Categoria: Normativa statale
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Ministero dell'Interno
Decreto 31 marzo 2014
Modifiche ed integrazioni all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.
G.U. 9 aprile 2014, n. 83

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» che, in particolare, all'art. 17, comma 10, dispone l'individuazione, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione europea nonché nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, di criteri e modalità per l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano, nonché per l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi, metano e GPL, negli impianti di rifornimento multiprodotto;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, concernente «Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, del 27 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006, recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio»;
Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1
Modifiche ed integrazioni alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione

1. Alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione riportata nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato al presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2014

Il Ministro dell'interno Alfano
Il Ministro dello sviluppo economico Guidi

Allegato

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO «A» AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 OTTOBRE 2003, n. 340

All'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
1. Al paragrafo 5. - Pompe e compressori - il punto l è sostituito dal seguente:
«1. Le pompe possono essere installate:
a) sommerse in barrel interni o esterni ai serbatoi fissi;
b) esterne, sotto tettoia realizzata in materiale incombustibile di tipo leggero, con esclusione di lamiera metallica. Ai fini della presente regola tecnica per tettoia si intende una copertura priva di pareti perimetrali, ovvero aperta almeno su due lati contrapposti.».
2. Al paragrafo 13.2. - Distanze di sicurezza esterne - il punto 1 lettera f), è sostituito dal seguente:
«f) rispetto alle altre strade destinate alla circolazione dei veicoli a motore e alle vie navigabili deve essere osservata una distanza di sicurezza di 15 m;».
3. Al paragrafo 13.2. - Distanze di sicurezza esterne - il punto 1, lettera j) è sostituito dal seguente:
«j) le distanze di cui ai commi precedenti vanno misurate:
1) per le strade e le autostrade, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, ed il bordo della carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli a motore;
2) per le ferrovie e le tramvie, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, e la rotaia del binario di corsa più vicino;
3) per le vie navigabili, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, ed il limite della superficie delle acque al livello di guardia.».
4. Al paragrafo 15.3 - Operazioni di erogazione - il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3. È consentita l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multiprodotto conformi alle norme vigenti applicabili; è tuttavia vietato rifornire il medesimo veicolo con più carburanti contemporaneamente.».
5. Al paragrafo 15.7 - Segnaletica di sicurezza - il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3. In prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica deve indicare le prescrizioni e i divieti per gli automobilisti in particolare, con riferimento al divieto di rifornire recipienti mobili di cui al punto 15.3.2, deve essere esposto un cartello recante la seguente dicitura: "È vietato riempire bombole di GPL. Chiunque riempie bombole è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro (D.lgs. n. 128/2006 - art. 18, comma 5). L'utente che abbia autorizzato il riempimento di bombole di GPL è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 4.000 euro (D.lgs. n. 128/2006 - art. 18, comma 6).».
6. Il paragrafo 18. - Generalità - è sostituito dal seguente:
«18. - Generalità.
1. È consentito il rifornimento self-service se sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nel presente titolo sia nell'ambito degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione monocarburante sia negli impianti misti.
2. Durante gli orari di apertura dell'impianto self-service di G.P.L., di tipo presidiato, il personale addetto deve sempre trovarsi presso l'impianto self-service per consentire una rapida assistenza in caso di richiesta mediante il sistema di comunicazione di cui al successivo punto 19, comma 3, da parte dell'utente.
3. È inoltre consentito il rifornimento self-service presso impianti di distribuzione di GPL per autotrazione non presidiati a condizione che siano osservati i seguenti punti:
l'erogazione del gas sia automaticamente interdetta da un apposito sistema nel caso in cui la pistola di erogazione venga collegata ad una bombola che non fa parte dell'impianto, conforme al regolamento ECE-ONU 67-01, posto a servizio della propulsione del veicolo. Il sistema automatico di interdizione dell'erogazione del gas, nel rispetto delle disposizioni comunitarie applicabili, deve essere conforme a norma tecnica adottata dall'Ente di Unificazione Italiano, ovvero corrispondente ad altro sistema legittimamente riconosciuto, per il medesimo impiego, da un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo;
gli impianti siano dotati di sistemi di videosorveglianza, con registrazione delle immagini in conformità alla normativa vigente, che consenta la visione dell'apparecchio di distribuzione e della zona di rifornimento dei veicoli;
gli utenti siano stati preventivamente autorizzati da parte di soggetti abilitati mediante l'attivazione di apposita scheda a riconoscimento elettronico rilasciata dai gestori o da altri soggetti che ne hanno titolo, previa verifica del possesso dei seguenti tre requisiti:
a) veicoli con impianto conforme al regolamento ECE-ONU 67-01 dotati di connettore ubicato in posizione facilmente accessibile;
b) validità del serbatoio di GPL installato sul veicolo;
c) adeguata istruzione dell'utente sulle modalità di effettuazione del rifornimento self-service e dei rischi connessi, nonché delle avvertenze, limitazioni, divieti e comportamento da tenere in caso di emergenza. La suddetta istruzione deve prevedere una dimostrazione pratica sul corretto utilizzo del distributore self-service e sulle modalità di rifornimento del veicolo e deve essere accompagnata da apposito opuscolo.
La scheda a riconoscimento elettronico riporta il nominativo dell'utente a cui viene rilasciata e la targa del veicolo ed ha validità legata alla validità del serbatoio installato sul veicolo.
L'utente sottoscrive apposito documento con la contestuale attivazione della suddetta scheda elettronica che lo abilita al rifornimento con modalità self-service, impegnandosi ad utilizzarla solo personalmente e per il rifornimento del veicolo specificato, assumendosi così ogni responsabilità in merito al corretto uso di tale sistema di rifornimento, pena il ritiro della stessa.
L'apparecchiatura preposta al riconoscimento della scheda elettronica ed a fornire il consenso all'erogazione del gas deve essere conforme alla normativa vigente ed idonea al luogo di installazione.».
7. Il paragrafo 19 - Requisiti per il rifornimento self-service - è sostituito dal seguente:
«19 - Requisiti per il rifornimento self-service.
1. In prossimità dell'apparecchio di distribuzione asservito ad un dispositivo self-service deve essere installato un dispositivo che comanda l'erogazione del gas mediante l'azione manuale sul dispositivo stesso. Il rilascio del dispositivo determina l'immediato blocco dell'erogazione.
2. Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:
l'interruttore di erogazione ad autochiusura comanda l'apertura di una valvola d'intercettazione a sicurezza positiva posta sulla condotta d'adduzione del GPL, in prossimità della colonnina di erogazione; l'assenza dell'azione manuale comporta la chiusura della valvola d'intercettazione;
il rilascio dell'interruttore determina l'immediata chiusura della valvola di intercettazione, la fine dell'operazione di erogazione e la dispersione in aria del volume di GPL intrappolato tra le parti interconnesse.
3. Negli impianti self-service presidiati in prossimità dell'apparecchio di distribuzione deve essere posizionato un sistema di comunicazione che permetta all'utente di ricevere assistenza all'operazione di rifornimento da parte del personale addetto e deve essere installato almeno un punto di controllo a distanza dell'apparecchio di distribuzione dal quale il personale addetto deve poter comandare l'interruzione dell'erogazione.
4. Negli impianti selfservice non presidiati, in prossimità dell'apparecchio di distribuzione, deve essere previsto un sistema di comunicazione remoto, attivabile mediante un apposito pulsante, con un centralino dedicato attivo h24, che consenta all'utente di ricevere assistenza all'operazione di rifornimento nonché permetta di segnalare un incidente o una situazione di emergenza ricevendo istruzioni sulle operazioni da compiere e sul comportamento da tenere. Il personale in servizio presso il suddetto centralino deve avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre1996, n. 609, a seguito della frequenza del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998.
5. Sull'apparecchio di distribuzione automatico asservito ad un dispositivo self-service devono essere previsti dispositivi di segnalazione all'utente e, nel caso di impianti self-service presidiati, al personale addetto, del corretto riposizionamento della pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento.».
8. Al paragrafo 20. - Segnaletica di sicurezza - il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le disposizioni previste al punto 15.7 compatibili con il rifornimento self-service, in prossimità degli apparecchi di distribuzione asserviti ad un dispositivo selfservice, in posizione facilmente visibile, idonea cartellonistica dovrà indicare le seguenti ulteriori avvertenze ed istruzioni che l'utente è tenuto a rispettare:
a) Avvertenze:
per ogni informazione relativa all'operazione di erogazione contattare il personale addetto attraverso il previsto sistema di comunicazione (negli impianti presidiati);
è vietato utilizzare impropriamente la scheda (negli impianti non presidiati);
per ricevere assistenza all'operazione di erogazione o in caso di necessità premere il pulsante e attendere la risposta dell'operatore oppure, lontano dalla zona di erogazione, chiamare il seguente numero di telefono del centralino attivo h24 (negli impianti non presidiati);
in caso di emergenza chiamare i seguenti numeri di telefono, lontano dalla zona di erogazione: Vigili del Fuoco 115, Soccorso Sanitario 118, Carabinieri 112, Polizia 113, Guardia di Finanza 117 (negli impianti non presidiati);
in caso di emergenza premere il pulsante del sistema di emergenza ed allontanarsi;
è vietato riempire bombole: ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 128/2006 "chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro.";
è vietato riempire il serbatoio del veicolo oltre 1'80% del suo volume nominale;
nell'area compresa in un raggio di 6 m dal perimetro dell'apparecchio di distribuzione è vietato utilizzare apparati non adeguatamente protetti dal rischio d'innesco, fumare anche a bordo del veicolo, accendere o far circolare fiamme libere.
b) Istruzioni per l'operazione di rifornimento:
spegnere il motore e tirare il freno a mano;
collegare correttamente la pistola di erogazione al connettore del veicolo;
azionare l'interruttore di erogazione ed assicurarsi che non fuoriesca prodotto dalla connessione;
rilasciare l'interruttore di erogazione solo dopo che l'operazione di rifornimento sia ultimata;
è vietato forzare il riempimento del serbatoio del veicolo quando il dispositivo di massimo riempimento sia intervenuto;
è vietato rifornire contemporaneamente il medesimo veicolo con più carburanti;
scollegare e riposizionare correttamente la pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento.».