Tipologia: CCNL
Data firma: 24 luglio 1990
Validità: 01.07.1990 – 30.09.1994
Parti: Assitol, Intersind e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uilias-Uil
Settori: Agroindustriale, Alimentari, olii e margarine
Fonte: CNEL

Sommario:

 Relazioni industriali
Capitolo I
Parte I Investimenti e occupazione
Sistema di informazione per gli operatori di vendita
Parte II Appalti e decentramento produttivo
Parte III Mobilità
Parte IV
Parte V Part-time e contratti a termine
Parte VI Previdenza integrativa
Capitolo II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1. - Assunzione
Art. 2. - Periodo di prova
Art. 3. - Disciplina dell'apprendistato
Capitolo III Classificazione del personale
Art. 4. - Classificazione del personale
Art. 5. - Cumulo di mansioni
Art. 6. - Passaggio di mansioni
Dichiarazioni delle parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro
Commissione nazionale di studio in materia di classificazioni
Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di formazione
Art. 7. - Orario di lavoro
Dichiarazione delle parti stipulanti
Art. 8. - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni
Art. 9. - Riposo settimanale - Giorni festivi
Art. 10. - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 11. - Ferie
Capitolo IV Trattamento economico
Art. 12. - Elementi della retribuzione
Art. 13. - Minimi contrattuali
Art. 14. - Indennità di contingenza
Art. 15. - Scatti di anzianità
Art. 16. - Premio di produzione
Art. 17. - Lavoro a cottimo
Art. 18. - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 19. - Corresponsione della retribuzione
Art. 20. - 13 mensilità
Art. 21. - Trattamento economico per la Pasqua
Art. 22. - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali
Art. 23. - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali
Art. 24. - Indennità speciali per i lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) dell'articolo 4
Art. 25. - Reclami sulla retribuzione
Art. 26. - Trattenute per risarcimento danni
Art. 27. - Trasferta
Art. 28. - Trasferimento
Art. 29. - Passaggi di qualifica
Capitolo V Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 30. - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Capitolo VI Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 31. - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 32. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 33. - Permessi di entrata nell'azienda
Art. 34. - Permessi
 Art. 35. - Aspettativa
Art. 36. - Assenze
Art. 37. - Congedo matrimoniale
Art. 38. - Servizio militare
Art. 39. - Malattia e infortunio
Art. 40. - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio
Art. 41. - Trattamenti previdenziali ed assicurativi.
Capitolo VII Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 42. - Ambiente di lavoro
Nota Norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose (dal CCNL 27 maggio 1967)
Art. 43. - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Capitolo VIII Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 44. - Quadri, lavoratori con funzioni direttive e assimilati
Art. 44-bis. - Norme particolari riguardanti gli operatori di vendita
Art. 45. - Diritto allo studio
Art. 46. - Abiti da lavoro
Art. 47. - Reclami e controversie
Art. 48. - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti
Capitolo IX Norme disciplinari
Art. 49. - Rapporti in azienda
Art. 50. - Inizio e fine del lavoro
Art. 51. - Consegna e conservazione utensili e materiale
Art. 52. - Regolamento interno
Art. 53. - Provvedimenti disciplinari
Art. 54. - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 55. - Licenziamento per mancanze
Capitolo X Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 56. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 57. - Trattamento di fine rapporto
Art. 58. - Previdenza
Art. 59. - Restituzione documenti di lavoro-Certificato di lavoro
Art. 60. - Indennità in caso di morte
Art. 61. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Capitolo XI Istituti di carattere sindacale
Art. 62. - Consiglio dei delegati
Art. 63. - Commissioni interne e Delegato d'impresa
Art. 64. - Assemblee
Art. 65. - Permessi per cariche sindacali
Art. 66. - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Art. 67. - Affissione
Art. 67-bis. - Diritti sindacali degli operatori di vendita
Art. 68. - Versamento dei contributi sindacali
Art. 69. - Fondo di solidarietà
Art. 70. - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Capitolo XII Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 71. - Abrogazione dei precedenti contratti: opzione
Art. 72. - Condizioni di miglior favore
Art. 73. - Piccole aziende e attività stagionali
Art. 74. - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 Contratto a termine
Allegato 2 Punte produttive di mercato
Appendice
TLV Valori limite di soglia per le sostanze chimiche nell'ambiente di lavoro per il 1989-90

Associazione Italiana dell'Industria Olearia […] e con la partecipazione in rappresentanza delle aziende […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […], l'Associazione Sindacale Intersind […] con la partecipazione in rappresentanza delle aziende […]
e Fat Cisl […], Flai-Cgil […], Uilias-Uil […] e da una delegazione di dirigenti regionali e territoriali delle tre organizzazioni sindacali e da una delegazione dei Consigli dei delegati;
è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per le aziende del settore Olii e Margarine.
 

Relazioni industriali
Assitol, Intersind e OO.SS. firmatarie del CCNL, manifestano l'interesse a sviluppare un modello di relazioni industriali (anche in relazione a quanto stabilito dall'Accordo 25 gennaio 1990)(1) che favorisca un confronto sistematico sui principali problemi del settore e che sia finalizzato alla realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività delle aziende, anche quale premessa indispensabile per difendere e favorire l'occupazione, particolarmente nella situazione di maggior concorrenza che si aprirà con l'unificazione dei mercati europei.
Nell'ottica indicata, Assitol, Intersind e OO.SS nazionali suddette, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano sulla opportunità di costituire una Commissione paritetica nazionale composta di 3 membri designati dalle organizzazioni stipulanti che potranno farsi assistere da altri rappresentanti nel numero massimo di 3 in relazione alle materie in discussione. Tale Commissione avrà la funzione di effettuare l'esame delle problematiche generali del settore al fine di esprimere valutazioni ed orientamenti finalizzati alla individuazione delle occasioni di sviluppo del settore medesimo e delle soluzioni atte a favorirle, nonché dei punti di debolezza e delle possibilità di superamento degli stessi, anche attraverso necessari processi di riorganizzazione e ristrutturazione.
Emergendo dalle analisi indirizzi convergenti, questi potranno essere portati a conoscenza delle Aziende per l'orientamento dei rispettivi comportamenti nonché essere presi come base per interventi comuni anche presso le competenti Autorità.
In particolare, saranno oggetto di esame, eventualmente articolato per ciascun sottosettore:
[…]
- l'andamento del costo del lavoro anche in rapporto alla legislazione contributiva in materia e con riferimento ai riflessi che si determinano sulla competitività internazionale;
- le tematiche dell'ambiente e della sicurezza, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni.
Le tematiche di cui sopra saranno oggetto di esame in appositi incontri attivati dalle parti con cadenza di norma semestrale e comunque legata alle specifiche esigenze.
Alla Commissione paritetica sono attribuite le funzioni e i compiti di cui alla Commissione permanente mista prevista dall'articolo 47 per dirimere le controversie in materia di interpretazione delle norme contrattuali.
(1)
Cfr. per l'Intersind l'Accordo interconfederale 21 febbraio 1990.

Capitolo I

Investimenti e occupazione
Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) Livello settoriale.
Annualmente, le associazioni imprenditoriali in appositi incontri nazionali, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale e settoriale, porteranno a conoscenza di Fat-Flai-Uilias:
[…] - la struttura del settore, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
- informazioni sugli interventi in tema di formazione professionale;
- informazioni sul grado di utilizzazione nel settore dei contratti di formazione, part-time e a termine;
- informazioni sulle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicaps.
Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Per consentire alle organizzazioni sindacali di seguire lo sviluppo dell'attuazione delle previsioni, le parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni nell'ambito nazionale.
2) Livello territoriale.
Regioni e aree integrate.
A livello di regioni e di aree integrate - intendendosi per tali, aree anche interregionali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da un significativa concentrazione di aziende, da identificare in incontri nazionali - annualmente le Associazioni industriali, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione territoriale regionale, porteranno a conoscenza dei Sindacati dei lavoratori in appositi incontri:
[…]
- la struttura presente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
- la natura delle attività produttive conferite a terzi;
- informazioni sugli interventi in tema di formazione professionale;
- informazioni sul grado di utilizzazione nel territorio dei contratti di formazione, part-time e a termine;
- informazioni sulle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicaps;
- elementi conoscitivi sulle eventuali iniziative per la soluzione di eventuali problematiche tecnico-organizzative; relative ai lavoratori tossicodipendenti.
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Le parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni nell'ambito territoriale.
Provincie e Comprensori.
A livello provinciale o comprensoriale annualmente, le Associazioni industriali in appositi incontri porteranno a conoscenza dei Sindacati dei lavoratori:
[…]
- la struttura presente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, nonché il numero degli addetti;
- informazioni sugli interventi in tema di formazione professionale;
- informazioni sul grado di utilizzazione nel territorio dei contratti di formazione, part-time e a termine;
- informazioni sull'andamento e sulle problematiche dell'occupazione femminile con particolare riferimento alla realizzazione delle pari opportunità;
- informazioni sulle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicaps.
Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Le Parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni nell'ambito territoriale.
3) Livello aziendale.
Gruppi industriali.
Per i Gruppi industriali - intendendo per Gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito dell'area dell'industria olearia e margariniera, articolato in più stabilimenti dislocati in più zone del territorio nazionale, avente rilevante influenza nel settore industriale in cui opera in quanto strategicamente collegato alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale - l'informativa degli investimenti verrà fatta da ciascun Gruppo industriale.
Ciascun Gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato dall'Associazione imprenditoriale di categoria con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale settoriale, porterà a conoscenza di Fat-Flai-Uilias:
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- le problematiche anche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva, nel quadro delle iniziative previste alla parte III del presente contratto, nonché la distinzione per gruppi omogenei di fasce professionali dei lavoratori. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
- in riferimento agli investimenti complessivi; l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi nonché dei finanziamenti per la formazione professionale erogati dalla CEE;
- le prospettive produttive anche in relazione al mercato nazionale e internazionale ed alle sue implicazioni con riferimento se del caso alle necessità di utilizzo dell'orario di lavoro;
- il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
[…]
- il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione;
- il numero dei contratti part-time e a termine;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza.
Nel corso degli incontri, le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Stabilimenti con oltre 150 dipendenti.
Per gli stabilimenti più significativi, intendendosi per tali quelli che abbiano più di 150 dipendenti, le Associazioni industriali porteranno annualmente a conoscenza di Fat-Flai-Uilias assistite dal C.d.d. :
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
[…]
- il numero degli addetti e la distinzione per sesso e per classi di età;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti nonché il numero degli addetti;
[…] - il numero dei contratti part-time e a termine.
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i gruppi.
Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni e procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni riguardanti gli stabilimenti stessi.
Stabilimenti con un numero di addetti tra 50 e 150.
Per gli stabilimenti con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 150, verranno fornite annualmente per iscritto a Fat-Flai-Uilias e al C.d.d.
tramite l'Associazione territoriale competente informazioni relative al numero degli addetti e alla distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età, al numero dei contratti part-time e a termine.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti si danno atto che tenuto conto della realtà dei settori rappresentati nonché degli obiettivi della logica dell'istituto dell'informativa al fine di evitare duplicazione di adempimenti saranno definite, in apposito incontro le aree interregionali, interprovinciali o comprensoriali per le quali sarà fornita l'informativa a livello territoriale.
[…]

Appalti e decentramento produttivo
[…]
4. - Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi Contratti di lavoro e clausole che consentano di controllarne il rispetto.
[…]
7. - Le norme di cui alla presente Parte II non si applicano nei confronti delle Aziende che occupano non più di 60 lavoratori di cui al gruppo 4) dell'art. 4 del presente Contratto.
[…]

Capitolo III Classificazione del personale
Dichiarazioni delle parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro
1) Le Parti dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico-economica passa anche attraverso il miglior utilizzo di tutte le risorse tecniche ed umane e la valorizzazione della professionalità che possono essere ricercati mediante nuove formule organizzative consistenti in una diversa distribuzione delle mansioni.
Tale ricerca può comprendere da parte delle Aziende l'accorpamento di più mansioni - senza peraltro escluderne le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili supportate alla occorrenza da iniziative di addestramento.
Per l'attuazione delle fasi sperimentali reversibili, è necessaria la consultazione preventiva e l'esame delle questioni connesse con il Consiglio dei delegati. Detta consultazione e detto esame devono esaurirsi entro il termine massimo di due mesi. Sia la sperimentazione che l'adozione definitiva della nuova distribuzione può comprendere sistemi di rotazione nell'ambito di mansioni appartenenti a non più di due livelli contigui.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali ed utilizzando per analogia i profili esistenti.
L'Azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa l'eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con il C.d.d. assistito dai componenti del Gruppo interessato.
Le Parti dichiarano altresì che l'inserimento nell'organizzazione produttiva di assetti basati su gruppi di lavoro può favorire, a fronte di esigenze di maggiore flessibilità della produzione, lo sviluppo della produttività globale e dell'efficienza. Le Aziende condividono l'opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione della legge di parità n.
903/1977, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili.
2) Le Parti riconoscono il comune interesse alla valorizzazione delle capacità professionali degli operatori di vendita e al miglioramento della produttività del lavoro.
Conseguentemente le Aziende, nell'intento di perseguire le predette comuni finalità, ove se ne presentino le condizioni di realizzabilità, promuoveranno iniziative specifiche di addestramento volte a sviluppare le capacità professionali loro peculiari, e a far acquisire le conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività connesse alla vendita.
Le Parti, riconoscendo altresì l'esigenza di perseguire il costante miglioramento della produttività e della efficienza del lavoro, tanto mediante l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologicamente avanzati ed idonei a sopportare anche l'attività del venditore, quanto attraverso la ricerca e l'adozione di tecniche inerenti la vendita aggiornate all'evoluzione del sistema distributivo, esamineranno, durante la vigenza del presente CCNL, la possibilità di rendere la figura degli operatori di vendita più adeguata alle finalità e, conseguentemente, l'opportunità di introdurre corrispondenti modifiche nel futuro CCNL

Capitolo VI Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 39. - Malattia e infortunio.
A) Assenza dal lavoro.
In materia di infortunio e malattia professionale si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
La malattia e l'infortunio non professionale che causano l'assenza del lavoratore devono essere comunicate all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza stessa, salvo il caso di giustificato impedimento.
[…]

Art. 40. - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio
Per il trattamento normativo ed economico in caso di gravidanza e puerperio valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennità stabilite dalle norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dalle predette norme, mantenendo peraltro alle lavoratrici, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l'indennità da esse percepite ai sensi delle norme stesse.
[…]

Capitolo VII Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 42. - Ambiente di lavoro.
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive e pericolose superi i limiti massimi (TLV) stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienist's secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse. Nel caso in cui dalle competenti Autorità italiane vengano elaborate nuove specifiche tabelle e le stesse vengano emanate con carattere di norme cogenti esse saranno assunte contrattualmente.
Ai fini dei controlli e delle indicazioni promozionali di competenza delle RSA ai sensi dell'art. 9 della legge n. 300/70 e della legge n. 833/78 vengono attribuiti al Consiglio dei delegati i seguenti compiti:
- verificare congiuntamente con la Direzione aziendale eventuali esigenze di interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro;
- esaminare con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzate alla prevenzione e sicurezza;
- promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione a norma dell'art. 9 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità del lavoratore;
- presentare proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche con l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio secondo quanto previsto dalla lettera B) dell'art. 45;
- partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
- concordare con la Direzione aziendale ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi in relazione a quanto previsto dall'art. 20 ultimo comma della legge n. 833/78 ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle USL o in alternativa ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;
- ricorrere in caso di mancato accordo sulla scelta dell'Istituto a tecnici particolarmente qualificati iscritti agli albi professionali;
- concordare di volta in volta con la Direzione aziendale, nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio, l'attuazione di accertamenti medici scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
L'Azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini concordate con il Consiglio dei delegati.
I medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Il Consiglio dei delegati di stabilimenti con oltre 50 dipendenti potrà individuare tra i suoi membri quelli incaricati a trattare con la Direzione aziendale le materie dell'ambiente e della sicurezza nel numero di:
- da 1 a 3 fino a 200 dipendenti;
- da 3 a 6 oltre i 200.
I nominativi di questi membri che sono delegati all'ambiente, igiene e sicurezza e che costituiscono la Commissione ambiente saranno comunicati alla Direzione aziendale.
Per la eventuale formazione dei componenti la Commissione ambiente si potrà concordare l'utilizzo delle 150 ore contrattualmente previste per il diritto allo studio.
Agli incontri con l'Azienda potranno partecipare, con i membri del Consiglio dei delegati come sopra individuati, lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, e se del caso, lavoratori dipendenti dello stesso stabilimento, esperti delle problematiche in discussione e comunque in un numero non superiore a quello dei componenti la Commissione ambiente.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l'Azienda valuterà la possibilità di utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, a esaminare con il Consiglio dei delegati soluzioni alternative.
Le aziende porteranno a conoscenza dei Consigli dei delegati - anche per il tramite della Commissione ambiente - i seguenti elementi:
a) programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
b) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
c) informazioni in via preventiva sugli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo, o da nuove tecnologie utilizzate, nonché sulle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
d) informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
e) informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
f) informazioni sull'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 833/1978, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali.
Sugli elementi come sopra indicati il Consiglio dei delegati o per esso la Commissione ambiente potrà fornire il suo contributo di proposte.
Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l'Azienda esaminerà con il Consiglio dei delegati la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua.
A livello regionale e di area integrata, le Associazioni imprenditoriali, nel quadro dei previsti incontri informativi annuali forniranno alle Organizzazioni sindacali locali le previsioni di investimenti relativi ai miglioramenti ambientali-ecologici.
In caso di affidamento a terzi di attività di ciclo produttivo le Aziende forniranno alle Aziende terziste informazioni attinenti agli eventuali rischi, noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale, cui sono esposti i lavoratori connessi con le sostanze impiegate.
Annualmente, per le unità produttive con più di 200 addetti, le aziende presenteranno, nel corso di un apposito incontro, al C.d.d., gli obiettivi in termini di prodotti, tecnologie e infrastrutture, che intendono perseguire per il miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza di carattere interno ed esterno, anche sulla base degli andamenti relativi agli anni precedenti.
Eventuali sostanziali modifiche degli obiettivi formeranno altresì oggetto di esame congiunto tra le parti, sulla base della comunicazione da parte dell'Azienda.
Ferme restando le autonome valutazioni delle parti, la realizzazione degli obiettivi indicati formerà oggetto di esame congiunto tra la Direzione aziendale e il C.d.d. - Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'Azienda.
In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali, fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; tale registro potrà essere visionato dal Consiglio dei delegati o per esso dalla Commissione ambiente;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; tale registro potrà essere visionato dal Consiglio dei delegati o per esso dalla Commissione ambiente;
c) il libretto personale sanitario e di rischio, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali. Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
Inoltre, nell'ambito degli incontri settoriali previsti dalla 1 parte del capitolo I le Parti:
- affronteranno le tematiche riguardanti l'emissione in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- esamineranno la possibilità di individuare idonee ed adeguate soluzioni a diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse in aree territoriali significative. Ciò anche in relazione ad indagini ed iniziative che fossero promosse dalle istituzioni preposte;
- esamineranno le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per il settore che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della CEE, sia in tema di sicurezza ambientale che di igiene del lavoro. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli organismi legislativi o amministrativi. Inoltre, analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle autorità locali (regioni, province, ecc.).
Norme transitorie
Le disposizioni del CCNL 27 maggio 1967, riportate in nota, riguardanti «le norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose» resteranno in vigore fino a quando non verranno definite e messe in atte le intese aziendali per la realizzazione di quanto previsto al presente articolo.
Per i lavoratori che al momento dell'abolizione fruiscano delle indennità previste dalle norme del CCNL 27 maggio 1967 sotto riportate, l'ammontare delle indennità stesse verrà conservato sotto forma di assegno ad personam non assorbibile, non cumulabile con le indennità di cui dovessero acquisire successivamente il diritto in base alle norme sopra richiamate.

Nota
Norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose (dal CCNL 27 maggio 1967)
Art. 11.
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, per gli aventi diritto, le altre eventuali disposizioni vigenti in materia, mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende sia da parte dei lavoratori, per eliminare e ridurre le cause che determinano condizioni di particolare pericolo o nocività, si conviene che gli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive, pericolose, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie dell'industria olearia, dei grassi, margarina, sapori, prodotti della detergenza, affini e degli oli di semi e agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovraintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività, pericolosità o particolare gravosità ambientale di lavoro.
Art. 12.
Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle presenti norme vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all'azione di sostanze ad elevato grado di tossicità, allorché nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
2) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorché, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorché nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli, sia di nocività e pericolosità, possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della indennità.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione effettuata agli stessi fini, degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto a partire dal 1° gennaio 1980 e per tutta la vigenza del CCNL sono le seguenti:
1° Gruppo: Orarie L. 270;
2° Gruppo: Orarie L. 160;
3° Gruppo: Orarie L. 115.
Art. 13.
Allo scopo di indicare alle parti direttamente interessate criteri orientativi uniformi in relazione all'esistenza nelle aziende rappresentate dall'Associazione industriale stipulante di comuni caratteristiche di lavorazione, si conviene che:
- rientrano nel primo gruppo le lavorazioni svolte da:
personale addetto alla pulizia a mano delle vasche di deposito del solfuro di carbonio;
conduttore degli apparecchi di estrazione e distillazione con solfuro di carbonio (cosiddetto distillatore) e il relativo aiuto (calderista);
- rientrano nel secondo gruppo le lavorazioni svolte da:
preparatori di essiccativi con processo di produzione in apparecchi aperti;
addetti ai laboratori chimici che adoperano il solfuro di carbonio quando le analisi relative non vengono effettuate sotto cappa con adeguata fuoriuscita di gas all'esterno;
addetti alla formazione di miscele per mangimi particolarmente polverose o alla manipolazione delle stesse quando il lavoro si svolge in ambienti chiusi o non dotati di adeguati mezzi di eliminazione;
addetti ai filtri presse nel processo di estrazione a benzina (sistema continuo) per le sanse di oliva;
conduttori di impianti di raffinazione che, per il normale esercizio delle mansioni loro affidate ed in relazione alle particolari condizioni dell'impianto, siano costretti a trattenersi continuamente in ambienti con temperatura media superiore ai 40°;
addetti al carico e scarico della sansa dagli estrattori con solfuro di carbonio (estrattonieri) quando le operazioni relative si svolgono prevalentemente all'aperto.
Art. 14.
Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.
Art. 15.
Le indennità di cui all'art. 12 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo art. 20.
Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Art. 16.
Qualora, per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l'indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordi fra le Parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione dell'indennità.
Art. 17.
L'indennità di cui all'art. 12 deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto all'indennità, purché questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque l'indennità deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell'indennità.
Art. 18.
L'incastellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sarà fatto mediante accordo diretto tra le Parti. In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale Commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle Parti. Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facoltà di forfetizzare in misura giornaliera o mensile, d'intesa con gli interessati, le indennità ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.
Art. 19.
Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia stato già tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro oggetto delle presenti norme, o le Farti o le Organizzazioni interessate concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni delle presenti norme, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Art. 20.
In relazione ai precedenti articoli è stabilito quanto segue:
a) Ferie. - Per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui all'art. 12, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali. - In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilità. - Agli effetti di tali istituti, l'indennità competente a norma dell'art. 12 sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell'anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alle indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell'8% sulla indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente od a periodi più lunghi od a fine d'anno.
d) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi dell'indennità del primo gruppo di cui all'art. 12 i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.
Per i lavoratori ausiliari di cui all'art. 17 (operai operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.
Nota a verbale
Le tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienist's di cui al 1 comma sono quelle pubblicate nel «Giornale degli igienisti industriali» - volume 18 - n. 1 - Gennaio-Marzo 1990 e successivi aggiornamenti e modifiche.

Art. 43. - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e/o funzione;
- l'adozione di un appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione a protezione individuale e collettiva necessari.
L'azienda inoltre:
1) può sottoporre, con il consenso del lavoratore, nell'ambito della materia disciplinata dall'art. 42, il lavoratore medesimo addetto alle lavorazioni nocive non comprese fra quelle considerate tali dalla legge, a visite mediche;
2) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. I mezzi protettivi di uso personale, come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc. sono forniti a cura e carico dell'azienda e sono assegnati in dotazione, possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
3) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi in locale adatto;
4) ricercherà, per i lavoratori addetti ad attività che nell'arco della giornata comportano un utilizzo continuativo del videoterminale, idonee soluzioni atte ad assicurare:
- un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
- l'effettuazione di visite oculistiche;
- l'utilizzo degli idonei mezzi di schermatura eventualmente necessari;
5) dovrà attivarsi affinché le imprese turniste forniscano ai rispettivi lavoratori che siano presenti nello stabilimento dell'azienda stessa comunicazioni scritte di tutte le norme in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela della salute destinate ai lavoratori interessati, tenuto conto dell'ambiente di lavoro in cui essi si trovano ad operare.
I datori di lavoro delle imprese dovranno, in sede di stipula del contratto di appalto, essere impegnati ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le norme di sicurezza che l'Azienda committente comunicherà.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza delle leggi, gli verranno impartite dall'azienda per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano convenientemente custoditi in appositi armadietti.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte la stessa materia, con particolare riferimento al Servizio sanitario nazionale.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio sanitario nazionale e degli enti di diritto pubblico preposti nell'ambito delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
[…]

Capitolo VIII Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 44-bis. - Norme particolari riguardanti gli operatori di vendita
[…]
5) A decorrere dal 15° giorno successivo al mese di stipulazione dell'accordo di rinnovo del CCNL, in caso di infortuni sul lavoro, purché riconosciuti dall'INAIL, le Aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:
lire 48 milioni in caso di morte;
lire 64 milioni in caso di invalidità permanente totale.
[…]

Art. 46. - Abiti da lavoro
A tutti i lavoratori di cui al gruppo 4) dell'art. 4, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio.
L'azienda rinnoverà di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di richiedere la restituzione dell'abito usato.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle aziende gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare la efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione di sostanze corrosive o caustiche, quali ad esempio acidi, alcali caustici, ipocloriti, ecc. o nocivi, quali ad esempio sali di piombo, di mercurio, di arsenico, anilina, sostanze vescicatorie, ecc., oppure i lavoratori il cui vestiario sia soggetto a usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevata temperatura come avviene ad esempio per gli addetti ai forni a coke, a carburo, a pirite, ai forni di raffinazione zolfo o per fusione metalli, ecc., oppure come avviene per i saldatori, oppure per i lavoratori che siano addetti al carico e scarico a spalla.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero dei ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari od in esposizione alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: uscieri, portieri, guardiani, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso ed il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo, a livello aziendale.
Per quanto si riferisce al presente articolo, restano comunque ferme le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Ai lavoratori tecnici di stabilimento o laboratorio di cui ai Gruppi 1) e 2) dell'art. 4 o a quelli di cui al Gruppo 3) dell'art. 4 verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o camice, ecc.).
[…]

Art. 48. - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti
La sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti devono essere in ogni occasione garantite. A tal fine le Parti concordano sull'esigenza di realizzare accordi a livello aziendale che consentano altresì di evitare sprechi energetici e di materie prime.
[…]

Capitolo IX Norme disciplinari
Art. 54. - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione, il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 36 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto;
[…]
f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda, che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente Contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.
[…]

Art. 55. - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;
[…]
c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
d) furto o danneggiamento volontari di materiale dell'azienda;
[…]
g) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
h) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
[…]
m) recidiva nelle mancanze di cui ai punti c), d), f), dell'articolo precedente.
[…]

Capitolo XI Istituti di carattere sindacale
Art. 62. - Consiglio dei delegati
Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive con almeno 15 dipendenti, al Consiglio dei delegati, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale;
b) che nel Consiglio dei delegati composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
[…]

Art. 63. - Commissioni interne e Delegato d'impresa
Per i compiti delle Commissioni interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall'Accordo interconfederale 18 aprile 1966 inerenti il delegato d'impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
[…]

Capitolo XII Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 73. - Piccole aziende e attività stagionali.
Per le piccole aziende industriali che occupano fino a 20 operai nonché per gli stabilimenti svolgenti prevalentemente attività stagionali, anche se occupino un numero superiore di operai, si conviene che le competenti Organizzazioni sindacali provinciali determineranno i temperamenti necessari che valgano a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale.
Per quanto riguarda particolarmente le aziende svolgenti attività stagionali, le organizzazioni predette dovranno effettuare il loro esame entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle richieste. Trascorso tale termine o in caso di mancato accordo l'esame della questione sarà deferito alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria le quali, entro un ugual termine di 30 giorni concorderanno i temperamenti sopradetti.

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