Ministero del lavoro e dalle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO


DI CONCERTO CON

Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE


I DIRETTORI GENERALI


Visto il decreto 4 febbraio 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito D.M. 04.02.11, concernente “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il Decreto Direttoriale n. 10 del 30 gennaio 2012 di costituzione della Commissione di cui al punto 2 dell’allegato I del D.M. 04.02.11, di seguito Commissione di cui al D.M. 04.02.11;
Visto il Decreto Dirigenziale del 15 gennaio 2014 di cui all’articolo 3, comma 1 del D.M. 04.02.11, contenente l’elenco delle aziende autorizzate;
Vista l’istanza di autorizzazione, come soggetto formatore, presentata da TERNA Rete Italia S.p.A.;
Visto il parere di cui al punto 2.1 dell’allegato I del D.M. 04.02.11, circa l’autorizzazione dei soggetti formatori per i lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V, formulato dalla Commissione di cui al D.M. 04.02.11 in data 24.01.2014;
Visto il punto 3.4 dell’allegato I del D.M. 04.02.11, che prevede l’adozione del provvedimento di iscrizione negli elenchi delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori “con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute”;

DECRETANO


Articolo 1

1. A seguito del parere positivo di cui al punto 2.1, dell’allegato 1, del D.M. 04.02.11, viene pubblicato l’elenco, di cui al punto 3.4 dell’allegato I del succitato decreto, delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori per i lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V, riportato in allegato, che è parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. L’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori di cui all’articolo 1, comma 1, ha validità triennale a decorrere dalla data di autorizzazione.
2. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1.e), dell’allegato I, del D.M. 04.02.11, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato D.M. 04.02.11.

Articolo 3

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.M. 04.02.11, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori può procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui agli allegati II e III del citato D.M. 04.02.11, delle suddette aziende autorizzate e soggetti formatori.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al D.M. 04.02.11, si esprimerà circa l’ammissibilità o meno della variazione comunicata.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, acquisito il parere dalla Commissione di cui al D.M. 04.02.11, l’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori è sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall’elenco sopra citato.

Articolo 4

1. L’allegato al Decreto Dirigenziale del 15 gennaio 2014 di cui all’articolo 3, comma 1 del D.M. 04.02.11 contenente l’elenco delle aziende autorizzate, è integralmente sostituito con quello allegato al presente decreto.
2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2014

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Onelli

Direzione Generale della Prevenzione
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Ruocco

Allegato

 


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Terzo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, dei «soggetti formatori» e delle «aziende autorizzate» ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
G.U. 7 aprile 2014, n. 81

 

Si rende noto che, in data 31 marzo 2014, con decreto dirigenziale è stato emanato il terzo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto del 4 febbraio 2011, dei «soggetti formatori» e delle «aziende autorizzate» ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
Il suddetto elenco è reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione «Sicurezza nel lavoro».