Sentenza della Corte dell'11 gennaio 2000. - Tanja Kreil contro Repubblica federale di Germania. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Hannover - Germania. - Parità di trattamento tra gli uomini e le donne - Limitazione dell'accesso delle donne agli impieghi militari della Bundeswehr. - Causa C-285/98.

(conclusioni dell'avvocato generale)

 

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-00069

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Accesso all'impiego e condizioni di lavoro - Parità di trattamento - Provvedimenti derogatori motivati dalle esigenze della pubblica sicurezza - Soggezione alle norme del diritto comunitario - Facoltà prevista all'art. 2, n. 2, della direttiva 76/207 - Portata - Esclusione totale delle donne dalle unità armate della Bundeswehr tedesca - Inammissibilità - Violazione del principio di proporzionalità - Deroga prevista all'art. 2, n. 3, della direttiva - Inapplicabilità

(Direttiva del Consiglio 76/207/CEE, art. 2, nn. 2 e 3)

Massima

$$Anche se spetta agli Stati membri, cui incombe stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna, adottare le decisioni relative all'organizzazione delle loro forze armate, ciò non comporta però che siffatte decisioni debbano esulare del tutto dall'ambito di applicazione del diritto comunitario. Infatti, salvo compromettere la forza cogente e l'applicazione uniforme del diritto comunitario, non si può ammettere che il Trattato, all'infuori delle ipotesi specifiche considerate da talune delle sue disposizioni, contenga una riserva generale riguardante qualsiasi provvedimento adottato da uno Stato membro per motivi di tutela della pubblica sicurezza. Per quanto riguarda la direttiva 76/207, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, essa è pertanto applicabile ai provvedimenti summenzionati.
Qualora, nel caso dell'organizzazione delle forze armate nella Repubblica federale di Germania, le autorità nazionali competenti si avvalgano della facoltà, loro concessa dall'art. 2, n. 2, della direttiva, di escludere dal campo d'applicazione della medesima direttiva le attività professionali per le quali, in considerazione della loro natura o delle condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenti una condizione determinante, esse non possono, senza trasgredire il principio di proporzionalità, ritenere in generale che tutte le unità armate della Bundeswehr debbano essere composte esclusivamente di uomini. Infatti, dato che le deroghe previste da tale disposizione possono riguardare solo attività specifiche, una siffatta esclusione, che si applica alla quasi totalità degli impieghi militari della Bundeswehr, non può considerarsi come una misura di deroga giustificata dalla natura specifica degli impieghi di cui trattasi o dalle particolari condizioni per il loro esercizio.
Per quanto riguarda, d'altro canto, l'eventuale applicazione dell'art. 2, n. 3, della direttiva, che ammette disparità di trattamento nell'interesse della protezione della donna, l'esclusione totale delle donne da qualsiasi impiego militare comportante l'uso di armi non rientra nell'ambito di tali disparità.
Ne consegue che la direttiva 76/207 osta all'applicazione di disposizioni nazionali, come quelle del diritto tedesco, che escludano in generale le donne dagli impieghi militari comportanti l'uso di armi e che ne autorizzino l'accesso soltanto ai servizi di sanità e alle formazioni di musica militare.
(v. punti 15-16, 19-20, 27, 29-32 e dispositivo)
Parti

Nel procedimento C-285/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Verwaltungsgericht di Hannover (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Tanja Kreil
e
Repubblica federale di Germania,
domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), in particolare dell'art. 2,


LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida e L. Sevón, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore), G. Hirsch, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la signora Kreil, dall'avv. J. Rothardt, del foro di Soltau;
- per il governo tedesco, dai signori W.-D. Plessing, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'Economia, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor J. Grunwald, consigliere giuridico, in qualità di agente.
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della signora Kreil, rappresentata dall'avv. J. Rothardt, del governo tedesco, rappresentato dal signor C.-D. Quassowski, del governo italiano, rappresentato dal signor D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dall'avv. N. Pleming, QC, e della Commissione, rappresentata dal signor J. Grunwald, all'udienza del 29 giugno 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 ottobre 1999,
ha pronunciato la seguente

Sentenza
Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 13 luglio 1998, pervenuta in cancelleria il 24 luglio seguente, il Verwaltungsgericht di Hannover ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40; in prosieguo: la «direttiva»), in particolare del suo art. 2.
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la signora Kreil e la Repubblica federale di Germania, a proposito del diniego di arruolare l'interessata nelle Forze armate federali (Bundeswehr) per essere destinata al settore servizio di manutenzione (elettromeccanica di sistemi d'arma).
Il contesto giuridico
3 L'art. 2, nn. 1-3, della direttiva dispone:
«1. Ai sensi delle seguenti disposizioni il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia.
2. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escluderne dal campo di applicazione le attività professionali ed eventualmente le relative formazioni, per le quali, in considerazione della loro natura o delle condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenti una condizione determinante.
3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità».
4 Ai termini dell'art. 9, n. 2, della direttiva, «Gli Stati membri esaminano periodicamente le attività professionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, al fine di valutare se sia giustificato, tenuto conto dell'evoluzione sociale, mantenere le esclusioni in questione. Essi comunicano alla Commissione i risultati di tale esame».
5 In forza dell'art. 12a del Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania):
«1) A partire dall'età di 18 anni compiuti, gli uomini possono essere chiamati a servire nelle Forze armate, nella polizia federale di confine o in un'organizzazione per la protezione civile.
(...)
4) Se, nel corso di uno stato di difesa, i bisogni inerenti a servizi di natura civile negli ospedali e nelle strutture sanitarie civili così come negli ospedali militari a struttura permanente non possono essere soddisfatti dall'impiego di volontari, le donne in età compresa tra i 18 ed i 50 anni compiuti possono essere chiamate dalla legge a svolgere tali servizi. Le donne non possono in alcun caso svolgere un servizio che comporti l'impiego delle armi».
6 Le possibilità di accesso delle donne agli impieghi militari della Bundeswehr sono in particolare disciplinate dall'art. 1, n. 2, del Soldatengesetz (legge sulla condizione giuridica dei soldati; in prosieguo: l'«SG») e dall'art. 3a della Soldatenlaufbahnverordnung (regolamento sulla carriera militare; in prosieguo: l'«SLV»), secondo i quali le donne non possono essere arruolate che sulla base di un impegno volontario e unicamente nei servizi di sanità e nelle formazioni di musica militare.
La causa principale
7 Nel 1996 la signora Kreil, che è diplomata in elettrotecnica, ha presentato domanda di arruolamento volontario nella Bundeswehr esprimendo l'aspirazione di essere impiegata nei servizi di manutenzione (elettronica di sistemi d'arma). La domanda è stata respinta prima dal centro di reclutamento e poi dall'amministrazione centrale del personale della Bundeswehr, in quanto in base alla legge le donne sono escluse da tutti gli incarichi che comportano l'impiego delle armi.
8 L'interessata ha allora proposto un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) di Hannover, sostenendo in particolare che il rigetto della sua domanda per motivi basati unicamente sul sesso era in contrasto con il diritto comunitario.
9 Ritenendo che la soluzione della controversia richiedesse l'interpretazione della direttiva, il Verwaltungsgericht di Hannover ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se costituisca una violazione della direttiva 76/207/CEE, in particolare del suo art. 2, n. 2, una normativa - come quella di cui all'art. 1, n. 2, terza frase, della legge sulla condizione giuridica dei soldati nella versione del 15 dicembre 1995 (BGBl. I, pag. 1737), modificata da ultimo con legge del 4 dicembre 1997 (BGBl. I, pag. 2846), e all'art. 3a del regolamento sulla carriera militare nella versione promulgata il 28 gennaio 1998 (BGBl. I, pag. 326) - secondo cui le donne possono essere arruolate su base volontaria solo per essere destinate ai settori della sanità e della musica militare, ma sono comunque escluse dal prestare servizio in un reparto armato».
Sulla questione pregiudiziale
10 Con tale questione il giudice remittente chiede, in sostanza, se la direttiva osti all'applicazione di norme nazionali, come quelle del diritto tedesco, che escludono le donne dagli impieghi militari che comportano l'uso delle armi e che autorizzano soltanto il loro accesso ai servizi di sanità ed alle formazioni di musica militare.
11 La signora Kreil sostiene che una siffatta esclusione costituisce una discriminazione diretta contraria alla direttiva. A suo avviso non è ammissibile, alla luce del diritto comunitario, che una legge o un regolamento vieti ad una donna l'accesso alla professione che intende esercitare.
12 Il governo tedesco ritiene, al contrario, che il diritto comunitario non osti alle controverse norme dell'SG e dell'SLV, che sono conformi al principio costituzionale che vieta alle donne di svolgere un servizio armato. A suo avviso, in primo luogo, il diritto comunitario non disciplina, in linea di principio, le questioni di difesa, le quali fanno parte del settore della politica estera e di sicurezza comune che restano nella sfera di sovranità degli Stati membri. In secondo luogo, anche ammettendo che la direttiva possa applicarsi alle Forze armate, le norme nazionali in questione, che limitano l'accesso delle donne a taluni impieghi nella Bundeswehr si possono giustificare in forza dell'art. 2, nn. 2 e 3, della medesima direttiva.
13 I governi italiano e del Regno Unito, che hanno presentato osservazioni orali, sostengono principalmente che le decisioni riguardanti l'organizzazione e la capacità bellica delle Forze armate non rientrano nell'ambito di applicazione del Trattato. In subordine, essi fanno presente che l'art. 2, n. 2, della direttiva consente di giustificare, in talune circostanze, l'esclusione delle donne dal servizio in unità combattenti.
14 La Commissione considera che la direttiva, che si applica ai rapporti di impiego nel servizio pubblico, si applica ai rapporti di impiego nelle Forze armate. Essa ritiene che l'art. 2, n. 3, della direttiva non possa giustificare una maggiore protezione delle donne contro rischi che riguardano allo stesso modo gli uomini e le donne. Quanto alla questione se l'impiego richiesto dalla signora Kreil faccia parte delle attività la cui natura o le cui condizioni di esercizio richiedono come condizione determinante, ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva, che esse vengano esercitate da uomini e non da donne, spetta, secondo la Commissione, al giudice a quo risolverla osservando il principio di proporzionalità e tenendo conto tanto del margine di discrezionalità lasciato a ciascuno Stato membro in funzione delle sue peculiarità quanto della gradualità dell'attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne.
15 Anzitutto, come ha rilevato la Corte al punto 15 della sentenza 26 ottobre 1999, causa C-273/97, Sirdar (Racc. pag. I-7403), spetta agli Stati membri, che devono stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna, adottare le decisioni relative all'organizzazione delle loro Forze armate. Non ne deriva, ciò nondimeno, che siffatte decisioni debbano esulare del tutto dall'ambito di applicazione del diritto comunitario.
16 Infatti, come la Corte ha già affermato, il Trattato prevede deroghe da applicare in situazioni che possono compromettere la pubblica sicurezza soltanto negli artt. 36, 48, 56, 223 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE e 296 CE) e 224 (divenuto art. 297 CE), che riguardano ipotesi eccezionali chiaramente delimitate. Non è lecito dedurne una riserva generale, inerente al Trattato, che escluda dall'ambito d'applicazione del diritto comunitario qualsiasi provvedimento adottato per motivi di pubblica sicurezza. L'ammettere l'esistenza di una riserva del genere, prescindendo dai presupposti specifici stabiliti dal Trattato, rischierebbe di compromettere la forza cogente e l'applicazione uniforme del diritto comunitario (v., in tal senso, sentenze 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 26, e Sirdar, citata, punto 16).
17 Ora, la nozione di pubblica sicurezza, ai sensi degli articoli del Trattato di cui al punto precedente, comprende tanto la sicurezza interna degli Stati membri, come nel caso cui si riferisce la citata sentenza Johnston, quanto la loro sicurezza esterna, come nel caso di cui alla citata sentenza Sirdar (v., in tal senso, sentenze 4 ottobre 1991, causa C-367/89, Richardt e «Les Accessoires Scientifiques», Racc. pag. I-4621, punto 22; 17 ottobre 1995, causa C-83/94, Leifer e a., Racc. pag. I-3231, punto 26, e Sirdar, citata, punto 17).
18 Inoltre, talune delle deroghe previste dal Trattato riguardano solo le norme relative alla libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi, e non le disposizioni in materia sociale del Trattato, fra le quali rientra il principio della parità di trattamento tra uomini e donne invocato dalla signora Kreil. Secondo una costante giurisprudenza, tale principio ha una portata generale e la direttiva si applica ai rapporti d'impiego nel settore pubblico (v. sentenze 21 maggio 1985, causa 248/83, Commissione/Germania, Racc. pag. 1459, punto 16; 2 ottobre 1997, causa C-1/95, Gerster, Racc. pag. I-5253, punto 18, e Sirdar, citata, punto 18).
19 Ne consegue che la direttiva si applica in una situazione come quella di cui alla causa principale.
20 Occorre poi ricordare che, ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva, gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dal campo d'applicazione della medesima direttiva le attività professionali per le quali, in considerazione della loro natura o delle condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenti una condizione determinante, fermo restando tuttavia che, in quanto deroga ad un diritto individuale sancito dalla direttiva, detta disposizione dev'essere interpretata in senso restrittivo (v. sentenze citate Johnston, punto 36, e Sirdar, punto 23).
21 La Corte ha così ammesso, ad esempio, che il sesso può costituire un requisito determinante per posti come quelli di sorvegliante e sorvegliante capo nelle carceri (sentenza 30 giugno 1988, causa 318/86, Commissione/Francia, Racc. pag. 3559, punti 11-18), per talune attività quali le attività di polizia esercitate in una situazione di gravi disordini interni (sentenza Johnston, citata, punti 36 e 37) oppure per il servizio di talune unità combattenti speciali (sentenza Sirdar, citata, punti 29-31).
22 Uno Stato membro può riservare agli uomini o alle donne, a seconda dei casi, siffatte attività nonché il relativo addestramento professionale. In un caso del genere gli Stati membri sono tenuti, come risulta dall'art. 9, n. 2, della direttiva, ad esaminare periodicamente le attività di cui trattasi per accertare se, tenuto conto dell'evoluzione sociale, la deroga al sistema generale della direttiva possa essere ancora tenuta ferma (v. sentenze citate Johnston, punto 37, e Sirdar, punto 25).
23 Inoltre, nel determinare la portata di qualsiasi deroga ad un diritto fondamentale, come quello alla parità di trattamento fra uomini e donne, occorre rispettare, come ha ricordato la Corte al punto 38 della citata sentenza Johnston e al punto 26 della citata sentenza Sirdar, il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi giuridici generali sui quali è basato l'ordinamento giuridico comunitario. Il suddetto principio esige che siffatte limitazioni non eccedano quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito e prescrive di conciliare, per quanto possibile, il principio della parità di trattamento con le esigenze della pubblica sicurezza che sono determinanti per le condizioni di esercizio delle attività di cui trattasi.
24 Tuttavia, a seconda delle circostanze, le autorità nazionali dispongono di un certo potere discrezionale quando adottano misure che ritengono necessarie per garantire la pubblica sicurezza di uno Stato membro (v. sentenze citate Leifer e a., punto 35, e Sirdar, punto 27).
25 Occorre quindi accertare, come ha sottolineato la Corte al punto 28 della citata sentenza Sirdar, se nelle circostanze del caso di specie i provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, nell'esercizio del potere discrezionale loro riconosciuto, perseguano in realtà lo scopo di garantire la pubblica sicurezza e siano adeguati e necessari per conseguire tale obiettivo.
26 Come è stato rilevato ai punti 5, 6 e 7 della presente sentenza, il rifiuto di assumere la ricorrente nella causa principale nel servizio della Bundeswehr nel quale intendeva essere impiegata è basato sulle disposizioni del diritto tedesco che prevedono l'esclusione totale delle donne dagli impieghi militari comportanti l'uso di armi e che ne autorizzano l'accesso soltanto ai servizi di sanità e alle formazioni di musica militare.
27 Tenuto conto della sua portata, una siffatta esclusione, che si applica alla quasi totalità degli impieghi militari della Bundeswehr, non può considerarsi come una misura di deroga giustificata dalla natura specifica degli impieghi di cui trattasi o dalle particolari condizioni per il loro esercizio. Ora, le deroghe previste dall'art. 2, n. 2, della direttiva possono riguardare solo attività specifiche (v., in tal senso, sentenza Commissione/Francia, citata, punto 25).
28 Del resto, tenuto conto della natura stessa delle Forze armate, il fatto che il personale che presta servizio in tali forze possa essere chiamato ad utilizzare armi non può giustificare di per sé l'esclusione delle donne dall'accesso agli impieghi militari. Come è stato precisato dal governo tedesco, nei servizi della Bundeswehr che sono accessibili alle donne esiste peraltro un avviamento all'uso delle armi, destinato a consentire al personale di tali servizi di difendersi e di portare soccorso ad altri.
29 Di conseguenza, anche tenendo conto del margine di discrezionalità di cui dispongono quanto alla possibilità di tenere ferma l'esclusione in parola, le autorità nazionali non potevano, senza trasgredire il principio di proporzionalità, ritenere in generale che tutte le unità armate della Bundeswehr dovessero essere composte esclusivamente di uomini.
30 Infine, per quanto riguarda l'eventuale applicazione dell'art. 2, n. 3, della direttiva, del pari invocato dal governo tedesco, tale disposizione, come la Corte ha affermato al punto 44 della citata sentenza Johnston, mira a garantire, da una parte, la protezione della condizione biologica della donna e, dall'altra, le relazioni particolari tra la donna e il figlio. Essa non consente pertanto di escludere le donne da un posto di lavoro per il motivo che dovrebbero essere maggiormente protette degli uomini contro rischi che sono diversi dalle esigenze specifiche di protezione della donna come quelle espressamente menzionate.
31 Ne consegue che la totale esclusione delle donne dagli impieghi militari comportanti l'uso di armi non rientra nell'ambito delle disparità di trattamento che l'art. 2, n. 3, della direttiva consente ai fini della protezione della donna.
32 La questione pregiudiziale va quindi risolta nel senso che la direttiva osta all'applicazione di disposizioni nazionali, come quelle del diritto tedesco, che escludano in generale le donne dagli impieghi militari comportanti l'uso di armi e che ne autorizzino l'accesso soltanto ai servizi di sanità e alle formazioni di musica militare.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

33 Le spese sostenute dai governi tedesco, italiano e del Regno Unito nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo

Per questi motivi,
LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht di Hannover con ordinanza 13 luglio 1998, dichiara:
La direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, osta all'applicazione di disposizioni nazionali, come quelle del diritto tedesco, che escludano in generale le donne dagli impieghi militari comportanti l'uso di armi e che ne autorizzino l'accesso soltanto ai servizi di sanità e alle formazioni di musica militare.


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