Accordo triennale 2012- 2015 di collaborazione fra Regione Emilia-Romagna e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil dell’Emilia-Romagna



Premesso che:
Con delibera di Giunta n.° 1098/2009 la Regione Emilia-Romagna ha deliberato di sottoscrivere un Accordo triennale 2009-2012 di collaborazione con Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil dell’Emilia- Romagna.
Nel corso del triennio gli obiettivi previsti nell’Accordo sono stati perseguiti, con il coordinamento del Comitato tecnico previsto nell’Accordo stesso, attraverso le attività che sono state svolte da tre gruppi di lavoro: A), B) e C), operanti in materia di:
• mercato del lavoro, occupazione e regolarità, che ha raggiunto il proprio obiettivo, definendo strumenti e modalità di raccolta e analisi dei dati ritenute utili per una miglior conoscenza del settore;
• formazione professionale e sicurezza sul lavoro, che ha approfondito le tematiche assegnate, in particolare per quanto attiene gli RLST, e supportato tecnicamente e con successo la candidatura congiunta Formedil/NuovaQuasco per il progetto s&cante;
• ciclo delle costruzioni, dialogo e responsabilità sociale, che ha analizzato e promosso ipotesi di lavoro che hanno suscitato sia un interesse comune alla loro prosecuzione e sia risorse a valere su fondi diversi da quelli regionali.
Il Comitato Tecnico, sopra richiamato, preso atto del’attività svolta dai gruppi di lavoro e dell’Accordo intercorso tra Regione Emilia-Romagna e le Associazioni imprenditoriali del settore delle costruzioni dell’Emilia-Romagna, recepito con delibera di Giunta regionale n.° 115/2010, ha operato per favorire una integrazione dei due Accordi, siglati dall’Amministrazione Regionale con le forze sociali del settore delle costruzioni, proponendo che le aree di riflessione, affrontate dai gruppi di lavoro A), B) e C), divenissero oggetto di attività condivise insieme ad altri temi, specificamente identificati nell’incontro congiunto tra Amministrazione Regionale e forze sociali regionali del settore costruzioni dell’Emilia-Romagna del 26/07/2011, organizzato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il proprio Servizio Opere e lavori pubblici. Legalità e sicurezza. Edilizia pubblica e privata, così come risulta dal verbale dell’incontro stesso, quali:
- determinazione di criteri di merito delle imprese (in applicazione dell’art. 13 della l.r. 11/2010);
- analisi e aggiornamento del protocollo d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna e gli operatori economici che partecipano alla realizzazione degli interventi di edilizia abitativa realizzati con finanziamenti regionali per la definizione dei requisiti di accreditamento degli operatori.
Si concorda che, nel caso in cui tali obiettivi venissero definitivamente formalizzati in un unico Accordo di collaborazione siglato dall’insieme delle forze sociali del settore, il presente Accordo risulterà assorbito da quello generale, rimanendo altrimenti confermato il testo, a seguito riportato, che riprende integralmente l’Accordo 2009-2012 con sole modifiche di aggiornamento relative: all’inquadramento normativo, agli aspetti operativi dell’organizzazione delle attività e ai rappresentanti pro-tempore delle organizzazioni firmatarie.

Inquadramento normativo
Vista la Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare gli articoli 1, 2 e 3 inerenti i principi e i diritti fondamentali delle persone e dei lavoratori, nonché gli artt. 117 e 118 inerenti la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni.
Vista la Legge 300/1970 “Statuto dei Lavoratori”.
Visti la Legge 1369/1960 che disciplina l'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi, la Legge 30/2003 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" e il Decreto legislativo 276/2003.
Vista la Legge regionale 17/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”.
Viste le deliberazioni di Giunta regionale n. 733/2001 “Promozione della sicurezza, della regolarità e della qualità sociale” e n. 1181/2003 “Protocollo d’intesa per la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti, nelle forniture e servizi pubblici”.
Vista la Legge 845/1978 “Legge-quadro in materia di formazione professionale”.
Vista la Legge 196/1997 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” che, all’art. 17 detta principi per il “Riordino della formazione professionale”, e il successivo Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 ’’Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
Viste le Leggi regionali 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del suolo”, 31/2002 “Disciplina generale dell’edilizia”, 24/2001 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” e 6/2009 “Governo e riqualificazione solidale del territorio”.
Vista la Legge regionale 12/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”.
Visti la Legge 3 agosto 2007 n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” e il successivo Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Vista la Legge regionale 2/2009 in materia di “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”.
Visti il Decreto Legislativo 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e atti successivi.
Visti la Legge 266/2002 recante disposizioni in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale e il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 “Documento unico di regolarità contributiva”.
Vista la Legge regionale 11/2010 in materia di “Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2202/2011 relativa al Programma annuale della Società NuovaQuasco per l’anno 2012.
Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Edilizia vigenti.

Obiettivi condivisi
Le parti condividono l’interesse verso la qualificazione e la promozione:
- del ciclo delle costruzioni e dei soggetti operanti in tale settore, riconoscendo il ruolo e l’importanza della rete degli enti bilaterali;
- delle competenze professionali, della complessità della filiera produttiva e delle relazioni di lavoro, delle pari opportunità e delle forme di contrasto alle discriminazioni;
- del mercato nel settore delle costruzioni in una logica di concorrenza leale, al fine di riconoscere i comportamenti maggiormente responsabili;
- delle relazioni fra operatori economici e delle modalità contrattuali che regolano tali rapporti;
- della tutela della sicurezza, dell’igiene del lavoro, delle condizioni di lavoro e occupazionali;
- della lotta all’illegalità, anche mediante l’individuazione di proposte in materia di vigilanza, di misure antimafia, di tracciabilità delle operazioni inerenti l’appalto, di tutela degli operatori, e di linee guide per committenti, imprese e cantieri;
- del tessuto produttivo locale nelle sue varie componenti organizzative e professionali;
- di tecnologie per il rinnovamento del ciclo delle costruzioni in ambito regionale e locale, in termini di processo e di prodotto e di tutela e sicurezza del lavoratore;
- dell’assistenza tecnica per il perseguimento di tali obiettivi attraverso strutture controllate dalla Regione Emilia-Romagna.
Confermata, inoltre, la specifica esigenza, in un settore complesso come quello delle costruzioni, di disporre di migliori conoscenze sulle trasformazioni strutturali del settore e del mercato del lavoro (riguardanti, per esempio, il fenomeno dell’immigrazione e l’inserimento di lavoratori nei cantieri, la frammentazione del ciclo produttivo, gli infortuni e la formazione delle professionalità) e comunque di fornire assistenza tecnica alle organizzazioni sindacali e agli enti bilaterali nelle attività di attuazione del presente Accordo.

Risorse impegnate
Considerato che la Regione Emilia-Romagna ha assunto la quota di maggioranza della società NuovaQuasco soc. cons. a r. l. , definendone gli ambiti di intervento attraverso la Legge regionale 20/2007, che la suddetta società partecipata supporta, dal punto di vista tecnico, la Regione stessa, nelle aree previste dal Programma annuale delle attività, approvato con delibera dalla Giunta regionale.
Considerato, inoltre, che le Organizzazioni Sindacali, firmatarie, sono amministratrici (in forma paritaria alle Associazioni imprenditoriali del settore delle costruzioni della Regione Emilia-Romagna) della rete degli enti bilaterali operante nel settore delle costruzioni e che, attraverso tali enti e le proprie strutture, possono disporre di risorse umane, organizzative e di informazioni utili per una migliore conoscenza del settore, operando in sinergia/collaborazione con la Regione Emilia-Romagna .
Considerato, infine, che ulteriori risorse economico-finanziarie possono essere reperite da altre fonti o provenire dagli stessi enti bilaterali per scopi e finalità coerenti col presente Accordo.

Finalità
Le parti stabiliscono di favorire un sistema di osservazione e assistenza tecnica specifica al fine di promuovere sinergie e azioni sperimentali in materia di:
- mercato del lavoro, occupazione e regolarità del lavoro;
- formazione professionale e sicurezza sul lavoro;
- ciclo delle costruzioni, cooperazione e responsabilità sociale degli operatori.
A tal fine, le parti del presente Accordo, sulla base delle attività svolte, formulano proposte in ordine a modalità, azioni e forme di collaborazione, sviluppandone i contenuti in funzione delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle forze sociali.
Gli strumenti organizzativi e di attuazione del presente Accordo sono :
1) il Comitato Tecnico dei promotori, che si riunisce almeno una volta all’anno, coordina l’attività dei gruppi di lavoro e produce documenti di sintesi.
2) i Gruppi di lavoro previsti nell’ambito del Comitato Tecnico.
Visti gli impegni assunti, anche in collaborazione con le restanti parti sociali, si decide di valorizzare i risultati conseguiti nel triennio 2009-2012 tramite i Gruppi di Lavoro:
A) mercato del lavoro, occupazione e regolarità;
B) formazione professionale, e sicurezza su lavoro;
C) ciclo delle costruzioni, dialogo e responsabilità sociale degli operatori.
Portando a sintesi le esperienze maturate e proseguendone, in particolare, lo sviluppo in materia di qualificazione del settore delle costruzioni, promozione della legalità, politiche attive per il lavoro e la sua sicurezza.
Tale attività, che viene supportata dalla Regione Emilia-Romagna attraverso la propria società partecipata e coordinata dal proprio Servizio Opere e lavori pubblici. Legalità e sicurezza. Edilizia pubblica e privata, è da implementarsi attraverso un unico Gruppo di lavoro, integrabile in base alle risorse umane e finanziarie dedicabili agli scopi dell’Accordo e verificati in sede di Comitato Tecnico, è quindi soprattutto concentrata sulla raccolta ed elaborazione dei dati, documenti di sintesi e riflessioni riguardanti:
• l’evoluzione delle relazioni di mercato e la promozione di strutture e imprese innovative a scala nazionale e internazionale, orientate alla qualità di prodotto, processo e lavoro;
• il concreto sostegno e la massima protezione della legalità, sia nel campo degli appalti pubblici che privati, con misure atte a garantire una competitività leale e socialmente responsabile;
• le concezioni e azioni finalizzate ad un miglioramento continuo delle condizioni occupazionali e di tutela e igiene del lavoro, sia direttamente rivolte agli addetti e sia a sostegno di figure e ruoli incidenti sull’organizzazione e il controllo dei cantieri di edilizia e genio civile;
• l’individuazione e la promozione di possibili progetti di interesse condiviso.
L’attività, i gruppi di lavoro e i loro componenti sono individuati ogni tre anni dal Comitato Tecnico.
Il Comitato Tecnico è costituito da:
• un rappresentante della Regione Emilia-Romagna
• un rappresentante della Fillea-CGIL
• un rappresentante della Filca-CISL
• un rappresentante della Feneal-UIL.
Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a creare presupposti di collaborazione con altri soggetti per promuovere ulteriori opportunità di intervento a favore del settore e la diffusione dei risultati e delle esperienze sperimentate.
Le parti concordano, infine, di prevedere incontri periodici, in particolare nei momenti di definizione, programmazione e verifica delle attività, per la puntuale individuazione delle iniziative da intraprendere e delle risorse da destinare alle attività di ricerca finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti dal presente Accordo.
La durata del presente Accordo è triennale a partire dalla data di sottoscrizione.

Bologna, 2012