SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 12 DICEMBRE 1989. - GEORGIOS KONTOGEORGIS CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - ANNULLAMENTO DI UNA DECISIONE CON CUI SI RIFIUTA L'AFFILIAZIONE AL REGIME DI ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE. - CAUSA 163/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 04189
Parole chiave
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Dipendenti - Previdenza sociale - Assicurazione contro le malattie - Ex membri delle istituzioni - Diritto alle prestazioni - Presupposto - Mancanza di copertura garantita da un altro regime di assicurazione contro le malattie
( Regolamento del Consiglio n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, come modificato dal regolamento n. 2163/70, art. 11, 2° comma; statuto del personale, art. 72, n. 2 )
Massima
Il tenore dell' art. 11, 2° comma, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, come modificato dal regolamento n. 2163/70, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri e degli ex membri della Commissione, della Corte di giustizia e della Corte dei conti, esclude dall' affiliazione al regime comunitario di assicurazione contro le malattie gli ex membri, allorché costoro sono coperti contro i rischi di malattia da un altro regime di previdenza sociale, indipendentemente dall' entità delle prestazioni e dalle condizioni della copertura in quest' ultimo regime.
Tale articolo ha quindi la stessa portata dell' art. 72, n. 2 bis, dello statuto, che prevede l' applicazione del regime comunitario di assicurazione contro le malattie agli ex dipendenti che hanno lasciato il servizio delle Comunità prima di compiere i 60 anni "purché non possano essere coperti da alcun altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie ". Ne consegue che, se il regime dei membri durante il loro mandato è identico a quello dei dipendenti in attività di servizio, il regime degli ex membri che fruiscono o della pensione o dell' indennità transitoria, contemplate rispettivamente dagli artt. 8 e 7 del già citato regolamento, corrisponde a quello dei dipendenti che hanno lasciato il servizio delle Comunità prima di compiere i 60 anni.
Parti
Nella causa C-163/88,
Georgios Kontogeorgis, rappresentato dall' avv. P. Bernitsas, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Aloyse May, 31, Grand-rue,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata in un primo tempo dal suo consigliere giuridico Dimitrios Gouloussis ed in seguito dalla sig.ra Kondou-Durande, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto la revoca, la modifica o l' annullamento della decisione della Commissione 25 marzo 1988, n. 02248, a firma R. Hay, direttore generale del personale e dell' amministrazione, con la quale si rifiuta l' affiliazione del ricorrente al regime di assicurazione contro le malattie riservato al personale delle Comunità europee e di qualsiasi altro atto connesso con il primo, di data antecedente o posteriore,
LA CORTE ( prima sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, R. Joliet e G.C. Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : F.G. Jacobs
cancelliere : B. Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 26 settembre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 7 novembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 7 giugno 1988, il sig. Georgios Kontogeorgis, ex membro della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso mirante ad ottenere l' annullamento della decisione 25 marzo 1988, con la quale la Commissione ha rifiutato la sua affiliazione al regime di assicurazione contro le malattie riservato al personale delle Comunità europee e di qualsiasi altro atto connesso, di data antecedente o posteriore.
2 La decisione litigiosa si fonda sull' art. 11 del regolamento del Consiglio 25 luglio 1967, n. 422/67/CEE, relativo, nella versione risultante dal regolamento ( CEE, CECA, Euratom ) del Consiglio 27 ottobre 1970, n. 2163 ( GU L 238, pag. 1 ), alla fissazione del trattamento economico dei membri e degli ex membri della Commissione, della Corte di giustizia e della Corte dei conti ( GU L 187, pag. 1 ) ( in prosieguo : il "regolamento relativo al regime pecuniario "). Detto articolo recita :
"Il membro della Commissione o della Corte beneficia del regime di sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto concerne la copertura dei rischi di malattia, di malattia professionale e d' infortunio, nonché le prestazioni per la nascita e in caso di decesso.
Il presente articolo è parimenti applicabile agli ex membri della Commissione o della Corte che beneficiano del regime di pensione previsto dall' art. 8 o dell' indennità transitoria di cui all' art. 7. Il presente comma non è tuttavia applicabile per la copertura dei rischi già coperti da un altro regime di sicurezza sociale di cui benefici l' ex membro della Commissione o della Corte ".
3 Il ricorrente, che già fruisce del regime greco d' assicurazione contro le malattie come pubblico dipendente a riposo, ritiene che, nonostante vieti il cumulo dei regimi d' assicurazione contro le malattie, nazionale e comunitario, la disposizione summenzionata consenta la sua affiliazione al regime comunitario, sicché egli può essere assicurato contro i rischi specifici non coperti dal suo regime nazionale e può fruire, per ciascun rischio specifico coperto dai due regimi, del sistema comunitario di rimborso delle spese, fino a colmare la differenza tra l' importo rimborsato in virtù del regime nazionale di previdenza sociale e l' importo forfettario contemplato dal regime comunitario.
4 La Commissione ritiene invece che la disposizione summenzionata vada interpretata nel senso che la copertura contro il rischio di malattia da parte di un regime nazionale basta, indipendentemente dall' entità del rimborso o dalle condizioni a cui venga concessa, ad escludere la possibilità di affiliazione al regime comunitario.
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte.
6 A sostegno della sua interpretazione dell' art. 11 del regolamento relativo al regime pecuniario, già ricordato, il ricorrente invoca l' art. 72, n. 2, dello statuto, che enuncerebbe lo stesso principio per i dipendenti rimasti al servizio delle Comunità europee fino all' età di 60 anni. Egli sostiene che solo l' applicazione del regime comunitario d' assicurazione contro le malattie allo scopo di integrare le prestazioni garantite nell' ambito degli altri regimi di previdenza sociale applicabili consentirebbe di perseguire la finalità fondamentale delle disposizioni comunitarie, che è quella di garantire a tutti i dipendenti, ai membri e agli ex membri, un minimo accettabile di prestazioni assicurative contro la malattia, pur evitando il cumulo, per gli stessi rischi specifici, del regime comunitario e di un altro regime di previdenza sociale.
7 E d' uopo constatare tuttavia che il tenore dell' art. 11, 2° comma, del regolamento relativo al regime pecuniario esclude dall' affiliazione al regime comunitario di assicurazione contro le malattie gli ex membri, allorché essi sono coperti contro i rischi di malattia da un altro regime di previdenza sociale, indipendentemente dall' entità delle prestazioni e dalle condizioni della copertura in quest' ultimo regime. Infatti la nozione di "rischi" che viene enunciata al 2° comma dell' art. 11 va intesa nel senso che comprende le tre categorie di rischi ( malattia, malattia professionale e infortunio ) contemplate al 1° comma della stessa disposizione.
8 L' art. 11, 2° comma, già ricordato, ha quindi la stessa portata dell' art. 72, n. 2 bis, dello statuto, che prevede l' applicazione del regime comunitario di assicurazione contro le malattie agli ex dipendenti che hanno lasciato il servizio delle Comunità prima di compiere i 60 anni "purché non possano essere coperti da alcun altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie ". Ne consegue che, se il regime dei membri durante il loro mandato è identico a quello dei dipendenti in attività di servizio, il regime degli ex membri che fruiscono o del regime pensionistico contemplato dall' art. 8 del regolamento relativo al regime pecuniario o dell' indennità transitoria contemplata dall' art. 7 dello stesso regolamento, corrisponde a quello dei dipendenti che hanno lasciato il servizio delle Comunità prima di compiere i 60 anni.
9 L' art. 11, 2° comma, del regolamento relativo al regime pecuniario potrebbe venire interpretato nel senso auspicato dal ricorrente solo se implicasse un criterio d' equivalenza, per quanto riguarda l' entità dei rimborsi o le condizioni della copertura, tra il regime comunitario e il regime nazionale di previdenza sociale applicabile, come quello che il legislatore comunitario ha inserito nell' art. 72, n. 1, dello statuto, in forza del quale il coniuge di un dipendente in servizio è coperto dal regime comunitario "se questo coniuge non può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamentare ".
10 Questa interpretazione non può venire invalidata dal fatto che, in virtù dell' art. 72, n. 4, dello statuto, le prestazioni garantite dal regime comunitario vanno calcolate tenendo conto delle prestazioni che possono venire ottenute nell' ambito di una diversa assicurazione contro le malattie, obbligatoria o volontaria. Detta disposizione enuncia una norma anticumulo che si applica alle persone che fruiscono del regime comunitario di assicurazione contro le malattie. Essa non può quindi venir invocata per determinare la sfera d' applicazione ratione personae di questo regime di assicurazione contro le malattie.
11 Per quel che riguarda la necessità di garantire a tutti i dipendenti, ai membri ed agli ex membri, un minimo accettabile di prestazioni d' assicurazione malattia, si deve sottolineare che la definizione dell' entità delle prestazioni garantite dal regime comunitario e della sfera d' applicazione di detto regime rientra nella competenza del legislatore comunitario. Questi, modificando con il regolamento ( CECA, CEE, Euratom ) 27 ottobre 1970, n. 2163, già ricordato, il regolamento relativo al regime pecuniario, ha esteso il regime comunitario di assicurazione contro le malattie agli ex membri della Commissione, della Corte di giustizia e della Corte dei conti, che fruiscono o del regime di pensione contemplato dall' art. 8 o dell' indennità transitoria contemplata dall' art. 7. Tuttavia questa estensione del regime comunitario è stata espressamente limitata agli ex membri che non fruiscono di un diverso regime di previdenza sociale, a differenza dei membri in servizio che fruiscono del regime comunitario anche allorché sono coperti da un altro regime, con l' unica riserva delle disposizioni di cui all' art. 72, n. 4, dello statuto.
12 Il ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata stride con i principi fondamentali del diritto comunitario, rappresenta uno sviamento di potere e costituisce un abuso del potere discrezionale di cui dispone la Commissione. Gli ex membri delle istituzioni hanno dovuto accettare ritenute e versare contributi al regime previdenziale comunitario durante gli anni del loro mandato e avrebbero quindi una fondata aspettativa, in forza del principio del legittimo affidamento, a fruire delle corrispondenti prestazioni assicurative contro la malattia dopo aver lasciato le loro funzioni.
13 Questo argomento va del pari disatteso. Come emerge dalle considerazioni che precedono, la decisione litigiosa ha semplicemente rifiutato al ricorrente di fruire del regime assicurativo comunitario contro le malattie in base ad un' interpretazione corretta dall' art. 11 del regolamento relativo al regime pecuniario. Le ritenute e i contributi versati al regime comunitario di previdenza sociale si giustificano con la copertura di cui il ricorrente ha fruito nel periodo del suo mandato.
14 Il ricorrente cita infine il caso di un ex membro di un' altra istituzione che, in situazione identica alla sua, sarebbe stato ammesso a fruire del regime comunitario di previdenza sociale mentre era affiliato ad un regime previdenziale nazionale.
15 A questo proposito, senza bisogno di verificare se questo assunto è esatto, si deve osservare che, comunque stiano le cose, il ricorrente non può attribuirsi alcun diritto con riferimento alla prassi di un' altra istituzione comunitaria che non sia conforme alle disposizioni del regolamento relativo al regime pecuniario.
16 Da quanto precede consegue che il ricorso va respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 A norma dell' art. 69, § 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell' art. 70 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi dei dipendenti delle Comunità restano a carico di queste ultime.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( prima sezione ),
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto.
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
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Fonte: Sito web Eur-Lex