delle operazioni commerciali effettuate la domenica non rappresenta una misura d' effetto equivalente ad una restrizione quantitativa in quanto trova applicazione nel caso delle merci importate alla stessa stregua che per i prodotti nazionali ed in quanto non sfavorisce le importazioni.

7 Il giudice a quo ha anzitutto rilevato che, nel caso di specie, il divieto di aprire al pubblico di domenica aveva l' effetto di ridurre il totale delle vendite dell' impresa, che circa il 10% delle merci offerte dall' impresa provenivano da altri Stati membri e che quindi doveva risultarne un calo corrispondente delle importazioni da altri Stati membri.

8 In base alle suddette constatazioni, il giudice a quo ha ritenuto quindi che la controversia comportasse problemi d' interpretazione del diritto comunitario. Egli ha pertanto sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :

"1 ) Se una norma di diritto nazionale che vieta l' apertura domenicale di esercizi commerciali per la vendita al minuto, salvo taluni articoli la cui vendita è consentita, qualora il divieto provochi un calo in termini assoluti delle vendite in detti esercizi, in particolare di merci prodotte in altri Stati membri, con conseguente riduzione del volume delle importazioni da detti Stati, costituisca una misura d' effetto equivalente a restrizioni quantitative all' importazione ai sensi dell' art. 30 del trattato.

2 ) In caso di soluzione affermativa della questione n. 1 ), se tale misura rientri nelle deroghe all' art. 30 previste dall' art. 36, ovvero in altre deroghe ammesse dal diritto comunitario.

3 ) Se sussistano elementi che incidano sulle soluzioni delle questioni nn. 1 ) o 2 ) in modo da rendere il provvedimento di cui è causa un mezzo di discriminazione arbitraria od una discriminazione dissimulata al commercio fra Stati membri od una misura sproporzionata od altrimenti ingiustificata."

9 Per una più ampia illustrazione del contesto giuridico e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla prima questione

10 Con la prima questione, il giudice a quo chiede se nel concetto di misure d' effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell' art. 30 del trattato rientri altresì una norma che vieta l' apertura domenicale di esercizi commerciali al minuto in quanto il divieto determini un calo in termini assoluti del volume delle vendite di detti esercizi, in particolare delle vendite di articoli importati da altri Stati membri.

11 Preliminarmente si deve rilevare che una normativa nazionale che vieta l' apertura domenicale di esercizi commerciali al minuto trova applicazione indistintamente per le merci importate ed i prodotti nazionali. In linea di principio, la vendita dei prodotti importati da altri Stati membri non è quindi resa più difficile della vendita delle merci nazionali.

12 Si deve poi ricordare che, nella sentenza 11 luglio 1985, Cinéthèque ( cause riunite 60 e 61/84, Racc. pag. 2618 ), la Corte ha dichiarato, quanto ad un divieto di noleggio di videocassette indistintamente applicabile ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, che detto divieto è compatibile con il principio della libera circolazione delle merci sancito dal trattato solo purché gli eventuali ostacoli derivantine per gli scambi intracomunitari non vadano al di là di quanto necessario a garantire il raggiungimento dello scopo perseguito e purché questo scopo sia legittimo con riguardo al diritto comunitario.

13 Stando così le cose, in un caso come quello di specie, occorre dunque in primo luogo valutare se una normativa come quella di cui è causa persegua uno scopo legittimo con riguardo al diritto comunitario. A tal proposito, nella sentenza 14 luglio 1981, Oebel ( causa 155/80, Racc. pag. 1993 ), la Corte ha già ritenuto che una normativa nazionale in materia di orari di lavoro, di consegna e di vendita nel settore della panetteria e della pasticceria rappresenta una legittima scelta di politica economica e sociale, conforme agli scopi d' interesse generale perseguiti dal trattato.

14 Identica considerazione deve farsi per le normative nazionali che disciplinano gli orari di vendita al minuto. Siffatte normative sono infatti espressione di determinate scelte politiche ed economiche in quanto sono intese a garantire una ripartizione degli orari di lavoro e di riposo rispondente alle peculiarità socio-culturali nazionali o regionali la cui valutazione spetta, nella fase attuale del diritto comunitario, agli Stati membri. Dette normative d' altronde non sono intese a disciplinare i flussi di scambio tra Stati membri.

15 In secondo luogo, si deve accertare se gli effetti di siffatta normativa nazionale non eccedano quanto necessario per conseguire lo scopo perseguito. Infatti, come indicato dall' art. 3 della direttiva 70/50 della Commissione del 22 dicembre 1969, ( GU 1970, L 13, pag. 29 ), i provvedimenti nazionali che disciplinano la vendita delle merci soggiacciono al divieto dell' art. 30 qualora i loro effetti restrittivi della libera circolazione delle merci eccedano il contesto degli effetti propri di una normativa commerciale.

16 Stabilire se gli effetti di una determinata normativa nazionale rimangano effettivamente in detto ambito pertiene alla valutazione dei fatti, la quale spetta al giudice nazionale.

17 La prima questione va pertanto risolta dichiarando che l' art. 30 del trattato va interpretato nel senso che il divieto da esso sancito non si applica ad una normativa nazionale che vieti l' apertura domenicale degli esercizi commerciali al minuto, qualora gli effetti restrittivi sugli scambi comunitari che ne possano eventualmente risultare non eccedano il contesto degli effetti caratteristici di una normativa di tal genere.

Sulla seconda e sulla terza questione


18 Vista la soluzione data alla prima questione, non occorre risolvere la seconda e la terza questione.



Decisione relativa alle spese


Sulle spese


19 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.



Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE
( sesta sezione ),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cwmbran Magistrates' Court del Regno Unito, con ordinanza 25 aprile 1988, dichiara :

L' art. 30 del trattato va interpretato nel senso che il divieto da esso sancito non si applica ad una normativa nazionale che vieti l' apertura domenicale di esercizi commerciali al minuto, qualora gli effetti restrittivi sugli scambi comunitari che ne possono eventualmente risultare non eccedano il contesto degli effetti caratteristici di una normativa di tal genere.



 

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Fonte: Sito web Eur-Lex