Tipologia: Contratto provinciale di lavoro
Data firma: 20 maggio 2013
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Confagricoltura Bari, Federazione Provinciale Coldiretti Bari, Confederazione Italiana Agricoltori e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Bari
Fonte: mail.flai.it

Sommario
:

Verbale di accordo
Oggetto del contratto
Art. 1-Bis Diritti sindacali
Art. 2 Definizione degli operai agricoli
Art. 3 Assunzione
Art. 4 Manodopera migrante
Art. 5 Riassunzione
Art. 6 Osservatorio provinciale
Regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio
Art. 7 Commissione Paritetica
Composizione della commissione
Art. 8 Classificazione
Profili professionali e declaratoria delle mansioni
Art. 9 Attività formativa
Allegati
A) - Convenzione da inviare alla Commissione Regionale per l'impiego della Puglia;
B) - Piano di assunzioni;
C) - Verbale di Accordo Sindacale.
Art. 9/bis della Piattaforma del CIPL Permessi per formazione continua e recupero scolastico
Art. 10 Lavori nocivi e pesanti
Art. 10/bis Sicurezza sul lavoro
Art. 11 Orario di lavoro - Organizzazione del lavoro
Art. 12 Carico bestiame
Art. 13 Riposo settimanale
Art. 14 Interruzioni - Recuperi
Art. 15 Permessi straordinari
Art. 16 Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 17 Retribuzione
Allegati Tabelle salariali
Art. 18 Premio per obiettivo
Art. 19 Alloggio e annessi
Art. 20 Obblighi particolari tra le parti
Art. 21 Rimborso spese
Art. 22 Indennità di percorso
Art. 23 Spese di viaggio
Art. 24 Pernottamento
Art. 25 Integrazione indennità di malattia ed assistenza contrattuale
Art. 26 Condizioni di lavoro
Art. 27 Organizzazione del lavoro
Art. 28 Norme disciplinari
Art. 29 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Art. 30 Piani colturali
Art. 31 Sviluppo dell'agricoltura piani di sviluppo aziendali
Art. 32 Occupazione finanziamenti pubblici
Art. 33 Miglioramento rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 34 Uso delle risorse
Art. 35 Riunioni in azienda
Art. 36 Delegato aziendale
Art. 37 Quota sindacale per delega
Art. 38 Mercato del lavoro
Art. 39 Cassa extra-legem/Bilateralità
Art. 40 Condizioni di miglior favore
Art. 41 Decorrenza e durata del contratto
Dichiarazione a verbale rapporti anomali
Art. 42 Esclusività di stampa
Allegato A Diritto di precedenza

Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli della provincia di Bari

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bari
Il giorno 20 maggio 2013, nella Sede della Confagricoltura di Bari, Via A. e N. Sorrentino, n. 6 tra la Confagricoltura di Bari […], la Federazione Provinciale Coldiretti di Bari […], la Confederazione Italiana Agricoltori Provinciale di Bari […] e la Flai - Cgil Provinciale di Bari […], la Fai - Cisl Provinciale di Bari […], la Uila - Uil Provinciale di Bari […], in applicazione dell'art. 2 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 è stato siglato l’Accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bari.

Oggetto del contratto
Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL), nell'ambito delle materie indicate dalle norme di rinvio contenute nella normativa nazionale, integra il CCNL del 25 maggio 2010 nella disciplina dei rapporti di lavoro tra le aziende singole o associate e gli operai agricoli della Provincia di Bari.
Il presente CCPL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, già identificate nell'art. 1 del CCNL del 25 maggio 2010.
Il presente CCPL si applica, inoltre, alle aziende che esercitano attività di itticoltura, acquacoltura, mitilicoltura sia a terra che in mare o negli specchi d’acqua ed attività di allevamento di pesci ed altri organismi d’acqua.

Art. 1-Bis Diritti sindacali
Fermo restando quanto previsto dall’Art. 82 del CCNL, le riunioni sindacali in azienda possono essere indette dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, per le aziende che occupano complessivamente i 5 dipendenti.

Art. 2 Definizione degli operai agricoli
La definizione e le categorie degli operai agricoli sono previste dagli artt. 21-22-23 del CCNL 25/05/2010.
In relazione alla scelta operata dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di questa provincia con nota 16 marzo 1997, la regolamentazione degli operai agricoli a tempo indeterminato é quella stabilita dagli art. 21-22-23 del CCNL del 25/05/2010.

Art. 4 Manodopera migrante
[…]
Le Organizzazioni dei datori di lavoro ribadiscono che le aziende che provvedono al trasporto della manodopera con propri mezzi, sono tenute al rispetto delle leggi che regolano la materia.
Le parti si impegnano ad adoperarsi nei confronti delle istituzioni locali di riferimento affinché ricerchino le migliori soluzioni in merito alla sistemazione ed alle condizioni di permanenza dei lavoratori immigrati, in particolare per il miglioramento delle condizioni di soggiorno/pernottamento ed igienico-sanitarie degli stessi.

Art. 6 Osservatorio provinciale
Le parti convengono di costituire, a livello provinciale, un Osservatorio che svolge le seguenti funzioni:
• fornire alle OO.SS., da parte delle Organizzazioni datoriali, le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
• fornire alle OO.SS., da parte delle Organizzazioni datoriali, le informazioni sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto, che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro, nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
• individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti Territoriali e Contratti di Area;
• esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando, a tale riguardo, alle competenti Istituzioni Pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
• esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio regionale e di impegnare le Regioni e, per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi e formazione specifici per l’agricoltura;
• analizzare l’andamento dell’occupazione di lavoratori stranieri in ambito provinciale, anche al fine di fornire indicazioni alle Parti costituenti circa il relativo fabbisogno a livello occupazionale annuo;
• concordare, per l’occupazione femminile, azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
• accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione-lavoro alla disciplina dell’Accordo Quadro nazionale e trasmettere, agli Uffici regionali del lavoro e alle Sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco dei progetti ritenuti conformi;
• esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del Contratto Provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni Sindacali, in base all’ultimo comma dell’art. 87 del CCNL;
• esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei Contratti Collettivi di lavoro e delle Leggi sociali;
• accertare tempestivamente, prima dell’inizio di ogni annata agraria, le condizioni del mercato del lavoro e preventivare la possibilità di impiego della manodopera agricola;
• procedere a studi sistematici sulla situazione agricola esistente nella provincia, allo scopo di avanzare concrete proposte per l’aumento dei livelli di occupazione, per l’addestramento professionale, per il miglioramento in genere delle condizioni sociali dei lavoratori agricoli (corsi, cantieri, opere pubbliche, case, scuole, luce, viabilità, ecc.);
• l’Osservatorio è autorizzato ad esprimere un parere sull’attuazione degli orientamenti statali e comunitari, tenendo conto della opportunità di incrementare congiuntamente produzione, la convenienza economica e l’occupazione;
• l’Osservatorio è sede di interpretazione autentica del CCPL;
• l’Osservatorio provvedere, inoltre, a valutare gli effetti di rilevante riduzione nelle assunzioni degli operai a tempo indeterminato e non, verificatesi nell’ambito territoriale, anche a seguito di processi di ristrutturazione, per studiarne le cause ed individuare soluzioni, sollecitando, ove necessario, gli opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale.
Le OO.SS. dei lavoratori agricoli e dei datori di lavoro, in riferimento all’avviso comune del 23.01.2007 tendente ad un rafforzamento degli strumenti legislativi in materia di controllo del mercato del lavoro, rilevate le gravi carenze in materia di collocamento pubblico, chiedono l’istituzione di organismi tripartiti presso le Province, quali articolazioni dei Centri per l’impiego, con il compito di attivare una politica attiva del lavoro in agricoltura, indirizzare idonee politiche formative del lavoro, anche con riferimento alle problematiche dei lavoratori migranti.
Alle aziende è data l’opportunità di convenzionarsi con tali organismi, per usufruire dei relativi servizi, privilegiandole nei benefici fiscali e contributivi.
Agli Organismi tripartiti, inoltre, vanno affidati ruoli di interrelazioni con la Regione, affinché questa, dotandosi di strumenti legislativi in materia di trasporto e di contrasto al lavoro nero ed illegale (legge reg. 28/2006) incentivi le aziende che si convenzionano e che sono in regola con la legislazione vigente.
L’Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio di sei componenti effettivi e sei supplenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti, datoriali e dei lavoratori, e sarà insediata alla stipula del CCPL.

Regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio
1) Presidenza
La Presidenza dell'Osservatorio sarà assunta, alternativamente ogni due anni, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori.
Nell'ambito di ciascuna parte si procederà a rotazione. Spetta al Presidente la convocazione dell'Osservatorio, anche su richiesta di una delle parti.
2) Segreteria
La Segreteria dell'Osservatorio sarà assunta, a turno, da un rappresentante dei datori di lavoro se la Presidenza è affidata al rappresentante dei lavoratori e viceversa in caso contrario.
3) Riunioni dell'Osservatorio
I lavori dell'Osservatorio saranno verbalizzati a cura del segretariato.
Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la presenza di tutti i componenti dell'Osservatorio. Per la validità della riunione in seconda convocazione, che potrà avvenire entro i successivi 7 giorni e con un preavviso di almeno 3 giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
I pareri raggiunti con l'assenso unanime di tutte le parti costituenti sono vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate nell'Osservatorio e saranno trasmessi alle corrispondenti Organizzazioni per un necessario coordinamento degli adempimenti relativi alle delibere adottate. Gli atti dell'Osservatorio sono conservati presso la sede dell'Osservatorio medesimo.
4) Rappresentanti
I componenti dell'Osservatorio sono nominati dalle rispettive Organizzazioni, con lettera inviata alle altre Organizzazioni.
Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.
È ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del proprio rappresentante da parte dell'organizzazione che l'ha nominato.
In caso di carenza o di mancata designazione o di indisponibilità di uno o più membri dell'Osservatorio, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni si sostituiranno temporaneamente ad essi.
5) Compiti dell’Osservatorio
I compiti dell’osservatorio sono quelli indicato all’Art. 9 del CCNL, fermo restando quanto già previsto dai Contratti Provinciali di lavoro.
6) Operatività dell'Osservatorio
La sede dell'Osservatorio è presso la Confagricoltura di Bari, la ripartizione delle spese sarà effettuata in parti uguali tra le due parti, datoriale e sindacale.
L'Osservatorio si riunirà almeno due volte all'anno o su richiesta di una delle parti.

Art. 7 Commissione Paritetica
Le parti confermano il comune convincimento che, ad un positivo andamento delle relazioni sindacali, concorre anche la piena utilizzazione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria e convengono di attenersi alle procedure indicate negli articoli seguenti
Al fine di valorizzare le richiamate procedure, quale supporto per le parti stipulanti, viene costituita, a livello provinciale, una Commissione paritetica con il compito di verificare, attraverso un costante monitoraggio, la corretta applicazione del Contratto Provinciale dei lavoratori agricoli e contribuendo alla corretta interpretazione delle norme contrattuali e oggetto di eventuali controversie o intervenendo su problematiche e/o situazioni di rilievo.
La Commissione può compiere le attività degli organismi paritetici previsti dall’art 52 del T.U. sulla sicurezza di cui al d.lgs. 9.4.2008 e successive modificazioni.
La Commissione di cui sopra potrà essere attivata su istanza di ciascuna delle parti stipulanti, ai sensi dei punti seguenti.
1) Qualora nella interpretazione e nella applicazione del presente Contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorgono controversie individuali o plurime, va effettuato il tentativo di conciliazione attraverso il rapporto della Commissione di cui al precedente articolo.
2) La predetta Commissione procederà a verifiche periodiche e sulla base di un campione di aziende, per esaminare la corretta applicazione delle norme contrattuali.
Il campione sarà definito in sede di Commissione e sulla base di una percentuale di aziende non inferiore al 10% e rappresentative dell'intero territorio provinciale.
Qualora la Commissione accerti specifiche violazioni delle norme contrattuali, la stessa si attiverà verso le aziende individuate, per sollecitare il rispetto delle specifiche violazioni.
In caso di inerzia aziendale, le parti, nel rispetto e nella distinzione degli specifici ruoli della propria autonomia, si attiveranno verso gli Organi preposti al controllo e alla vigilanza, con la richiesta della perdita dei benefici di legge.

Composizione della commissione
La Commissione, ai sensi dell’Art. 7 del presente CCPL, è composta da n.6 componenti effettivi e da n. 6 supplenti in rappresentanza paritetica delle rispettive Associazioni datoriali e dei lavoratori.
Due componenti potranno avvalersi di collaboratori che presenzieranno alla Commissione senza diritto di voto.
La Commissione si riunirà almeno 2 volte all'anno o su richiesta di una delle parti stipulanti il CCPL.
La Commissione si riunirà presso la sede della Confagricoltura e sarà costituita all’atto della firma del CCPL.

Art. 9 Attività formativa
Le parti, nell'intento di promuovere una più adeguata formazione professionale, utile a meglio rispondere alle mutate esigenze del comparto agricolo, che progressivamente si innova in termini di prodotto e di processo e che richiede sempre più la utilizzazione di manodopera professionalizzata e occupata stabilmente presso la stessa azienda, concordano nell’impegno di una più adeguata utilizzazione dell’art. 18 del CCNL 25 maggio 2010.
L'attività di carattere formativa sarà svolta sotto il coordinamento di operai specializzati e durerà per un periodo non superiore a un biennio anche alle dipendenze di aziende diverse.
Ogni singola azienda, alla fine del rapporto di lavoro, rilascerà al lavoratore un attestato in cui saranno evidenziati: il periodo, il numero delle giornate, la mansione svolta dal lavoratore e il nominativo del dipendente che ha coordinato l'attività formativa.
Copia dell'attestato dovrà essere inviato all'Osservatorio di cui all'art. 6 del presente contratto.
La mancata consegna dell’attestato da parte dell'azienda alla fine del rapporto di lavoro, è condizione di decadenza del beneficio formativo da parte della stessa azienda. In tal caso il lavoratore si intenderà inquadrato nel livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
Il numero dei lavoratori da utilizzare in questa attività formativa, in ogni singola impresa, non potrà superare il 35% della forza lavoro complessivamente impiegata dall'azienda nei livelli superiori e nelle singole fasi lavorative. Le frazioni inferiori all'unità si arrotondano al numero intero superiore.
I lavoratori utilizzati in attività formative dovranno essere individuati e avviati al lavoro attraverso la sottoscrizione di una convenzione, così come previsto dall'art. 24 del CCNL 7/98. La Convenzione potrà avere le caratteristiche di convenzione pluri-aziendale, al fine di garantire un numero minimo di giornate lavorative nell'arco dell'anno, pari a 101 giornate per ciascuna unità impiegata.
La predetta convenzione verrà sottoscritta presso le Organizzazioni professionali di categoria firmatarie del presente CCPL. dall'azienda richiedente, unitamente alle OO.SS. firmatarie del presente Contratto.
Superato il periodo di formazione, il lavoratore, nei rapporti successivi, dovrà essere inquadrato nel livello superiore e con la qualifica professionale conseguita durante l'attività formativa.
Al fine di facilitare l’integrazione dei lavoratori immigrati, attraverso la migliore formazione e conoscenza, in particolare della normativa sulla sicurezza sul lavoro, le informazioni essenziali sulla salute e sicurezza sul lavoro saranno tradotte in lingua e consegnate dalle aziende a questi lavoratori.
Sono esclusi dall'attività formativa disciplinata dal presente articolo, quei lavoratori che al 1° gennaio 2000 risultino aver già svolto un'attività nel settore agricolo con una qualifica di livello superiore.
[…]

Art. 10 Lavori nocivi e pesanti
Sono considerati lavori nocivi quelli svolti da coloro che lavorano nelle serre chiuse con vetro o plastica, dotate di impianto di irrigazione e/o riscaldamento interno, e i lavoratori adibiti ai trattamenti antiparassitari, erbicidi con sostanze chimiche utilizzando presidi sanitari di 1A, 2A e 3A classe.
Per i lavori nocivi, l'orario di lavoro giornaliero non può superare le quattro ore e dieci minuti.
I lavoratori adibiti ai lavori nocivi, una volta all'anno saranno sottoposti a visita medica specialistica presso strutture mediche idonee.
Vanno escluse dai lavori nocivi e pesanti le donne in stato di gravidanza ed in maternità, garantendo alle stesse una diversa mansione adeguata al loro stato.
Le spese relative a tali visite saranno a totale carico dell'azienda. A livello aziendale e a livello comunale e/o intercomunale per quelle aziende che hanno più siti produttivi, sarà eletto il delegato alla sicurezza e, allo stesso, saranno garantite le agibilità previste dalla legislazione per l'esercizio del proprio ruolo, ivi comprese misure adeguate di formazione professionale con i relativi permessi retribuiti che vengono stabiliti nella misura di 40 ore annuali. Tali permessi e le relative agibilità sono estese anche agli RLST le cui modalità di fruizione saranno definite tra le parti. Inoltre saranno fornite notizie agli RLS di quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza in materia di formazione e informazione sulla sicurezza.
Nelle aziende che provvedono al trasporto degli operai dal Comune di residenza e viceversa, gli operai addetti ai lavori nocivi, per il rientro al Comune di residenza, l’azienda provvederà a trovare soluzioni idonee per il rientro anticipato dei lavoratori nei loro Comuni di residenza.
Lavori pesanti. Consistono nel trasporto a spalla dei prodotti agricoli con peso unitario non inferiore a 50 Kg. Sono altresì, considerati lavori pesanti quelli eseguiti col piccone.
Per i lavori pesanti, l'orario giornaliero, di lavoro non può superare le cinque ore. Nelle aziende che provvedono al trasporto degli operai dal Comune di residenza a tutti i luoghi in cui si esercita l'attività e viceversa, gli operai addetti ai lavori pesanti, per il rientro al comune di residenza, l’azienda provvederà a trovare soluzioni idonee per il rientro anticipato dei lavoratori nei loro Comuni di residenza.

Art. 10/bis Sicurezza sul lavoro
Fermo restando quanto di competenza delle Aziende Agricole in merito alla normativa sulla sicurezza, D.lgs 81/2008 e successive modificazioni, proponiamo di elaborare un avviso comune tra Sindacati dei Lavoratori firmatari del CCNL di categoria, Associazioni Imprenditoriali a livello provinciale ai fini del rafforzamento della prevenzione e della tutela dei lavoratori nell’ambito della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro sollecitando le istituzioni ad attivare gli strumenti previsti dalla legge in materia. Pertanto va anche rafforzata l’informazione e la formazione nei luoghi di lavoro istituendo concretamente la RLS/RLST. Al fine di assicurare le agibilità delle funzioni di garanzia della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro si chiede di portare le ore di permessi retribuiti a 40 ore annue.
Le parti si impegnano ad attuare quanto previsto dall’Avviso Comune sottoscritto in data 16 dicembre 2011 recepito con Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 pubblicato sulla G.U. n. 86 del 12 aprile 2013 in ordine all’attuazione dell’art. 3 comma 3 del T.U. 81/2008

Art. 11 Orario di lavoro - Organizzazione del lavoro
L'orario normale di lavoro settimanale non può superare le 39 ore (6,30 giornaliere per 6 giorni) e la paga giornaliera è rapportata a tale orario, facendo salvi anche gli usi e consuetudini riferiti a specifiche operazioni colturali che prevedono orari ridotti di lavoro, per le quali la retribuzione giornaliera sarà integralmente corrisposta.
L'orario di lavoro settimanale di 39 ore può essere articolato su 5 giorni settimanali, le cui modalità devono essere preventivamente concordate con la RSA.
L'orario normale di lavoro di attesa e custodia è di 8 ore giornaliere.
L'azienda potrà, per un periodo massimo di 90 giorni annui effettuare un orario di lavoro flessibile di 44 ore settimanali, le cui modalità vanno verificate e concordate preventivamente con la RSA. In assenza della RSA tali modalità vanno preventivamente concordate cole OO.SS. Provinciali firmatarie del CCPL.
La maggiorazione per gli orari di flessibilità è del 20%.
Tali maggiori orarie vanno scomputate o attraverso permessi individuali retribuiti o in minor orario in altri periodi dell'anno da concordarsi o, se non goduti, retribuiti a fine rapporto di lavoro per gli OTD ed entro l'anno per gli OTI.
Al fine di salvaguardare la tutela del lavoro delle donne e del rispetto delle pari opportunità, nonché il diritto di cura e assistenza all’infanzia, su richiesta della lavoratrice, tra l’azienda e la RSA si potranno concordare orari di lavoro flessibili e differenziati per garantire l’esercizio di tale diritto.

Art. 12 Carico bestiame
Nelle stalle ove vengono praticati con attrezzatura meccanica tecnicamente moderna la mungitura, l'allevamento del bestiame e la stabulazione libera o con stalla sia al chiuso sia all'aperto, sarà applicato l'orario ordinario di lavoro di trentanove ore settimanali e di sei ore e trenta minuti giornaliere. Negli altri tipi di stalla la determinazione dell'orario di lavoro sarà fatta sulla base del numero dei capi di bestiame e delle mansioni affidate agli operai agricoli. Il carico massimo da attribuirsi ad ogni operaio addetto al bestiame viene fissato come segue:
Vaccaro
- esclusivamente a stalla (capi grossi) 7
- semibradi (capi grossi) 11
- bradi (capi grossi) 22
- Ualano, bovini da lavoro 12
- Giumentaro cavallaro - bradi (compresi grandi e piccoli) 20
- Assistitori di bovini 15
- Pastore mungitore 145
- Pastore 200
- Porcaro-scrofe (oltre ai lattonzoli e ai relativi piccoli) 10
Qualora l’operaio abbia una dotazione di bestiame inferiore a quello sopra previsto, sarà adibito ad altre mansioni per un numero di ore proporzionate alla dotazione mancata nell'ambito dell'orario vigente per gli operai addetti al lavoro dei campi.
Quando, invece, per particolari esigenze aziendali, la dotazione di bestiame sia superiore a quella di cui sopra, l'operaio per il periodo in cui si verifica tale fatto, ha diritto, per ogni capo di soprannumero, o ad una adeguata riduzione di mansioni, oppure alla retribuzione corrispondente al maggior lavoro che la eccedente dotazione comporta.

Art. 13 Riposo settimanale
Gli operai agricoli debbono usufruire del riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica. Anche gli operai addetti alla cura e governo del bestiame hanno diritto, settimanalmente, ad una giornata di riposo, possibilmente in coincidenza con la domenica. Qualora, per esigenza dell'azienda, ciò non fosse possibile, agli operai di cui sopra sarà pagata la giornata di riposo con la percentuale di maggiorazione stabilita per i giorni festivi, a meno che i lavoratori non siano impediti. Qualora l'orario di lavoro è articolato su 5 giorni settimanali, il lavoratore avrà diritto a 48 ore di riposo da usufruire 24 ore in coincidenza della Domenica e 24 ore da godersi in un altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve, in ogni caso, essere assicurato un riposo continuativo di 24 ore decorrente dalla mezzanotte del sabato.

Art. 14 Interruzioni - Recuperi
[…] Per l'operaio a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà recuperare le ore perdute a causa di intemperie o di forza maggiore entro i 5 giorni successivi all'interruzione, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 settimanali. Ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art. 8 della legge 8/8/1972 n. 457.
Il recupero non potrà effettuarsi nel caso in cui non abbia avuto inizio la prestazione giornaliera lavorativa. […]

Art. 19 Alloggio e annessi
Gli operai a tempo indeterminato, ex salariati fissi, hanno diritto all'abitazione gratuita in campagna. Gli ambienti, rispondenti alle norme igieniche, devono essere salubri ed imbiancati ogni anno. Le spese di illuminazione e di riscaldamento sono a carico del datore di lavoro e qualora lo stesso non è in grado di fornire un'abitazione con idonea abitabilità presso la propria azienda, dovrà rimborsare al lavoratore tutte le spese rivenienti da detto pernottamento sostitutivo. Agli operai di cui sopra, ex salariati fissi, che si impegnano a rimanere stabilmente in campagna con la famiglia, qualora il datore di lavoro fosse nella impossibilità di fornire la casa, il porcile, il pollaio e l'orto, dovranno essere corrisposte le seguenti indennità annue: …omissis…
[…]

Art. 24 Pernottamento
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro o per la distanza della azienda dal posto di residenza sono costretti a pernottare in campagna, deve essere somministrato gratuitamente un pasto idoneo. In caso di impossibilità, sarà corrisposta una indennità sostitutiva di pasto nella misura di Euro 20,00 (venti/00) giornaliere. Il datore di lavoro è tenuto a disporre di locali idonei di pernottamento dei lavoratori, conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 26 Condizioni di lavoro
Nelle aziende che occupano oltre 10 lavoratori, anche non stabilmente, ove esistono locali disponibili, il datore di lavoro dovrà mettere a disposizione dei lavoratori per consentire a questi di consumare i pasti. Le aziende, in cui si effettuano abitualmente lavori nocivi, nell'ambito della legislazione vigente, devono adottare le misure igienico - sanitarie necessarie alla tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore (attrezzature, indumenti protettivi, visite mediche periodiche, ecc..).
Per tali lavoratori, in base a quanto stabilito dal protocollo d'intesa di cui all'art. 64 del CCNL 1998 - punto b, si stabilisce che gli stessi non potranno essere adibiti a lavori nocivi per oltre quattro giorni la settimana. Gli operai occupati abitualmente in condizioni di lavoro nocivo saranno sottoposti, almeno ogni sei mesi, a visite mediche specialistiche, con regolare corresponsione di salario. Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare, oltre a quanto previsto dal CCPL e della legge 25/5/1970 n. 300, potrà essere richiesto l'intervento del Centri di medicina preventiva e degli Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti. In attesa della stipula delle apposite convenzioni con le Aziende Sanitarie locali, dette visite mediche saranno effettuate presso l'istituto di Medicina del lavoro dell'Università di Bari. I delegati hanno il compito di informare la Commissione Provinciale paritetica del mancato rispetto delle leggi vigenti. Le parti contraenti il presente CCPL, onde rendere possibile la valutazione della idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia, dato il diffondersi dell'uso dei prodotti chimici, onde salvaguardare la salute degli addetti, concordano sulla utilità di sottoporre ad esami chimici quei prodotti usati in maggioranza in provincia per l'esercizio dell'agricoltura. A tale fine le parti concorderanno gli Istituti idonei cui rivolgersi. A seguito delle risultanze avute, si avrà cura di porre in essere, congiuntamente, quelle azioni che possano eliminare gli eventuali inconvenienti prevedibili. In relazione alle conclusioni della Commissione Nazionale di cui all'impegno a verbale, le parti valuteranno la specifica materia dei lavori nocivi e adotteranno le opportune decisioni, anche in ordine al tempo massimo di esposizione ai vari tipi di rischio nell'arco dell'orario di lavoro.
Pertanto, le parti, Azienda, RSA ed RLS, si incontreranno ogni sei mesi per procedere ad una discussione di merito atta a verificare le condizioni di lavoro e le misure aziendali tese al superamento dei fattori di rischio e nocività.

Art. 27 Organizzazione del lavoro
Al fine di assicurare agli OTI l'effettivo godimento delle ferie, riposi e festività, nonché di consentire la continuità dell'attività produttiva e considerando la realtà del mercato del lavoro, la Direzione Aziendale, entro il mese di Aprile di ogni anno fornirà alla RSA il prospetto riepilogativo dei permessi individuali e delle ferie maturate dai lavoratori a tempo indeterminato, al fine di garantire, previo confronto e accordo tra le parti, l'effettivo godimento degli istituti di cui sopra e ove possibile, tenendo conto dei bisogni e delle esigenze del lavoratore, compatibilmente con la necessità della dinamica produttiva, in tempo utile adotterà le misure atte allo scopo (organizzazione di turni di lavoro, sostituti, ecc..). In tal caso, il rapporto di lavoro con gli operai eventualmente assunti a tale scopo, cesserà al termine di quanto adottato. Le Organizzazioni Provinciali firmatarie del presente Accordo, si impegneranno ad individuare soluzioni formalmente più snelle che, incidendo sulle norme del collocamento, potranno assicurare tempestivamente alle aziende il reperimento della manodopera con adeguate capacità sostitutive.
Inoltre, l’Azienda fornirà alla RSA notizie in merito alla struttura produttivo/organizzativa, l’utilizzo di lavoratori somministrati da agenzie, decentramento produttivo, distacco, appalti e numero di part-time attivati.
Le Commissioni Intersindacali dedicheranno specifici studi ai sensi degli artt. 9 e 10 del CCNL/94. Per i lavoratori OTI addetti a lavori che presentano fattori di nocività, verrà garantito un periodo di ferie continuativo, a richiesta del lavoratore, non inferiore ai 2/3 del periodo di ferie spettanti, compatibilmente con le esigenze aziendali. Per gli altri lavoratori OTI, il periodo continuativo di ferie, a richiesta, non potrà essere inferiore alla metà del periodo delle ferie spettanti, compatibilmente con le esigenze aziendali. Il lavoratore è tenuto ad indicare il periodo di ferie prescelto entro il 20 maggio di ciascun anno.

Art. 28 Norme disciplinari
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato. I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi e il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. Qualsiasi infrazione alla disciplina, da parte del lavoratore, potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con multa di un'ora di salario nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danni all'azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
2) con multa fino ad un massimo di quattro ore di salario nei casi di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1.

Art. 29 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Si riporta integralmente l'art. 69 del CCNL 1998: “Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina che segue:
a) per le aziende non soggette alle limitazioni dei licenziamenti di cui alle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300, la materia dei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo è regolamentata dall'Accordo Nazionale del 29 giugno 1983;
b) per le aziende, invece, che rientrano nell'ambito applicativo delle sopra richiamate leggi, si applica la seguente disciplina:
- nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento degli operai in base alle citate leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio n. 300 non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile e per giustificato motivo.
A) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, quali:
[…]
• la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL o dai CCPL;
• la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell'azienda;
• i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni e/o agli stabili;
[…]
B) Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'operaio, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse
[…]

Art. 39 Cassa extra-legem/Bilateralità
Per rendere compiuto il processo di quanto concordato a livello nazionale a seguito del Verbale di Accordo stipulato in data 30 luglio 2012 si procederà, entro sei mesi dalla stipula del presente contratto, alla integrazione dello Statuto del Cimala al fine di recepire il Verbale di cui sopra.
Il Cimala, organizza e gestisce attività e/o servizi di integrazione al reddito individuati dal CPL in materia di welfare per i lavoratori; effettua il monitoraggio del mercato del lavoro finalizzato a promuovere l’incontro domanda-offerta e la formazione professionale e continua; realizza le attività utili all’inclusione ed all’inserimento nella società italiana dei lavoratori immigrati; promuove lo sviluppo delle relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettiva; svolge i compiti e le attività precedentemente affidati all’Osservatorio Provinciale, al Centro di Formazione Agricola, alla Commissione per la Sicurezza e ad altri eventuali strumenti bilaterali costituiti a livello provinciale; esercita tutte le altre funzioni che le Parti dovessero ritenere opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettiva; riscuote la contribuzione appositamente istituita dal CPL per le attività della Cassa/Ente.
Pertanto le parti concordano di:
- Contrattualizzare le prestazioni;
- Estendere alcune prestazioni a sostegno dei lavoratori agricoli e florovivaisti;
- Prevedere interventi per i lavoratori al di sotto delle 50 giornate annue;
- Alla luce delle nuove prestazioni in via di definizione si concorda di aumentare la quota di contribuzione prevista per il Cimala ed il Cac Provinciale portandola all’1,00% dell’imponibile contributivo giornaliero ripartita nella seguente misura 0,80% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore.