ACCORDO TRIENNALE 2009-2012
di collaborazione fra Regione Emilia-Romagna e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil dell'Emilia-Romagna



Inquadramento normativo
Vista la Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare gli articoli
1, 2 e 3 inerenti i principi e i diritti fondamentali delle persone e dei lavoratori, nonché gli artt. 117 e 118 inerenti la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni.
Vista la Legge 300/1970 “Statuto dei Lavoratori”.
Visti la Legge 1369/1960 che disciplina l'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi, la Legge 30/2003 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" e il Decreto legislativo 276/2003.
Vista la Legge regionale 17/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”.
Viste le deliberazioni di Giunta regionale n. 733/2001 “Promozione della sicurezza, della regolarità e della qualità sociale” e n. 1181/2003 “Protocollo d’intesa per la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti, nelle forniture e servizi pubblici”.
Vista la Legge 845/1978 “Legge-quadro in materia di formazione professionale”.
Vista la Legge 196/1997 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” che, all’art. 17 detta principi per il “Riordino della formazione professionale”, e il successivo Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 ’’Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
Viste le Leggi regionali 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del suolo”, 31/2002 “Disciplina generale dell’edilizia”, 24/2001 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” e 6/2009 “Governo e riqualificazione solidale del territorio”.
Vista la Legge regionale 12/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”.
Visti la Legge 3 agosto 2007 n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” e il successivo Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Vista la Legge regionale 2/2009 in materia di “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”.
Visti il Decreto Legislativo 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e atti successivi.
Visti la Legge 266/2002 recante disposizioni in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale e il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 “Documento unico di regolarità contributiva”.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2457 del 29/12/2009 relativa al Programma annuale della Società NuovaQuasco per l’anno 2009.
Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Edilizia siglati nel 2008 con scadenza al 31 dicembre 2011.

Obiettivi condivisi
Le parti condividono l’interesse verso la qualificazione e la promozione:
- del ciclo delle costruzioni e dei soggetti operanti in tale settore, riconoscendo il ruolo e l’importanza della rete degli enti bilaterali;
- delle competenze professionali, della complessità della filiera produttiva e delle relazioni di lavoro, delle pari opportunità e delle forme di contrasto alle discriminazioni;
- del mercato nel settore delle costruzioni in una logica di concorrenza leale, al fine di riconoscere i comportamenti maggiormente responsabili;
- delle relazioni fra operatori economici e delle modalità contrattuali che regolano tali rapporti;
- della tutela della sicurezza, dell’igiene del lavoro, delle condizioni di lavoro e occupazionali;
- della lotta all’illegalità, anche mediante l’individuazione di proposte in materia di vigilanza, di misure antimafia, di tracciabilità delle operazioni inerenti l’appalto, di tutela degli operatori, e di linee guide per committenti, imprese e cantieri;
- del tessuto produttivo locale nelle sue varie componenti organizzative e professionali;
- di tecnologie per il rinnovamento del ciclo delle costruzioni in ambito regionale e locale, in termini di processo e di prodotto e di tutela e sicurezza del lavoratore;
- dell’assistenza tecnica per il perseguimento di tali obiettivi attraverso strutture controllate dalla Regione Emilia-Romagna.
Confermata, inoltre, la specifica esigenza, in un settore complesso come quello delle costruzioni, di disporre di migliori conoscenze sulle trasformazioni strutturali del settore e del mercato del lavoro (riguardanti, per esempio, il fenomeno dell’immigrazione e l’inserimento di lavoratori nei cantieri, la frammentazione del ciclo produttivo, gli infortuni e la formazione delle professionalità) e comunque di fornire assistenza tecnica alle organizzazioni sindacali e agli enti bilaterali nelle attività di attuazione del presente Accordo.

Risorse impegnate
Considerato che la Regione Emilia-Romagna ha assunto la quota di maggioranza della Società NuovaQuasco, definendone gli ambiti di intervento attraverso la Legge regionale 20/2007.
Considerato che essa finanzia le attività di assistenza tecnica alle relazioni fra la Regione stessa e le Organizzazioni Sindacali di settore tramite il Piano annuale approvato per tale Società.
Considerato, inoltre, che le Organizzazioni Sindacali firmatarie sono amministratrici (in forma paritaria alle associazioni datoriali) della rete degli enti bilaterali operante nel settore costruzioni e che, attraverso tali enti e le proprie strutture, possono disporre di risorse umane, organizzative e di informazioni utili per una migliore conoscenza del settore, operando in sinergia/collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Società NuovaQuasco.
Considerato, infine, che ulteriori risorse economico-finanziarie possono essere reperite da altre fonti o provenire dagli stessi enti bilaterali per scopi e finalità coerenti col presente Accordo.

Finalità
Le parti stabiliscono di favorire un sistema di osservazione e assistenza tecnica specifica al fine di promuovere sinergie e azioni sperimentali in materia di:
- mercato del lavoro, occupazione e regolarità del lavoro;
- formazione professionale e sicurezza sul lavoro;
- ciclo delle costruzioni, cooperazione e responsabilità sociale degli operatori.
A tal fine, le parti del presente Accordo, sulla base delle attività svolte, formulano proposte in ordine a modalità, azioni e forme di collaborazione, sviluppandone i contenuti in funzione delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle forze sociali.

Strumenti organizzativi e di attuazione
Gli strumenti organizzativi e di attuazione del presente Accordo sono:
1. il Comitato Tecnico dei promotori, che si riunisce almeno una volta all’anno, coordina l’attività dei gruppi di lavoro e produce documenti di sintesi.
2. i Gruppi di lavoro previsti nell’ambito del Comitato Tecnico.

Gruppo di lavoro A) Mercato del lavoro, occupazione e regolarità
Osserva l’andamento del mercato del lavoro e del settore, in collaborazione con le Casse Edili operanti in regione, consolidando e sviluppando tale flusso informativo anche in considerazione delle trasformazioni in atto nei sistemi di raccolta e diffusione delle informazioni al fine di indagare aspetti legati agli appalti e alla loro congruità, alla composizione della forza lavoro, ai flussi migratori. Svolge altresì ulteriori attività individuate dal Comitato Tecnico e con enti bilaterali locali, in raccordo con gli Osservatori nazionali e regionali sulla sicurezza e del lavoro.

Gruppo di lavoro B) Formazione professionale, e sicurezza su lavoro
Promuove attività di formazione e orientamento in collaborazione con le Scuole Edili e con i Comitati Paritetici Territoriali per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro, con definizione di fabbisogni, profili professionali, dispositivi di verifica e monitoraggio e di eventuali progetti a sostegno e valorizzazione della bilateralità nonché altre attività individuate dal Comitato Tecnico e con enti bilaterali locali, tenendo conto delle attività svolte dal Comitato di Coordinamento regionale. L’attività prevalente sarà l’approfondimento della figura e del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), territoriali (RLST) con inquadramento generale del settore.

Gruppo di lavoro C) Ciclo delle costruzioni, dialogo e responsabilità sociale degli operatori.
Cura l’approfondimento delle rispettive esigenze partendo da una rassegna ragionata e continuativa dei protocolli in essere tra forze sociali e pubbliche amministrazioni al fine di favorire prassi operative capaci di esplorare nuove opportunità di sinergia e di responsabilità sociale adottabili da imprese private ed enti locali.
Promuove azioni su temi d’interesse e a supporto del dialogo sociale nel settore delle costruzioni, in diretto collegamento con le Organizzazioni Sindacali regionali e territoriali al fine di promuovere collaborazioni operative con altri soggetti (all’uopo individuati nel momento della precisa definizione delle strategie di intervento), per sviluppare la conoscenza e la qualità delle delle condizioni di lavoro.
Promuove altre attività individuate dal Comitato Tecnico e con enti bilaterali e Organizzazioni Sindacali nazionali.
L’attività, i gruppi di lavoro e i loro componenti sono individuati ogni tre anni dal Comitato Tecnico.
Il Comitato Tecnico è costituito da:
un rappresentante della Regione Emilia-Romagna
un rappresentante della Fillea-CGIL
un rappresentante della Filca-CISL
un rappresentante della Feneal-UIL.
La Regione Emilia-Romagna garantisce il supporto tecnico attraverso la Società Nuova Quasco.
Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a creare presupposti di collaborazione con altri soggetti per promuovere ulteriori opportunità di intervento a favore del settore e la diffusione dei risultati e delle esperienze sperimentate.
Le parti concordano infine di prevedere incontri periodici, in particolare nei momenti di definizione, programmazione e verifica delle attività, per la puntuale individuazione delle iniziative da intraprendere e delle risorse da destinare alle attività di ricerca finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti dal presente Accordo.
La durata del presente Accordo è triennale a partire dalla data di sottoscrizione.

Bologna, 6 agosto 2009