Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti |
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Roma, 25/03/2014 |
Prot. 6917 Div3/E |
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Direzioni Generali Territoriali Loro Sedi Centri Prova Autoveicoli Loro Sedi Uffici Motorizzazione Civile Loro Sedi REGIONE SICILIANA 90100 - Palermo REGIONE VALLE D’AOSTA Ufficio Motorizzazione 11020 - Aosta PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 38122 - Trento PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 39100 - Bolzano REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 34126 - Trieste ANFIA 10128 - Torino UNRAE 00187 - Roma Confindustria 00144 - Roma Confartigianato Trasporti 00184 - Roma ANITA 00198 - Roma Conftrasporto 00153 - Roma CNA-Fita 00161 - Roma |
Oggetto: Controlli periodici, intermedi ed eccezionali delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada (punti 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3 e 6.8.2.4.4 dell’ADR).
Con riferimento alle segnalazioni pervenute dalle associazioni di settore a questa sede circa l’effettuazione dei controlli sulle cisterne in circolazione destinate al trasporto di merci pericolose su strada, si richiama sinteticamente l’attenzione sui seguenti punti.
a) Conformità delle cisterne circolanti alla normativa ADR e alle misure transitorie del capitolo 1.6 dell’ADR.
Come è noto già con i DM 22 febbraio 1990, DM 04 settembre 1996 ed in ultimo con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 la normativa relativa al trasporto di merci pericolose su strada è stata allineata ai contenuti degli allegati A e B dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR).
Pertanto tutte le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 il cui corpo tecnico, per quanto riguarda il trasporto su strada, è costituito dagli allegati A e B dell’ADR.
Le misure transitorie del capitolo 1.6 dell’ADR individuano quelle che, eventualmente, debbono essere sottoposte ad adeguamento.
In relazione a quanto sopra si richiama la necessità di verificare la rispondenza delle cisterne sottoposte ai previsti controlli con le misure transitorie previste dal citato capitolo 1.6 avvalendosi, in caso di dubbi, della collaborazione dei Centri prova autoveicoli ed, eventualmente, dal Costruttore delle medesime.
In proposito si richiama l’attenzione sul punto 1.6.3.6 dell’ADR che consente l’utilizzazione delle cisterne costruite fra il 1° gennaio 1978 e il 31 Dicembre 1989, a condizione che risultino conformi al marginale 211 127(5) - in allegato - applicabile dal 1° gennaio 1990.
Le cisterne che rientrano nel campo di applicazione del DM 18 febbraio 2010, emanato in attuazione del citato D.Lgs. 35/2010, per le quali è stata consentita la possibilità di utilizzarle solo in ambito nazionale per un limitato periodo di tempo, in deroga a talune disposizioni dell’ADR, non sono oggetto della presente circolare
b) Cisterne sottoposte a riparazione.
Viene segnalata la presenza sul territorio di cisterne oggetto di modifiche o riparazioni senza che siano state sottoposte ai prescritti controlli straordinari.
Ciò premesso, al fine di prevenire l’elusione di tali controlli, si sottolinea la necessità di accertare, nella normale effettuazione dei controlli periodici ed intermedi, l’eventuale effettuazione di riparazioni o modifiche che non risultano dalla documentazione a corredo della cisterna.
Nel caso in cui venga riscontrata la presenza di riparazioni o modifiche non risultanti dalla documentazione, i controlli in corso devono essere sospesi per rinviare la cisterna ai controlli di cui al punto d).
c) Riammissione in servizio per il trasporto di merci pericolose di cisterne ADR “declassate’’ per il trasporto di materie non pericolose.
Le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose, sono ammesse all’utilizzo previa approvazione secondo le disposizioni dell’ADR e sono soggette a condizioni di utilizzo e verifiche che ne garantiscono la sicurezza e la continua conformità alla norma.
La sottrazione delle cisterne dalla sfera della normativa del trasporto di merci pericolose ed il loro utilizzo per il trasporto di merci non pericolose può comportare, in particolare, anche per la mancata effettuazione dei controlli periodici, deterioramenti tali da comprometterne la sicurezza qualora sia richiesto il reimpiego nell’originario settore del trasporto delle merci pericolose.
Per tale ragione, nel caso si intendesse destinare una cisterna approvata per il trasporto di merci pericolose al trasporto di merci non pericolose, è necessario provvedere, a seguito visita e prova presso un UMC, al ritiro e distruzione della targhetta identificativa della cisterna e l’annullamento della punzonatura di cui all’articolo 4 del DD 24.11.2006. Il fascicolo cisterna dovrà essere conservato dal proprietario della cisterna per 15 mesi.
Pertanto si ritiene che la riammissione delle cisterne in questione all’utilizzo per il trasporto di merci pericolose non sia più possibile.
Si rammenta che non sarà più possibile utilizzare lo scarico a pressione delle medesime salvo specifica approvazione secondo la direttiva 97/23/CE (PED).
d) Controlli eccezionali
Il punto 6.8.2.4.4 dell’ADR prescrive che “quando la sicurezza della cisterna o del suo equipaggiamento può essere stata compromessa in seguito a riparazioni modifiche o incidenti deve essere effettuato un controllo eccezionale”.
Il controllo straordinario, da effettuarsi con le modalità previste dall’ADR e norme ri-chiamate, rientra nelle competenze dei Centri prova autoveicoli secondo le procedure, se applicabili, a suo tempo diramate da questa Amministrazione.
Si rammenta che eventuali modifiche, ammesse nel rispetto delle precedenti disposizioni emanate in proposito, sono consentite a condizione che le stesse comportino almeno la medesima sicurezza della cisterna.
Si dispone che gli interventi di adeguamento previsti dalle misure transitorie del capitolo 1.6 dell’ADR sono riconducibili alle modifiche.
Non è possibile dare corso a richieste di controlli straordinari su richiesta degli interessati per ipotesi non esplicitamente previsti dalla normativa.
e) Approvazione di cisterne destinate al trasporto di materie per le quali il segno (+) compare dopo il codice cisterna
Con riferimento alla tabella III 1 art. 242 del Regolamento di esecuzione al C.d.s. - Accertamenti tecnici, si precisa che i controlli eccezionali e le approvazioni delle cisterne destinate al trasporto di materie per le quali il segno (+) compare dopo il codice cisterna, sono da ricomprendere fra gli accertamenti tecnici previsti alla lettera a) della succitata tabella.
f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio VITELLI
Allegato 1
211127 [5] Per i serbatoi costruiti dopo il1 Gennaio 1990 si ha protezione contro il danneggiamento ai sensi del paragrafo [4] quando sono adottate - le misure seguenti, o delle misure equivalenti:
a) Per i serbatoi destinati al trasporto di materie pulverulente o granulari, la protezione contro il danneggiamento deve soddisfare l'autorità competente.
b) Per i serbatoi destinati al trasporto di altre materie, si ha protezione contro il danneggiamento allorché:
1. Per i serbatoi a sezione circolare, o ellittica aventi un raggio di curvatura massimo non superiore a 2 m, il serbatoio è munito di rinforzi costituiti da diaframmi stagni, da diaframmi aperti, o da anelli esterni o interni, disposti in modo che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- distanza tra due rinforzi adiacenti: ≤ 1,75 m
- volume compreso tra due diaframmi stagni o aperti: ≤7500 l
La sezione retta dell'anello, compresa la parte di virola collaborante, deve avere un modulo di inerzia almeno uguale a 10 cm3.
Gli anelli esterni non devono presentare spigoli vivi di raggio inferiore a 2,5 mm.
I diaframmi stagni ed aperti devono essere conformi alle prescrizioni del paragrafo [7].
• Lo spessore dei diaframmi stagni ed aperti non deve essere in alcun caso inferiore a quello del serbatoio.
2. Per i serbatoi costruiti a doppia parete con vuoto d'aria, la somma dello spessore della parete metallica esterna e di quella del serbatoio deve corrispondere allo spessore di parete di cui al paragrafo [3], e lo spessore di parete del serbatoio stesso non deve essere inferiore allo spessore minimo di cui al paragrafo [4].
3. Per i serbatoi costruiti a doppia parete con uno strato intermedio in materie solide di almeno 50 mm di spessore, la parete esterna deve avere uno spessore di almeno 0,5 mm se in acciaio dolce 6, o di almeno 2 mm, se in materia plastica rinforzata con fibre di vetro. Come strato intermedio di materie solide, si può utilizzare della schiuma solida (avente una proprietà di assorbimento degli urti come, per esempio, quella della schiuma di poliuretano).
4. I serbatoi di cisterne di forma diversa da quelle viste al punto 1 e soprattutto di cisterne a forma di cassone sono provvisti, tutto attorno alla mezzeria della loro altezza e per almeno il 30 % della stessa, di una protezione supplementare progettata in modo da presentare una resilienza specifica almeno pari a quella di un serbatolo costruito in acciaio dolce con uno spessore di 5 mm (per un diametro del serbatoio non superiore a 1,80 m) o di 6 mm (per un diametro del serbatolo superiore a 1,80 m). La protezione supplementare deve essere applicata In modo durevole all'esterno del serbatoio.
Questa prescrizione è considerata soddisfatta senza ulteriori prove di resilienza specifica allorché la protezione supplementare implica la saldatura di una lamiera dello stesso materiale del serbatoio sulla parete da rinforzare, in modo che lo spessore, minimo di parete sia conforme al paragrafo [3].
Questa protezione è funzione delle possibili sollecitazioni esercitate in caso accidentale sul serbatoi in acciaio dolce i cui fondi e le cui pareti hanno per un diametro non superiore a 1,80 m uno spessore di almeno 5 mm, o per un diametro superiore a 1,80 m uno spessore di almeno 6 mm. Nel caso di utilizzazione di un altro metallo, si otterrà lo spessore equivalente dalla formula del paragrafo [3].
Per le cisterne smontabili, si può omettere tale protezione se esse sono protette su tutti i lati dalle sponde del veicolo che le trasporta.