Tipologia: CCNL
Data firma: 15 dicembre 1990
Validità: 01.01.1990 - 31.12.1993
Parti: Fiamclaf e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uilias-Uil
Settori: Agroindustriale, Alimentari, municipalizzate centrale del latte
Fonte: CNEL

Sommario:

 A) Premessa politica
B) Accordo sulle relazioni industriali
Punto 1. - Incontri informativi periodici
Punto 2. - Osservatorio nazionale
Punto 3. - Comitati bilaterali paritetici
Punto 4. - Norme di attuazione del protocollo di intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil del 20 luglio 1989
Parte seconda Articolato del contratto
Art. 1. - Applicabilità del contratto
Art. 2. - Cessione e trasformazione di azienda
Art. 3. - Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 4. - personale addetto alla pulizia ed alla mensa che presta servizio per non più di tre ore giornaliere
Art. 5. - Decorrenza e durata del contratto
Art. 6. - Assunzione del personale
Art. 7. - Periodo di prova
Art. 8. - Assunzione a termine
Art. 9. - Lavoro a tempo parziale
Art. 10. - Contratti di formazione e lavoro
• Allegato
Art. 11. - Servizio militare
Art. 12. - Anzianità
Art. 13. - Durata settimanale del lavoro
Art. 14. - Orario giornaliero di lavoro
Art. 15. - Sospensione dell'attività' lavorativa
Art. 16. - Interruzioni del lavoro e recuperi
Art. 17. - Classificazione dei lavoratori
Art. 18. - Quadri
Art. 19. - Viaggiatore-piazzista
Accordo per i viaggiatori-piazzisti dipendenti dalle aziende municipalizzate centrali del latte
• Appendice n. 1
• 2. Assunzione
• 3. Classificazione
• 4. Sviluppo professionale
• 5. Retribuzione
• 6. Provvigioni
• 7. Passaggio allo stato giuridico di viaggiatori-piazzisti
• 8. Prestazione lavorativa settimanale e annuale
• 9. Posto di lavoro
• 10. Norme di comportamento
• 11. Previdenza integrativa
• 12. Trattamento di fine rapporto
• 13. Decorrenza
Art. 20. - Mobilità professionale
Art. 21. - Qualificazione professionale
Art. 22. - Mutamento di mansioni e di livello
Art. 23. - Scelta del personale interno
Art. 24. - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Art. 25. - Livelli di occupazione
Art. 26. - Lavori in appalto
Art. 27. - Retribuzione e sue definizioni
Art. 28. - Retribuzione base mensile
 Art. 29. - Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 30. - Aumenti periodici di anzianità
Art. 31. - Premio di produzione
Art. 32. - Premio di produttività
Art. 33. - Tredicesima mensilità
Art. 34. - Quattordicesima mensilità
Art. 35. - Lavoro notturno
Art. 36. - Lavoro straordinario diurno e notturno
Art. 37. - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 38. - Lavoro festivo
Art. 39. - Mensa somministrazione in natura e indennità di disagio
Art. 40. - Provvidenze varie
Art. 41. - Indennità varie
Art. 42. - Assenze e permessi
Art. 43. - Aspettativa
Art. 44. - Aspettativa per tossicodipendenza del dipendente o di familiari a carico
Art. 45. - Ferie
Art. 46. - Licenza matrimoniale
Art. 47. - Lavoratori studenti
Art. 48. - Diritto allo studio
Art. 49. - Assistenza e trattamento di malattia
Art. 50. - Infortuni sul lavoro e tubercolosi
Art. 51. - Tutela della maternità
Art. 52. - Norme di disciplina aziendale
Art. 53. - Doveri e responsabilità dei conducenti
Art. 54. - Provvedimenti disciplinari
Art. 55. - Preavviso
Art. 56. - Estinzione del rapporto di lavoro
• Procedimento per il licenziamento nei casi di cui al 2° comma dell'art. 56.
Art. 57. - Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 58. - Trattamento di fine rapporto di lavoro
Art. 59. - Certificato di lavoro
Art. 60. - Organismo di rappresentanza sindacale aziendale
Art. 61. - Prerogative sindacali
• 1) Permessi sindacali
• 2) Aspettativa per incarichi sindacali
• 3) Assemblee sindacali del personale
• 4) Mobilita dei delegati sindacali
• 5) Locali del consiglio di fabbrica
• 6) Diritto di affissione
• 7) Quote sindacali
Art. 62. - Regolamento delle vertenze individuali
Art. 63. - Relazioni sindacali
Appendici
Appendice n. 1 Regolamento per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297
Appendice n. 2
Appendice n. 3
Allegati (Leggi, accordi protocolli, codici di comportamento)


Federazione Italiana Aziende Municipalizzate Centrali del Latte, Annonarie e Farmaceutiche (Fiamclaf.) […]
e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uilias-Uil […] e da una delegazione di dirigenti regionali e territoriali e dai Consigli di fabbrica delle tre organizzazioni;
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende municipalizzate centrali del latte che sostituisce integralmente quello datato 20 giugno 1987.


A) Premessa politica
[…]
18. Pertanto, le Parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentati e nell'intento di ricercare, secondo gli obiettivi aziendali, coerenze di comportamento, concordano di sperimentare per la vigenza del presente contratto uno schema di relazioni industriali basate sul seguente accordo che si articola in quattro livelli operativi :
1) incontri informativi periodici;
2) l'osservatorio nazionale;
3) Comitati bilaterali.
4) Relazioni industriali.
Punto 1. - Incontri informativi periodici
[…]

Punto1. - Incontri informativi periodici
1. A fronte di particolari esigenze in cui venissero a trovarsi le aziende del settore, ognuna delle Parti potrà richiedere, in qualsiasi momento un confronto a livello nazionale, regionale o aziendale.
2. Annualmente di norma nel secondo semestre, in occasione della elaborazione del piano programma e del bilancio preventivo annuale, tra le direzioni aziendali e il consiglio di fabbrica, assistito dalle rispettive associazioni sindacali avverranno incontri durante i quali sarà rivolta particolare attenzione ai seguenti argomenti:
[…]
d) piani di investimento, produttivi, commerciali, ecologici, ambientali e di ricerca;
e) programmi di formazione professionale per una migliore qualificazione dei lavoratori;
f) modifiche all'organizzazione del lavoro e innovazioni tecnologiche comprese quelle che comportano rilevanti riflessi sulla occupazione;
g) organici aziendali.

Punto 2. - Osservatorio nazionale
1. Viene costituito un Osservatorio nazionale, quale sede di informazione, analisi e confronto sulle questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva delle centrali del latte aziende municipalizzate, al fine di individuare, con il massimo anticipo possibile, le occasioni di sviluppo per favorire la maturazione, nonché di individuare linee di politica industriale di settore per la ricerca ed innovazione dei prodotti o di processo delle nuove iniziative produttive, della gestione del mercato del lavoro, ricercando a tal fine procedure più snelle della politica attiva del lavoro, della condizione femminile e conseguenti concrete iniziative per promuovere un effettiva parità tra uomo e donna.
2. Fanno parte dell'Osservatorio Nazionale le rappresentanze sindacali nazionali della Fiamclaf e del Sindacato dei lavoratori che si riuniranno quando una delle Parti lo richieda e in ogni caso almeno due volte all'anno.
Le Parti si riservano di integrare la propria rappresentanza, qualora lo ritengano necessario, con esperti.
3. In detti incontri, in particolare, saranno esaminati e valutati i seguenti fenomeni:
1) andamento congiunturale del settore, rapporto delle aziende con l'ambiente agricolo, andamento dei prezzi; recupero di produttività del settore e capacità di estensione del mercato;
2) condizioni ambientali di lavoro e influenza delle alterazioni ecologiche della campagna sulla qualità del latte;
3) possibilità di intervento nei confronti degli Organi governativi responsabili degli aspetti sanitari e commerciali del prodotto trattato;
4) l'andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e infortunistica, la rilevazione dell'evoluzione professionale dell'apporto dei lavoratori conseguente all'innovazione tecnologica, alla razionalizzazione dei sistemi gestionali nonché infine le problematiche poste dalle legislazioni sociali.
Presupposto per la rilevazione di cui sopra sarà un'analisi organizzativa delle posizioni di lavoro caratteristiche presenti nelle aziende.
4. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio Nazionale si avvarrà degli elaborati messi a disposizione da istituzioni scientifiche, centri studi di categoria, Enti pubblici o organismi specializzati.
5. Gli obblighi reciproci di informazione che le Parti si assumono mantengono immutati gli ambiti decisionali degli Organi direttivi della Fiamclaf e delle aziende e sono salvaguardate le rispettive responsabilità che incombono sulle imprese e sulle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
6. Le Parti esamineranno entro il termine della vigenza contrattuale i risultati conseguiti con questa articolazione delle relazioni industriali con particolare riguardo alla tempestività e sollecitudine con la quale sono superate le verifiche ed i conflitti conseguenti a innovazioni tecnologiche e modifiche organizzative.

Punto 3. - Comitati bilaterali paritetici
1. In ogni azienda, fatti salvi gli incontri informativi periodici di cui al precedente punto 1 è costituito il Comitato bilaterale.
2. Esso ha la funzione di approfondire tutti gli aspetti organizzativi rilevanti della gestione aziendale, quali trasformazioni, ristrutturazioni, innovazioni tecnologiche, modificazioni consistenti della organizzazione aziendale.
3. Poiché la responsabilità delle scelte organizzative compete alla Direzione aziendale, l'esame delle progettualità dovrà essere compiuto nel modo più obiettivo ed aperto. In tale ottica saranno affrontate anche le eventuali modifiche relative al settore commerciale e distributivo che optino per forme distributive alternative a quella diretta.
4. La valutazione delle problematiche avverrà pertanto, nell'ambito del miglioramento del rapporto costi-benefici ed in quello dell'analisi dell'impatto quali-quantitativo sull'occupazione, sulle professionalità dei lavoratori e sulla realizzazione di un'effettiva parità fra uomo e donna.
5. Il momento in cui questo confronto si articola è quello propedeutico al successivo confronto in sede sindacale (qualora la realizzazione di progetti specifici lo richieda) nella ottica della ricerca di una sintesi fra gli interessi aziendali e quelli dei lavoratori. Tale momento è pertanto distinto dal ruolo che compete al Consiglio di Fabbrica quale interlocutore contrattuale dell'Azienda.
6. Analoghe funzioni espletate da organismi aziendali preesistenti dovranno confluire nel Comitato bilaterale dal momento della loro costituzione.
7. Il Comitato bilaterale sarà composto, da tre rappresentanti dei lavoratori e da rappresentanti dell'azienda.
8. I nominativi dei rappresentanti dei lavoratori chiamati a farne parte saranno scelti congiuntamente da Fat - Flai - Uilias territoriali e dal Consiglio di fabbrica e notificati alla direzione entro il 1° gennaio di ogni anno.
9. Il monte ore disponibile per i componenti del Comitato bilaterale di parte sindacale è fissato all'art. 61.
10. Nelle aziende con meno di 60 dipendenti le funzioni del Comitato bilaterale vengono svolte dai membri del Consiglio di fabbrica, con facoltà di avvalersi di esperti interni.
11. I Comitati bilaterali si riuniscono a richiesta di una delle Parti in relazione ai problemi da trattare.
12. Data la natura informativa del Comitato bilaterale, restano impregiudicate le competenze e le responsabilità della Direzione aziendale in ordine alle decisioni che debbono essere assunte.
13. Entro tre mesi dalla stipula dell'accordo di rinnovo del presente contratto, si procederà alla nomina dei rappresentanti nel Comitato bilaterale e entro 15 giorni dalla nomina, all'insediamento dello stesso.
14. Alle riunioni del Comitato bilaterale non possono partecipare più di sei rappresentanti complessivi.
[…]

Parte seconda Articolato del contratto
Accordo per i viaggiatori-piazzisti dipendenti dalle aziende municipalizzate centrali del latte
[…]
1. Ai viaggiatori-piazzisti si applicano i seguenti articoli della parte comune del contralto (in quanto applicabili):
Parte prima:
A) Premessa politica.
B) Accordo sulle relazioni industriali.
Parte seconda:
[…]
Art. 24 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
[…]
Art. 50 - Infortuni sul lavoro e tubercolosi.
Art. 51 - Tutela della maternità.
Art. 52 - Norme di disciplina aziendale.
Art. 53 - Doveri e responsabilità dei conducenti.
Art. 54 - Provvedimenti disciplinari.
[…]
Art. 60 - Organismo di rappresentanza sindacale aziendale.
Art. 61 - Prerogative sindacali.
Art. 62 - Regolamento delle vertenze individuali.
Art. 63 - Relazioni sindacali.
[…]

Art. 24. - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
1. Al Consiglio di fabbrica o all'esecutivo dello stesso è riconosciuta la facoltà di accertamento, di analisi e di controllo delle condizioni ambientali di lavoro e delle sostanze impiegate nei processi produttivi ai fini della tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
2. A tal fine il Consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso si avvarrà della competenza del Servizio di medicina per l'ambiente di lavoro.
3. In caso contrario potrà avvalersi, previa scelta concordata con la Direzione aziendale, di esperti e tecnici scelti nell'ambito dei seguenti Enti: Istituti universitari, Ente nazionale prevenzione infortuni, Istituto nazionale assicurazioni contro infortuni sul lavoro, servizi igienico-sanitari degli Enti locali, Istituto superiore di sanità, Consiglio nazionale delle ricerche, altri Enti specializzati di diritto pubblico.
4. In caso di mancato accordo con la Direzione dell'azienda sulla scelta di cui al comma precedente, il Consiglio di fabbrica procederà autonomamente.
5. Gli esperti e i tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza.
6. Il costo degli accertamenti condotti secondo la procedura di cui sopra sarà sostenuto dall'azienda.
7. Le Parti convengono di esaminare gli aspetti economici connessi agli accertamenti predetti qualora dovessero risultare eccessivamente onerosi.
8. I risultati delle rilevazioni ambientali vengono annotati in apposito registro dei dati ambientali conservato a cura dell'azienda e tenuto a disposizione del Consiglio di fabbrica.
9. La competenza per la contrattazione delle materie e la definizione degli strumenti (registri dei dati biostatistici e libretti individuali) per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, è demandata al Consiglio di fabbrica o all'esecutivo dello stesso.
10. L'azienda provvederà a sottoporre a visita medica di controllo preventivo, secondo scadenze programmate da apposite indicazioni medico-sanitarie, il personale addetto all'utilizzo di terminali dei sistemi di elaborazione dati.
[…]

Art. 26. - Lavori in appalto
1. Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda pertinenti alle attività di lavorazione e/o trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché a quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione delle attività che necessariamente debbano essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
2. Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
3. Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche.
[…]

Art. 41. - Indennità varie
[…]
e) Indennità macchine collegate all'elaboratore.
1. Nelle aziende ove sono in esercizio sistemi elettronici di elaborazione dati e di processo, viene riconosciuta ai lavoratori, che operano con continuità nei centri e sulle relative apparecchiature periferiche di trasmissione dati, un'indennità graduabile sino ad un massimo del 4,5% della retribuzione individuale, finché svolge tale lavoro. La misura è da concordarsi con il consiglio di fabbrica o l'esecutivo dello stesso.
2. Tale nuova indennità non è cumulabile con altre già eventualmente riconosciute per lo stesso titolo.
[…]
g) Indennità di turno.
1. L'Azienda può chiedere al lavoratore o a gruppi di lavoratori di articolare l'attività lavorativa su turni periodici di lavoro.
2. Quando la prestazione lavorativa si articola costantemente su turni avvicendati con orario differenziato di almeno quattro ore nell'inizio, al lavoratore è dovuta un'indennità del 5% della retribuzione base.
3. La stessa indennità viene riconosciuta ai lavoratori ai quali è richiesto occasionalmente lo spostamento dell'inizio dell'attività lavorativa nella misura di cui sopra, limitatamente ai giorni nei quali lo spostamento stesso si verifica.
4. Tale indennità assorbe, fino a compensazione, eventuali trattamenti già esistenti a tale titolo nelle singole aziende. L'indennità di cui sopra si cumula con quella prevista dall'articolo 35, comma 2 lettera a), ove la stessa non sia stata maggiorata a livello aziendale.
[…]

Art. 50. - Infortuni sul lavoro e tubercolosi
1. Per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e contro la tubercolosi si richiamano le norme di legge vigenti.
2. Il trattamento previsto dall'art. 49 si applica anche ai lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro e da tubercolosi, nelle misure, per i periodi e con le modalità previste dall'articolo stesso.
3. Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal dipendente al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[…]

Art. 51. - Tutela della maternità
1. La maternità è tutelata in conformità alle norme di legge in vigore.

Art. 52. - Norme di disciplina aziendale
[…]
5. Deve infine sottoporsi, a richiesta dell'azienda, a visita medica da parte di sanitari di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico scelti dall'azienda.
[…]

Art. 53. - Doveri e responsabilità dei conducenti
1. Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa a conservare il veicolo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni si svolgono nell'orario normale di lavoro.
[…]
3. Il conducente è responsabile delle inosservanze del Testo Unico sulla circolazione stradale.
4. A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario e, in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all'azienda.
[…]