Direttiva 86/613/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1986 relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità
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Gazzetta ufficiale n. L 359 del 19/12/1986 pag. 0056 - 0058
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0133
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0133
Giurisprudenza Collegata: Corte di Giustizia CE, C-226/98;
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 1986
relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità
(86/613/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 12 luglio 1982 relativa alla promozione della parità delle possibilità per le donne (4), ha approvato gli obiettivi generali della comunicazione della Commissione concernente il nuovo programma d'azione della Comunità volto a promuovere la parità delle possibilità per le donne (1982-1985) ed ha espresso la volontà di attuare le misure appropriate per la realizzazione di tali obiettivi;
considerando che l'azione 5 del nuovo programma summenzionato ha come obiettivo l'applicazione del principio della parità di trattamento alle lavoratrici autonome, comprese le lavoratrici del settore dell'agricoltura;
considerando che la realizzazione del principio della parità della retribuzione fra lavoratori e lavoratrici di cui all'articolo 119 del trattato fa parte integrante dell'istituzione e del funzionamento del mercato comune;
considerando che in materia di retribuzioni il 10 febbraio 1975 il Consiglio ha adottato la direttiva 75/117/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (5);
considerando che, per altri aspetti della parità di trattamento tra uomini e donne, il Consiglio ha adottato il 9 febbraio 1976 la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro (6) e il 19 dicembre 1978 la direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (7);
considerando che è opportuno estendere l'applicazione del principio della parità di trattamento ai lavoratori che esercitano un'attività autonoma ed ai loro coniugi che partecipano a tale attività mediante disposizioni precise intese a rispondere alla situazione specifica di tali persone;
considerando che negli Stati membri esistono disparità in materia; che è dunque opportuno ravvicinare le disposizioni nazionali per quel che riguarda l'applicazione del principio della parità di trattamento;
considerando che per talune materie il trattato non ha previsto gli specifici poteri d'azione richiesti;
considerando che l'attuazione del principio della parità non osta all'adozione di misure volte a garantire la tutela delle donne in relazione alla maternità,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
SEZIONE I
Obiettivi e campo di applicazione
Articolo 1
La presente direttiva è intesa ad assicurare, in conformità delle disposizioni che seguono, l'attuazione, negli Stati membri, del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne che svolgono un'attività autonoma o che contribuiscono all'esercizio di un'attività autonoma, per gli aspetti che non sono contemplati dalle direttive 76/207/CEE e 79/7/CEE.
Articolo 2
La presente direttiva riguarda:
a) i lavoratori autonomi, cioè chiunque eserciti, nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale, un'attività lucrativa per proprio conto, compresi i conduttori di aziende agricole e i liberi professionisti;
b) i coniugi dei medesimi, non salariati né soci, che partecipino abitualmente e nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale all'attività del lavoratore autonomo, svolgendo compiti identici o complementari.
Articolo 3
Il principio della parità di trattamento ai sensi della presente direttiva implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, sia direttamente sia indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o familiare.
SEZIONE II
Parità di trattamento dei lavoratori autonomi di sesso maschile e femminile - Situazione dei coniugi senza stato giuridico professionale dei lavoratori autonomi - Protezione della gravidanza e della maternità delle donne che sono lavoratrici autonome o coniugi di lavoratori autonomi
Articolo 4
Per i lavoratori autonomi, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano soppresse tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento, definito nella direttiva 76/207/CEE, in particolare per quanto riguarda la creazione, la costituzione o l'ampliamento di un'impresa oppure l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma, comprese le facilitazioni finanziarie.
Articolo 5
A prescindere dalle condizioni specifiche di accesso a talune attività che si applicano ai due sessi in modo eguale, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le condizioni per la costituzione di una società tra coniugi non siano più restrittive di quelle per la costituzione di una società tra non coniugati.
Articolo 6
Quando in uno Stato membro esiste un sistema contributivo di previdenza sociale per i lavoratori autonomi, lo Stato membro prende i provvedimenti necessari affinché i coniugi di cui all'articolo 2, lettera b), se non sono tutelati dal regime di previdenza sociale di cui beneficia il lavoratore autonomo, possano aderire su base volontaria e contributiva ad un regime di previdenza sociale.
Articolo 7
Gli Stati membri si impegnano ad esaminare a quali condizioni il riconoscimento del lavoro svolto dai coniugi di cui all'articolo 2, lettera b), possa essere favorito e a prendere in considerazione, sulla base di detto esame, tutte le iniziative atte a favorire tale riconoscimento.
Articolo 8
Gli Stati membri si impegnano ad esaminare se e a quali condizioni le lavoratrici che svolgono un'attività autonoma e le mogli di lavoratori che svolgono un'attività autonoma, possano, nel corso di interruzioni di attività per gravidanza o per maternità:
- avere accesso a servizi di sostituzione o a servizi sociali esistenti nel loro territorio, o
- ricevere prestazioni in denaro nell'ambito di un regime di previdenza sociale oppure di ogni altro sistema di tutela sociale pubblica.
SEZIONE III
Disposizioni generali e finali
Articolo 9
Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici interni le misure necessarie per consentire a qualsiasi persona che si ritenga lesa dalla mancata applicazione nei suoi confronti del principio della parità di trattamento, nell'esercizio di un'attività autonoma, di far valere i propri diritti in sede giudiziaria dopo aver presentato ricorso, eventualmente, presso altri organi competenti.
Articolo 10
Gli Stati membri vigilano a che le misure adottate in applicazione della presente direttiva nonché le disposizioni già in vigore in materia siano portate a conoscenza delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori autonomi e dei centri di formazione professionale.
Articolo 11
Il Consiglio riesamina la presente direttiva su proposta della Commissione anteriormente al 1o luglio 1993.
Articolo 12
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 giugno 1989.
Tuttavia se uno Stato membro, per conformarsi all'articolo 5 della presente direttiva, dovesse modificare la sua legislazione in materia di diritti e obblighi matrimoniali, la data entro la quale detto Stato membro deve conformarsi all'articolo 5 è il 30 giugno 1991. 2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva.
Articolo 13
Gli Stati membri trasmettono entro il 30 giugno 1991 alla Commissione tutti i dati utili per consentirle di redigere una relazione, da presentare al Consiglio, sull'applicazione della presente direttiva.
Articolo 14
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. CLARK
(1) GU n. C 113 del 27. 4. 1984, pag. 4.
(2) GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 80.
(3) GU n. C 343 del 24. 12. 1984, pag. 1.
(4) GU n. C 186 del 21. 7. 1982, pag. 3.
(5) GU n. L 45 del 19. 2. 1975, pag. 19.
(6) GU n. L 39 del 14. 2. 1975, pag. 40.
(7) GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 24.