ACCORDO TRIENNALE 2010-2013
di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni imprenditoriali del settore delle costruzioni dell’Emilia-Romagna


Inquadramento normativo
Vista la Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare gli articoli 1, 2 e 3 inerenti i principi e i diritti fondamentali delle persone e dei lavoratori, nonché gli artt. 117 e 118 inerenti la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni.
Viste le Leggi regionali 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del suolo”, 31/2002 “Disciplina generale dell’edilizia”, 24/2001 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” e 6/2009 “Governo e riqualificazione solidale del territorio”.
Visti la Legge 266/2002 recante disposizioni in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale e il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 “Documento unico di regolarità contributiva”.
Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n. 733/2001 “Promozione della sicurezza, della regolarità e della qualità sociale” e n. 1181/2003 “Protocollo d’intesa per la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti, nelle forniture e servizi pubblici”.
Vista la Legge regionale 12/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”.
Vista la Legge regionale 11/2004 “Sviluppo regionale della società dell’informazione”.
Vista la Legge regionale 17/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”.
Visti il Decreto legislativo 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e atti successivi.
Vista la Legge 123/2007 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”.
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1024/2007 “Approvazione proposta protocollo intesa tra la Regione Emilia-Romagna e gli operatori economici che partecipano alla realizzazione degli interventi di edilizia abitativa realizzati con finanziamenti regionali per la definizione dei requisiti di accreditamento degli operatori”.
Visto il Decreto legislativo 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni.
Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Edilizia siglati nel 2008 con scadenza al 31 dicembre 2011.
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 963/2008 “Istituzione del comitato regionale di coordinamento ai sensi del DPCM 21 dicembre 2007 Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.”
Vista la Legge regionale 2/2009 in materia di “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”.

Obiettivi condivisi
Le Parti condividono l’interesse verso la qualificazione e la promozione:
- del ciclo delle costruzioni e dei soggetti operanti in tale settore, riconoscendo il ruolo e l’importanza della rete degli enti bilaterali;
- delle competenze professionali, della complessità della filiera produttiva e delle relazioni di lavoro, delle pari opportunità e delle forme di contrasto alle discriminazioni;
- del mercato nel settore delle costruzioni in una logica di concorrenza leale, al fine di riconoscere i comportamenti maggiormente responsabili;
- delle relazioni fra operatori economici e delle modalità contrattuali che regolano tali rapporti;
- della tutela della sicurezza, dell’igiene del lavoro, delle condizioni di lavoro e occupazionali;
- della lotta all’illegalità, anche mediante l’individuazione di proposte in materia di vigilanza, di misure antimafia, di tracciabilità delle operazioni inerenti l’appalto, di tutela degli operatori e di linee guide per committenti, imprese e cantieri;
- del tessuto produttivo locale nelle sue varie componenti organizzative e professionali;
- di tecnologie per il rinnovamento del ciclo delle costruzioni in ambito regionale e locale, in termini di processo e di prodotto e di tutela e sicurezza del lavoratore.

Finalità
Le Parti stabiliscono di favorire un sistema di rapporti di cooperazione, osservazione, analisi e promozione specifica al fine di realizzare sinergie e azioni sperimentali in materia di:
- semplificazione e dematerializzazione degli adempimenti burocratici con minori oneri legati ai processi edilizi, anche tramite lo sviluppo di servizi di e- government, nel rapporto tra la pubblica amministrazione e le imprese;
- qualificazione degli operatori economici;
- ciclo delle costruzioni, cooperazione e responsabilità sociale degli operatori;
- sistemi di incentivazione per promuovere livelli ulteriori di sicurezza.
A tal fine, le Parti del presente Accordo, sulla base delle attività svolte, formulano proposte in ordine a modalità, azioni e forme di collaborazione, sviluppandone i contenuti in funzione delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle forze sociali.
Tali finalità in termini di attuazione sono da realizzarsi in un quadro di governance partecipativa attraverso un percorso condiviso in relazione all’obiettivo da raggiungere.

Comitato tecnico di attuazione
L’organo istituito ai fini dell’attuazione del presente Accordo è il Comitato Tecnico dei promotori, che si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e coordina l’attività di lavoro, producendo documenti di sintesi. I componenti designati possono segnalare la partecipazione di esperti al fine di una migliore trattazione degli argomenti previsti all’ordine del giorno.
Il Comitato tecnico osserva l’andamento del mercato del lavoro e del settore, attraverso la collaborazione delle sottoscritte Associazioni imprenditoriali regionali consolidando e sviluppando tale flusso informativo anche in considerazione delle trasformazioni in atto nei sistemi di raccolta e diffusione delle informazioni al fine di indagare aspetti legati alle opere edili, pubbliche e private, alla verifica della loro congruità, anche in relazione al costo della manodopera ivi occupata, alla rilevazione della forza lavoro, ai flussi migratori. Tale attività è supportata anche dalla Regione attraverso l’Osservatorio dei Contratti Pubblici lavori, servizi e forniture, in raccordo con gli Osservatori nazionali e regionali sulla sicurezza e del lavoro.
In tale ottica, primo obiettivo dell’Accordo di collaborazione è l'impostazione sistematica degli scambi tra la Regione e le Associazioni imprenditoriali regionali delle informazioni utili in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, acquisite, per i rispettivi ruoli e competenze, attraverso flussi atti ad incrementare il patrimonio conoscitivo per la realizzazione di un sistema informativo utile a concretizzare sul territorio regionale gli obiettivi condivisi.
Il Comitato tecnico promuove attività di formazione e orientamento in collaborazione con le sottoscritte Associazioni imprenditoriali regionali per la definizione di fabbisogni, profili professionali, dispositivi di verifica e monitoraggio e di eventuali progetti a sostegno e per la valorizzazione della bilateralità.
Promuove, attraverso l’approfondimento dei protocolli in essere tra forze sociali e pubbliche amministrazioni, l’utilizzo e la diffusione di buone prassi operative capaci di esplorare nuove opportunità di sinergia e di responsabilità sociale adottabili da imprese private ed enti locali, sviluppando maggiore conoscenza e qualità delle condizioni di lavoro.
Il Comitato Tecnico è costituito da:
un rappresentante della Regione Emilia-Romagna un rappresentante dell’AGCI Cooperative un rappresentante dell’ANCE un rappresentante della CNA un rappresentante della CONFARTIGIANATO un rappresentante della CONFCOOPERATIVE un rappresentante della LEGACOOP un rappresentante dell’UNIONAPI
La Regione Emilia-Romagna garantisce il supporto tecnico ed economico per l’attuazione del presente Accordo.
Le Parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a creare presupposti di collaborazione con altri soggetti per promuovere ulteriori opportunità di intervento a favore del settore e la diffusione dei risultati e delle esperienze sperimentate.
Le Parti concordano infine di prevedere incontri periodici, in particolare nei momenti di definizione, programmazione e verifica delle attività, per la puntuale individuazione delle iniziative da intraprendere e delle risorse da destinare alle attività di ricerca finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti dal presente Accordo.
Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato in mancanza di disdetta scritta di una delle Parti da comunicare almeno entro sei mesi dalla data di scadenza.
La Regione e le Associazioni imprenditoriali potranno concordemente definire modifiche ed integrazioni al presente atto a seguito dell'evoluzione del complessivo quadro normativo di riferimento.

Bologna, 2 febbraio 2010

Per la Regione Emilia-Romagna:
Per le Associazioni imprenditoriali:
AGCI Cooperative
ANCE
CNA
CONFARTIGIANATO
CONFCOOPERATIVE
LEGACOOP
UNIONAPI