Regione Toscana
Delibera Giunta Regionale 18 maggio 1998 n. 474
Art. 27 d. lgs 626/94. Istituzione comitato regionale di coordinamento, e sue articolazioni territoriali, in materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.
B.U.R. 17 giugno 1998, n. 24

La Giunta
DELIBERA:

1. di istituire, in ottemperanza all'art. 27 del D.L.gs. 626/94, il Comitato di coordinamento regionale al fine di realizzare uniformità di interventi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e il necessario raccordo con la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 26 del D.L.gs. 626/94;
2. di stabilire che sono funzioni e compiti del Comitato:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro,
b) esaminare le problematiche evidenziate dalle strutture che operano nel campo della prevenzione,
c) proporre linee guida e dettare criteri e modalità per la loro applicazione,
d) fornire indirizzi per omogeneizzare e qualificare l'attività di vigilanza dei diversi Enti e Organismi pubblici,
e) promuovere iniziative per la realizzazione di piani mirati ed integrati di intervento rapportati alle effettive risorse disponibili delle diverse amministrazioni pubbliche al fine di razionalizzare ed ottimizzare le risorse stesse,
f) acquisire ogni utile informazione inerente la conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambiti di lavoro, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 7 c. 3 del D.Lgs. 502/92,
g) predisporre annualmente un rapporto sull'andamento dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali nonché delle azioni realizzate,
h) stabilire collegamenti periodici con la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 26 del D.L.gs. 626/94,
i) realizzare modalità idonee per l'accesso alle informazioni e la semplificazione degli atti e delle procedure, anche alla luce delle recenti disposizioni contenute nella L. 59/97 e L. 127/97;
3. di stabilire che, secondo quanto indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997, pubblicato su G.U. n. 29 del 5.2.1998, la Regione assicura la consultazione delle parti sociali sull'attività dei Comitati di coordinamento almeno due volte l'anno sui temi di maggior rilevanza;
4. di stabilire che il Comitato sarà composto da:
-il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, individuato nell'Assessore al Diritto alla Salute, con funzioni di presidenza,
-il responsabile dell'area Servizi di Prevenzione del Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà, con funzioni di coordinamento tecnico-organizzativo delle attività del Comitato,
-un rappresentante per ognuno dei seguenti Dipartimenti della Regione Toscana: Dipartimenti del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà, Dipartimento dello Sviluppo Economico, Dipartimento dello Sviluppo Economico attività produttive), Dipartimento Politiche formative e beni culturali (formazione e lavoro), Dipartimento Politiche territoriali e ambientali,
-rappresentanti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali, avendo cura di assicurare la presenza di tutte le competenze professionali,
-il direttore della sede regionale dell'ISPESL,
-il capo della Direzione regionale dell'Ispettorato del Lavoro,
-il Direttore regionale dell'INAIL,
-il capo dell'Ispettorato regionale dei VV. FF.;
5. di stabilire che fanno parte del Comitato un rappresentante regionale delle ANCI e uno dell'UPI e il rappresentante degli uffici della sanità aerea e marittima del Ministero della Sanità;
6. di stabilire che le funzioni di segreteria sono svolte dall'area Servizi di Prevenzione del Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà;
7. di stabilire che il funzionamento del Comitato sarà definito da regolamento interno, con specificazione del programma dei lavori, modalità e sedi di riunione, partecipazione e diffusione delle determinazioni prese dal Comitato, rapporti con le articolazioni territoriali;
8. di stabilire che il Comitato regionale sia articolato, per le ragioni espresse in narrativa, in Commissioni territoriali locali coincidenti con l'ambito delle Aziende Sanitarie locali, secondo la seguente composizione:
-direttore del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, o suo delegato, con funzioni di coordinamento,
-rappresentanti degli Ispettorati provinciali del Lavoro,
-rappresentanti delle sedi provinciali dell'INAIL,
-rappresentanti dei Comandi provinciali dei VV.FF.,
-rappresentanti dei dipartimenti periferici dell'ISPESL;
9. di stabilire che spettano ai Comitati territoriali compiti di:
-attuare operativamente gli indirizzi stabiliti dal Comitato regionale,
-formulare proposte in merito a istanze diverse provenienti da soggetti diversi in ordine all'applicazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro aventi rilevanza su tutto il territorio regionale
-favorire lo sviluppo delle informazioni e delle relazioni fra soggetti diversi nella amministrazione pubblica e utenti anche attraverso specifiche iniziative (Sportello Unico della Prevenzione);
10. di stabilire che, con apposito successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, saranno nominati i componenti del Comitato regionale, nonché i rispettivi membri supplenti e che viene demandata, a successivo decreto dirigenziale, la nomina dei componenti e dei rispettivi membri supplenti delle articolazioni territoriali;
11. di stabilire di non dover riconoscere alcun beneficio economico ai componenti del Comitato regionale e delle articolazioni territoriali in quanto operanti nella veste istituzionale di rappresentanti delle rispettive amministrazioni;
Il presente provvedimento soggetto a pubblicità/pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. 18/96. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.