Tipologia: CCNL
Data firma: 6 marzo 1990
Validità: 01.01.1989 – 31.12.1991
Parti: Assoallevatori e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uisba-Uil, Sandez, Confederdia
Settori: Agroindustriale, Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 Oggetto e durata del contratto
Art. 2 Occupazione e mobilità
Art. 3 Assunzioni
Art. 4 Periodo di prova
Art. 5 Inquadramento del personale - mansioni
Art. 6 Promozioni
Art. 7 Mutamenti di mansioni e sostituzione di personale assente
Art. 8 Assunzione a termine
Art. 9 Orario di lavoro
Art. 10 Rimborso spese agli assistenti zootecnici, agli addetti ai controlli, ai servizi di vigilanza e ai fecondatori
Art. 11 Riposo settimanale
Art. 12 Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 13 Lavoro straordinario
Art. 14 Retribuzione
Art. 15 Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 16 Aumenti periodici per anzianità di servizio
Art. 17 Indennità speciali
Art. 18 Abiti di lavoro
Art. 19 Ferie
Art. 20 Permessi ordinari, congedi matrimoniali, aspettative
Art. 21 Permessi per corsi professionali e di studio
Art. 22 Servizio militare
Art. 23 Missioni
Art. 24 Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio
Art. 25 Prestazioni integrative
Art. 26 Tutela della maternità - Assicurazioni sociali - Assegni familiari
Art. 27 Commissione nazionale per "le pari opportunità"
Art. 28 Responsabilità civile
 Art. 29 Ambiente di lavoro e tutela della salute
Art. 30 Doveri del dipendente
Art. 31 Provvedimenti disciplinari
Art. 32 Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 33 Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 34 Risoluzione immediata del rapporto
Art. 35 Licenziamenti individuali
Art. 36 Indennità di anzianità
Art. 37 Indennità di anzianità per la risoluzione del rapporto in caso di morte del dipendente
Art. 38 Anzianità convenzionale
Art. 39 Cessazione e trasformazione dell'associazione, consorzio ed ente zootecnico
Art. 40 Informativa sui programmi di attività
Art. 41 Contratti integrativi
Art. 42 Osservatorio nazionale
Art. 43 Controversie
Art. 44 Diritto di affissione
Art. 45 Delegato sindacale aziendale
Art. 46 Tutela del delegato sindacale aziendale
Art. 47 Permessi sindacali
Art. 48 Trattenute contributi sindacali per delega
Art. 49 Diritto di assemblea
Art. 50 Fondo di solidarietà
Art. 51 Condizioni di migliore favore - rispetto del contratto
Norme transitorie e finali
Allegato
CCNL 1989-1991

L'Associazione Italiana Allevatori, in nome e per conto proprio e delle Organizzazioni associate […]
e La Flai-Cgil […] e dalla Delegazione dei lavoratori […]; la Fisba-Cisl[…] assistiti […] e con la partecipazione dei Segretari Regionali […] e dei Delegati […]; la Uisba-Uil […] assistiti dai Componenti la Delegazione […].
Il Samdez (Sindacato Autonomo Nazionale dipendenti Enti Zootecnici)[…] e dai Componenti la Delegazione […];
la Confederdia (Confederazione Italiana dei Dirigenti Quadri ed Impiegati dell'Agricoltura) […] assistiti […].
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i Dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici, il quale sostituisce il CCNL 14 novembre 1986.


Art. 1 Oggetto e durata del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro regola i rapporti di lavoro tra le Organizzazioni degli allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici ed i loro dipendenti. Esso ha efficacia per tutto il territorio nazionale e sostituisce il CCNL 14 novembre 1986.
[…]

Art. 17 Indennità speciali
[…]
Gli addetti al Centro Meccanografico, compreso il Capo Centro, previsti nell'allegata Tabella, tenuto conto della natura delle specifiche mansioni svolte, hanno diritto ad una indennità di L. 1.500 per ogni giornata di effettivo lavoro.
[…]
Ai dipendenti appartenenti alla categoria 1a è riconosciuta una indennità di funzione a partire da un minimo nazionale del 10% della retribuzione mensile per 14 mensilità differenziata per qualifica, che si intende compensativa dell'eventuale maggiore gravosità di orario connessa alla funzione espletata.
L'indennità di cui al comma precedente potrà essere ulteriormente differenziata a compensazione anche dell'utilizzazione da parte dei datori di lavoro sia di eventuali innovazioni di rilevante importanza nei metodi e nei processi attuativi delle attività aziendali ovvero nell'organizzazione del lavoro, […]

Art. 18 Abiti di lavoro
Al personale addetto al Centro meccanografico, ai Laboratori di Analisi, ai Centri Stampa, agli addetti ai controlli ed ai fecondatori, verranno forniti ogni anno due abiti di lavoro (tuta o camice) e gli stivali necessari. Qualora lo ritengano opportuno le Associazioni Nazionali potranno fornire abiti di lavoro al personale di cui alla categoria 3a.
[…]

Art. 25 Prestazioni integrative
I datori di lavoro riconosceranno, ai lavoratori che ne facciano richiesta, un contributo di L. 180.000 annue per la fruizione di prestazioni integrative sanitarie. Un'apposita Commissione Nazionale Paritetica entro il 30.6.1990 individuerà le modalità di attuazione della presente norma.

Art. 26 Tutela della maternità - Assicurazioni sociali - Assegni familiari
Valgono le disposizioni di legge in vigore e gli eventuali accordi vigenti alla data di stipula del presente contratto.
[…]

Art. 29 Ambiente di lavoro e tutela della salute
Per l'eventuale individuazione di misure relative alla tutela della salute del personale, sarà richiesto, anche su segnalazione delle RSA, l'intervento dei centri di medicina preventiva e degli altri Enti Pubblici esistenti, tecnici e sanitari, con relativa rimozione delle eventuali cause di rischio o nocività. Al personale addetto alle attività istituzionali mediante visite aziendali, ai laboratori di analisi, ai centri meccanografici e ai centri stampa sarà concessa a richiesta una giornata di permesso annuale retribuito per una visita medica di controllo.
Impegno a verbale.
Entro il 30/6/1990 sarà costituita, dalle parti firmatarie del presente contratto, una speciale Commissione, con sede presso l'Associazione Italiana Allevatori, con lo scopo di approfondire le problematiche relative alla tutela della salute dei lavoratori, nonché alla prevenzione dei rischi di qualsiasi natura nei luoghi di lavoro.
A tale Commissione i datori di lavoro e le rappresentanze dei lavoratori potranno far pervenire informazioni e documentazione utile al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
[…]

Art. 41 Contratti integrativi
A livello nazionale per le Organizzazioni Nazionali e a livello regionale per le Organizzazioni Provinciali, Interprovinciali e Regionali, le trattative avranno inizio prioritariamente per il livello nazionale entro 9 mesi dal rinnovo del CCNL e successivamente per il livello regionale.
Pertanto le Organizzazioni Nazionali e Regionali delle parti contraenti, per i rispettivi livelli di contrattazione, si incontreranno per la trattazione esclusivamente delle seguenti materie:
a) flessibilità e distribuzione dell'orario di lavoro sulla base delle direttive generali fissate all'art. 9 del CCNL;
[…]
c) ambiente di lavoro e individuazione degli interventi per l'eliminazione dei problemi relativi ad eventuali lavorazioni nocive, secondo quanto previsto dall'art. 26 del CCNL;
d) Preventivamente alle trattative degli integrativi regionali e nazionali sarà effettuata in sede aziendale con le RSA la verifica degli inquadramenti del personale con qualifica di controllore, in riferimento all'attività svolta dagli stessi e all'eventuale attivazione di nuovi processi tecnologici e organizzativi da parte delle singole Associazioni, le parti assicureranno al personale addetto al controllo o l'immediato riconoscimento della qualifica di controllore specializzato o l'avvio dei controllori stessi a corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento e/o alla qualificazione professionale. In tale sede infine saranno elaborati, sulla base delle peculiarità operative locali, progetti e percorsi formativi anche per il personale di altre qualifiche che saranno valutati in fase di coordinamento, da parte dell'AIA, dei programmi dei corsi nazionali.
Di tali programmi e del grado di realizzazione degli stessi sarà fornita puntuale informativa da parte AIA nel quadro degli incontri di cui all'art. 40;
e) definizione della percentuale massima del personale a part-time e definizione della durata massima della prestazione lavorativa settimanale per il personale a part-time, nonché definizione della percentuale dei lavoratori con contratto a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato nei casi in cui le Associazioni debbano stipulare contratti a norma del 2° comma dell'art.8 del presente contratto. Inoltre potranno essere individuate altre ipotesi in cui sia possibile stipulare tali contratti a termine a norma dell'art. 23 della Legge 56/87;
[…]
h) informative sull'organizzazione del lavoro e per eventuali necessità di turnazioni (escluse quelle già fissate all'art. 9 del CCNL) con particolare riferimento ai Centri Stampa, Laboratori analisi, Centri Tori o Stazioni Monta. Resta inteso che tali informative verranno svolte nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale delle Associazioni e delle norme vigenti per quanto attiene le competenze delle Rappresentanze Sindacali;
[…]
l) possibilità di elevare fino ad un massimo di L. 2.000 - per ogni giornata di effettivo lavoro - la misura dell'indennità prevista al secondo comma dell'art. 17 per il personale con qualifica CED;
[…]

Art. 42 Osservatorio nazionale
A livello nazionale entro il 31.7.1990 verrà costituito l'Osservatorio Nazionale delle Qualifiche che pariteticamente verificherà le risultanze degli incontri di cui alla lettera g) dell'art. 41 e predisporrà lo studio di un eventuale nuovo assetto in materia di inquadramenti del personale destinatario del presente CCNL.
Tale studio sarà posto a base delle trattative del successivo CCNL in materia di classificazione del personale del settore. Nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale delle qualifiche sarà inoltre costituito un gruppo di lavoro tecnico che dovrà approfondire l'attuale sistema di maturazione degli scatti di anzianità e proporre, in fase di rinnovo del presente CCNL, le modifiche che fossero ritenute opportune.
[…]

Art. 45 Delegato sindacale aziendale
I dipendenti hanno diritto di eleggere in ogni Organizzazione Zootecnica, un delegato sindacale aziendale nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei dipendenti firmatarie del presente contratto.
L'elezione dei delegati dovrà avvenire mediante riunione unica dei dipendenti dell'Organizzazione Zootecnica o mediante riunione separata per i singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti dovranno essere comunicati dalle Organizzazioni provinciali sindacali dei dipendenti interessati alle Organizzazioni Zootecniche e ai delegati stessi.
I delegati sindacali entreranno in funzione dalla data in cui perviene la comunicazione alle rispettive Organizzazioni Zootecniche dove prestano la loro opera, mentre la tutela di cui all'art. 46 decorre dal momento della loro elezione.

Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare e intervenire presso il datore di lavoro per la esatta applicazione delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, con particolare riguardo alle qualifiche ed alle mansioni del personale, nonché per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sull'igiene e sicurezza del lavoro;
b) esprimere pareri e trattare con il datore di lavoro sulle materie espressamente indicate dal contratto, come ad esempio distribuzione dell'orario di lavoro, delle ferie, ecc.;
c) prestare assistenza in tutti i casi nei quali ne venga fatta richiesta da parte dei dipendenti interessati;
d) esaminare e discutere preventivamente i programmi annuali di attività dell'Organizzazione zootecnica.

Art. 46 Tutela del delegato sindacale aziendale
Fermo restando quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di licenziamenti individuali e di tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, il delegato sindacale non può essere licenziato o trasferito dal datore di lavoro né colpito da misure disciplinari e da sanzioni di carattere economico, per motivi attinenti all'attività sindacale.
Il delegato sindacale aziendale non può comunque essere licenziato o trasferito senza il nulla-osta dell'Organizzazione che rappresenta il dipendente e dell'Organizzazione zootecnica interessata, le quali si pronunceranno in merito dopo un esame conciliativo fatto su richiesta dell'Organizzazione sindacale del dipendente, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di licenziamento o di trasferimento effettuato dal datore di lavoro.
Se il nullaosta viene concesso o comunque sia decorso il termine di cui al comma precedente senza che sia stato richiesto l'esame conciliativo, il provvedimento di licenziamento o di trasferimento diviene operante. Ove il nullaosta sia stato negato dall'Organizzazione Sindacale alla quale il dipendente è iscritto o ha conferito mandato ed il datore di lavoro mantenga fermo il suo provvedimento dandone comunicazione all'interessato, il dipendente stesso, con atto da lui sottoscritto, può ricorrere tramite la predetta Organizzazione, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del provvedimento, avverso quest'ultimo provvedimento.
Il ricorso va proposto ad una Commissione paritetica costituita di volta in volta a livello nazionale tra le parti contraenti e che dovrà riunirsi entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso di cui al comma precedente.
La Commissione adita qualora ritenga che il licenziamento o il trasferimento siano illegittimi, esprime parere in ordine ai medesimi ed ha inizio quindi il procedimento di cui alle leggi 15 giugno 1966, n.604 e 20 maggio 1970, n.300, trovando in ogni caso applicazione le disposizioni in esse contenute.
Qualora, viceversa, la Commissione ritenga che il licenziamento o trasferimento sia legittimo si esprime in tal senso.
Nell'ipotesi di cui al precedente comma può procedersi al licenziamento o trasferimento, che rimane soggetto alla vigente normativa contrattuale e legislativa.
Nota a verbale
Non si considera trasferimento il ricorso a turni di lavoro o calendari di lavoro derivanti da esigenze obiettive di servizio.
[…]