Categoria: Corte di giustizia CE
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SENTENZA DELLA CORTE DEL 30 GIUGNO 1988. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA FRANCESE. - PARITA'DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE - ACCESSO AI POSTI NEL PUBBLICO IMPIEGO. - CAUSA 318/86.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 03559

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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Parole chiave


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1. Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile - Accesso al lavoro e condizioni di lavoro - Parità di trattamento - Deroghe - Professioni per le quali il sesso costituisca una condizione decisiva - Corpo d' impiegati per i quali la deroga sia giustificata solo per una parte dei posti - Applicazione della deroga all' intero corpo - Ammissibilità

( Direttiva del Consiglio 76/207, art. 2, n. 2 )

2. Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile - Accesso al lavoro e condizioni di lavoro - Parità di trattamento - Deroghe - Professioni per le quali il sesso costituisca una condizione decisiva - Presupposti della deroga - Limitazione a posti specifici, trasparenza e adattabilità al progresso sociale

( Direttiva del Consiglio 76/207, art. 2, n. 2 )



Massima


1. La deroga al principio della parità di trattamento degli uomini e delle donne in fatto di accesso al lavoro e di condizioni di lavoro, deroga contemplata dall' art. 2, n. 2, della direttiva 76/207, per quanto riguarda le attività lavorative per l' esercizio delle quali il sesso costituisca una condizione decisiva, nel caso di un corpo d' impiegati per il quale, all' inizio, l' assunzione distinta dei candidati di sesso maschile e di sesso femminile sia giustificata alla luce di dette disposizioni, può essere considerata estesa alle attività corrispondenti al grado superiore del corpo stesso, anche se talune di queste attività non devono necessariamente essere svolte da persone dell' uno o dell' altro sesso, tenuto conto delle esigenze dell' organizzazione delle carriere e del peso da attribuire all' esperienza professionale.

2. La deroga contemplata dall' art. 2, n. 2, della direttiva 76/207 può riguardare unicamente attività lavorative specifiche. Essa deve avere una certa trasparenza che consenta un controllo efficace da parte della Commissione e, in linea di massima, deve poter essere adeguata al progresso sociale. Non risponde a queste esigenze la prassi consistente nello stabilire, in occasione di ciascuna operazione d' assunzione in un corpo in cui solo determinate attività giustificano la deroga e in mancanza di qualsiasi criterio obiettivo precisato da una legge o da un regolamento, una percentuale di posti riservata agli uomini e, rispettivamente, alle donne. Questo modo di procedere impedisce infatti qualsiasi forma di controllo, sia della Commissione, sia del giudice o delle persone lese da provvedimenti discriminatori.



Parti


Nella causa 318/86,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Joseph Griesmar, in qualità d' agente, assistito dagli avv.ti J.G. Nicolas, H. Masse-Dessen e B. Georges, patrocinanti presso il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Giorges Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dal sig. Gilbert Guillaume, agente del governo francese, e dal sig. Philippe Pouzoulet, agente supplente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata della Repubblica francese,

convenuta,

causa avente ad oggetto un ricorso mirante a far dichiarare che la Repubblica francese, non adottando entro il termine prescritto dall' art. 9, n. 1, 1° comma della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, tutti i provvedimenti necessari per garantire l' applicazione completa e precisa della stessa direttiva, e mantenendo in particolare in vigore, in modo ingiustificato alla luce del disposto di detta direttiva, un sistema di assunzioni distinte a seconda del sesso per la nomina in vari corpi della pubblica amministrazione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, O. Due, J.C. Moitinho de Almeida e G.C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, Y. Galmot, C. Kakouris e T.F. O' Higgins, giudici,

avvocato generale : Sir Gordon Slynn

cancelliere : sig.ra B. Pastor, amministratore

vista la relazione d' udienza, integrata dopo la fase orale del 23 marzo 1988 durante la quale la convenuta è stata rappresentata dal sig. Claude Chavance, in qualità d' agente,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, all' udienza del 24 maggio 1988,

ha pronunciato la seguente

Sentenza



Motivazione della sentenza



1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 dicembre 1986, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che, non adottando entro il termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per garantire l' applicazione completa e precisa della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale e le condizioni di lavoro ( GU L 39, pag. 40 ) e in particolare mantenendo in vigore, in modo ingiustificato alla luce del disposto di detta direttiva, un sistema di assunzioni distinte a seconda del sesso per la nomina in vari corpi della pubblica amministrazione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato.

2 La lite verte su un sistema d' assunzione dei pubblici dipendenti in Francia. E assodato che, secondo le leggi francesi, il solo criterio per l' assunzione è la classifica del candidato in esito ad un concorso unico di assunzione per i candidati di entrambi i sessi. Tuttavia l' art. 21 della legge 11 gennaio 1984, n. 16, recante norme sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato ( GU della Repubblica francese 1984, pag. 271 ) contempla per determinati corpi, indicati in un elenco stabilito per decreto, la possibilità di assunzioni distinte per gli uomini e per le donne. Queste assunzioni si contraddistinguono per la determinazione, in ciascun bando di concorso, della percentuale di posti da assegnare agli uomini e, rispettivamente, alle donne.

3 L' elenco in esame è stato steso mediante decreto 15 ottobre 1982, n. 886 ( GU della Repubblica francese 1982, pag. 3154 ). Questo decreto è stato emanato ai sensi delle norme vigenti prima dell' entrata in vigore della legge n. 84-16, ma l' elenco che esso contiene è stato mantenuto in vigore dal decreto per l' esecuzione di detta legge.

4 La Commissione sostiene che questo elenco è estremamente ampio e che le condizioni di assunzione che ne derivano sono incompatibili col principio della parità di accesso al posto per gli uomini e per le donne, principio sancito dalla direttiva 76/207/CEE ( in prosieguo : la "direttiva "). Il governo francese assume che, nei corpi indicati in detto elenco, l' appartenenza all' uno o all' altro sesso costituisce una condizione determinante per lo svolgimento dei compiti assegnati ai membri dei corpi stessi; di conseguenza, la differenza delle condizioni di assunzione di cui trattasi sarebbe conforme all' art. 2, n. 2, della direttiva.

5 Questa disposizione stabilisce che la direttiva non osta alla facoltà degli Stati membri di escludere dalla sfera d' applicazione della direttiva le attività lavorative "per le quali, in considerazione della loro natura o delle condizioni del loro esercizio, il sesso rappresenti una condizione determinante ".

6 Per una più ampia esposizione del contesto giuridico, degli antefatti e dell' oggetto della lite, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa richiamo alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte.

7 Dal fascicolo emerge, da un lato, che la Commissione è giunta alla conclusione, nella fase preconteziosa, che per taluni corpi la deroga al principio dell' uguaglianza dei sessi contenuta nelle leggi francesi non va oltre ai limiti dell' art. 2, n. 2, della direttiva e, d' altro canto, che il governo francese ha tolto taluni altri corpi dall' elenco in esame. Al momento dell' udienza, la causa riguardava solo i seguenti corpi : cinque corpi della polizia nazionale, il corpo del personale di sorveglianza dell' amministrazione penitenziaria per quanto riguarda i sorveglianti capi incaricati di dirigere le case di pena, i corpi di professori e professori supplenti di educazione fisica e sportiva, nonché i corpi del personale direttivo e del personale tecnico e di formazione professionale dei settori esterni dell' amministrazione penitenziaria.

8 Dopo l' udienza, la Commissione ha rinunciato agli atti nella parte relativa ai corpi dei professori e dei professori supplenti di educazione fisica e sportiva, in quanto questi corpi nel frattempo erano stati eliminati dall' elenco mediante decreto del 29 aprile 1988. Questi corpi non rientrano quindi più nell' oggetto del contendere.

9 Quanto al personale direttivo e al personale tecnico e di formazione professionale dei settori esterni dell' amministrazione penitenziaria, il governo francese ammette che la deroga contemplata dalla normativa nazionale non è conforme alla direttiva. Esso ha annunciato l' intenzione di togliere questi corpi dall' elenco controverso.

10 La discussione tra le parti si limita quindi alle esigenze della direttiva per quel che concerne i sorveglianti capi incaricati di dirigere le case di pena e i cinque corpi della polizia nazionale.

a ) I sorveglianti capi incaricati di dirigere le case di pena

11 La categoria dei sorveglianti capi incaricati di dirigere le case di pena non rientra, come tale, nell' elenco litigioso, poiché i sorveglianti capi di cui trattasi non costituiscono un "corpo" ai sensi della normativa francese. L' elenco nomina invece il "corps du personnel de surveillance" come facente parte dei corpi dei settori esterni dell' amministrazione penitenziaria per i quali possono essere effettuate assunzioni distinte per gli uomini e per le donne.

12 Quanto al personale di sorveglianza in generale, la Commissione ha ammesso che la specificità dei posti di sorvegliante e le circostanze nelle quali questi svolgono la loro attività giustificano il fatto che si riservino questi posti principalmente agli uomini nelle prigioni maschili e principalmente alle donne nelle prigioni femminili. Entro questi limiti, la differenza d' accesso al corpo del personale di sorveglianza, mediante un sistema di assunzioni separate per gli uomini e per le donne non andrebbe oltre i limiti posti dall' art. 2, n. 2 della direttiva.

13 Tuttavia la Commissione ritiene che un' eccezione vada fatta per i sorveglianti capi che devono svolgere funzioni di capi delle case di pena. Infatti, questi svolgerebbero attività direttive che non implicano contatti regolari coi detenuti. Le loro mansioni sarebbero quindi analoghe a quelle dei "directeurs d' ètablissement", mentre l' unica differenza consisterebbe nella capacità dell' istituito di pena diretto; orbene, il governo francese avrebbe ammesso che, per i direttori dei grandi istituti, l' appartenenza all' uno o all' altro sesso non costituisce un criterio decisivo.

14 Il governo francese deduce che i "directeurs d' ètablissement" rientrano nel corpo del "personale direttivo", mentre i sorveglianti capi appartengono inevitabilmente al corpo del personale di sorveglianza, anche se sono incaricati di dirigere una casa di pena. L' assunzione di questo personale sarebbe quindi conforme alle esigenze della direttiva, dato che l' assunzione distinta è necessaria per il corpo del personale di sorveglianza in generale, come ha ammesso la Commissione, e che l' elenco degli idonei al posto di capo di una casa di pena viene steso senza tener conto dei candidati.

15 Emerge dal fascicolo che il corpo del personale di sorveglianza comprende vari gradi e in particolare quelli di sorvegliante e sorvegliante principale, di primo sorvegliante e di sorvegliante capo. Le norme vigenti precisano che i sorveglianti capi possono essere nominati al posto di capo di casa di pena qualora si tratti di un istituto con meno di 100 detenuti. I sorveglianti capi e, alle loro dipendenze, i primi sorveglianti sono "incaricati di sopraintendere ai sorveglianti ed ai sorveglianti principali"; i sorveglianti capi nominati capi di casa di pena sono responsabili del funzionamento dell' istituto loro affidato.

16 Così stando le cose, la questione da risolvere verte su un corpo nel quale l' assunzione distinta di personale maschile e femminile appare giustificata sotto il profilo dell' art. 2, n. 2, della direttiva, nel quale la carriera nell' ambito dello stesso corpo si svolge in modo non discriminatorio, ma nel quale la promozione al grado superiore, in talune ipotesi può implicare lo svolgimento di determinate mansioni la cui natura non è tale che il sesso costituisca una condizione decisiva.

17 Si deve tener presente che, in questa situazione, la deroga contemplata dall' art. 2, n. 2, della direttiva si estende alle attività corrispondenti al grado superiore del corpo in esame, anche se talune di queste attività non devono necessariamente essere svolte da persone dell' uno o dell' altro sesso. E' vero, come ha sottolineato la Commissione, che le autorità francesi avrebbero potuto risolvere il problema organizzando in modo differente i loro uffici, istituendo ad esempio un corpo separato per i capi delle case di pena oppure includendo questo incarico nel corpo del personale direttivo; si deve però anche ammettere che vi possono essere motivi per affidare le mansioni di sorvegliante capo solo a coloro che hanno svolto effettivamente le mansioni di sorvegliante. Orbene, il governo francese ha fatto capire che questi motivi esistevano nella fattispecie, tenuto conto della necessità di contemplare possibilità di promozione nell' ambito del corpo dei sorveglianti e in considerazione dell' esperienza professionale acquistata in questo corpo che sarebbe auspicabile per coprire il posto di capo di una casa di pena. Dal canto suo la Commissione non ha dimostrato che questi argomenti non fossero validi.

18 Di conseguenza la censura della Commissione relativa ai sorveglianti capi incaricati di dirigere le case di pena deve essere disattesa.

b ) I cinque corpi della polizia nazionale

19 I corpi di polizia nazionale compresi nell' elenco litigioso sono i seguenti : commissari della polizia nazionale; comandanti e ufficiali di pace della polizia nazionale; ispettori della polizia nazionale; investigatori della polizia nazionale; graduati e guardiani della pace della polizia nazionale.

20 Secondo la Commissione, il fatto che taluni incarichi della polizia non possano essere svolti indifferentemente da personale maschile e femminile non giustifica il trattamento discriminatorio per l' accesso alla polizia in generale. L' applicazione dell' art. 2, n. 2, della direttiva non può basarsi sulla valutazione complessiva di tutte le attività di polizia; essa richiederebbe un esame specifico delle attività da svolgere in concreto.

21 Il governo francese osserva che i cinque corpi in questione sono i corpi attivi della polizia nazionale e che le mansioni di loro competenza possono implicare attività per le quali l' appartenenza all' uno o all' altro sesso costituisce un fattore decisivo. In particolare, gli agenti della polizia nazionale dovrebbero sempre essere in grado di ricorrere alla forza onde dissuadere eventuali malintenzionati. Di conseguenza, l' esigenza fondamentale della conservazione dell' ordine osterebbe ad una vasta inserzione di donne nel corpo degli addetti alle operazioni in questione.

22 Il governo francese aggiunge che l' ultimo ostacolo all' accesso delle donne a tutti i corpi della polizia nazionale è stato abolito nel 1983 e che da quel momento la percentuale di posti assegnati alle donne è aumentata in modo significativo. Tuttavia, l' inserzione di agenti di sesso femminile nei reparti attivi della polizia dovrebbe avvenire in modo graduale onde non compromettere il buon esercizio dei compiti di pubblica sicurezza.

23 La discussione svoltasi dinanzi alla Corte ha messo in luce che le due parti concordano nel sostenere che talune attività rientranti nei compiti dei corpi della polizia nazionale non possono essere svolte se non da agenti di sesso maschile o, rispettivamente, da agenti di sesso femminile, mentre talune altre di queste attività possono essere svolte da qualsiasi agente indipendentemente dal sesso. La lite riguarda le conseguenze che è opportuno trarre da questa situazione sotto il profilo dell' applicazione dell' art. 2, n. 2, della direttiva.

24 A questo proposito si deve ricordare che l' art. 2, n. 2, della direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di escludere dal suo campo d' applicazione talune "attività professionali" e che l' art. 9, n. 2, della direttiva, impone loro l' obbligo di procedere periodicamente ad un esame di dette attività onde valutare, tenuto conto dell' evoluzione sociale, se sia giustificato mantenere in vigore le esclusioni in questione. L' art. 9, n. 2, aggiunge che gli Stati membri comunicano i risultati di questo esame alla Commissione.

25 Emerge da queste disposizioni che le deroghe contemplate dall' art. 2, n. 2, possono riguardare solo le attività specifiche, devono avere una certa trasparenza che consenta un controllo efficace da parte della Commissione e devono, in linea di massima, poter essere adeguate all' evoluzione sociale. Quest' ultima esigenza non fa sorgere difficoltà nell' ambito della presente lite; le due altre condizioni invece non sono soddisfatte dalla disciplina francese.

26 Quanto alla trasparenza necessaria, non si può fare a meno di constatare che essa manca. Il sistema di assunzioni distinte consiste nello stabilire, in ciascun bando di concorso, la percentuale di posti che sarà assegnata rispettivamente agli uomini e alle donne; questa determinazione non è disciplinata da alcun criterio obiettivo definito in una norma di legge o di regolamento.

27 Questa mancanza di trasparenza ha del pari conseguenze sull' osservanza dell' altra condizione posta dalla direttiva, quella relativa alle attività in questione. Infatti il sistema d' assunzione litigioso impedisce qualsiasi forma di controllo, da parte della Commissione e del giudice nonché di coloro che sono lesi da provvedimenti discriminatori, intesi a stabilire se le percentuali delle assunzioni distinte prestabilite corrispondano effettivamente alle attività specifiche per le quali, ai sensi dell' art. 2, n. 2 della direttiva, il sesso costituisce una condizione decisiva.

28 Il governo francese obietta inoltre che il fatto di contemplare assunzioni distinte sul piano dei corpi non già per l' accesso a determinate attività specifiche, è coerente con i principi fondamentali che disciplinano il pubblico impiego in Francia. E tuttavia opportuno osservare che questa circostanza non può avere la conseguenza che le deroghe ad un diritto soggettivo come la parità di trattamento tra uomini e donne, possa andare oltre i limiti di quanto è necessario per conseguire lo scopo legittimo cui si aspira. Infatti il principio di proporzionalità prescrive di conciliare, nei limiti del possibile, la parità di trattamento di uomini e donne con le esigenze che sono decisive per l' esercizio dell' attività specifica di cui trattasi.

29 Di conseguenza, le critiche della Commissione vertenti sul sistema d' assunzione degli agenti dei cinque corpi della polizia nazionale vanno accolte.

30 Da quanto precede discende che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato, mantenendo in vigore dei sistemi di assunzione distinti in relazione al sesso, non giustificati dalla direttiva n. 76/207/CEE, per nominare nei corpi del personale direttivo e del personale tecnico e di formazione professionale dei settori esterni dell' amministrazione penitenziaria, nonché in tutti i cinque corpi della polizia nazionale. Il ricorso va respinto per la parte restante.



Decisione relativa alle spese


Sulle spese

31 A norma dell' art. 69,§ 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma del § 3, 1° comma dello stesso articolo, la Corte può compensare le spese in tutto o in parte se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi di domanda. La ricorrente è rimasta soccombente su un capo di domanda e quindi le spese vanno compensate.



Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE


dichiara e statuisce:

1 ) La Repubblica francese, mantenendo in in vigore dei sistemi di assunzione distinti in relazione al sesso, non giustificati dalla direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale e le condizioni di lavoro, per nominare nei corpi del personale direttivo e del personale tecnico e di formazione professionale dei settori esterni dell' amministrazione penitenziaria, nonché in tutti i cinque corpi della polizia nazionale, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato.

2 ) Il ricorso è respinto per la parte restante.

3 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.



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