Regione Toscana
Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38
Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.
B.U.R. 18 luglio 2007, n. 20

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), i contratti pubblici di appalto aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi, stipulati dalle stazioni appaltanti di cui all’articolo 2 ed eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione e degli altri soggetti di cui all’articolo 2.
2. Nei contratti pubblici di appalto l’appaltatore assume la responsabilità dell’organizzazione dei mezzi produttivi e la direzione dei lavoratori, nonché il relativo rischio di impresa.
3. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge i contratti pubblici per l’affidamento di lavori, forniture e servizi riservati dalle normative statali alla competenza esclusiva dello Stato.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di appalti contenute in leggi regionali di disciplina di specifici settori.
5. La presente legge persegue l’obiettivo di migliorare la qualità del sistema dei contratti pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, provvedendo, al contempo, a:
a) stabilire regole volte a rendere più efficace la programmazione;
b) qualificare e valorizzare la committenza pubblica;
c) semplificare le procedure amministrative;
d) tutelare la sicurezza e la regolarità del lavoro in ogni sua parte, anche attraverso il potenziamento ed il coordinamento dei controlli in materia, con particolare riferimento all’istituto del subappalto;
e) promuovere la selezione di imprese aggiudicatarie in regola con la normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, nonché con quella contrattuale e contributiva;
f) potenziare la tutela dell’ambiente;
a) promuovere progetti finalizzati all’accorpamento delle stazioni appaltanti.

Art. 2
Ambito soggettivo

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) alla Regione, agli enti ed alle agenzie istituiti con legge regionale, agli enti parco regionali, all’Azienda agricola regionale di Alberese;
b) agli enti locali, ai loro consorzi, unioni ed associazioni;
c) alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliero universitarie, agli enti per i servizi tecnico-amministrativi (ESTAV);
d) alle aziende pubbliche per i servizi alla persona;
e) alle altre amministrazioni aggiudicatrici, non indicate alle lettere a), b) c) e d), agli enti aggiudicatori ed agli altri soggetti aggiudicatori come definiti dall’articolo 3 del d.lgs. 163/2006 ed individuati dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo.
2. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono di seguito unitariamente denominati “stazioni appaltanti”.

Art. 3
Contratti esclusi

1. I contratti pubblici esclusi, di cui agli articoli 19, 20 e 22 del d.lgs. 163/2006, osservano le disposizioni dei Capi II, III, IV e VI della presente legge.
2. Le stazioni appaltanti disciplinano le modalità di affidamento dei contratti di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, disponendo la preventiva pubblicazione di un avviso pubblico sul profilo del committente e sul sito dell’Osservatorio regionale per i contratti aventi importo pari o superiore alla soglia comunitaria e, di norma, anche per i contratti di importo inferiore.
3. Tutti i soggetti che hanno manifestato interesse sono invitati a presentare offerta. Qualora questi ultimi siano in numero inferiore a quello previsto dall’articolo 27 del d.lgs. 163/2006, la stazione appaltante, ove possibile, integra il numero dei soggetti da invitare sino a raggiungere quello minimo previsto dalla disposizione.
4. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 2 sono inviate all’Osservatorio regionale di cui all’articolo 4 che ne assicura la relativa pubblicità.

Capo II
Osservatorio regionale sui contratti pubblici

Art. 4
Osservatorio regionale sui contratti pubblici

1. E’ istituito, nell’ambito della direzione generale regionale competente per materia, l’Osservatorio regionale sui contratti pubblici, di seguito definito Osservatorio, al fine di contribuire alla massima trasparenza delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle normative statali e regionali in materia, nonché di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro.
2. La Regione, tramite l’Osservatorio, persegue inoltre l’obiettivo della collaborazione tra i soggetti interessati e la sistematica condivisione delle finalità della presente legge, provvedendo al coordinamento delle iniziative e delle attività relative alla materia dei contratti pubblici.
3. Alla organizzazione ed allo svolgimento dei compiti disciplinati dal presente capo concorrono, in ragione delle funzioni e dei compiti ad esse rispettivamente attribuite, tutte le strutture regionali, sia tecniche che amministrative.

Art. 5
Compiti dell’Osservatorio

1. All’Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisire le informazioni ed i dati utili a consentire la massima trasparenza nei procedimenti di gara e contrattuali posti in essere dalle stazioni appaltanti;
b) garantire, nel rispetto delle normative sulla tutela della riservatezza, la pubblicità degli atti adottati nell’ambito dei procedimenti di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità effettiva, nonché la conoscenza da parte degli enti ed organi pubblici competenti all’effettuazione dei controlli di cui al capo III, nonché degli altri soggetti istituzionalmente legittimati all’acquisizione di essi, come previsto all’articolo 11;
c) promuovere la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori, pubblici e privati, ad esse addetti, attraverso le attività indicate all’articolo 9.
2. Tra i compiti di cui al comma 1 rientrano prioritariamente le attività relative:
a) alla gestione ed all’aggiornamento dell’archivio dei contratti pubblici, comprendente i dati e le informazioni di cui al comma 3;
b) alla predisposizione di strumenti informatici per l’acquisizione dei dati di cui alla lettera a);
c) alla elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull’andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, forniture e servizi, e sui risultati del monitoraggio effettuato;
d) ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, eventuali scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali;
e) all’assolvimento, attraverso il proprio sito informatico, degli obblighi di pubblicità previsti dalla presente legge e dalle norme comunitarie e statali;
f) ad assicurare, con le modalità previste all’articolo 11, il necessario supporto informativo agli organi ed enti competenti per l’effettuazione dei compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi assicurativi e contributivi nei confronti dei lavoratori;
g) alla formazione ed all’aggiornamento del prezzario regionale di cui all’articolo 12, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati a tale fine;
h) alla individuazione e diffusione delle buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;
i) alla definizione di standard uniformi per la realizzazione del profilo del committente previsto dal d.lgs. 163/2006 e dall’articolo 31 della presente legge, da parte delle stazioni appaltanti;
l) alla promozione degli sportelli di informazione delle stazioni appaltanti, di cui all’articolo 9 del d.lgs.163/2006, ed al relativo supporto tecnico ed amministrativo.
3. L’archivio dei contratti pubblici di cui al comma 2 lettera a) contiene:
a) l’anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell’appalto;
b) i dati relativi all’impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro;
c) i dati relativi all’intero ciclo dell’appalto, comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 8 e quelli acquisiti nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7.
4. L’Osservatorio, sulla base delle informazioni pervenute dalle stazioni appaltanti, provvede inoltre alla tenuta di un archivio informatico delle annotazioni relative ai comportamenti delle imprese in sede di partecipazione alle gare e di esecuzione dei contratti pubblici, con particolare riferimento a quelli che costituiscono causa di esclusione ai sensi dell’articolo 35.
5. L’Osservatorio svolge le funzioni di accertamento, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), delle violazioni degli obblighi di cui agli articoli 8 e 10.
6. L’Osservatorio, nell’ambito del territorio regionale, assolve inoltre, in via esclusiva, agli adempimenti e ai compiti inerenti la rilevazione e gestione dei dati e delle informazioni, che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e trasmettere ai sensi della normativa statale e della presente legge, relativamente all’intero ciclo degli appalti di lavori, servizi e forniture.
7. L’Osservatorio, nell’ambito dei compiti di cui al presente articolo, elabora atti di indirizzo, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 30, finalizzati a semplificare, rendere omogenea e mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti.
8. L’Osservatorio, su richiesta delle stazioni appaltanti, può fornire supporto per lo svolgimento dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara.
9. L’Osservatorio svolge inoltre attività di studio, ricerca e indagine approfondita su questioni specifiche, su indicazione del Comitato di indirizzo di cui all’articolo 6, anche acquisendo dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli ordinariamente in suo possesso.
10. L’Osservatorio gestisce i dati e le informazioni mediante gli strumenti e le procedure informatiche predisposte dalla struttura regionale competente in materia, si avvale delle infrastrutture della rete telematica regionale ed applica gli standard tecnologici e le regole tecniche assunte nell’ambito della medesima rete, secondo quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana.).
11. L’Osservatorio predispone annualmente un rapporto di sintesi sui dati e gli elementi raccolti. La Giunta regionale trasmette il rapporto al Consiglio regionale in allegato alla relazione di cui all’articolo 67, comma 1.

Art. 6
Comitato di indirizzo

1. Per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio è istituito un Comitato di indirizzo, con funzioni consultive e di proposta.
2. Il Comitato di indirizzo esprime in particolare indirizzi, pareri e proposte per la programmazione delle attività dell’Osservatorio, secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera a).
3. Il Comitato di indirizzo, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto dal/dalla dirigente regionale competente per materia, da rappresentanti degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, delle organizzazioni imprenditoriali, del sistema camerale e degli ordini professionali. Previa intesa con le rispettive amministrazioni, possono far parte del Comitato il rappresentante della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo del capoluogo regionale ed i rappresentanti degli organi statali di amministrazione e vigilanza.
4. Il regolamento di cui all’articolo 66, comma 1, lettera a) disciplina il numero, le modalità di designazione dei componenti e le modalità di funzionamento del Comitato medesimo, promuovendo il rispetto del principio della rappresentanza di genere.
5. La partecipazione alle sedute del Comitato avviene a titolo gratuito.

Art. 7
Compiti dell’Osservatorio in funzione di sezione regionale dell’Osservatorio centrale dell’Autorità per la vigilanza

1. L’Osservatorio collabora con la sezione centrale dell’Osservatorio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici previsto dall’articolo 7 del d.lgs. 163/2006, per lo svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale sezione regionale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.
2. L’Osservatorio, su richiesta della sezione centrale di cui al comma 1, collabora altresì alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale.
3. L’Osservatorio collabora con l’Autorità di vigilanza di cui all’articolo 6 del d.lgs. 163/2006, gestendo attività da essa delegate nell’ambito dei processi di controllo, vigilanza e ispezione.

Art. 8
Comunicazione e trasmissione dei dati

1. Le stazioni appaltanti inviano all’Osservatorio le informazioni e i dati utili e rilevanti per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 5, come definiti dal regolamento di attuazione nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità.
2. L’Osservatorio predispone gli strumenti informatici per l’acquisizione dei dati e definisce le modalità per la loro trasmissione, secondo criteri di semplificazione degli adempimenti e di razionalizzazione dei flussi informativi.

Art. 9
Promozione della qualificazione delle stazioni appaltanti e della semplificazione dell’attività amministrativa

1. Al fine di favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti, di migliorare la qualità delle procedure di affidamento e della gestione dei contratti pubblici, nonché di standardizzare i relativi adempimenti, l’Osservatorio provvede:
a) ad elaborare, in collaborazione con i soggetti interessati, capitolati per specifiche tipologie di appalto da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 30;
b) ad elaborare per le stazioni appaltanti ed in collaborazione con le stesse, linee guida, schemi di bandi e di documenti di gara, e altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l’affidamento e la gestione degli appalti;
c) ad assicurare il necessario supporto agli operatori pubblici, attraverso consulenze e pareri in merito alle procedure ed alla gestione dei contratti disciplinati dalla presente legge, anche al fine di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e la tutela della regolarità del lavoro;
d) a promuovere e coordinare, anche mediante la diffusione delle buone pratiche, ogni iniziativa utile ai fini della formazione e dell’aggiornamento professionale degli operatori della materia, con particolare riferimento al profilo della sicurezza e della tutela dei lavoratori;
e) a promuovere progetti tesi a ridurre, aggregare e qualificare le amministrazioni aggiudicatrici;
f) a diffondere la conoscenza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di strumenti innovativi di finanziamento degli investimenti;
g) a promuovere iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici e di un corretto rapporto tra la committenza pubblica ed il sistema economico.

Art. 10
Pubblicazioni sulla pagina web dell’Osservatorio

1. Gli avvisi di preinformazione e di postinformazione, ove previsti ai sensi del d.lgs. 163/2006, ed i bandi di gara sono pubblicati a titolo gratuito sulla pagina web dell’Osservatorio indipendentemente dall’importo previsto a base di gara.
2. La pubblicazione di cui al comma 1 deve avvenire entro e non oltre due giorni dalla corrispondente pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ove prevista.
3. Sono inoltre soggetti a pubblicazione, nei termini e con le modalità dettate dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera a:
a) i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici ed i loro aggiornamenti;
b) i programmi annuali per forniture e servizi;
c) gli esiti delle procedure di appalto, ivi compresi quelli concernenti procedure negoziate;
d) gli avvisi relativi alle proposte di finanza di progetto;
e) gli accordi quadro conclusi;
f) gli affidamenti dei servizi di progettazione e di direzione dei lavori;
g) i provvedimenti di risoluzione dei contratti, ai sensi dell’articolo 19, comma 3.

Art. 11
Realizzazione di un sistema in rete

1. L’Osservatorio promuove mediante apposite convenzioni la realizzazione di forme di interconnessione con gli analoghi sistemi informativi degli enti ed amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni rilevanti per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo
5, anche al fine di effettuare controlli incrociati, sollevando, ove possibile, le stazioni appaltanti dai corrispondenti oneri informativi. A tale fine, l’Osservatorio si avvale anche dei dati e delle informazioni provenienti dagli organismi paritetici e dagli enti bilaterali.

Art. 12
Prezzario regionale

1. La Regione provvede, avvalendosi dell’Osservatorio, alla elaborazione di un prezzario di riferimento per le stazioni appaltanti ed a supporto degli operatori e della qualificazione dell’intero sistema.
2. Il prezzario regionale relativo ai contratti di lavori pubblici è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province o ad altri ambiti territoriali omogenei. Analoga articolazione può essere adottata anche per il prezzario regionale relativo a contratti di servizi e forniture.
3. Il prezzario di cui al comma 1 costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti a base di appalto, nonché per le valutazioni relative all’anomalia delle offerte; qualora le stazioni appaltanti intendano discostarsene ne forniscono motivazione.
4. Con riferimento agli affidamenti di lavori pubblici, il prezzario regionale tiene luogo degli elenchi prezzi del genio civile, di cui all’articolo 89, comma 2, del d.lgs.163/2006.
5. Il prezzario evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell’incidenza del costo della manodopera, risultante dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, e comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere connesso. Evidenzia inoltre i costi per la sicurezza e degli oneri socio-ambientali.
6. Il prezzario è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed aggiornato con periodicità annuale. Le modalità di formazione, di validazione e aggiornamento del prezzario sono definite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, punto 4).
7. L’Osservatorio provvede alla promozione ed alla diffusione della conoscenza del prezzario.

Art. 13
Misure sanzionatone

1. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’articolo 8 e di pubblicità degli atti di cui all’articolo 10, previsti dalla presente legge e non diversamente sanzionati, la Regione applica, nei confronti del soggetto tenuto all’adempimento, secondo l’ordinamento interno della stazione appaltante, la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 fino ad massimo di euro 3.000,00.
2. In caso di ritardato adempimento, effettuato non oltre sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti, oppure in caso di adempimento parziale, si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 250,00 fino ad massimo di euro 1.500,00.
3. Ai fini della concreta determinazione dell’importo delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto anche dell’entità dell’appalto cui l’omissione o il ritardo si riferiscono.

Capo III
Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro

Art. 14
Valutazione delle misure aggiuntive e dei requisiti di sicurezza dei lavoratori

1. Le stazioni appaltanti valutano l’offerta, ai fini della aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83 del d.lgs. 163/2006 ed all’articolo 36 della presente legge, oltre che in base agli elementi disciplinati dai suddetti articoli, anche in base ai seguenti elementi:
a) misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute dei lavoratori oggettivamente valutabili e verificabili, nel caso di contratti di lavori e di servizi;
b) requisiti di sicurezza connessi all’uso del bene, nel caso di contratti di fornitura.
2. Le misure e i requisiti di cui al comma 1 sono valutati in connessione con l’oggetto del contratto, sulla base di criteri indicati nel bando di gara.

Art. 15
Costi della sicurezza e della manodopera

1. Nella determinazione dell’importo a base di gara per l’esecuzione dell’opera o del servizio, le stazioni appaltanti tengono conto dell’incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi; tengono conto altresì dei costi di gestione e dell’utile di impresa.
2. Ove l’offerta risultata provvisoriamente aggiudicataria non sia soggetta alla valutazione di anomalia di cui agli articoli 86 e seguenti del d.lgs.163/2006, le stazioni appaltanti valutano comunque la congruità dell’incidenza dei costi della manodopera, determinati ai sensi del comma 1, nonché, per gli appalti di servizi, di quelli della sicurezza. Qualora tali costi risultino non congrui le stazioni appaltanti non procedono all’aggiudicazione definitiva.

Art. 16
Verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa provvisoriamente aggiudicataria

1. Le stazioni appaltanti procedono alla verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/3 8/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), ed all’articolo 3, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), prima dell’aggiudicazione definitiva. A tale fine, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all’articolo 18 del d.lgs. 626/1994, provvedono a controllare il rispetto da parte dell’impresa dei seguenti adempimenti:
a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del d.lgs. 626/1994;
b) la nomina del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. 626/1994, nei casi previsti dall’articolo 16 del decreto stesso;
c) la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 626/1994;
d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 22 del d.lgs. 626/1994.

Art. 17
Verifica della regolarità contributiva ed assicurativa

1. La stazione appaltante procede all’aggiudicazione definitiva solo dopo aver verificato, mediante l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria riferita alla data di presentazione dell’offerta.
2. La stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, nei modi di cui al comma 1, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.
3. La stazione appaltante segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell’ambito della verifica di cui al comma 1.
4. Negli appalti di lavori, la Regione, al fine di garantire che il DURC sia comprensivo della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera relativamente al cantiere interessato dai lavori, stipula accordi con le casse edili di emanazione dei CCNL sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi e gli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 18
Pagamento delle retribuzioni

1. La stazione appaltante, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nella esecuzione dell’appalto, invita l’impresa a provvedervi entro i quindici giorni successivi. Qualora l’impresa non provveda nel termine assegnato, la stazione appaltante effettua il pagamento diretto delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’impresa appaltatrice per l’esecuzione del contratto oppure, in assenza, dalla cauzione prestata.
2. Nel caso di contestazione da parte dell’impresa appaltatrice, la stazione appaltante provvede ai necessari accertamenti secondo modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera b).
3. Nelle ipotesi di subappalto resta ferma, ai sensi dell’articolo 118, comma 6 del d.lgs.163/2006, la responsabilità solidale dell’impresa appaltatrice in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell’impresa subappaltatrice. In caso di inadempienza di entrambe le imprese si applica quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori impiegati nella esecuzione di subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto e comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 118, comma 11 del d.lgs. 163/2006.

Art. 19
Cause di risoluzione del contratto

1. Nei capitolati speciali di appalto, fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, sono previste le cause di risoluzione del contratto, quali:
a) la mancata sostituzione dei responsabili di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 16, comma 1, nel caso di venir meno degli stessi nel corso dell’esecuzione del contratto;
b) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto;
c) le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
d) l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
e) la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1.
2. Il direttore dei lavori, il coordinatore in fase di esecuzione, nonché gli organi competenti all’effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti alle stazioni appaltanti ai fini dell’accertamento delle cause di risoluzione del contratto. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l’impresa, nei modi ed entro i termini previsti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera b).
3. Le stazioni appaltanti comunicano all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti adottati ai sensi del presente articolo.
4. Le stazioni appaltanti, in caso di risoluzione del contratto, promuovono confronti con le parti sociali ai fini della continuità occupazionale.

Art. 20
Subappalto

1. Le stazioni appaltanti verificano costantemente, anche secondo modalità definite dalla Giunta regionale in apposite linee guida emanate ai sensi dell’articolo 30, che il subappalto sia svolto nel rispetto di tutte le limitazioni e dei vincoli stabiliti dall’articolo 118 del d.lgs. 163/2006.
2. I bandi di gara prevedono espressamente il divieto di subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
3. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tale fine, essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto. Sugli importi previsti dal contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera ai sensi dell’articolo 15.
4. Il subappaltatore è soggetto altresì alla verifica di idoneità tecnico professionale prevista dall’articolo 16.
5. Nei contratti di servizi e forniture con posa in opera il subappaltatore:
a) deve predisporre un documento integrativo del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c) presentato dall’appaltatore sulle prestazioni oggetto di subappalto;
b) è tenuto ad osservare gli obblighi di informazione, formazione e collaborazione in materia di sicurezza e regolarità del lavoro previsti dalla normativa vigente.
6. Le stazioni appaltanti limitano il ricorso al subappalto alle attività che rivestono carattere di specializzazione nelle categorie di riferimento.

Art. 21
Disposizioni in materia di redazione dei piani di sicurezza

1. La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 del d.lgs 494/1996 è obbligatoria per tutti i contratti di lavori rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto legislativo, qualora si evidenzino una o più categorie di lavori scorporabili.
2. Il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, è accompagnato da un equivalente livello di definizione con riferimento alla pianificazione della sicurezza, comprensivo della stima degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che rientrano nell’importo a base della gara conseguente.
3. Nei casi in cui il direttore dei lavori nominato internamente non sia in condizione di svolgere adeguatamente le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 494/1996, le stazioni appaltanti hanno facoltà di nominare un direttore operativo ai sensi dell’articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni. Restano comunque ferme in tale ipotesi le responsabilità di coordinamento, direzione e controllo proprie della figura del direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 130 del d.lgs. 163/2006 e delle relative norme di attuazione, come ulteriormente specificate dal regolamento di cui all’articolo 66, comma 1, lettera b).
4. Il direttore dei lavori procede all’emissione degli stati di avanzamento dei lavori esclusivamente dopo avere verificato il rispetto da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento. Nei casi in cui è nominato un direttore operativo ai sensi del comma 3, il direttore dei lavori provvede dopo avere acquisito una apposita dichiarazione in tal senso da parte di quest’ultimo.

Art. 22
Tutor di cantiere

1. Per lavori di importo superiore ad euro 5 milioni le stazioni appaltanti, anche in forma associata, mediante convenzioni con gli organismi paritetici di cui all’articolo 20 del d.lgs. 626/1994, assicurano la presenza in cantiere di un tutor con funzioni di assistenza formativa ai lavoratori ed alle imprese per la progettazione della sicurezza.
2. Il tutor di cantiere svolge inoltre attività di supporto alle funzioni del responsabile dei lavori e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al d.lgs. 494/1996.
I relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione del quadro economico di realizzazione del progetto e sono sostenuti direttamente dalla stazione appaltante.
3. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera b) specifica i requisiti professionali ed i compiti del tutor di cantiere.
4. Nello svolgimento della propria attività il tutor di cantiere può collaborare con gli organi statali competenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 23
Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri

1. Il direttore dei lavori, anche per il tramite del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
a) i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere;
b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all’articolo 16;
c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al d.lgs. 494/1996 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al d.lgs. 494/1996.
2. Per i lavori di importo superiore ad euro
1.500.0, 00 le stazioni appaltanti procedono, prima dell’inizio dei lavori, all’effettuazione di appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all’illustrazione delle caratteristiche dell’opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento dei RLS; analoghi incontri possono essere svolti durante il corso dei lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nei cantieri. Le aziende unità sanitarie locali (USL) assicurano la partecipazione di proprio personale agli incontri; la partecipazione avviene a titolo oneroso, secondo gli importi determinati dal tariffario regionale per le prestazioni erogate dai dipartimenti di prevenzione delle aziende USL. I relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione del quadro economico di realizzazione del progetto e sono sostenuti direttamente dalla stazione appaltante.
3. Le imprese affidatarie sono tenute ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, secondo modalità individuate dal regolamento di cui all’articolo 66, comma 1, lettera b).
4. L’appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell’appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2.
5. L’appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.
6. Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.

Art. 24
Clausole dei capitolati speciali

1. I capitolati speciali prevedono l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. Nel caso di contratti di servizi e di fornitura con posa in opera il capitolato speciale di appalto prevede:
a) l’indizione, da parte della stazione appaltante, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, di una riunione di coordinamento con la ditta interessata al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta;
b) l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c) e di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell’ambiente stesso.

Art. 25
Potenziamento e coordinamento delle attività di controllo

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento istituito ai sensi dell’articolo 27 del d.lgs. 626/1994, allargato ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, impartisce alle aziende USL apposite direttive volte al potenziamento delle attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo priorità, linee e settori di intervento.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale valuta la consistenza degli organici del personale di vigilanza ed ispezione presente in ciascuna azienda ed autorizza eventuali nuove assunzioni a tempo indeterminato. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro sono destinate dalle aziende USL ad interventi di potenziamento delle competenti strutture dei dipartimenti di prevenzione e dei servizi strumentali in dotazione alle stesse.
3. Al fine di potenziare la vigilanza integrata e congiunta, la Giunta regionale promuove apposite intese con gli organi statali competenti per l’effettuazione dei controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente agli appalti pubblici e privati, finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi.
4. La Giunta regionale promuove inoltre apposite intese con gli enti locali ed i relativi organismi rappresentativi per l’utilizzazione, ai fini del supporto alle attività di controllo previste dal presente articolo, del personale di cui alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale). A tale fine, la Giunta regionale provvede all’organizzazione ed allo svolgimento di appositi corsi di formazione professionale.

Art. 26
Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro

1. La Regione, al fine di sviluppare strategie comuni atte anche a valorizzare quanto già elaborato in sede regionale per la crescita della cultura della legalità del lavoro e per la tutela del lavoro e della sicurezza dei lavoratori, promuove un apposito patto per la diffusione delle buone pratiche sperimentate in materia, mediante intese ed accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le organizzazioni imprenditoriali, anche tramite gli organismi paritetici.
2. La Regione e le stazioni appaltanti, nel caso di lavori di particolare complessità tecnica o rilevanza economica, ed in ogni caso per lavori di importo superiore ad euro 5 milioni, promuovono la sottoscrizione di specifici protocolli tra le stazioni appaltanti stesse, le imprese appaltatrici, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le organizzazioni imprenditoriali, finalizzati alla realizzazione di ulteriori misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché a migliorare la qualità dell’organizzazione del lavoro.

Art. 27
Affidamenti in economia

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli affidamenti in economia.
2. Non possono essere affidati in economia lavori e servizi ad alto rischio, come individuati attraverso specifiche linee guida approvate ai sensi dell’articolo 30.

Capo IV
Programmazione

Art. 28
Programmazione dei contratti per l’affidamento di lavori pubblici

1. L’attività di realizzazione dei lavori pubblici di qualsiasi importo si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere ulteriori articolazioni degli strumenti di programmazione di cui al comma 1, al fine di garantire una maggiore conformità fra gli strumenti contabili e quelli di programmazione, nonché una migliore individuazione dei tempi di realizzazione delle opere stesse.
3. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici, per almeno trenta giorni consecutivi, ed altresì mediante pubblicazione sul profilo del committente.
4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 gli interessati possono presentare le proprie osservazioni, secondo le modalità disciplinate dalla stazione appaltante. La stazione appaltante tiene conto delle osservazioni presentate ai fini dell’approvazione definitiva.
5. Restano ferme, per quanto non diversamente disposto ai sensi del presente articolo, le disposizioni di cui all’articolo 128 del d.lgs. 163/2006.

Art. 29
Programmazione dei contratti di forniture e servizi

1. Al fine di assicurare la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa, l’attività di affidamento dei contratti di forniture e servizi si svolge sulla base di un programma annuale che le amministrazioni aggiudicatrici elaborano unitamente al bilancio preventivo o ad altro documento di previsione economica.
2. Il programma annuale contiene: l’oggetto indicativo del contratto, l’importo presunto, il termine presunto di avvio della procedura diretta all’affidamento della fornitura o del servizio, i mezzi finanziari disponibili.
3. Le modalità di formazione, approvazione e aggiornamento del programma sono disciplinate con atto dell’amministrazione aggiudicatrice, che può prevedere l’eventuale esclusione dalla programmazione dei contratti di piccolo importo.
4. Le forniture ed i servizi non ricompresi nel programma annuale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione, fatta eccezione per quelli di modesto importo eventualmente esclusi ai sensi del comma 3, di quelli destinati a contratti stipulati per fronteggiare eventi imprevedibili o calamitosi, nonché di quelli dipendenti da sopravvenute disposizioni legislative.

Capo V
Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa

Art. 30
Linee guida e capitolati speciali

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività relative alla materia dei contratti pubblici, approva, previa informativa al Consiglio regionale, con proprie deliberazioni linee guida per le stazioni appaltanti e capitolati relativi a specifiche tipologie di appalto, con l’indicazione dei parametri utili alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 31
Profilo del committente

1. Le stazioni appaltanti realizzano un proprio “profilo del committente”, contenuto nel sito informatico dell’ente, nel quale sono raccolte e rese disponibili tutte le informazioni inerenti il complesso della propria attività contrattuale, pregressa ed in essere, relativa a lavori, forniture e servizi.
2. Il profilo del committente contiene, in particolare:
a) i programmi dell’attività contrattuale per lavori, forniture e servizi;
b) gli avvisi di pre informazione, i bandi e gli avvisi di post informazione;
c) informazioni sulle procedure in corso, sui contratti conclusi e sulle procedure annullate;
d) i quesiti proposti ed i chiarimenti forniti nel corso delle procedure di gara;
e) le indicazioni sul responsabile unico del procedimento e sulle persone da contattare per ulteriori informazioni.
3. Le amministrazioni aggiudicatici disciplinano, nel rispetto degli standard definiti dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera i), le modalità di gestione del profilo del committente, prevedendo l’eventuale inserimento di dati e di informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate al comma 2.

Art. 32
Responsabile unico del procedimento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla nomina del responsabile unico del procedimento (RUP), per l’affidamento dei contratti disciplinati dalla presente legge. L’incarico è attribuito ad un dipendente dell’amministrazione.
2. Nei lavori pubblici il RUP redige lo studio di fattibilità dell’opera e, nel caso di affidamento della progettazione all’esterno, redige inoltre il disciplinare del servizio di progettazione avente anche i contenuti del documento preliminare alla progettazione.
3. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, fermo restando l’obbligo di conferimento dell’incarico a personale di profilo tecnico, l’amministrazione aggiudicatrice, in caso di accertata e motivata carenza tra i propri dipendenti di ruolo o a tempo determinato di personale tecnico adeguatamente qualificato, può attribuire l’incarico a personale di profilo amministrativo, nei limiti di importo di euro 750.000,00 per i lavori e di euro 211.000,00 per i servizi. In tal caso è assicurato, mediante conferimento di incarico esterno, un adeguato supporto tecnico.

Art. 33
Clausole ambientali

1. Le stazioni appaltanti, in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia, prevedono nei bandi di gara e nei capitolati specifiche disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali. A tale fine, configurano la prestazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;
b) minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
c) minore produzione di rifiuti;
d) utilizzo di materiali recuperati e riciclati;
e) utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
f) utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.
2. Restano fermi gli obblighi vigenti in materia di acquisti di beni realizzati con materiali riciclati.

Art. 34
Requisiti di capacità delle imprese

1. Le stazioni appaltanti, sulla base dei capitolati tipo, definiscono e verificano i requisiti necessari a dimostrare la capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria delle imprese, tenendo conto anche:
a) nel caso di appalti di servizi, delle specifiche esperienze dell’impresa in campo ambientale, nonché delle misure di gestione ambientale che saranno applicate durante l’esecuzione dell’appalto;
b) del possesso di certificazioni di qualità, responsabilità sociale e gestione ambientale conformi a norme comunitarie e internazionali;
c) degli indici di congruità determinati ai sensi dell’articolo 1, commi 1173 e 1174, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”) e successive modifiche.

Art. 35
Esclusione delle imprese per violazioni in materia di sicurezza, regolarità contributiva e costituzione della cauzione

1. Le imprese nei confronti delle quali si siano verificate le ipotesi previste dall’articolo 19, comma 1, lettere b), c), d) ed e) sono escluse dalla partecipazione alle gare indette dalle stazioni appaltanti per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di inserimento nell’apposito elenco tenuto dall’Osservatorio regionale, come previsto all’articolo 5, comma 3.
2. Le imprese che, nelle ipotesi di cui all’articolo 37, comma 1, non hanno provveduto alla costituzione della cauzione provvisoria sono escluse dalla partecipazione alle gare indette dalle stazioni appaltanti per un periodo di due anni, decorrente dalla data di inserimento di cui al comma 1.

Art. 36
Criterio di aggiudicazione

1. Le stazioni appaltanti utilizzano per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ad esclusione dei casi nei quali la natura dell’appalto non lo consente, individuati e motivati in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni della prestazione, con particolare riferimento all’assenza di impiego diretto di lavoratori e sulla base di specifiche linee guida approvate ai sensi dell’articolo 30.
2. Le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di valutazione dell’offerta, tengono conto anche di elementi di sostenibilità ambientale, quali, in particolare, il risparmio energetico, l’utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili per l’approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, l’utilizzo di materiali riciclati, l’introduzione di elementi di bioedilizia e di tecniche di ingegneria naturalistica. Nei casi in cui è previsto l’impiego diretto di lavoratori, le stazioni appaltanti tengono conto, compatibilmente con la natura del contratto, di misure per l’inserimento lavorativo di persone disabili, di disoccupati di lungo periodo e di lavoratori in cassa integrazione.
3. Nelle procedure negoziate, la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere demandata al/alla dirigente competente dell’amministrazione aggiudicatrice.
4. Qualora si proceda mediante costituzione di apposita commissione giudicatrice ai sensi dell’articolo 84 del d.lgs. 163/2006, di norma costituita da un numero di componenti non superiore a tre, i componenti diversi dal/dalla presidente non devono avere svolto né possono svolgere, con riferimento al contratto di cui si tratti, alcuna funzione o incarico, tecnico o amministrativo. L’incompatibilità non opera nel caso di comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

Art. 37
Disposizioni in materia di cauzione

1. Nelle procedure per l’aggiudicazione di contratti di servizi e forniture, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire che l’offerta non sia corredata da cauzione provvisoria e che la stessa sia presentata dal solo concorrente aggiudicatario. La prestazione della cauzione provvisoria costituisce comunque condizione necessaria per l’aggiudicazione definitiva.
2. Nelle procedure negoziate per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 200.0, 00 le amministrazioni aggiudicatici possono altresì stabilire che l’offerta non sia corredata da cauzione provvisoria e richiedere la costituzione della sola cauzione definitiva.

Art. 38
Disposizioni in materia di controlli sulle autodichiarazioni

1. Nelle procedure aperte e ristrette per forniture e servizi, i controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’articolo 48 del d.lgs. 163/2006, nonché di quelli inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale, possono essere effettuati dalle stazioni appaltanti, anziché prima dell’apertura delle offerte, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva.
2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati nei confronti di un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, nonché nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e del concorrente che segue in graduatoria.
3. Qualora i concorrenti sorteggiati, il concorrente provvisoriamente aggiudicatario o il concorrente che segue in graduatoria non forniscano la prova del possesso dei requisiti, o non confermino le dichiarazioni rese in gara, la stazione appaltante procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
4. Nei casi di cui al comma 3 sono fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 48 del d.lgs. 163/2006 per la mancata dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria.
5. Nelle procedure negoziate, fermo restando l’obbligo di procedere ai controlli, le amministrazioni aggiudicatrici disciplinano le modalità di verifica delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara.

Art. 39
Presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse

1. Nei contratti di forniture e di servizi le stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara o nella richiesta di preventivo, che le giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2, del d.lgs. 163/2006 non siano presentate da tutti i partecipanti in allegato all’offerta, bensì da parte dei soli offerenti da assoggettare a verifica di anomalia, a seguito di specifica richiesta.

Art. 40
Semplificazione degli adempimenti

1. Le stazioni appaltanti non sono tenute a redigere il verbale di cui all’articolo 78 del d.lgs. 163/2006 nel caso di contratti, accordi quadro e sistemi dinamici di acquisizione di importo inferiore alla soglia comunitaria, nel caso in cui le informazioni ivi previste siano comunque reperibili nella documentazione relativa alla procedura di gara.

Art. 41
Subentro di altra impresa nel corso dell’esecuzione del contratto

1. Nel bando di gara per l’affidamento di lavori, servizi o forniture, le stazioni appaltanti hanno facoltà di prevedere, nelle ipotesi di fallimento dell’appaltatore e di risoluzione del contratto previste dal d.lgs. 163/2006 e dalla presente legge, il ricorso alla procedura di cui all’articolo 140 del d.lgs. 163/2006.

Capo VI
Disposizioni per la qualificazione, razionalizzazione e semplificazione delle attività della committenza pubblica

Sezione I
Forme e modalità di gestione comune delle procedure e dei contratti

Art. 42
Appalti di interesse generale

1. Per gli appalti di forniture e servizi di interesse generale per le amministrazioni pubbliche, la Regione può assumere le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del d.lgs.163/2006 e dell’articolo 1, comma 455, della l. 296/2006.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il bando e la documentazione di gara indicano il ricorso a tale forma di gestione della procedura e del contratto, l’importo massimo, la durata del contratto, nonché le modalità di adesione degli enti interessati al contratto stipulato dalla Regione.
3. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera d) individua le ipotesi nelle quali l’applicazione della presente disposizione deve essere preceduta da apposita convenzione tra la Regione e le amministrazioni interessate.

Art. 43
Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali

1. La Regione, anche al fine di assicurare una maggiore qualificazione della committenza pubblica, favorisce ed incentiva l’esercizio associato da parte degli enti locali delle funzioni amministrative e dei servizi in materia contrattuale, con particolare riferimento alle attività di:
a) consulenza in materia contrattuale, sportelli di informazione, profilo del committente;
b) programmazione dell’attività contrattuale;
c) responsabile unico del procedimento e supporto al RUP;
d) progettazione;
e) espletamento delle procedure concorsuali;
f) stipulazione dei contratti;
g) direzione dei lavori, tutor di cantiere;
h) gestione dei contratti, controllo e vigilanza sull’esecuzione.
2. L’esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 avviene mediante unione di comuni o consorzio, oppure sulla base di apposita convenzione che preveda la costituzione di uffici comuni, oppure la delega di funzioni degli enti partecipanti a favore di uno di essi, secondo il vigente ordinamento degli enti locali.
3. Gli atti associativi possono individuare l’ente responsabile della gestione associata cui sono affidate le funzioni di stazione appaltante.
4. Nei casi in cui l’esercizio associato ha ad oggetto le funzioni di RUP, il relativo incarico è svolto da uno dei dipendenti assegnati all’unione di comuni, al consorzio o all’ufficio comune, oppure da un dipendente dell’ente delegato.
5. La Regione incentiva l’esercizio associato delle funzioni di cui al comma 1, nell’ambito delle apposite linee di finanziamento di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) e relativi provvedimenti di attuazione. La
Regione tiene conto inoltre dell’esercizio associato delle funzioni nella definizione di criteri di priorità o di premialità nelle altre procedure di finanziamento o di contributo.

Art. 44
Avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti

1. Le amministrazioni pubbliche, per l’esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento delle attività in materia contrattuale, possono avvalersi degli uffici di altre amministrazioni ed enti in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale.
2. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione e può riguardare le attività ed i servizi di cui all’articolo 43, comma 1. Nella convenzione sono definite, in particolare, l’entità della controprestazione dovuta all’ente avvalso, le relative responsabilità e le modalità di erogazione degli incentivi dovuti al personale dell’ufficio avvalso per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse, ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs. 163/2006.

Art. 45
Convenzioni per la gestione comune delle procedure di gara

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33 del d.lgs. 163/2006, al fine di realizzare una semplificazione procedurale ed una razionalizzazione della spesa per l’effettuazione di lavori e per l’appalto di forniture e servizi di interesse comune, le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare apposite convenzioni per l’effettuazione di un’unica procedura di gara, individuando a tale fine l’ente titolare della procedura stessa.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il bando e la documentazione di gara indicano il ricorso a tale forma di gestione della procedura, gli enti interessati, nonché la quota dell’importo posto a base di gara di rispettiva competenza.

Sezione II
Procedure telematiche di acquisto

Art. 46
Promozione dei sistemi e degli strumenti telematici

1. La Regione, al fine di favorire processi di semplificazione e di efficienza delle pubbliche amministrazioni, nonché i principi di trasparenza e concorrenza, promuove e incentiva la diffusione, l’integrazione e l’utilizzo tra le amministrazioni aggiudicatrici di sistemi e strumenti telematici per l’acquisto di beni e servizi e per l’affidamento di lavori pubblici.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la conoscenza e l’utilizzo dei sistemi e degli strumenti telematici da parte delle imprese, anche attraverso la collaborazione con le associazioni di categoria.

Art. 47
Sistema telematico di acquisto

1. La Regione predispone un sistema telematico per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, nonché per le procedure telematiche di acquisto previste dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La Regione e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e c) utilizzano il sistema telematico di acquisto predisposto dalla Regione.
3. Gli enti locali e gli enti pubblici che aderiscono alla rete telematica regionale di cui alla l.r. 1/2004 possono adottare il sistema di cui al comma 2 per l’effettuazione delle proprie procedure.

Art. 48
Misure di semplificazione delle procedure di acquisto

1. La Regione, d’intesa con gli enti del territorio e nell’ambito della rete telematica regionale di cui alla l. r. 1/2004, favorisce i processi di semplificazione delle procedure di acquisto mediante:
a) l’adozione di comuni regole procedurali utili a consentire la condivisione e l’interoperabilità dei sistemi informativi;
b) la condivisione dei servizi messi a disposizione dall’infrastruttura della rete regionale, costituita quale articolazione del sistema pubblico di connettività (SPC);
c) l’integrazione dei sistemi informativi e delle procedure ai fini dell’ottimizzazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso l’interscambio di informazioni utilizzabili da più amministrazioni aggiudicatrici;
2. Le specifiche tecniche necessarie a realizzare quanto previsto al comma 1 sono definite con le modalità di cui all’articolo 6, comma 2, della l.r. 1/2004.

Art. 49
Mercato elettronico regionale

1. I mercati elettronici realizzati in attuazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale costituiscono il mercato elettronico della Toscana, sul quale possono effettuare acquisti tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Il regolamento di attuazione definisce le disposizioni per la costituzione ed il funzionamento del mercato elettronico della Toscana, con particolare riguardo all’abilitazione dei fornitori, alle specifiche tecniche ed alle caratteristiche di interoperabilità dei sistemi realizzati.

Capo VII
Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti

Art. 50
Ambito di applicazione. Autonomia del Consiglio regionale

1. Le disposizioni del presente capo si applicano all’attività contrattuale:
a) della Giunta regionale;
b) degli enti, organismi, agenzie e aziende istituite con legge regionale, agli enti parco regionali, all’Azienda agricola regionale di Alberese, salvo espressa diversa disposizione della legge istitutiva.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle aziende USL, agli ESTAV ed agli altri soggetti del servizio sanitario regionale che osservano le disposizioni della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), come modificata dalla presente legge.
3. Il Consiglio regionale disciplina la propria attività contrattuale nel regolamento interno di amministrazione e contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo.

Art. 51
Programmazione di forniture e servizi

1. La Giunta regionale e gli organi competenti degli altri soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), adottano, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, il proprio programma annuale dei contratti, di seguito denominato programma, relativo all’acquisizione di forniture e di servizi, con esclusione delle spese in economia di importo inferiore ad euro 20.000,00.
2. Il programma contiene l’elenco delle forniture e dei servizi di cui si prevede l’acquisizione nell’esercizio di riferimento, raggruppati per settori omogenei, internamente suddiviso a seconda che gli appalti da affidare rientrino o meno nelle soglie di applicazione della normative europee, con l’indicazione dell’importo presunto e delle risorse finanziarie, dei tempi previsti per l’avvio della procedura e delle strutture competenti.
3. Il programma, approvato dalla Giunta regionale, è trasmesso al Consiglio regionale ed è pubblicato sul profilo del committente.
4. Nei casi in cui circostanze imprevedibili rendono necessario avviare una procedura contrattuale non prevista nel programma, il/la dirigente responsabile di cui all’articolo 54 provvede con atto motivato all’avvio della procedura e ne dà contestuale comunicazione alla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di contratti.
5. Entro novanta giorni dall’inizio dell’esercizio finanziario, la struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di contratti predispone l’elenco dei contratti stipulati nell’esercizio precedente da inviarsi al Consiglio regionale, nonché una relazione sull’attività contrattuale svolta che illustra tra l’altro i risultati conseguiti, il grado di soddisfacimento delle esigenze ed eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi.

Art. 52
Incentivi al personale dipendente incaricato della progettazione, della pianificazione e di attività tecnico-amministrative connesse

1. Con regolamento di attuazione la Giunta regionale disciplina, secondo criteri e modalità stabilite in sede di contrattazione decentrata:
a) la costituzione del fondo previsto dall’articolo 92, comma 5, del d.lgs. 163/2006 per la incentivazione del personale dipendente incaricato della progettazione e di attività tecnico amministrative connesse;
b) la costituzione del fondo previsto dall’articolo 92, comma 6, del d.lgs. 163/2006, per l’incentivazione del personale dipendente incaricato della pianificazione.
2. Gli incentivi di cui al comma 1, lettera a) sono ripartiti tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Gli incentivi di cui al comma 1, lettera b), sono attribuiti al personale dipendente e ripartiti tra i tecnici incaricati della redazione degli atti di pianificazione e tra i loro collaboratori.
4. Il regolamento di cui al comma 1 determina tra l’altro:
a) con riferimento alle attività di progettazione:
1) la percentuale, entro il limite massimo previsto dall’articolo 92, comma 5, del d.lgs. 163/06, da applicare all’importo posto a base di gara per la costituzione del fondo, da ripartire tra i dipendenti di cui al comma 2, comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione;
2) i criteri per la determinazione dell’entità del fondo, da individuare sulla base dell’importo e della complessità dell’opera nel rispetto della percentuale determinata ai sensi del punto 1);
3) i criteri di ripartizione dell’incentivo tra le diverse figure professionali e le modalità di erogazione del fondo;
4) le condizioni di ammissibilità dell’attribuzione degli incentivi in presenza di altre forme di compensi;
b) con riferimento alle attività di pianificazione:
1) le attività di pianificazione per cui procedere alla costituzione del fondo di incentivazione da ripartire tra i dipendenti di cui al comma 3;
2) i criteri per l’individuazione della tariffa professionale di riferimento;
3) i criteri di ripartizione degli incentivi tra le diverse figure professionali e le modalità di erogazione del fondo;
4) le condizioni di ammissibilità dell’attribuzione degli incentivi in presenza di altre forme di compensi.

Art. 53
Contratti aperti

1. Le procedure di appalto di forniture e servizi indette dalla Giunta regionale per l’acquisizione di prestazioni di interesse comune prevedono la stipula di un contratto aperto di cui si avvalgono obbligatoriamente i soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b). Il Consiglio regionale ha facoltà di adesione.
2. La documentazione di gara ed il contratto stabiliscono la durata e l’importo massimo a disposizione per le adesioni e l’impegno dell’impresa affidataria ad applicare gli stessi prezzi, patti e condizioni a tutti i soggetti aderenti.
3. Il/la dirigente regionale responsabile del contratto aperto verifica il rispetto delle condizioni di cui al comma 2 nel corso dello svolgimento del contratto stesso e, nel caso venga raggiunto l’importo contrattuale massimo, non ammette ulteriori adesioni.

Art. 54
Dirigente responsabile del contratto

1. Il/la dirigente competente per materia provvede all’adozione di tutti gli atti della procedura contrattuale ed è qualificato, ai fini della presente legge, come dirigente responsabile del contratto.
2. Il/la dirigente responsabile del contratto individua la procedura di scelta del contraente tecnicamente e giuridicamente più idonea in relazione all’oggetto e alla natura del contratto da stipulare.
3. Il/la dirigente responsabile del contratto assume la qualifica di responsabile unico del procedimento, salvo che non ritenga di attribuire l’incarico ad altro dipendente assegnato alla propria struttura organizzativa.

Art. 55
Capitolati d’oneri e modulistica per la partecipazione alla gara

1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, il capitolato generale contenente le condizioni che possono applicarsi indistintamente ai contratti di forniture e di servizi.
2. Il/la dirigente responsabile della struttura competente in materia di contratti approva gli schemi di capitolato speciale per tipologie di forniture e di servizi e la modulistica generale contenente le dichiarazioni sostitutive che le imprese devono rendere in sede di gara in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.
3. Il/la dirigente responsabile del contratto, in conformità agli atti di cui ai commi 1 e 2, approva il capitolato speciale d’appalto e la modulistica relativa alla singola procedura di affidamento.

Art. 56
Disposizioni organizzative delle procedure di affidamento

1. L’avvio della procedura di affidamento del contratto è preceduta da decreto del/della dirigente responsabile, fatta eccezione per le procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di bando e per i servizi e le forniture in economia.
2. Il/la dirigente responsabile del contratto, a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, provvede all’aggiudicazione definitiva.
3. Il/la dirigente, qualora sopraggiunga un evento che renda superflua o dannosa la stipula del contratto, può motivatamente revocare il provvedimento di aggiudicazione.

Art. 57
Presidenza delle gare

1. Nelle procedure aperte e ristrette le funzioni di presidente di gara e quelle di presidente della commissione di cui all’articolo 84 del d.lgs. 163/2006 sono svolte da un/una dirigente regionale designato/a:
a) per la Giunta regionale, con decreto del direttore generale competente in materia di contratti;
b) per i soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione.

Art. 58
Ufficiale rogante

1. I contratti ed i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma sono ricevuti dall’ufficiale rogante.
2. L’incarico di ufficiale rogante e di ufficiale rogante sostituto è conferito con decreto del direttore generale competente in materia di contratti, a personale regionale dirigente oppure appartenente alla categoria D, in possesso di laurea in giurisprudenza e di idonea preparazione professionale.
3. L’ufficiale rogante, con le modalità prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili, riceve gli atti, ne custodisce l’originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne facciano richiesta e tiene il repertorio.
4. L’ufficiale rogante cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti in forma pubblico amministrativa e ne è responsabile.
5. L’ufficiale rogante svolge altresì le funzioni di segretario della commissione di cui all’articolo 84 del d.lgs. 163/2006.
6. Il Consiglio regionale e, compatibilmente con le esigenze della Giunta regionale, i soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), possono avvalersi dell’ufficiale rogante della Giunta regionale per la propria attività contrattuale.
7. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera f), disciplina:
a) gli ulteriori requisiti per il conferimento dell’incarico di titolare e di sostituto e la valutazione dell’idonea preparazione professionale;
b) le ulteriori competenze collegate all’espletamento dell’incarico;
c) i compiti del sostituto;
d) le modalità di tenuta del repertorio e degli altri registri;
e) l’individuazione e l’ammontare delle spese contrattuali;
f) le eventuali assicurazioni, a carico dell’amministrazione, a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio della funzione.

Art. 59
Affidamenti in economia

1. La Giunta regionale e gli altri soggetti di cui all’articolo 50 disciplinano con proprio provvedimento l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 125 del d.lgs. 163/2006 e secondo i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e proporzionalità, tutela del lavoro e sicurezza del lavoro.
2. Il provvedimento di cui al comma 1, in relazione alle specifiche esigenze e competenze, individua in particolare:
a) le singole tipologie di spese per forniture e servizi con eventuali limiti di importo;
b) nell’ambito delle categorie generali di cui all’articolo 125, comma 6, del d.lgs. 163/2006, i lavori eseguibili in economia;
c) le modalità di affidamento di forniture e servizi, con preventiva pubblicazione di un avviso pubblico per le spese di importo pari o superiore ad euro 100.000,00;
d) le modalità di affidamento di lavori, forniture e servizi mediante l’utilizzo del sistema telematico di acquisto di cui all’articolo 47.

Art. 60
Aumento o diminuzione della prestazione nei contratti di forniture e servizi

1. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per eventi imprevedibili, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il contraente è obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni, sempre che l’aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale.

Art. 61
Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti gli atti amministrativi di gara sono a carico dell’amministrazione aggiudicatrice.
2. Le spese di copia, gli oneri tributari ed ogni altra spesa connessa al contratto, sono a carico del contraente.

Capo VIII
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)

Art. 62
Modifiche all’articolo 101 della l.r. 40/2005

1. Dopo il comma 1, dell’articolo 101, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:
“1 bis. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), gli ESTAV operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”), per conto delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie e sono pertanto soggetti a tutte le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano gli acquisti delle aziende stesse.”.

Art. 63
Modifiche all’articolo 132 della l.r. 40/2005

1. Il comma 1, dell’articolo 132, della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“1. Le aziende sanitarie e gli ESTAV, per quanto di rispettiva competenza ed in conformità della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici e di sicurezza sui luoghi di lavoro, disciplinano l’attività contrattuale attraverso il regolamento di cui all’articolo 133.”.

Art. 64
Sostituzione dell’articolo 133 della l.r. 40/2005

1. L’articolo 133 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 133
Regolamento dell’attività contrattuale
1. Il regolamento sull’attività contrattuale, adottato dal direttore generale di ciascun ente, disciplina in particolare:
a) la programmazione, annuale e pluriennale, dell’attività contrattuale;
b) modalità di raccordo per la rilevazione delle esigenze degli enti per i quali l’ESTAV opera per l’approvigionamento di beni e servizi;
c) forme e modalità organizzative interne per la gestione delle procedure di gara e per la gestione della fase di esecuzione dei contratti;
d) d) tenuta ed aggiornamento dell’elenco dei fornitori;
e) procedure di affidamento del servizio di cassa;
f) affidamenti in economia.”.

Capo IX
Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano in ambito regionale)

Art. 65
Modifiche all’articolo 12 della l.r. 87/1997

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano in ambito regionale) è aggiunto il seguente:
“2 bis. I costi relativi al personale non sono soggetti a ribasso in sede di gara.”.

Capo X
Disposizioni transitorie e finali

Art. 66
Normativa di attuazione

1. La Giunta regionale, con specifici regolamenti da emanarsi previa informativa del Consiglio regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ne disciplina la relativa attuazione, con particolare riferimento:
a) all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui al capo II, per quanto attiene:
1) alle modalità di costituzione e tenuta dell’archivio di cui all’articolo 5, comma 3;
2) alle modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato di indirizzo di cui all’articolo 6;
3) ai contenuti, termini e modalità operative inerenti gli obblighi di trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all’articolo 8, di cui all’articolo 10, comma 3, nel rispetto del criterio della massima semplificazione e del minor aggravio procedurale a carico delle stazioni appaltanti;
4) alle modalità di formazione, di validazione e aggiornamento del prezzario di cui all’articolo 12, nonché i dati e le informazioni utili alla elaborazione dello stesso;
b) alle disposizioni di tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro di cui al capo IV, per quanto attiene:
1) alle modalità di verifica dei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell’impresa appaltatrice, secondo quanto previsto dall’articolo 18;
2) ai requisiti professionali ed ai compiti del tutor di cantiere di cui all’articolo 22;
3) alla documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori presenti a qualsiasi titolo nel cantiere, come previsto dall’articolo 23, comma 3;
c) alle disposizioni in materia di organizzazione amministrativa di cui al capo V, per quanto attiene:
1) ai requisiti di professionalità ed i compiti del responsabile unico del procedimento, le ipotesi di coincidenza tra il responsabile unico del procedimento ed il direttore dell’esecuzione del contratto di cui all’articolo 119 del d.lgs. 163/2006; l’importo massimo della tipologia dei lavori per i quali il responsabile può coincidere con il progettista, relativamente ai contratti per l’affidamento di lavori pubblici;
d) alle disposizioni concernenti forme e modalità di gestione comune delle procedure e dei contratti di cui alla sezione I del capo VI, per quanto attiene:
1) alla disciplina degli appalti di interesse generale di cui all’articolo 42;
e) ai sistemi telematici di acquisto di cui alla sezione II del capo VI per quanto attiene:
1) alla costituzione ed al funzionamento del mercato elettronico della Toscana, ai sensi dell’articolo 49;
f) alle disposizioni di disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti di cui al capo VII, per quanto attiene:
1) alla disciplina degli incentivi al personale incaricato delle attività di progettazione, di pianificazione e delle attività tecnico-amministrative connesse, ai sensi dell’articolo 52;
2) alla disciplina dell’ufficiale rogante, ai sensi dell’articolo 58, comma 7;
3) alla disciplina degli affidamenti in economia, ai sensi dell’articolo 59, comma 2.

Art. 67
Clausola valutativa

1. A decorrere dal secondo anno di applicazione, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione in ordine ai risultati ottenuti nell’attuazione della presente legge, con riferimento:
a) alle iniziative svolte per promuovere la collaborazione, il coordinamento e l’integrazione tra le stazioni appaltanti e per promuovere la qualificazione e la formazione del relativo personale ed ai risultati conseguiti in termini di ricorso alla gestione comune delle procedure di gara e di conseguente riduzione del numero delle procedure di appalto avviate sul territorio regionale;
b) alle iniziative assunte in ordine al coordinamento ed al potenziamento della attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle aziende USL e ai risultati conseguiti in termini di incremento del numero di controlli effettuati, stabilendo che nell’anno
2008 essi dovranno essere incrementati di almeno il 10 per cento rispetto all’anno 2007 e nel 2009 di un ulteriore 10 per cento rispetto allo stesso anno.
2. Alla relazione è allegato il rapporto di sintesi dell’Osservatorio di cui all’articolo 5, comma 11.
3. Nella prima relazione viene altresì dato conto delle attività svolte per il potenziamento dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici e dei relativi provvedimenti attuativi.
4. Al compimento del quinto anno di applicazione della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che illustra gli esiti dei controlli effettuati e l’evoluzione temporale delle diverse tipologie di violazione accertate.

Art. 68
Procedimenti in itinere

1. Le procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi contratti di appalto non sono soggette alle disposizioni della presente legge.

Art. 69
Abrogazioni

1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell’attività contrattuale regionale);
b) la legge regionale 1 dicembre 1989, n. 79 (Attuazione dell’articolo 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80. Istituzione osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche);
c) la legge regionale 12 novembre 1993, n. 87 (Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1989, n. 79 “Attuazione articolo 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80. Istituzione osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche”);
d) la legge regionale 10 giugno 2002, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2001, n. 12. “Disciplina dell’attività contrattuale regionale”).
e) la legge regionale 4 aprile 2003, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 “Disciplina dell’attività contrattuale regionale”).

Art. 70
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in euro 330.000,00 per l’anno 2007, euro 475.000,00 per l’anno 2008 ed euro 475.000,00 per l’anno 2009, si fa fronte con i seguenti stanziamenti del bilancio di previsione 2007 e pluriennale a legislazione vigente 2007/2009:
- euro 330.000,00 per l’anno 2007 sulla unità previsionale di base (UPB) 119 “Azioni di sistema Regione - enti locali - Spese di investimento”;
- euro 102.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 sulla UPB 111 “Azioni di sistema Regione-enti locali - Spese correnti”;
- euro 373.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 sulla UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 71
Disposizioni transitorie

1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro e non oltre centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di attribuzione all’Osservatorio delle risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge; determina inoltre la decorrenza dell’operatività della nuova struttura.
2. Sino alla data fissata dalla deliberazione di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 79/1989.
3. Sino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera f), l’attività dell’ufficiale rogante e gli affidamenti in economia continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2001, n. 45/r (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 “Disciplina dell’attività contrattuale regionale”).

Art. 72
Disposizioni di prima attuazione

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure volte alla stipula del patto per la sicurezza e regolarità del lavoro, di cui all’articolo 26, mediante la convocazione delle rappresentanze dei soggetti coinvolti.
2. Le stazioni appaltanti disciplinano le modalità di affidamento dei contratti di cui all’articolo 3 nel termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Fino all’emanazione di tali disposizioni le stazioni appaltanti osservano quanto previsto dall’articolo 27 del d.lgs. 163/2006.
3. I soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), provvedono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a verificare la conformità alle disposizioni della presente legge dei rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione, adeguandoli, ove necessario, e dando comunicazione alla Regione dell’avvenuta verifica ed adeguamento. Decorso tale termine, le disposizioni dei regolamenti o degli atti interni di organizzazione eventualmente contrastanti ed i regolamenti e gli atti interni di organizzazione che non sono stati oggetto della comunicazione di avvenuta verifica ed adeguamento, cessano di avere efficacia.

Art. 73
Decorrenza dell’efficacia

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 12, 18, 22, 52, sono applicabili dalla data di entrata in vigore dei relativi regolamenti di attuazione di cui all’articolo 66.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva la deliberazione di cui al comma 1 dell’articolo 25 concernente le direttive volte al potenziamento dell’attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Negli appalti di servizi, la quantificazione degli oneri della sicurezza prevista dall’articolo 15 è effettuata obbligatoriamente nelle procedure di gara avviate a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di approvazione del prezzario di cui all’articolo 12 da parte della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale approva le linee guida per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’articolo 30, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Al fine di consentire alle stazioni appaltanti di adeguare la propria organizzazione e di svolgere i necessari interventi formativi del proprio personale, l’applicazione dell’articolo 36, comma 1, in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, avviene in forma graduale nel termine massimo di sei mesi dalla data di deliberazione da parte della Giunta regionale delle linee guida di cui al comma 4. I comuni aventi popolazione inferiore a quindicimila abitanti sono tenuti a dare applicazione alla medesima disposizione nel termine massimo di un anno dalla data sopra indicata.

Art. 74
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 13 luglio 2007
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 27.06.2007.