Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 18 luglio 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Antonio Merloni spa-Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona e RSU/Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Antonio Merloni
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
1.
2. Diritti di informazione e organizzazione del lavoro
3. Ambiente di lavoro e sicurezza
4. Lavoro a tempo parziale
5. Riconoscimento professionalità
6. Premio di risultato
6.a) Determinazione del premio
6.b) Beneficiari del premio
6.c) Erogazione del premio
6.d) Non incidenza del premio su altri istituti
7. Premio feriale
9. Decorrenza e durata
10. Quota contratto
11. Deposito

Ipotesi di accordo

Il giorno 18 luglio 2002, in Fabriano, presso la sede della Antonio Merloni spa, tra la Antonio Merloni spa […], assistita da […] Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona; e la RSU della Antonio Merloni spa, rappresentate come risulta dalle sottoscrizioni, assistiti da […] Fim-Cisl, [...] Fiom-Cgil, […] Uilm-Uil; è stato stipulato il presente Contratto Integrativo Aziendale.

Premesso
- che le parti con il presente contratto integrativo aziendale intendono proseguire sulla strada del dialogo e del confronto costruttivo, al fine di migliorare l'efficienza aziendale e di valorizzare il proprio patrimonio di risorse umane, per consentire uno sviluppo d'impresa dove non solo si producono beni, ma vengono anche generati nuovi valori, che permettono di consolidare e di sviluppare ulteriormente la posizione dell'azienda sul mercato;
- che in questa ottica si è voluto particolarmente sviluppare il sistema delle relazioni industriali, per coinvolgere maggiormente tutti i lavoratori nell'andamento complessivo dell'azienda e nella realizzazione dei suoi obiettivi strategici;
- che le parti ritengono necessari nuovi approcci e nuovi metodi nella gestione delle relazioni industriali, per affrontare al meglio i mutamenti di scenario che caratterizzano questo inizio del terzo millennio, con l'assunzione, nella reciproca autonomia, di un ruolo coerente ed attivo di entrambe per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto quanto segue:

1. Le premesse formano paste integrante e sostanziale del presente contratto integrativo aziendale, i cui vari punti concorrono, in una logica di coerenza con le linee di azione e con gli impegni assunti, a favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo d 'impresa indicati nelle premesse medesime.

2. Diritti di informazione e organizzazione del lavoro
Le parti ribadiscono il ruolo fondamentale di una corretta, tempestiva ed approfondita informativa preventiva, sia sullo scenario macroeconomico riferito ai vari comparti produttivi e sulle scelte strategiche aziendali complessive, sia sugli aspetti più specifici inerenti alle singole unità produttive e ai vari prodotti, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche, agli investimenti ed alle conseguenti ricadute sull'organizzazione del lavoro e l'occupazione.
Sono quindi previsti due livelli di informazione, complementari tra loro, in modo da assicurare un efficace sistema di relazioni industriali, in grado di coinvolgere quanto più possibile i lavoratori sull' andamento complessivo aziendale
Il fine ultimo di questo sistema di relazioni industriali è quello di promuovere lo sviluppo di una cultura orientata ad un approccio positivo ai problemi ed a ricercare soluzioni capaci di rendere compatibili le diverse esigenze della produzione e dei lavoratori.
Il primo livello di informativa, a carattere generale, avverrà con cadenza annuale, di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno, e vedrà coinvolte le OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto aziendale unitamente alle RSU, per una illustrazione del quadro macroeconomico nel quale l'azienda opera, nonché delle eventuali innovazioni tecnologiche di processo e delle scelte strategiche complessive, con le relative eventuali ripercussioni di carattere tecnico-produttivo, organizzativo ed occupazionale; in tale sede verranno inoltre fornite informazioni sul bilancio consuntivo dell'anno precedente.
In occasione di tale informativa annuale verranno inoltre fornite alle rappresentanze sindacali dei lavoratori notizie relative all'andamento occupazionale nelle varie unità produttive, suddiviso tra operai e impiegati, con riguardo alle varie tipologie di rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato, apprendistato, contratto di formazione e lavoro, lavoro interinale, part-time e rapporto di lavoro degli appartenenti alle categorie protette); nonché sulle ditte terze operanti all'interno dei vari stabilimenti.
Il secondo livello di informativa avrà invece carattere specifico per le singole tipologie di prodotto e/o unità produttive.
Esso sarà rivolto alle RSU di stabilimento ed alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, alle quali verrà fornita una più specifica informazione sulle diverse tipologie organizzative relative ai vari prodotti, sull'andamento produttivo ed occupazionale del singolo stabilimento, nonché sulla specifica organizzazione del lavoro, orari di lavoro, turni di lavoro, lavoro straordinario, programma di massima delle ferie collettive, ed ogni altro aspetto specifico della singola unità produttiva.
Per quanto attiene più specificatamente all'organizzazione del lavoro, l'Azienda dichiara la ciascuna tipologia di prodotto e/o di lavorazione, con particolare riguardo a quelle più propria disponibilità ad informare la RSU sul proprio modello organizzativo relativo a gravose, valutando le eventuali osservazioni che le rappresentanze dei lavoratori volesse - fare al riguardo.

3. Ambiente di lavoro e sicurezza
Le parti riconfermano la loro costante attenzione alla problematica dell'igiene e della sicurezza nell'ambiente di lavoro, ritenendo che il metodo della prevenzione sia il più efficace per assicurare il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e, a tal fine, potranno essere attuati anche specifici di formazione e informazione rivolti ai RLS e ai lavoratori.
Pertanto l'Azienda, nell'ambito dell'incontro annuale di cui al primo paragrafo del precedente punto 2, fornirà ai rappresentanti dei lavoratori una informativa di carattere generale sulla situazione igienico-ambientale aziendale.
Inoltre secondo la prassi in atto sarà attuata, di norma semestralmente, a livello di singola unità produttiva la specifica riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, con la presenza delle RSU e degli RLS e la partecipazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, al fine di esaminare ogni problematica connessa al miglioramento dell'ambiente di lavoro in termini di igiene e sicurezza.
Restano confermate le riunioni periodiche tra RLS e RSPP a livello di singolo stabilimento, secondo la prassi in atto, per discutere delle problematiche dell'ambiente e della sicurezza del lavoro.
Nell'ambito della predetta riunione periodica verranno fornite informazioni ai rappresentanti dei lavoratori per quanto riguarda le misure dì sicurezza connesse all'eventuale introduzione di nuovi impianti e saranno anche esaminate le problematiche riguardanti le lavorazioni più rischiose o più pesanti, per valutare possibili soluzioni tecnico-organizzative atte a ridurre la loro gravosità.
L'Azienda intende valorizzare il ruolo assegnato dal D.Lgs. 626/94 ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ritenendoli un fondamentale anello di congiunzione tra Direzione aziendale e lavoratori al fine di una corretta applicazione delle politiche aziendali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a tal fine essa metterà a disposizione degli RLS il documento di valutazione dei rischi per la sua consultazione e raccoglierà le loro proposte in merito all'attività di prevenzione.
Nell'arco di vigenza del presente contratto integrativo l'Azienda s'impegna ad una particolare attenzione agli interventi sul microclima nei vari stabilimenti, in particolare per ciò che riguarda il benessere termoigrometrico, attraverso un adeguato sistema di ventilazione.
Pertanto, considerato che i vari stabilimenti hanno caratteristiche fisiche diverse e che quindi le situazioni di disagio termoclimatico differiscono sensibilmente tra uno stabilimento e l'altro, l'Azienda si impegna a verificare nel corso di specifici incontri a livello aziendale con i RLS di ciascuno stabilimento quali siano gli interventi tecnici ed organizzativi più idonei da adottare sperimentalmente per abbattere il calore all'interno dei vari siti produttivi e quali siano i tempi e le modalità di realizzazione dei vari interventi.
Rimane inteso che gli interventi tecnici ed organizzativi volti a migliorare il benessere termoigrometrico verranno prioritariamente effettuati negli stabilimenti in cui l'indagine microclimatica ha rivelato la situazione più critica e verranno via via estesi agli altri stabilimenti a mano a mano che saranno stati verificati con i RLS i risultati della sperimentazione effettuati

4. Lavoro a tempo parziale
L'Azienda ha ribadito alle OO.SS. che oggettive difficoltà di carattere tecnico ed organizzativo, dovute alla sua specifica organizzazione del lavoro, impediscono l'introduzione del part-time con modalità "orizzontale" nella maggior parte dei propri reparti produttivi, dove invece la sperimentazione del part-time "verticale" ha dato risultati soddisfacenti per ambo le parti, dimostrandosi compatibile con le esigenze aziendali.
Pertanto si conviene che a decorrere dalla stipula del presente contratto integrativo aziendale il part-time verticale verrà introdotto stabilmente, secondo le modalità che sono state oggetto di sperimentazione, nei casi ed entro i limiti percentuali stabiliti dal CCNL metalmeccanici. Per quanto attiene al part-time orizzontale l'Azienda ritiene che la sua introduzione si oggettivamente incompatibile con l'attuale organizzazione complessa ed articolata dei propri reparti produttivi e che pertanto una eventuale sperimentazione, sia pure limitata, di tale modalità di distribuzione dell'orario di lavoro possa avvenire solo in presenza di significativi mutamenti della propria organizzazione del lavoro.

5. Riconoscimento professionalità
[…]
L'Azienda a decorrere dal 1/01/2003 riconoscerà un "elemento retributivo di professionalità" , (E.R.P.) di 20 Euro lordi mensili, a quegli operai di terzo livello che, avendo un'anzianità aziendale di almeno diciotto anni, abbiano acquisito e dimostrato, sulla base dell'esperienza maturata, dell'impegno e della disponibilità espressi, la capacità di lavorare con adeguata autonomia su una pluralità di postazioni di lavoro, svolgendo mansioni diverse all'interno del medesimo livello di inquadramento (cosiddetta "polifunzionalità") e assicurando uno standard qualitativo e di efficienza adeguato alle specifiche aziendali. […]